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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2382/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2382/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI
e
CP_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 11,36 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
SARZI SARTORI CRISTIAN per parte attrice e l'avv. BIGNOTTI MARCO per parte convenuta che si riportano ai rispettivi atti.
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 12,45 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARZI Parte_1 C.F._1
SARTORI CRISTIAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARZI Parte_1 C.F._2
SARTORI CRISTIAN ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGNOTTI CP_1 C.F._3
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGNOTTI CP_1 C.F._4
MARCO CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta ha malinteso l'onere probatorio gravante su sé stessa ritenendo vi fosse soggetta, invece, parte attrice.
Nella comparsa depositata non ha quindi nemmeno dedotto e provato alcunché per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Solo nella sua memoria integrativa ha tardivamente e quindi inammissibilmente chiesto l'ammissione di prova per testi.
Neppure ha mai chiesto di provare le dichiarate problematiche dell'immobile, senza nemmeno dedurre che lo stesso fosse inagibile e non potesse essere goduto dai conduttori che come noto costituisce la sola circostanza che può fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c. L'opposizione va quindi rigettata e le domande attoree accolte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le sole prime tre fasi svolte effettivamente (medi per le prime due e minimi per la terza) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 3 luglio 2012 e registrato a
Mantova il 26 luglio 2012 n. 6736;
2. ordina alla parte convenuta e il definitivo rilascio CP_1 CP_2 dell'immobile sito in Motteggiana alla Via Dugoni, 57 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose;
3. condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in euro 2536,00 per
[...] Parte_1 compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5,
D.M. 55/2014, oltre ad euro 667,44 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%)
I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2382/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORI
e
CP_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 11,36 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
SARZI SARTORI CRISTIAN per parte attrice e l'avv. BIGNOTTI MARCO per parte convenuta che si riportano ai rispettivi atti.
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 12,45 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARZI Parte_1 C.F._1
SARTORI CRISTIAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARZI Parte_1 C.F._2
SARTORI CRISTIAN ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGNOTTI CP_1 C.F._3
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGNOTTI CP_1 C.F._4
MARCO CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta ha malinteso l'onere probatorio gravante su sé stessa ritenendo vi fosse soggetta, invece, parte attrice.
Nella comparsa depositata non ha quindi nemmeno dedotto e provato alcunché per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Solo nella sua memoria integrativa ha tardivamente e quindi inammissibilmente chiesto l'ammissione di prova per testi.
Neppure ha mai chiesto di provare le dichiarate problematiche dell'immobile, senza nemmeno dedurre che lo stesso fosse inagibile e non potesse essere goduto dai conduttori che come noto costituisce la sola circostanza che può fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c. L'opposizione va quindi rigettata e le domande attoree accolte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le sole prime tre fasi svolte effettivamente (medi per le prime due e minimi per la terza) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 3 luglio 2012 e registrato a
Mantova il 26 luglio 2012 n. 6736;
2. ordina alla parte convenuta e il definitivo rilascio CP_1 CP_2 dell'immobile sito in Motteggiana alla Via Dugoni, 57 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose;
3. condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in euro 2536,00 per
[...] Parte_1 compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5,
D.M. 55/2014, oltre ad euro 667,44 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%)
I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli