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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 417/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Patti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Varese, via Como, 24, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con la mandataria (c.f. ), in persona della procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 avv. Paola Saporiti, rappresentata e difesa dall'avv. Karin Nucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria, 18,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
e si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 760/2024 emesso da questo Parte_1 Parte_2 Tribunale il 25 novembre 2024, depositato il giorno successivo, con il quale è stato loro ingiunto di pagare a (di seguito, , rappresentata da (di seguito, la Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_2 somma di 667.574,31 euro, gli interessi “come da domanda” e le spese della procedura liquidate in 5.500 euro per compensi, 870 euro per esborsi, spese generali pari al 15% sui compensi, accessori di legge e successive occorrende.
Nostos, come sopra rappresentata, ha chiarito nel ricorso monitorio di aver acquistato da
[...]
con le relative garanzie, il credito relativo al mutuo concesso, con rogito del 14 Controparte_3 luglio 2011 agli atti del notaio di Garbagnate Milanese n. n. 15408 rep. e 8874 racc., da Per_1 (società poi fusa per incorporazione in a sua volta poi Controparte_4 Controparte_5 trasformata in s.p.a.), ad Controparte_6
Il mutuo fondiario era garantito da ipoteca iscritta su immobili di proprietà della mutuataria. ha inoltre sottolineato, nel citato ricorso, che e il 14 luglio 2011, avevano CP_1 Pt_1 Pt_2 firmato delle fideiussioni omnibus con le quali avevano garantito le obbligazioni di Controparte_6 verso la mutuante fino all'importo massimo di 448.000 euro. I fideiussori avevano poi sottoscritto
[...] atti con i quali avevano aumentato l'importo massimo delle garanzie prestate fino a 530.000 euro. pagina 1 di 3 ha anche specificato che era rimasta inadempiente con riferimento CP_1 Controparte_6 all'obbligo di pagare varie rate del piano di ammortamento del mutuo e che la banca mutuante aveva quindi inviato, il 7 novembre 2017, una lettera con la quale aveva dichiarato risolto il contratto di finanziamento, con decadenza del beneficio del termine per le rate residue, e aveva intimato il pagamento di quanto le spettava.
Il ricorso monitorio riporta anche il successivo precetto notificato da alla debitrice principale e CP_1 la conseguente introduzione della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2022 R.G.E. di questo Tribunale, relativa ad immobili della debitrice principale, procedura che aveva portato all'incasso, al momento del deposito del ricorso, di 50.000 euro. ha quindi precisato in sede monitoria che il credito nei confronti della debitrice principale e dei CP_1 garanti ammontava a 486.823,26 euro, pari al “credito iniziale alla data di risoluzione del 7/11/2017” al netto “dell'incasso medio tempore intervenuto” di 50.000 euro, oltre 180.751,05 euro “per interessi convenzionali di mora successivi al 7/11/2017”.
Gli opponenti, con l'atto di citazione, hanno sostenuto che il credito della controparte dovrebbe essere ridotto, rispetto a quanto indicato nel decreto ingiuntivo opposto, per vari importi ottenuti nella procedura esecutiva promossa contro la debitrice principale, importi riguardanti quanto ricavato dalla vendita di uno dei due immobili pignorati e quanto versato al custode nominato in tale procedura dalle società che hanno occupato tali immobili.
La convenuta si è costituita e ha sottolineato che l'unica somma che ha effettivamente ricevuto dalla procedura è pari al pagamento ai sensi dell'art. 41 t.u.b. di 50.000 euro avvenuto dopo l'aggiudicazione di un lotto pignorato, importo già portato in detrazione rispetto a quanto le spettava nella determinazione del credito esposta nel ricorso monitorio.
La convenuta ha inoltre precisato che le somme effettivamente incassate dagli occupanti degli immobili pignorati sono minori rispetto a quanto indicato dalla controparte e, come prova di quanto allegato sul punto, ha prodotto la copia di una relazione del suddetto custode (è comunque evidente che non potranno servire per ridurre il credito della convenuta le somme versate dagli occupanti degli immobili pignorati a titolo di i.v.a.).
