CASS
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 12388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12388 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da P.F. , nato ad [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del Tribunale di sorveglianza di om issis visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FR Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA Serrao d'Aquino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12388 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di om iss is dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, avanzata da P.F. , ristretto in carcere in espiazione di pena inflitta in relazione al reato di rapina aggravata, ostativo ai sensi degli artt 4-bis e 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), oltre che in relazione a quello di lesione personale. Con la stessa ordinanza il Tribunale di sorveglianza rigettava le istanze ulteriori, intese alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, la persistente pericolosità sociale del condannato, correlata alle irrisolte problematiche tossicomaniche e non adeguatamente bilanciata, allo stato, dai pur registrabili progressi trattamentali e dagli allegati riferimenti esterni socio- lavorativi. 2. Avverso tale ordinanza P.F. , ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione degli artt.
4-bis, 47, 47-ter e 48 Ord. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente impugna, anzitutto, la declaratoria di inammíssibilità della detenzione domiciliare. Assume di avere già espiato la quota parte dì pena ríferibile al reato di lesione personale. Sostiene che la preclusione di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, non sarebbe assoluta, e nel suo caso sarebbe vinta dalla conclamata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Deduce che sarebbe abnorme considerare precluso il beneficio più contenitivo (la detenzione domiciliare), a fronte della astratta possibilità di riconoscere, in suo favore, il beneficio più ampio (l'affidamento in prova). Il ricorrente si duole, in prosieguo, del diniego delle misure alternative ulteriori. La partecipazione al trattamento e la disponibilità di un'occupazione lavorativa, in uno con lo sviluppato percorso di rivisitazìone critica del passato deviante (non comprendente comunque condanne per violazione della normativa sugli stupefacenti), avrebbero dovuto rivestire — in tesi — ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione immediata a forme di espiazione extramurarie, anche a cospetto del prossimo fine pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in ogni sua prospettazione. 2. E' in primo luogo irrilevante - ai fini dell'impossibilità di accesso alla detenzione domiciliare - l'intervenuta espiazione della quota parte di pena riferibile al reato di lesione personale, giacché l'ostatività in discorso si correla piuttosto al reato di rapina, aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., che rientra nel catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. pen. 3. Sul merito della ostatività, occorre poi rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo assolutamente consolidato (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976-01; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Barbato, Rv. 250277-01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995), ritiene che l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le preclusioni riferite alla detenzione domiciliare c.d. generica, rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell'art. 4-bis, e non al contenuto della disposizione, relativo ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore;
è pertanto di ostacolo all'applicazione della misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente, a nulla rilevando, a tal fine, l'avvenuta collaborazione con la giustizia o l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Da tale interpretazione, basata su logiche argomentazioni di carattere letterale e logico-sistematico, non vi è ragione di discostarsi neppure a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, avuto riguardo, in particolare, al rilievo che - essendo già previsto dall'art.
4-bis, ancorché riformato, che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi ai detenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate - le ulteriori disposizioni, che in relazione a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannati per i reati ivi contemplati, non avrebbero ragion d'essere e significato alcuno se fossero da intendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall'art.
4-bis già poste, anziché al mero elenco dei reati in esso indicati (in termini, Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra). 4. Il parallelo istituito dal ricorrente tra detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale non è, infine, conducente al fine di dimostrare la irragionevolezza del sistema. Come già ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2020), la preclusione dal ricorrente censurata è parte di una trama generale, che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena, e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che instradano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete. Ben vero, in altre parole, che anche un soggetto, in ipotesi scarsamente pericoloso nonostante il titolo del reato commesso, incontra la preclusione qui in esame. Tuttavia, lo stesso soggetto può accedere a misure diverse e perfino più favorevoli della detenzione domiciliare, e, se ciò non accade, la ragione risiede pur sempre nella erroneità della premessa, cioè nella constatazione che si profilino invece, nel suo caso, elementi concretamente sintomatici di un'apprezzabile pericolosità (sia pure nell'ottica restrittiva dell'art. 4-bis Ord. pen.). A ben vedere, presunta in assoluto non è la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura, quale è quella della detenzione domiciliare c.d. generica. L'assunto, secondo cui la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicabile con maggiore larghezza rispetto all'affidamento in prova, poiché presenterebbe un effetto di restrizione più intenso della misura non detentiva, e potrebbe quindi fronteggiare situazioni di pericolosità più marcata, non coglie nel segno perché postula una sorta di «rapporto di continenza» tra misure che hanno, viceversa, presupposti di accesso diversi e non utilmente comparabili. Tra le varie misure previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario e dal codice penale non può, in altre parole, essere costruita una sorta di graduatoria, che le classifichi secondo una scala ascendente di severità, muovendo, in particolare, da quelle che presenterebbero minore analogia con la reclusione intramuraria, fino a quelle che con quest'ultima dovrebbero in tesi esibire più forti analogie. «In realtà», osserva la citata sentenza costituzionale, al § 3.3 della parte in diritto, «non ha fondamento la pretesa di riscontrare corrispondenza assoluta tra livello di pericolosità del condannato stesso (misurato, oltretutto, secondo criteri largamente presuntivi) e maggiore o minore "somiglianza" delle singole misure al contenimento estremo, assicurato dalla detenzione in carcere». Secondo l'attuale, non irragionevole, valutazione del legislatore, proprio l'affidamento può validamente fronteggiare, in determinati casi, la pericolosità segnalata dalla qualità del reato commesso, anche quando si tratti di fattispecie compresa negli elenchi dell'art.
4-bis Ord. pen., in quanto l'istituto valorizza al massimo grado l'intervento dei servizi sociali «quale supporto per un percorso di riabilitazione puntualmente guidato e sostenuto, e dunque, almeno in potenza, particolarmente efficace», considerato anche che l'«osservanza del programma è favorita tra l'altro dalla prospettiva di una revoca per l'elusione di una qualsiasi parte significativa delle prescrizioni, e non solo per l'abbandono del domicilio fuori dai casi consentiti». AR GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria l#: 69cc52c51a47595f - Firmato Da: MON ICA B ONI Emesso Da: TRUSTPRO al/AUREO CA 1 Serial#: 741e9f6f4f4c53be 69cc52c51a47595f - Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da : TR USTPRO Q UALI FIED CA 1 Seria l#: 741e9f6f4f4c53be MA NA GN Emesso Da: TRUSTPRO OLIALIFIED CA 1 S 5. Le censure conclusive del ricorrente, riferite alla mancata concessione delle misure alternative astrattamente non precluse, sono in egual misura infondate. L'ordinanza impugnata, pur concisa nella motivazione, si colloca nell'ambito riservato alla discrezionalità del giudice di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge. Nell'apprezzamento giudiziale assume, in effetti, giusto e adeguato rilievo l'indisponibilità sinora rilevata ad affrontare con serietà la radicata tossicomania, su cui il ricorrente totalmente sorvola, alla cui stregua la decisione di protrarre la sua osservazione intramurale, nell'ottica di un più prudente riscontro della saldezza del proposito di emenda, appare assolutamente razionale e validamente argomentata. 6. Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR Centofanti ON ON LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA Vista la sentenza emessa in data 23 gennaio 2025, depositata in data 31 marzo 2025 (RGN 39290/2024- n. racc. gen. 12388/2025); rilevato che, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, occorre procedere all'oscuramento dei dati sensibili desumibili dalla motivazione della sentenza;
ritenuto che il provvedimento di oscuramento riveste carattere meramente amministrativo e non attiene al contenuto del provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che può essere disposto, in qualsiasi momento, anche successivamente al deposito e alla pubblicazione della sentenza e senza che sia perciò necessario ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali ex articoli 130 o 625-bis c.p.p.;
P.Q.M.
