Art. 50.
Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'art. 44, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, godra', a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni ed aggiunte.
Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'art. 44, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, godra', a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni ed aggiunte.