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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3485 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 2.07.2025, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella loro rispettiva qualità di madre e sorella della IG.ra C.F._2 [...]
in proprio e nella loro qualità di eredi del IG. Persona_1 Persona_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANTONIO ROSACI e MASSIMILIANO RIGA ed
[...]
elettivamente domiciliate in MELITO PORTO SALVO (RC), Via Roma n. 7, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ROSACI;
-Attrici-
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._3
TE CI, elettivamente domiciliato in PALMI (RC), VIA PAPA GIOVANNI XXIII
n. 33, presso il difensore avv. TE CI;
- Convenuto costituito
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
pagina 1 di 16 , già in persona del Controparte_2 Controparte_3
suo legale rappresentante pro-tempore;
Controparte_4
- Convenuti contumaci-
Contro
OGGETTO: responsabilità medica.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione d'udienza.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
n.q. di madre e sorella di in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1
convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale Persona_2 Parte_3
, l' e la
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
(già ) per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_7 Controparte_3
conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione dei danni subiti dalla IG.ra e del successivo Persona_1
decesso della stessa, a causa della condotta in premessa descritta, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni morali, ai sensi dell'art.
2059 c.c., a favore degli attori iure proprio, per la perdita della propria figlia, per i fatti ascrivibili direttamente ai convenuti, a titolo di danno tanatologico e a titolo di danno catastrofale, che si indica nella somma complessiva di €. 1.500.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore da liquidarsi attraverso la prudente valutazione equitativa del
Giudice, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra , a titolo Persona_1
di danno biologico e a titolo di pecunia doloris, per le sofferenze patite dalla stessa, da liquidarsi a favore degli stessi attori iure hereditatis, nella misura complessiva di €.
200,000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, ovvero in quella che sarà liquidata attraverso la prudente valutazione equitativa del Giudice, oltre alla liquidazione in loro favore a titolo di eredi del risarcimento
pagina 2 di 16 pertoccante al sig. nato a [...] [...] e deceduto Persona_2 Controparte_6
a il 13.11.2016, padre della sig.ra e Controparte_6 Persona_1
rispettivamente marito della sig.ra e padre della sig.ra Parte_1 Parte_2
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.”.
[...]
Si costituiva in giudizio il dott. chiedendo in via principale il Parte_3
rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione delle pretese risarcitorie di cui all'atto di citazione e la condanna dell' a manlevarlo ai sensi dell'art. Controparte_6
66 del CCNL Dirigenza Medica 2009.
A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio
, la quale, rappresentando di aver rinunciato all'eredità del coniuge Controparte_8 [...]
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la condanna di Per_3
parte attrice ex art. 96 c.p.c. per violazione del disposto di cui all'art. 88 c.p.c.
Infine, si costituivano in giudizio l'Avv. LE MA DÀ e l'Avv. PA GE DÀ, che in via preliminare chiedevano di dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata nei confronti del dott. atteso il decesso dello stesso intervenuto in data antecedente alla Persona_3
notifica, e conseguentemente quella effettuata nei confronti degli eredi convenuti PA ed
LE MA DÀ; in via subordinata, eccepivano la nullità della citazione per la sua genericità e per la indeterminatezza della richiesta risarcitoria, nonché la prescrizione del diritto preteso;
nel merito, contestavano qualsiasi addebito di colpa professionale ascrivibile al convenuto dott. mancandone i presupposti ed il nesso causale e Persona_3
conseguentemente chiedevano il rigetto in toto della domanda nei confronti dei suoi eredi
LE MA e PA GE DÀ perché infondata in fatto ed in diritto;
chiedevano la condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, nonché alla somma ritenuta di giustizia per la condotta processuale di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e per violazione al disposto dell'art. 88 c.p.c., con revoca “ex tunc” dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle parti attrici, come da art. 136
d.P.R. n. 115 del 2002, avendo palesemente abusato dello strumento giudiziario;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda introduttiva, chiedevano pagina 3 di 16 di accertare le effettive reali responsabilità ascrivibili specificatamente al dott. Per_3
e per l'effetto ridurre le eventuali pretese risarcitorie, anche a seguito di eventuale
[...]
CTU, dichiarando tenuta l' a tenere indenne, manlevare e garantire il Controparte_6
Dott. e i suoi eredi e per l'effetto condannare l al Persona_3 Controparte_6
pagamento di quanto eventualmente dovuto, previa ove necessario ogni valutazione di rito;
ciò autorizzando la chiamata in causa in garanzia dell' , ove ritenuto Controparte_6
necessario, alla luce della sentenza di Cassazione n. 12262/2021, sebbene più recentemente contraddetta dalla stessa Corte di Cassazione con ordinanza n. 9441/2022.
Restavano contumaci l' . Controparte_9
All'udienza del 6 luglio 2022, il difensore di parte attrice rinunciava agli atti nei confronti dell'avv. , la quale dichiarava a sua volta di accettare la rinuncia. Controparte_8
Con successiva ordinanza del 6 settembre 2022 veniva dichiarata la contumacia dell'
[...]
e di nonché l'estinzione parziale del giudizio Controparte_6 Controparte_4
limitatamente alla domanda formulata da parte attrice nei confronti di , Controparte_8
quale erede di e la causa veniva rinviata all'udienza del 18 gennaio 2023 per Persona_3
la precisazione delle conclusioni e la discussione orale in relazione all'eccezione svolta da
LE MA DÀ e PA GE DÀ di inesistenza della notifica effettuata a
[...]
in quanto già deceduto. Per_3
Con sentenza non definitiva n. 507/2023 del 19.04.2023 questo Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti di e nei confronti di Persona_3
LE MA DÀ e PA GE DÀ, quali eredi di , rigettava la domanda Persona_3
svolta da LE MA DÀ e PA GE DÀ di condanna delle attrici ai sensi 96 e 88
c.p.c., compensava in ragione della metà le spese di giudizio tra le attrici e LE MA DÀ
e PA GE DÀ, ponendo la parte residua (liquidata in euro 1200,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva) a carico delle attrici in solido ed a favore dei secondi in solido e disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti.
Con separata contestuale ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
pagina 4 di 16 Con ordinanza del 3.11.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza cartolare del 3.07.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Si riportano i fatti di causa come già rappresentati nella sentenza non definitiva n.507/2023.
Con atto di citazione regolarmente notificato le istanti meglio indicate in epigrafe esponevano che:
- in data 12.04.2010, la IG.ra si era recata presso l'Ospedale Persona_1
“ ” di IL (RC), per essere sottoposta, dall'equipe medica guidata dal dott. Controparte_3
ad un intervento chirurgico da eseguirsi secondo la tecnica della c.d. Parte_3
“sleeve gastrectomy” (gastrectomia a manica), mediante la resezione della grande curva gastrica;
- l'intervento le era stato consigliato a causa di un'obesità patologica, attribuibile a un disturbo psicogeno dell'alimentazione, che affliggeva la predetta sin dall'infanzia, la quale era anche affetta da un lieve ritardo mentale;
- in data 19.04.2010, era stata così operata presso l'Ospedale di Polistena (RC), in quanto dotato di Reparto di Terapia Intensiva, e, all'esito, la paziente veniva rinviata all'Ospedale di
, per il proseguimento delle cure;
CP_2
- l'intervento era stato eseguito dall'equipe medica guidata dal dott. e Parte_3
composta dai dottori , , e Persona_3 Controparte_4 Persona_4 Per_5
[...]
- nella fase post-operatoria si era riscontrato un malfunzionamento della plastica gastrica, con una sintomatologia contrassegnata da comparsa di dolore epigastrico e nausea, ma la stessa era stata dimessa in data 24.04.2010, con la diagnosi di “Gastralgia con vomito in paziente con esiti di intervento per obesità”, senza che, nonostante i gravi pagina 5 di 16 sintomi che la predetta continuava a manifestare, venisse effettuato un approfondimento diagnostico;
- a causa del persistere di tale grave situazione, in data 01.05.2010, la IG.ra era Per_1
stata nuovamente ricoverata presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di
, per essere dimessa in data 04.05.2010; CP_2
- successivamente, il 02.07.2010 era stata ancora una volta ricoverata e, in costanza di tale ricovero, le era stata diagnosticata “sindrome dispeptica e disidratazione in pz operata di SLEEVE”. Il giorno seguente era stata così sottoposta a un esame Rx del transito gastrico con Gastrographin, da cui era emerso una “Stenosi serrata del corpo gastrico residuo (di circa 6-7 mm) per una lunghezza verticale di circa 4 cm”, e, in data 06.07.10, era stata inoltre eseguita una EGDS che evidenziava, al livello del corpo gastrico residuo, una
“Stenosi transitabile con strumento da 9,8 mm, di aspetto regolare”;
- nonostante il persistere della sintomatologia, in data 10.07.2010, la paziente era stata nuovamente dimessa e, per l'aggravarsi delle proprie condizioni, in data 02.09.2010, la
IG.ra aveva subito un ulteriore ricovero presso l'Osservazione Breve Intensiva Per_1
dell'Ospedale di Reggio Calabria, per “riferiti episodi lipotimici e vomito, pz. con pregresso intervento di SLEEVE affetta da obesità grave e ritardo mentale”, e, successivamente, era stata trasferita presso l'Unità Operativa di Medicina Interna dell'Ospedale Morelli di
[...]
; CP_6
- in data 12.09.2010, era stata trasferita presso l'Unità Operativa di Rianimazione, con diagnosi di “polmonite con stato settico e obesità grave”;
- a causa del progressivo peggioramento del quadro clinico, contrassegnato da iperpiressia, insufficienza respiratoria per la presenza di addensamenti polmonari e tetraparesi, in data 30.11.2010, la sig.ra era stata trasferita presso l'Ospedale di Per_1
Montecatone, ove, in data 29.10.2011 si verificava il suo decesso.
Tutto ciò premesso, concludevano nei termini indicati.
pagina 6 di 16 1.2. Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria svolta da e in relazione ai danni dalle stesse asseritamente Parte_1 Parte_2
patite iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso di . Persona_1
In premessa va evidenziato che i fatti su cui si fondano gli addebiti di responsabilità contestati agli odierni convenuti hanno costituito oggetto del procedimento penale n.
2030/2013 (n. 2744/2016 G.I.P.)
Il predetto giudizio – nell'ambito del quale le attrici si sono costituite parte civile – si è concluso con una sentenza di assoluzione nei confronti di , Parte_3 [...]
e , pronunciata “perché il fatto non sussiste” dal GUP del Per_3 Controparte_4
Tribunale di Reggio Calabria (sentenza n. 2679/2017) divenuta irrevocabile in data
9.7.2018.
In merito ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. n. 17708/2023). Inoltre,
l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (cfr. Cass.
n. 36638/2021).
In relazione al giudizio svoltosi con rito abbreviato, l'art. 652 ultimo coma c.p.p. prevede espressamente che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, abbia efficacia di giudicato soltanto “se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
pagina 7 di 16 Avuto riguardo al caso in esame, risulta che le odierne attrici si sono opposte al rito abbreviato prescelto dagli imputati , e Parte_3 Persona_3 CP_4
ed hanno, pertanto, rinunciato alla costituzione di parte civile (cfr. verbale
[...]
dell'udienza preliminare del 2.05.2017 prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Conseguentemente, la sentenza assolutoria pronunciata nell'ambito del procedimento penale n. 2030/2013 (n. 2744/2016 G.I.P.) “perché il fatto non sussiste” non preclude né condiziona l'esito dell'azione civile promossa in questa sede.
2. Nel merito la domanda è infondata e va disattesa per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione della domanda proposta da parte attrice.
Le attrici agiscono sia per ottenere i danni (non patrimoniali) subiti iure proprio sia per quello subito dalla de cuius nei giorni di sofferenza che hanno preceduto la sua morte.
Dunque, la domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio ha carattere contrattuale limitatamente ai danni richiesti iure hereditatis, mentre riveste natura extracontrattuale per i danni che le attrici assumono di aver subito iure proprio.
Infatti, la prima tipologia di danni afferisce ai pregiudizi subiti dal paziente e trasmessi per via successoria ai suoi eredi: tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra.
Il nosocomio risponde, quindi, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così,
Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'
pagina 8 di 16 inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., Il gennaio 2008, n. 581; Cass., 13 aprile
2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c.
Per quel che concerne la posizione dei sanitari convenuti, seppure l'art. 7 della legge appena citata preveda che: “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, la responsabilità dei predetti nella vicenda che ne occupa – svoltasi ed esauritasi in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7 citato (1.4.2017) - va ricondotta anch'essa nell'alveo contrattuale, ed in particolare nella responsabilità da contatto sociale qualificato, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale ultradecennale esistente al momento dei fatti e dell'instaurazione del presente giudizio.
Da quanto sopra deriva che con riferimento ai danni richiesti iure hereditatis, si applicano le regole probatorie di cui agli artt. 1218 ss. c.c., sicché grava sul paziente danneggiato (e per lui sui suoi eredi) l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare
l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento.
Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la
pagina 9 di 16 causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata
(Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344;
Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341).
Quanto, invece, alle richieste risarcitorie afferenti ai danni subiti iure proprio dalle attrici, trovano applicazione le regole probatorie proprie della responsabilità aquiliana, posto che, come precisato dalla Suprema Corte, “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strumentalmente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (ex multis Cass. n. 21404/2012).
Non rientrando il caso in esame tra quelli con riferimento ai quali si riconosce l'operatività del contratto protettivo in favore dei terzi, la fattispecie va ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 2043 c.c.
Applicando tali principi al caso in esame, questo Giudice ritiene che la domanda non possa essere accolta.
Sul punto si condividono, invero, le valutazioni di cui alla CTU disposta dal GUP nell'ambito del procedimento penale n. 2030/2013 (n. 2744/2016 G.I.P.), regolarmente acquisita in atti
(cfr. fascicolo del convenuto essendo frutto di un'accurata analisi degli elementi a Parte_3
disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici.
Per quel che concerne la valenza probatoria della relazione svolta in un procedimento penale, appare opportuno dare atto che, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, la stessa può essere senz'altro apprezzata in sede civilistica come prova atipica.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può legittimamente tenere conto, ai fini della propria pagina 10 di 16 decisione, delle prove acquisite in un altro processo, anche di natura penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari - soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi ed anche se celebrato tra altre parti - a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (ex multis Cass.
n. 9843 del 2014) e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (sul punto cfr.
Cass. civ. n. 25503/2021);
In proposito è stato precisato che le risultanze contenute nella perizia svolta in sede penale
(o in una consulenza svolta in altre sedi civile) possono essere utilizzate dal giudice del merito come qualsiasi altra documentazione delle parti, al fine, cioè di trarre dalle stesse non soltanto semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche al fine di attribuire ad esse valore di prova esclusiva.
Tanto chiarito, dalla relazione peritale redatta dal CTU Prof. , nominato dal Persona_6
Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GUP (nella persona della dott.ssa ) Persona_7
si evince che, alla stregua delle indicazioni della letteratura scientifica di settore, la condotta degli odierni convenuti non è censurabile né in alcun modo riconducibile sotto il profilo eziologico al decesso della de cuius delle attrici.
Invero, il predetto CTU, dopo aver ricostruito la storica clinica di ha Persona_1
anzitutto ritenuto corretta la valutazione effettuata dai sanitari circa l'opportunità di sottoporre la ad intervenuto di chirurgia bariatrica, tenuto conto delle alternative Per_1
eligibili nel caso di specie e delle condizioni cliniche della paziente: “La valutazione multidisciplinare alla quale la paziente veniva sottoposta presso l'Ospedale di IL (RC) risulta corretta come da linee guida della Controparte_10
edite nel 2008 e quindi all'epoca dei fatti. Da tale valutazione, si era escluso che l'obesità avesse un'origine endocrinologica. La paziente aveva una familiarità positiva per obesità
pagina 11 di 16 patologica sia da parte di padre che di madre, inoltre in anamnesi riferiva di aver tentato numerose diete ipocaloriche ma senza successi o risultati duraturi, quindi, in modo corretto, la paziente veniva sottoposta a consulenza psichiatrica che concludeva: “obesità psicogena, disturbo psicogeno dell'alimentazione. Lieve deficit mentale”.
Va aggiunto che attualmente i disturbi psicogeni dell'alimentazione rappresentano un'indicazione e non una controindicazione per gli interventi di chirurgia bariatrica.
Di conseguenza tale intervento rappresentava una procedura opportuna essendo la paziente super-obesa e ad alto rischio di sviluppare malattie metaboliche, quali diabete e complicanze cardiovascolari gravi (ictus, infarti) oltre che un aumento del rischio di neoplasie ormono- dipendenti ed una riduzione complessiva della qualità e della quantità di vita. In ultimo, come da accertamenti in mio possesso, la paziente non risultava interdetta e pertanto era capace di intendere e di volere e quindi di esprimere liberamente la sua volontà attraverso la firma dei consensi informati per l'anestesia (in data 19.04.2010) e per il reintervento (erroneamente firmando l'ultimo foglio del consenso informato e non il penultimo con la dicitura di intervento in data 13.04.2010) di sleeve gastrectomy.
Considerando le altre procedure di chirurgia bariatrica: il Pallone Intragastrico ha validità solo temporanea (6 mesi) ed il bendaggio gastrico in pazienti con BMI (Body mass index) > 50, ha una percentuale di fallimenti > 50% sia in termini chirurgici che di calo ponderale, secondo gli attuali report scientifici. Quindi anche la scelta della tipologia di intervento bariatrico appare condivisibile, in quanto la paziente presentava BMI kg/mq di 75. Infine, sempre come da letteratura, l'intervento di sleeve gastrectomy ha risultati migliori in pazienti con BMI elevato.”.
Il CTU ha poi rilevato che l'intervento chirurgico cui la fu sottoposta in data Per_1
19.04.2010 fu eseguito correttamente, in conformità alle leges artis di settore.
Ha altresì negato la censurabilità della condotta dei sanitari con riferimento alla gestione post-operatoria della medesima, escludendo l'esistenza di ostruzioni: “La gestione della fase post-operatoria presso l' è da considerare corretta, data l'esecuzione di Controparte_11
Rx con gastrographin nel post-operatorio necessario come da letteratura, a escludere la presenza di fistole gastriche precoci, così come le raccomandazioni dietetiche e farmacologiche
pagina 12 di 16 alla dimissione. La paziente veniva quindi reinviata presso l'unità Operativa di Chirurgia
Generale dell'ospedale di a causa di episodi di vomito CP_2
In data 03.07.2010 veniva sottoposta, correttamente, ad esame Rx addome con Gastrographin che evidenziava: “Stenosi serrata del corpo gastrico residuo (di circa 6-7 mm) per una lunghezza verticale di circa 4 cm”. 75 In data 06.07.2010 si praticava E.G.D.S. che evidenziava al livello del corpo gastrico, “Stenosi transitabile con strumento da 9,8 mm di aspetto regolare”. Anche in questo caso l'atteggiamento attendistico da parte dei sanitari appare giustificato in quanto, analizzando i dati presenti in letteratura, episodi di disfagia e vomito sono presenti fino allo 0,7 - 3 % dei casi a 6 mesi dall'intervento legati alla non completa canalizzazione e all'edema del tubulo gastrico, esito della resezione. Tale stenosi in seguito si autolimita in maniera spontanea
Inoltre, il dott. contesta la precedente CTU per cui : “La Paziente non si è mai nutrita Per_6
per via naturale ma per lunghi periodi ha utilizzato il SNG in alternativa alla nutrizione parenterale totale (NPT) ed alla digiunostomia. Da rilevare che il SNG, ad un controllo radiologico (03.11.2010), presentava 'decorso distale tortuoso proiettivamente in ipocondrio sinistro, espressione di uno sconfinamento in cavità peritoneale e quindi di perforazione gastrica'”. Invero per lo stesso, Tale quadro descrittivo configurava quindi una perforazione gastrica da corpo estraneo, ovvero sondino naso gastrico, con addirittura nutrizione enterale tramite lo stesso che avveniva con infusione in cavo addominale;
clinicamente ciò avrebbe comportato un quadro peritonitico, quantomeno saccato.Tenuto conto che il quadro clinico non evidenziava ciò, che soprattutto, gli esami laboratoristici e strumentali non avvaloravano tale supposizione, e considerando il lasso temporale fino al successivo intervento (21.06.2011), risulta non accettabile la supposizione avanzata dal precedente CTU in quanto ritenuta inverosimile se non addirittura impossibile”
Inoltre, secondo il CTU, le complicanze insorte successivamente - ossia durante i ricoveri presso le strutture sanitarie emiliane, comprese la perforazione gastrica e le problematiche correlate alla nutrizione e alla tracheostomia - costituiscono eventi possibili e prevedibili in pazienti con anatomia modificata: “Riguardo alla successiva e reale perforazione gastrica,
pagina 13 di 16 essa rientra tra le complicanze maggiori e precoci della PEG e pertanto richiede immediato intervento chirurgico. Non si può negare che il confezionamento dell'anastomosi gastrodigiunale sia notevolmente più complesso in pazienti sottoposti a sleeve gastrectomy rispetto a pazienti non gastroresecati e per tale ragione le numerose complicanze conseguenti
a tale intervento vanno contestualizzate e interpretate come un evento possibile.
Detto ciò, il comportamento degli operatori della struttura di Ravenna appare corretto. Non ultimo, l'autopsia ha evidenziato uno stomaco marcatamente diminuito di volume e tubularizzato (sleeve gastrectomy correttamente eseguita) con la presenza di un'anastomosi gastrodigiunale ( con un'ansa intestinale, di cui una delle estremità termina a fondo Per_8
cieco, l'altra appare nel complesso stenotica. La stenosi pertanto è chiaramente ascrivibile alle complicanze contemplate in letteratura in merito agli interventi successivi alla sleeve gastrectomy, nel caso specifico all'intervento di gastrodigiunoanastomosi di ” Per_8
Infine, il CTU ha ritenuto che la causa del decesso della sia da ricercarsi nel quadro Per_1
di insufficienza multiorgano che caratterizzò l'ultimo periodo di vita della medesima, escludendo in ogni caso la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta degli odierni convenuto e l'exitus della paziente: “Vi è da puntualizzare che durante i vari ricoveri le condizioni erano compromesse, vuoi per le condizioni della paziente, vuoi per i ripetuti interventi già effettuati ma anche per il decorso clinico e la lunga permanenza di cateteri
(vescicale, venoso centrale e venoso periferico, SNG, sonda tracheale ed altri) che hanno immancabilmente provocato fenomeni flogistici-infettivi con conseguente quadro di insufficienza multi-organo, rappresentandone la causa del decesso.”
Quanto a tale ultimo aspetto ha affermato che “Alla luce dei dati riportati e delle precedenti risposte ai quesiti, va aggiunto che dopo l'intervento chirurgico eseguito correttamente sotto il profilo della metodica di intervento e della tecnica di esecuzione, la paziente comincia una dieta liquida per circa 10-15 giorni post-operatori, correttamente prescritta, ma che, probabilmente non è stata correttamente seguita in termini quantitativi, riferendo la paziente episodi di vomito e non riuscendo quindi ad adattarsi alla nuova dimensione dello stomaco di circa 150 ml a fronte dei precedenti di circa 3.000 ml. Inoltre, si specifica che In caso di
pagina 14 di 16 stenosi gastrica, la paziente non sarebbe stata in grado di alimentarsi con dieta liquida finanche a deglutire la saliva, comportando un quadro di disidratazione fino a severa ipovolemia ed insufficienza prerenale nell'immediato post operatorio con rialzo quantomeno dei valori di creatininemia ed azotemia nonché con squilibri idro-elettrolitici; tale evento,
Confutando gli esami di laboratorio in nostro possesso, e tenuto conto che la paziente è stata per circa due mesi dall'intervento senza alcun ricovero e quindi al proprio domicilio (dal
04.05.2010 al 02.07.2010), può ritenersi non verificatosi quindi va anche screditando
l'affermazione precedentemente avanzata di stenosi gastrica (…) Orbene è quindi è evidente che l'evento exitus non sia conseguente alla condotta attiva o omissiva dei sanitari durante
l'intervento chirurgico presso il nosocomio di Polistena e né tantomeno alla condotta CP_2
postoperatoria. Inoltre, seppure la sig.ra fosse stata affetta da una Persona_1
reale stenosi gastrica, va detto che tale complicanza sarebbe stata una condizione necessaria ma non sufficiente da sola a determinare il suddetto evento morte. Si può concludere, quindi, in risposta al quesito 4 del IG. Giudice, che la causa dell'evento morte non è da attribuirsi agli interventi terapeutici chirurgici e post-operatori realizzati in .”. CP_6
Orbene, le valutazioni anzidette appaiono condivisibili in quanto logicamente argomentate ed in alcun modo smentite da parte attrice, che non ha offerto alcun elemento utile a confutarne la validità e l'attendibilità.
In particolare, dalla disamina svolta dal perito nominato in sede penale, deve concludersi per la correttezza sia dell'opzione chirurgica prescelta sia della tecnica esecutiva adottata, nonché per la correttezza della gestione post-operatoria della paziente ed in ogni caso per la non riconducibilità del decesso della all'operato degli odierni convenuti. Per_1
Quanto alla correttezza della tecnica esecutiva adottata deve evidenziarsi che, alla luce dei richiamati accertamenti, non risulta che, all'esito dell'intervento di sleeve gastrectomy fosse presente una stenosi gastrica clinicamente significativa, atteso che la riscontrata riduzione del lume gastrico – secondo quanto risultante dalla documentazione esaminata – non ha di fatto impedito alla paziente di alimentarsi con dieta liquida e che, comunque, in presenza di stenosi, si sarebbe registrato un quadro di severa disidratazione e di insufficienza renale pagina 15 di 16 precoce, in concreto tuttavia non manifestatosi, tant'è vero che la all'esito della Per_1
predetta operazione, rimase a domicilio per circa due mesi, senza essere sottoposta ad alcun ricovero e senza presentare segni di grave squilibrio metabolico.
Dunque, gli assunti attorei appaiono smentiti e comunque non suffragati da (ulteriori e diversi) elementi di prova di segno contrario.
Tenuto conto di quanto precede, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto le attrici debbono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto costituito Parte_3
delle spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 55/2015, tenuto conto dell'attività
[...]
difensiva svolta in complessivi euro 5.43,00 (avuto riguardo allo scaglione di controversia di valore indeterminabile di complessità media ed in applicazione dei minimi tariffari per tutte le fasi di giudizio) per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
Non risultano documentate spese vive.
Nulla sulle spese in relazione ai convenuti contumaci , Controparte_6 [...]
(Già ) e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna le attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_3
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.43,00 per onorari, oltre
[...]
iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
3. Nulla sulle spese in relazione ai convenuti contumaci , Controparte_6 [...]
(Già ) e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Reggio Calabria, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3485 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 2.07.2025, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella loro rispettiva qualità di madre e sorella della IG.ra C.F._2 [...]
in proprio e nella loro qualità di eredi del IG. Persona_1 Persona_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANTONIO ROSACI e MASSIMILIANO RIGA ed
[...]
elettivamente domiciliate in MELITO PORTO SALVO (RC), Via Roma n. 7, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO ROSACI;
-Attrici-
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._3
TE CI, elettivamente domiciliato in PALMI (RC), VIA PAPA GIOVANNI XXIII
n. 33, presso il difensore avv. TE CI;
- Convenuto costituito
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
pagina 1 di 16 , già in persona del Controparte_2 Controparte_3
suo legale rappresentante pro-tempore;
Controparte_4
- Convenuti contumaci-
Contro
OGGETTO: responsabilità medica.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione d'udienza.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
n.q. di madre e sorella di in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1
convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale Persona_2 Parte_3
, l' e la
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
(già ) per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_7 Controparte_3
conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione dei danni subiti dalla IG.ra e del successivo Persona_1
decesso della stessa, a causa della condotta in premessa descritta, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni morali, ai sensi dell'art.
2059 c.c., a favore degli attori iure proprio, per la perdita della propria figlia, per i fatti ascrivibili direttamente ai convenuti, a titolo di danno tanatologico e a titolo di danno catastrofale, che si indica nella somma complessiva di €. 1.500.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore da liquidarsi attraverso la prudente valutazione equitativa del
Giudice, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra , a titolo Persona_1
di danno biologico e a titolo di pecunia doloris, per le sofferenze patite dalla stessa, da liquidarsi a favore degli stessi attori iure hereditatis, nella misura complessiva di €.
200,000,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, ovvero in quella che sarà liquidata attraverso la prudente valutazione equitativa del Giudice, oltre alla liquidazione in loro favore a titolo di eredi del risarcimento
pagina 2 di 16 pertoccante al sig. nato a [...] [...] e deceduto Persona_2 Controparte_6
a il 13.11.2016, padre della sig.ra e Controparte_6 Persona_1
rispettivamente marito della sig.ra e padre della sig.ra Parte_1 Parte_2
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.”.
[...]
Si costituiva in giudizio il dott. chiedendo in via principale il Parte_3
rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione delle pretese risarcitorie di cui all'atto di citazione e la condanna dell' a manlevarlo ai sensi dell'art. Controparte_6
66 del CCNL Dirigenza Medica 2009.
A seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio
, la quale, rappresentando di aver rinunciato all'eredità del coniuge Controparte_8 [...]
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la condanna di Per_3
parte attrice ex art. 96 c.p.c. per violazione del disposto di cui all'art. 88 c.p.c.
Infine, si costituivano in giudizio l'Avv. LE MA DÀ e l'Avv. PA GE DÀ, che in via preliminare chiedevano di dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata nei confronti del dott. atteso il decesso dello stesso intervenuto in data antecedente alla Persona_3
notifica, e conseguentemente quella effettuata nei confronti degli eredi convenuti PA ed
LE MA DÀ; in via subordinata, eccepivano la nullità della citazione per la sua genericità e per la indeterminatezza della richiesta risarcitoria, nonché la prescrizione del diritto preteso;
nel merito, contestavano qualsiasi addebito di colpa professionale ascrivibile al convenuto dott. mancandone i presupposti ed il nesso causale e Persona_3
conseguentemente chiedevano il rigetto in toto della domanda nei confronti dei suoi eredi
LE MA e PA GE DÀ perché infondata in fatto ed in diritto;
chiedevano la condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, nonché alla somma ritenuta di giustizia per la condotta processuale di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e per violazione al disposto dell'art. 88 c.p.c., con revoca “ex tunc” dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle parti attrici, come da art. 136
d.P.R. n. 115 del 2002, avendo palesemente abusato dello strumento giudiziario;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda introduttiva, chiedevano pagina 3 di 16 di accertare le effettive reali responsabilità ascrivibili specificatamente al dott. Per_3
e per l'effetto ridurre le eventuali pretese risarcitorie, anche a seguito di eventuale
[...]
CTU, dichiarando tenuta l' a tenere indenne, manlevare e garantire il Controparte_6
Dott. e i suoi eredi e per l'effetto condannare l al Persona_3 Controparte_6
pagamento di quanto eventualmente dovuto, previa ove necessario ogni valutazione di rito;
ciò autorizzando la chiamata in causa in garanzia dell' , ove ritenuto Controparte_6
necessario, alla luce della sentenza di Cassazione n. 12262/2021, sebbene più recentemente contraddetta dalla stessa Corte di Cassazione con ordinanza n. 9441/2022.
Restavano contumaci l' . Controparte_9
All'udienza del 6 luglio 2022, il difensore di parte attrice rinunciava agli atti nei confronti dell'avv. , la quale dichiarava a sua volta di accettare la rinuncia. Controparte_8
Con successiva ordinanza del 6 settembre 2022 veniva dichiarata la contumacia dell'
[...]
e di nonché l'estinzione parziale del giudizio Controparte_6 Controparte_4
limitatamente alla domanda formulata da parte attrice nei confronti di , Controparte_8
quale erede di e la causa veniva rinviata all'udienza del 18 gennaio 2023 per Persona_3
la precisazione delle conclusioni e la discussione orale in relazione all'eccezione svolta da
LE MA DÀ e PA GE DÀ di inesistenza della notifica effettuata a
[...]
in quanto già deceduto. Per_3
Con sentenza non definitiva n. 507/2023 del 19.04.2023 questo Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti di e nei confronti di Persona_3
LE MA DÀ e PA GE DÀ, quali eredi di , rigettava la domanda Persona_3
svolta da LE MA DÀ e PA GE DÀ di condanna delle attrici ai sensi 96 e 88
c.p.c., compensava in ragione della metà le spese di giudizio tra le attrici e LE MA DÀ
e PA GE DÀ, ponendo la parte residua (liquidata in euro 1200,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva) a carico delle attrici in solido ed a favore dei secondi in solido e disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti.
Con separata contestuale ordinanza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
pagina 4 di 16 Con ordinanza del 3.11.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza cartolare del 3.07.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Si riportano i fatti di causa come già rappresentati nella sentenza non definitiva n.507/2023.
Con atto di citazione regolarmente notificato le istanti meglio indicate in epigrafe esponevano che:
- in data 12.04.2010, la IG.ra si era recata presso l'Ospedale Persona_1
“ ” di IL (RC), per essere sottoposta, dall'equipe medica guidata dal dott. Controparte_3
ad un intervento chirurgico da eseguirsi secondo la tecnica della c.d. Parte_3
“sleeve gastrectomy” (gastrectomia a manica), mediante la resezione della grande curva gastrica;
- l'intervento le era stato consigliato a causa di un'obesità patologica, attribuibile a un disturbo psicogeno dell'alimentazione, che affliggeva la predetta sin dall'infanzia, la quale era anche affetta da un lieve ritardo mentale;
- in data 19.04.2010, era stata così operata presso l'Ospedale di Polistena (RC), in quanto dotato di Reparto di Terapia Intensiva, e, all'esito, la paziente veniva rinviata all'Ospedale di
, per il proseguimento delle cure;
CP_2
- l'intervento era stato eseguito dall'equipe medica guidata dal dott. e Parte_3
composta dai dottori , , e Persona_3 Controparte_4 Persona_4 Per_5
[...]
- nella fase post-operatoria si era riscontrato un malfunzionamento della plastica gastrica, con una sintomatologia contrassegnata da comparsa di dolore epigastrico e nausea, ma la stessa era stata dimessa in data 24.04.2010, con la diagnosi di “Gastralgia con vomito in paziente con esiti di intervento per obesità”, senza che, nonostante i gravi pagina 5 di 16 sintomi che la predetta continuava a manifestare, venisse effettuato un approfondimento diagnostico;
- a causa del persistere di tale grave situazione, in data 01.05.2010, la IG.ra era Per_1
stata nuovamente ricoverata presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di
, per essere dimessa in data 04.05.2010; CP_2
- successivamente, il 02.07.2010 era stata ancora una volta ricoverata e, in costanza di tale ricovero, le era stata diagnosticata “sindrome dispeptica e disidratazione in pz operata di SLEEVE”. Il giorno seguente era stata così sottoposta a un esame Rx del transito gastrico con Gastrographin, da cui era emerso una “Stenosi serrata del corpo gastrico residuo (di circa 6-7 mm) per una lunghezza verticale di circa 4 cm”, e, in data 06.07.10, era stata inoltre eseguita una EGDS che evidenziava, al livello del corpo gastrico residuo, una
“Stenosi transitabile con strumento da 9,8 mm, di aspetto regolare”;
- nonostante il persistere della sintomatologia, in data 10.07.2010, la paziente era stata nuovamente dimessa e, per l'aggravarsi delle proprie condizioni, in data 02.09.2010, la
IG.ra aveva subito un ulteriore ricovero presso l'Osservazione Breve Intensiva Per_1
dell'Ospedale di Reggio Calabria, per “riferiti episodi lipotimici e vomito, pz. con pregresso intervento di SLEEVE affetta da obesità grave e ritardo mentale”, e, successivamente, era stata trasferita presso l'Unità Operativa di Medicina Interna dell'Ospedale Morelli di
[...]
; CP_6
- in data 12.09.2010, era stata trasferita presso l'Unità Operativa di Rianimazione, con diagnosi di “polmonite con stato settico e obesità grave”;
- a causa del progressivo peggioramento del quadro clinico, contrassegnato da iperpiressia, insufficienza respiratoria per la presenza di addensamenti polmonari e tetraparesi, in data 30.11.2010, la sig.ra era stata trasferita presso l'Ospedale di Per_1
Montecatone, ove, in data 29.10.2011 si verificava il suo decesso.
Tutto ciò premesso, concludevano nei termini indicati.
pagina 6 di 16 1.2. Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria svolta da e in relazione ai danni dalle stesse asseritamente Parte_1 Parte_2
patite iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso di . Persona_1
In premessa va evidenziato che i fatti su cui si fondano gli addebiti di responsabilità contestati agli odierni convenuti hanno costituito oggetto del procedimento penale n.
2030/2013 (n. 2744/2016 G.I.P.)
Il predetto giudizio – nell'ambito del quale le attrici si sono costituite parte civile – si è concluso con una sentenza di assoluzione nei confronti di , Parte_3 [...]
e , pronunciata “perché il fatto non sussiste” dal GUP del Per_3 Controparte_4
Tribunale di Reggio Calabria (sentenza n. 2679/2017) divenuta irrevocabile in data
9.7.2018.
In merito ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. n. 17708/2023). Inoltre,
l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (cfr. Cass.
n. 36638/2021).
In relazione al giudizio svoltosi con rito abbreviato, l'art. 652 ultimo coma c.p.p. prevede espressamente che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, abbia efficacia di giudicato soltanto “se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
pagina 7 di 16 Avuto riguardo al caso in esame, risulta che le odierne attrici si sono opposte al rito abbreviato prescelto dagli imputati , e Parte_3 Persona_3 CP_4
ed hanno, pertanto, rinunciato alla costituzione di parte civile (cfr. verbale
[...]
dell'udienza preliminare del 2.05.2017 prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Conseguentemente, la sentenza assolutoria pronunciata nell'ambito del procedimento penale n. 2030/2013 (n. 2744/2016 G.I.P.) “perché il fatto non sussiste” non preclude né condiziona l'esito dell'azione civile promossa in questa sede.
2. Nel merito la domanda è infondata e va disattesa per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione della domanda proposta da parte attrice.
Le attrici agiscono sia per ottenere i danni (non patrimoniali) subiti iure proprio sia per quello subito dalla de cuius nei giorni di sofferenza che hanno preceduto la sua morte.
Dunque, la domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio ha carattere contrattuale limitatamente ai danni richiesti iure hereditatis, mentre riveste natura extracontrattuale per i danni che le attrici assumono di aver subito iure proprio.
Infatti, la prima tipologia di danni afferisce ai pregiudizi subiti dal paziente e trasmessi per via successoria ai suoi eredi: tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra.
Il nosocomio risponde, quindi, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (così,
Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'
pagina 8 di 16 inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., Il gennaio 2008, n. 581; Cass., 13 aprile
2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c.
Per quel che concerne la posizione dei sanitari convenuti, seppure l'art. 7 della legge appena citata preveda che: “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, la responsabilità dei predetti nella vicenda che ne occupa – svoltasi ed esauritasi in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7 citato (1.4.2017) - va ricondotta anch'essa nell'alveo contrattuale, ed in particolare nella responsabilità da contatto sociale qualificato, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale ultradecennale esistente al momento dei fatti e dell'instaurazione del presente giudizio.
Da quanto sopra deriva che con riferimento ai danni richiesti iure hereditatis, si applicano le regole probatorie di cui agli artt. 1218 ss. c.c., sicché grava sul paziente danneggiato (e per lui sui suoi eredi) l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare
l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento.
Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la
pagina 9 di 16 causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata
(Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344;
Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341).
Quanto, invece, alle richieste risarcitorie afferenti ai danni subiti iure proprio dalle attrici, trovano applicazione le regole probatorie proprie della responsabilità aquiliana, posto che, come precisato dalla Suprema Corte, “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strumentalmente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (ex multis Cass. n. 21404/2012).
Non rientrando il caso in esame tra quelli con riferimento ai quali si riconosce l'operatività del contratto protettivo in favore dei terzi, la fattispecie va ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 2043 c.c.
Applicando tali principi al caso in esame, questo Giudice ritiene che la domanda non possa essere accolta.
Sul punto si condividono, invero, le valutazioni di cui alla CTU disposta dal GUP nell'ambito del procedimento penale n. 2030/2013 (n. 2744/2016 G.I.P.), regolarmente acquisita in atti
(cfr. fascicolo del convenuto essendo frutto di un'accurata analisi degli elementi a Parte_3
disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici.
Per quel che concerne la valenza probatoria della relazione svolta in un procedimento penale, appare opportuno dare atto che, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, la stessa può essere senz'altro apprezzata in sede civilistica come prova atipica.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può legittimamente tenere conto, ai fini della propria pagina 10 di 16 decisione, delle prove acquisite in un altro processo, anche di natura penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari - soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi ed anche se celebrato tra altre parti - a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (ex multis Cass.
n. 9843 del 2014) e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (sul punto cfr.
Cass. civ. n. 25503/2021);
In proposito è stato precisato che le risultanze contenute nella perizia svolta in sede penale
(o in una consulenza svolta in altre sedi civile) possono essere utilizzate dal giudice del merito come qualsiasi altra documentazione delle parti, al fine, cioè di trarre dalle stesse non soltanto semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche al fine di attribuire ad esse valore di prova esclusiva.
Tanto chiarito, dalla relazione peritale redatta dal CTU Prof. , nominato dal Persona_6
Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GUP (nella persona della dott.ssa ) Persona_7
si evince che, alla stregua delle indicazioni della letteratura scientifica di settore, la condotta degli odierni convenuti non è censurabile né in alcun modo riconducibile sotto il profilo eziologico al decesso della de cuius delle attrici.
Invero, il predetto CTU, dopo aver ricostruito la storica clinica di ha Persona_1
anzitutto ritenuto corretta la valutazione effettuata dai sanitari circa l'opportunità di sottoporre la ad intervenuto di chirurgia bariatrica, tenuto conto delle alternative Per_1
eligibili nel caso di specie e delle condizioni cliniche della paziente: “La valutazione multidisciplinare alla quale la paziente veniva sottoposta presso l'Ospedale di IL (RC) risulta corretta come da linee guida della Controparte_10
edite nel 2008 e quindi all'epoca dei fatti. Da tale valutazione, si era escluso che l'obesità avesse un'origine endocrinologica. La paziente aveva una familiarità positiva per obesità
pagina 11 di 16 patologica sia da parte di padre che di madre, inoltre in anamnesi riferiva di aver tentato numerose diete ipocaloriche ma senza successi o risultati duraturi, quindi, in modo corretto, la paziente veniva sottoposta a consulenza psichiatrica che concludeva: “obesità psicogena, disturbo psicogeno dell'alimentazione. Lieve deficit mentale”.
Va aggiunto che attualmente i disturbi psicogeni dell'alimentazione rappresentano un'indicazione e non una controindicazione per gli interventi di chirurgia bariatrica.
Di conseguenza tale intervento rappresentava una procedura opportuna essendo la paziente super-obesa e ad alto rischio di sviluppare malattie metaboliche, quali diabete e complicanze cardiovascolari gravi (ictus, infarti) oltre che un aumento del rischio di neoplasie ormono- dipendenti ed una riduzione complessiva della qualità e della quantità di vita. In ultimo, come da accertamenti in mio possesso, la paziente non risultava interdetta e pertanto era capace di intendere e di volere e quindi di esprimere liberamente la sua volontà attraverso la firma dei consensi informati per l'anestesia (in data 19.04.2010) e per il reintervento (erroneamente firmando l'ultimo foglio del consenso informato e non il penultimo con la dicitura di intervento in data 13.04.2010) di sleeve gastrectomy.
Considerando le altre procedure di chirurgia bariatrica: il Pallone Intragastrico ha validità solo temporanea (6 mesi) ed il bendaggio gastrico in pazienti con BMI (Body mass index) > 50, ha una percentuale di fallimenti > 50% sia in termini chirurgici che di calo ponderale, secondo gli attuali report scientifici. Quindi anche la scelta della tipologia di intervento bariatrico appare condivisibile, in quanto la paziente presentava BMI kg/mq di 75. Infine, sempre come da letteratura, l'intervento di sleeve gastrectomy ha risultati migliori in pazienti con BMI elevato.”.
Il CTU ha poi rilevato che l'intervento chirurgico cui la fu sottoposta in data Per_1
19.04.2010 fu eseguito correttamente, in conformità alle leges artis di settore.
Ha altresì negato la censurabilità della condotta dei sanitari con riferimento alla gestione post-operatoria della medesima, escludendo l'esistenza di ostruzioni: “La gestione della fase post-operatoria presso l' è da considerare corretta, data l'esecuzione di Controparte_11
Rx con gastrographin nel post-operatorio necessario come da letteratura, a escludere la presenza di fistole gastriche precoci, così come le raccomandazioni dietetiche e farmacologiche
pagina 12 di 16 alla dimissione. La paziente veniva quindi reinviata presso l'unità Operativa di Chirurgia
Generale dell'ospedale di a causa di episodi di vomito CP_2
In data 03.07.2010 veniva sottoposta, correttamente, ad esame Rx addome con Gastrographin che evidenziava: “Stenosi serrata del corpo gastrico residuo (di circa 6-7 mm) per una lunghezza verticale di circa 4 cm”. 75 In data 06.07.2010 si praticava E.G.D.S. che evidenziava al livello del corpo gastrico, “Stenosi transitabile con strumento da 9,8 mm di aspetto regolare”. Anche in questo caso l'atteggiamento attendistico da parte dei sanitari appare giustificato in quanto, analizzando i dati presenti in letteratura, episodi di disfagia e vomito sono presenti fino allo 0,7 - 3 % dei casi a 6 mesi dall'intervento legati alla non completa canalizzazione e all'edema del tubulo gastrico, esito della resezione. Tale stenosi in seguito si autolimita in maniera spontanea
Inoltre, il dott. contesta la precedente CTU per cui : “La Paziente non si è mai nutrita Per_6
per via naturale ma per lunghi periodi ha utilizzato il SNG in alternativa alla nutrizione parenterale totale (NPT) ed alla digiunostomia. Da rilevare che il SNG, ad un controllo radiologico (03.11.2010), presentava 'decorso distale tortuoso proiettivamente in ipocondrio sinistro, espressione di uno sconfinamento in cavità peritoneale e quindi di perforazione gastrica'”. Invero per lo stesso, Tale quadro descrittivo configurava quindi una perforazione gastrica da corpo estraneo, ovvero sondino naso gastrico, con addirittura nutrizione enterale tramite lo stesso che avveniva con infusione in cavo addominale;
clinicamente ciò avrebbe comportato un quadro peritonitico, quantomeno saccato.Tenuto conto che il quadro clinico non evidenziava ciò, che soprattutto, gli esami laboratoristici e strumentali non avvaloravano tale supposizione, e considerando il lasso temporale fino al successivo intervento (21.06.2011), risulta non accettabile la supposizione avanzata dal precedente CTU in quanto ritenuta inverosimile se non addirittura impossibile”
Inoltre, secondo il CTU, le complicanze insorte successivamente - ossia durante i ricoveri presso le strutture sanitarie emiliane, comprese la perforazione gastrica e le problematiche correlate alla nutrizione e alla tracheostomia - costituiscono eventi possibili e prevedibili in pazienti con anatomia modificata: “Riguardo alla successiva e reale perforazione gastrica,
pagina 13 di 16 essa rientra tra le complicanze maggiori e precoci della PEG e pertanto richiede immediato intervento chirurgico. Non si può negare che il confezionamento dell'anastomosi gastrodigiunale sia notevolmente più complesso in pazienti sottoposti a sleeve gastrectomy rispetto a pazienti non gastroresecati e per tale ragione le numerose complicanze conseguenti
a tale intervento vanno contestualizzate e interpretate come un evento possibile.