Dispone che, in caso di diffusione della sentenza emessa dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione in data 23 gennaio 2025, depositata in data 31 marzo 2025 (RGN 39290/2024 - n. racc. gen. 12388/2025), siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge;
Incarica la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento per gli ulteriori adempimenti di competenza che conseguono all'oscuramento dell'atto. Roma, 6 maggio 2025
udita la relazione svolta dal consigliere FR Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA Serrao d'Aquino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12388 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di om iss is dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, avanzata da P.F. , ristretto in carcere in espiazione di pena inflitta in relazione al reato di rapina aggravata, ostativo ai sensi degli artt 4-bis e 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), oltre che in relazione a quello di lesione personale. Con la stessa ordinanza il Tribunale di sorveglianza rigettava le istanze ulteriori, intese alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, la persistente pericolosità sociale del condannato, correlata alle irrisolte problematiche tossicomaniche e non adeguatamente bilanciata, allo stato, dai pur registrabili progressi trattamentali e dagli allegati riferimenti esterni socio- lavorativi. 2. Avverso tale ordinanza P.F. , ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione degli artt.
4-bis, 47, 47-ter e 48 Ord. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente impugna, anzitutto, la declaratoria di inammíssibilità della detenzione domiciliare. Assume di avere già espiato la quota parte dì pena ríferibile al reato di lesione personale. Sostiene che la preclusione di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, non sarebbe assoluta, e nel suo caso sarebbe vinta dalla conclamata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Deduce che sarebbe abnorme considerare precluso il beneficio più contenitivo (la detenzione domiciliare), a fronte della astratta possibilità di riconoscere, in suo favore, il beneficio più ampio (l'affidamento in prova). Il ricorrente si duole, in prosieguo, del diniego delle misure alternative ulteriori. La partecipazione al trattamento e la disponibilità di un'occupazione lavorativa, in uno con lo sviluppato percorso di rivisitazìone critica del passato deviante (non comprendente comunque condanne per violazione della normativa sugli stupefacenti), avrebbero dovuto rivestire — in tesi — ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione immediata a forme di espiazione extramurarie, anche a cospetto del prossimo fine pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in ogni sua prospettazione. 2. E' in primo luogo irrilevante - ai fini dell'impossibilità di accesso alla detenzione domiciliare - l'intervenuta espiazione della quota parte di pena riferibile al reato di lesione personale, giacché l'ostatività in discorso si correla piuttosto al reato di rapina, aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., che rientra nel catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. pen. 3. Sul merito della ostatività, occorre poi rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo assolutamente consolidato (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976-01; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Barbato, Rv. 250277-01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995), ritiene che l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le preclusioni riferite alla detenzione domiciliare c.d. generica, rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell'art. 4-bis, e non al contenuto della disposizione, relativo ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore;
è pertanto di ostacolo all'applicazione della misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente, a nulla rilevando, a tal fine, l'avvenuta collaborazione con la giustizia o l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Da tale interpretazione, basata su logiche argomentazioni di carattere letterale e logico-sistematico, non vi è ragione di discostarsi neppure a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, avuto riguardo, in particolare, al rilievo che - essendo già previsto dall'art.
4-bis, ancorché riformato, che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi ai detenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate - le ulteriori disposizioni, che in relazione a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannati per i reati ivi contemplati, non avrebbero ragion d'essere e significato alcuno se fossero da intendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall'art.
4-bis già poste, anziché al mero elenco dei reati in esso indicati (in termini, Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra). 4. Il parallelo istituito dal ricorrente tra detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale non è, infine, conducente al fine di dimostrare la irragionevolezza del sistema. Come già ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2020), la preclusione dal ricorrente censurata è parte di una trama generale, che valorizza le peculiarità delle varie forme di esecuzione della pena, e al tempo stesso traccia percorsi alternativi che instradano i singoli casi anche in base alle loro caratteristiche concrete. Ben vero, in altre parole, che anche un soggetto, in ipotesi scarsamente pericoloso nonostante il titolo del reato commesso, incontra la preclusione qui in esame. Tuttavia, lo stesso soggetto può accedere a misure diverse e perfino più favorevoli della detenzione domiciliare, e, se ciò non accade, la ragione risiede pur sempre nella erroneità della premessa, cioè nella constatazione che si profilino invece, nel suo caso, elementi concretamente sintomatici di un'apprezzabile pericolosità (sia pure nell'ottica restrittiva dell'art. 4-bis Ord. pen.). A ben vedere, presunta in assoluto non è la pericolosità del soggetto, ma l'inefficacia rieducativa e preventiva di una particolare misura, quale è quella della detenzione domiciliare c.d. generica. L'assunto, secondo cui la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicabile con maggiore larghezza rispetto all'affidamento in prova, poiché presenterebbe un effetto di restrizione più intenso della misura non detentiva, e potrebbe quindi fronteggiare situazioni di pericolosità più marcata, non coglie nel segno perché postula una sorta di «rapporto di continenza» tra misure che hanno, viceversa, presupposti di accesso diversi e non utilmente comparabili. Tra le varie misure previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario e dal codice penale non può, in altre parole, essere costruita una sorta di graduatoria, che le classifichi secondo una scala ascendente di severità, muovendo, in particolare, da quelle che presenterebbero minore analogia con la reclusione intramuraria, fino a quelle che con quest'ultima dovrebbero in tesi esibire più forti analogie. «In realtà», osserva la citata sentenza costituzionale, al § 3.3 della parte in diritto, «non ha fondamento la pretesa di riscontrare corrispondenza assoluta tra livello di pericolosità del condannato stesso (misurato, oltretutto, secondo criteri largamente presuntivi) e maggiore o minore "somiglianza" delle singole misure al contenimento estremo, assicurato dalla detenzione in carcere». Secondo l'attuale, non irragionevole, valutazione del legislatore, proprio l'affidamento può validamente fronteggiare, in determinati casi, la pericolosità segnalata dalla qualità del reato commesso, anche quando si tratti di fattispecie compresa negli elenchi dell'art.
4-bis Ord. pen., in quanto l'istituto valorizza al massimo grado l'intervento dei servizi sociali «quale supporto per un percorso di riabilitazione puntualmente guidato e sostenuto, e dunque, almeno in potenza, particolarmente efficace», considerato anche che l'«osservanza del programma è favorita tra l'altro dalla prospettiva di una revoca per l'elusione di una qualsiasi parte significativa delle prescrizioni, e non solo per l'abbandono del domicilio fuori dai casi consentiti». AR GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seria l#: 69cc52c51a47595f - Firmato Da: MON ICA B ONI Emesso Da: TRUSTPRO al/AUREO CA 1 Serial#: 741e9f6f4f4c53be 69cc52c51a47595f - Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da : TR USTPRO Q UALI FIED CA 1 Seria l#: 741e9f6f4f4c53be MA NA GN Emesso Da: TRUSTPRO OLIALIFIED CA 1 S 5. Le censure conclusive del ricorrente, riferite alla mancata concessione delle misure alternative astrattamente non precluse, sono in egual misura infondate. L'ordinanza impugnata, pur concisa nella motivazione, si colloca nell'ambito riservato alla discrezionalità del giudice di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge. Nell'apprezzamento giudiziale assume, in effetti, giusto e adeguato rilievo l'indisponibilità sinora rilevata ad affrontare con serietà la radicata tossicomania, su cui il ricorrente totalmente sorvola, alla cui stregua la decisione di protrarre la sua osservazione intramurale, nell'ottica di un più prudente riscontro della saldezza del proposito di emenda, appare assolutamente razionale e validamente argomentata. 6. Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR Centofanti ON ON LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA Vista la sentenza emessa in data 23 gennaio 2025, depositata in data 31 marzo 2025 (RGN 39290/2024- n. racc. gen. 12388/2025); rilevato che, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, occorre procedere all'oscuramento dei dati sensibili desumibili dalla motivazione della sentenza;
ritenuto che il provvedimento di oscuramento riveste carattere meramente amministrativo e non attiene al contenuto del provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che può essere disposto, in qualsiasi momento, anche successivamente al deposito e alla pubblicazione della sentenza e senza che sia perciò necessario ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali ex articoli 130 o 625-bis c.p.p.;
P.Q.M.
Dispone che, in caso di diffusione della sentenza emessa dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione in data 23 gennaio 2025, depositata in data 31 marzo 2025 (RGN 39290/2024 - n. racc. gen. 12388/2025), siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge;
Incarica la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento per gli ulteriori adempimenti di competenza che conseguono all'oscuramento dell'atto. Roma, 6 maggio 2025