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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7132/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore De Gaetanis come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso;
ricorrente e
(anche per , in persona del legale rapp.te Controparte_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti V. M. Marinelli, S. Graziuso, M. Raho e M. T. Petrucci come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonché
Controparte_3 resistenti
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – contributi IVS gestione commercianti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che in data
25.05.2018 le aveva notificato l'avviso di accertamento n. TVM10101228/2018 Controparte_3 relativo all'anno di imposta 2013 riguardante contributi previdenziali, Irpef, Irap;
che, in data 27.11.2019 le veniva notificato l'avviso di addebito n. 359201900004020362000 (pari ad € 3.071,04) emesso dall' CP_1 per il pagamento di contributi a percentuale sul reddito ritenuto come effettivo sulla base degli accertamenti eseguiti dall'amministrazione finanziaria nel 2013; che l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria era stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria competente la quale, con sentenza n.865/2020, annullava l'avviso di accertamento n.TVM10101228/2018; che, pertanto, in data 11.11.2020 CP_ il ricorrente inoltrava all' istanza di annullamento del medesimo avviso di addebito e chiedeva il rimborso della somma già versata pari ad € 802,61 sulla maggior somma di euro 3.071,04 richiesta CP_ dall' per contributi, sanzioni ed interessi, rimasta, tuttavia, senza riscontro alcuno;
che, in data 15.06.2022, delle notificava al ricorrente atto di intimazione di pagamento CP_3 CP_3
n.05920229005603839000 relativo all'avviso di addebito surrichiamato.
Ritenendo illegittima la pretesa creditoria azionata da sul presupposto Controparte_3 dell'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di accertamento TVM10101228/2018, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.05920229005603839000, chiedendo l'annullamento CP_ del medesimo nonché il rimborso della somma di € 802,61 indebitamente pagata all' con riferimento all'avviso di addebito n. 359201900004020362000, nelle more del giudizio incardinato davanti alla
Controparte_4
In corso di causa, il ricorrente proponeva istanza di sospensione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul motociclo di sua proprietà, emessa sul presupposto del mancato pagamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto. CP_ Si costituiva in giudizio l' che dava atto dell'intervenuta procedura di sgravio dell'avviso di addebito n. 359201900004020362000, alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TVM10101228/2018 disposto dalla Commissione Tributaria con sentenza n. n.865/2020.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in Controparte_3 giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Risulta dalla documentazione in allegato alla memoria difensiva che l' ha proceduto all'annullamento CP_1
d'ufficio del credito iscritto a ruolo.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla richiesta di annullamento della intimazione n.05920229005603839000 e dell'avviso di addebito n. 359201900004020362000.
L' va altresì condannato a restituire a parte ricorrente l'importo di € 802,61 a titolo di pagamenti CP_1 eseguiti prima dell'annullamento degli atti impugnati, trattandosi di somme che il destinatario dei pagamenti non ha più titolo a trattenere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che il provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito opposto è intervenuto in corso di causa, peraltro all'esito di altra iniziativa giudiziale conclusasi con annullamento dell'avviso di accertamento n. TVM10101228/2018 (cfr. la sentenza della Commissione Tributaria di Lecce n.865/2020).
Per tali ragioni, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dette spese vanno poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla richiesta di annullamento della intimazione di pagamento n.05920229005603839000 e dell'avviso di addebito n.
359201900004020362000;
- condanna l' a restituire al ricorrente la somma di € 802,61 oltre interessi;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7132/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore De Gaetanis come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso;
ricorrente e
(anche per , in persona del legale rapp.te Controparte_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti V. M. Marinelli, S. Graziuso, M. Raho e M. T. Petrucci come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonché
Controparte_3 resistenti
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – contributi IVS gestione commercianti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che in data
25.05.2018 le aveva notificato l'avviso di accertamento n. TVM10101228/2018 Controparte_3 relativo all'anno di imposta 2013 riguardante contributi previdenziali, Irpef, Irap;
che, in data 27.11.2019 le veniva notificato l'avviso di addebito n. 359201900004020362000 (pari ad € 3.071,04) emesso dall' CP_1 per il pagamento di contributi a percentuale sul reddito ritenuto come effettivo sulla base degli accertamenti eseguiti dall'amministrazione finanziaria nel 2013; che l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria era stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria competente la quale, con sentenza n.865/2020, annullava l'avviso di accertamento n.TVM10101228/2018; che, pertanto, in data 11.11.2020 CP_ il ricorrente inoltrava all' istanza di annullamento del medesimo avviso di addebito e chiedeva il rimborso della somma già versata pari ad € 802,61 sulla maggior somma di euro 3.071,04 richiesta CP_ dall' per contributi, sanzioni ed interessi, rimasta, tuttavia, senza riscontro alcuno;
che, in data 15.06.2022, delle notificava al ricorrente atto di intimazione di pagamento CP_3 CP_3
n.05920229005603839000 relativo all'avviso di addebito surrichiamato.
Ritenendo illegittima la pretesa creditoria azionata da sul presupposto Controparte_3 dell'annullamento in sede giudiziale dell'avviso di accertamento TVM10101228/2018, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.05920229005603839000, chiedendo l'annullamento CP_ del medesimo nonché il rimborso della somma di € 802,61 indebitamente pagata all' con riferimento all'avviso di addebito n. 359201900004020362000, nelle more del giudizio incardinato davanti alla
Controparte_4
In corso di causa, il ricorrente proponeva istanza di sospensione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul motociclo di sua proprietà, emessa sul presupposto del mancato pagamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto. CP_ Si costituiva in giudizio l' che dava atto dell'intervenuta procedura di sgravio dell'avviso di addebito n. 359201900004020362000, alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TVM10101228/2018 disposto dalla Commissione Tributaria con sentenza n. n.865/2020.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in Controparte_3 giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Risulta dalla documentazione in allegato alla memoria difensiva che l' ha proceduto all'annullamento CP_1
d'ufficio del credito iscritto a ruolo.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla richiesta di annullamento della intimazione n.05920229005603839000 e dell'avviso di addebito n. 359201900004020362000.
L' va altresì condannato a restituire a parte ricorrente l'importo di € 802,61 a titolo di pagamenti CP_1 eseguiti prima dell'annullamento degli atti impugnati, trattandosi di somme che il destinatario dei pagamenti non ha più titolo a trattenere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che il provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito opposto è intervenuto in corso di causa, peraltro all'esito di altra iniziativa giudiziale conclusasi con annullamento dell'avviso di accertamento n. TVM10101228/2018 (cfr. la sentenza della Commissione Tributaria di Lecce n.865/2020).
Per tali ragioni, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dette spese vanno poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla richiesta di annullamento della intimazione di pagamento n.05920229005603839000 e dell'avviso di addebito n.
359201900004020362000;
- condanna l' a restituire al ricorrente la somma di € 802,61 oltre interessi;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)