Detto ciò, il comportamento degli operatori della struttura di Ravenna appare corretto. Non ultimo, l'autopsia ha evidenziato uno stomaco marcatamente diminuito di volume e tubularizzato (sleeve gastrectomy correttamente eseguita) con la presenza di un'anastomosi gastrodigiunale ( con un'ansa intestinale, di cui una delle estremità termina a fondo Per_8
cieco, l'altra appare nel complesso stenotica. La stenosi pertanto è chiaramente ascrivibile alle complicanze contemplate in letteratura in merito agli interventi successivi alla sleeve gastrectomy, nel caso specifico all'intervento di gastrodigiunoanastomosi di ” Per_8
Infine, il CTU ha ritenuto che la causa del decesso della sia da ricercarsi nel quadro Per_1
di insufficienza multiorgano che caratterizzò l'ultimo periodo di vita della medesima, escludendo in ogni caso la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta degli odierni convenuto e l'exitus della paziente: “Vi è da puntualizzare che durante i vari ricoveri le condizioni erano compromesse, vuoi per le condizioni della paziente, vuoi per i ripetuti interventi già effettuati ma anche per il decorso clinico e la lunga permanenza di cateteri
(vescicale, venoso centrale e venoso periferico, SNG, sonda tracheale ed altri) che hanno immancabilmente provocato fenomeni flogistici-infettivi con conseguente quadro di insufficienza multi-organo, rappresentandone la causa del decesso.”
Quanto a tale ultimo aspetto ha affermato che “Alla luce dei dati riportati e delle precedenti risposte ai quesiti, va aggiunto che dopo l'intervento chirurgico eseguito correttamente sotto il profilo della metodica di intervento e della tecnica di esecuzione, la paziente comincia una dieta liquida per circa 10-15 giorni post-operatori, correttamente prescritta, ma che, probabilmente non è stata correttamente seguita in termini quantitativi, riferendo la paziente episodi di vomito e non riuscendo quindi ad adattarsi alla nuova dimensione dello stomaco di circa 150 ml a fronte dei precedenti di circa 3.000 ml. Inoltre, si specifica che In caso di
pagina 14 di 16 stenosi gastrica, la paziente non sarebbe stata in grado di alimentarsi con dieta liquida finanche a deglutire la saliva, comportando un quadro di disidratazione fino a severa ipovolemia ed insufficienza prerenale nell'immediato post operatorio con rialzo quantomeno dei valori di creatininemia ed azotemia nonché con squilibri idro-elettrolitici; tale evento,
Confutando gli esami di laboratorio in nostro possesso, e tenuto conto che la paziente è stata per circa due mesi dall'intervento senza alcun ricovero e quindi al proprio domicilio (dal
04.05.2010 al 02.07.2010), può ritenersi non verificatosi quindi va anche screditando
l'affermazione precedentemente avanzata di stenosi gastrica (…) Orbene è quindi è evidente che l'evento exitus non sia conseguente alla condotta attiva o omissiva dei sanitari durante
l'intervento chirurgico presso il nosocomio di Polistena e né tantomeno alla condotta CP_2
postoperatoria. Inoltre, seppure la sig.ra fosse stata affetta da una Persona_1
reale stenosi gastrica, va detto che tale complicanza sarebbe stata una condizione necessaria ma non sufficiente da sola a determinare il suddetto evento morte. Si può concludere, quindi, in risposta al quesito 4 del IG. Giudice, che la causa dell'evento morte non è da attribuirsi agli interventi terapeutici chirurgici e post-operatori realizzati in .”. CP_6
Orbene, le valutazioni anzidette appaiono condivisibili in quanto logicamente argomentate ed in alcun modo smentite da parte attrice, che non ha offerto alcun elemento utile a confutarne la validità e l'attendibilità.
In particolare, dalla disamina svolta dal perito nominato in sede penale, deve concludersi per la correttezza sia dell'opzione chirurgica prescelta sia della tecnica esecutiva adottata, nonché per la correttezza della gestione post-operatoria della paziente ed in ogni caso per la non riconducibilità del decesso della all'operato degli odierni convenuti. Per_1
Quanto alla correttezza della tecnica esecutiva adottata deve evidenziarsi che, alla luce dei richiamati accertamenti, non risulta che, all'esito dell'intervento di sleeve gastrectomy fosse presente una stenosi gastrica clinicamente significativa, atteso che la riscontrata riduzione del lume gastrico – secondo quanto risultante dalla documentazione esaminata – non ha di fatto impedito alla paziente di alimentarsi con dieta liquida e che, comunque, in presenza di stenosi, si sarebbe registrato un quadro di severa disidratazione e di insufficienza renale pagina 15 di 16 precoce, in concreto tuttavia non manifestatosi, tant'è vero che la all'esito della Per_1
predetta operazione, rimase a domicilio per circa due mesi, senza essere sottoposta ad alcun ricovero e senza presentare segni di grave squilibrio metabolico.
Dunque, gli assunti attorei appaiono smentiti e comunque non suffragati da (ulteriori e diversi) elementi di prova di segno contrario.
Tenuto conto di quanto precede, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto le attrici debbono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto costituito Parte_3
delle spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 55/2015, tenuto conto dell'attività
[...]
difensiva svolta in complessivi euro 5.43,00 (avuto riguardo allo scaglione di controversia di valore indeterminabile di complessità media ed in applicazione dei minimi tariffari per tutte le fasi di giudizio) per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
Non risultano documentate spese vive.
Nulla sulle spese in relazione ai convenuti contumaci , Controparte_6 [...]
(Già ) e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Condanna le attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_3
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.43,00 per onorari, oltre
[...]
iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
3. Nulla sulle spese in relazione ai convenuti contumaci , Controparte_6 [...]
(Già ) e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Reggio Calabria, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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