La convenuta ha inoltre evidenziato che gli attori non hanno tenuto conto delle spese sostenute per la procedura esecutiva.
Si deve riconoscere che le argomentazioni della convenuta sono fondate e che l'opposizione deve quindi essere respinta.
L'unico importo che la convenuta ha ricevuto dopo l'introduzione del suddetto processo esecutivo è quello di 50.000 euro per il pagamento ai sensi dell'art. 41 t.u.b. sopra descritto e già considerato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Le altre somme ottenute nella procedura esecutiva non possono essere attualmente considerate per ridurre il debito degli attori, sia perché non sono state effettivamente corrisposte alla creditrice, sia perché la misura della fruttuosità della procedura esecutiva potrà essere valutata soltanto dopo l'approvazione del piano di riparto finale, nel quale saranno considerate anche tutte le spese sostenute dalla procedente o comunque poste a carico del ricavato di tutte le vendite. Costituirebbe quindi un fuor d'opera esaminare in questa sede tutte le questioni esposte negli scritti difensivi delle parti in causa relative alla determinazione delle somme ottenute nella procedura esecutiva e non ancora effettivamente corrisposte alla creditrice.
È infatti evidente che la convenuta dovrà considerare, a deconto di quanto le spetta, le eventuali ulteriori somme che riceverà per la complessiva vicenda in esame negli atti di precetto che dovrà, sempre eventualmente, notificare agli odierni attori e nelle conseguenti procedure esecutive. pagina 2 di 3 Considerato l'esito del giudizio, gli attori devono essere condannati a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta, spese che, considerata la facilità delle questioni esaminate e l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto con riferimento ad entrambi gli opponenti.
Condanna e quali debitori in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...] unipersonale, rappresentata da unipersonale, le spese di lite che ha sostenuto, CP_1 CP_2 spese che liquida in 11.000 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Varese, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 417/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Luca Patti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Varese, via Como, 24, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con la mandataria (c.f. ), in persona della procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 avv. Paola Saporiti, rappresentata e difesa dall'avv. Karin Nucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria, 18,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
e si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 760/2024 emesso da questo Parte_1 Parte_2 Tribunale il 25 novembre 2024, depositato il giorno successivo, con il quale è stato loro ingiunto di pagare a (di seguito, , rappresentata da (di seguito, la Controparte_1 CP_1 CP_2 CP_2 somma di 667.574,31 euro, gli interessi “come da domanda” e le spese della procedura liquidate in 5.500 euro per compensi, 870 euro per esborsi, spese generali pari al 15% sui compensi, accessori di legge e successive occorrende.
Nostos, come sopra rappresentata, ha chiarito nel ricorso monitorio di aver acquistato da
[...]
con le relative garanzie, il credito relativo al mutuo concesso, con rogito del 14 Controparte_3 luglio 2011 agli atti del notaio di Garbagnate Milanese n. n. 15408 rep. e 8874 racc., da Per_1 (società poi fusa per incorporazione in a sua volta poi Controparte_4 Controparte_5 trasformata in s.p.a.), ad Controparte_6
Il mutuo fondiario era garantito da ipoteca iscritta su immobili di proprietà della mutuataria. ha inoltre sottolineato, nel citato ricorso, che e il 14 luglio 2011, avevano CP_1 Pt_1 Pt_2 firmato delle fideiussioni omnibus con le quali avevano garantito le obbligazioni di Controparte_6 verso la mutuante fino all'importo massimo di 448.000 euro. I fideiussori avevano poi sottoscritto
[...] atti con i quali avevano aumentato l'importo massimo delle garanzie prestate fino a 530.000 euro. pagina 1 di 3 ha anche specificato che era rimasta inadempiente con riferimento CP_1 Controparte_6 all'obbligo di pagare varie rate del piano di ammortamento del mutuo e che la banca mutuante aveva quindi inviato, il 7 novembre 2017, una lettera con la quale aveva dichiarato risolto il contratto di finanziamento, con decadenza del beneficio del termine per le rate residue, e aveva intimato il pagamento di quanto le spettava.
Il ricorso monitorio riporta anche il successivo precetto notificato da alla debitrice principale e CP_1 la conseguente introduzione della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2022 R.G.E. di questo Tribunale, relativa ad immobili della debitrice principale, procedura che aveva portato all'incasso, al momento del deposito del ricorso, di 50.000 euro. ha quindi precisato in sede monitoria che il credito nei confronti della debitrice principale e dei CP_1 garanti ammontava a 486.823,26 euro, pari al “credito iniziale alla data di risoluzione del 7/11/2017” al netto “dell'incasso medio tempore intervenuto” di 50.000 euro, oltre 180.751,05 euro “per interessi convenzionali di mora successivi al 7/11/2017”.
Gli opponenti, con l'atto di citazione, hanno sostenuto che il credito della controparte dovrebbe essere ridotto, rispetto a quanto indicato nel decreto ingiuntivo opposto, per vari importi ottenuti nella procedura esecutiva promossa contro la debitrice principale, importi riguardanti quanto ricavato dalla vendita di uno dei due immobili pignorati e quanto versato al custode nominato in tale procedura dalle società che hanno occupato tali immobili.
La convenuta si è costituita e ha sottolineato che l'unica somma che ha effettivamente ricevuto dalla procedura è pari al pagamento ai sensi dell'art. 41 t.u.b. di 50.000 euro avvenuto dopo l'aggiudicazione di un lotto pignorato, importo già portato in detrazione rispetto a quanto le spettava nella determinazione del credito esposta nel ricorso monitorio.
La convenuta ha inoltre precisato che le somme effettivamente incassate dagli occupanti degli immobili pignorati sono minori rispetto a quanto indicato dalla controparte e, come prova di quanto allegato sul punto, ha prodotto la copia di una relazione del suddetto custode (è comunque evidente che non potranno servire per ridurre il credito della convenuta le somme versate dagli occupanti degli immobili pignorati a titolo di i.v.a.).
La convenuta ha inoltre evidenziato che gli attori non hanno tenuto conto delle spese sostenute per la procedura esecutiva.
Si deve riconoscere che le argomentazioni della convenuta sono fondate e che l'opposizione deve quindi essere respinta.
L'unico importo che la convenuta ha ricevuto dopo l'introduzione del suddetto processo esecutivo è quello di 50.000 euro per il pagamento ai sensi dell'art. 41 t.u.b. sopra descritto e già considerato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Le altre somme ottenute nella procedura esecutiva non possono essere attualmente considerate per ridurre il debito degli attori, sia perché non sono state effettivamente corrisposte alla creditrice, sia perché la misura della fruttuosità della procedura esecutiva potrà essere valutata soltanto dopo l'approvazione del piano di riparto finale, nel quale saranno considerate anche tutte le spese sostenute dalla procedente o comunque poste a carico del ricavato di tutte le vendite. Costituirebbe quindi un fuor d'opera esaminare in questa sede tutte le questioni esposte negli scritti difensivi delle parti in causa relative alla determinazione delle somme ottenute nella procedura esecutiva e non ancora effettivamente corrisposte alla creditrice.
È infatti evidente che la convenuta dovrà considerare, a deconto di quanto le spetta, le eventuali ulteriori somme che riceverà per la complessiva vicenda in esame negli atti di precetto che dovrà, sempre eventualmente, notificare agli odierni attori e nelle conseguenti procedure esecutive. pagina 2 di 3 Considerato l'esito del giudizio, gli attori devono essere condannati a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta, spese che, considerata la facilità delle questioni esaminate e l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei pochi documenti prodotti, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto con riferimento ad entrambi gli opponenti.
Condanna e quali debitori in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...] unipersonale, rappresentata da unipersonale, le spese di lite che ha sostenuto, CP_1 CP_2 spese che liquida in 11.000 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Varese, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 3 di 3