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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1906/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 PASCALIS GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE PASCALIS GIUSEPPE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2 PASCALIS GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE PASCALIS GIUSEPPE
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimo
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 04/02/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a SA MA (BO), il 06.02.2016 – atto n. 2, Parte 1, anno 2016; rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 260/2024 del 28.06.2024, con cui il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (06.06.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (20.06.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
la sola domanda delle parti attiene alla sola pronuncia sul vincolo, non essendoci altre domande di natura personale o patrimoniale, in assenza di prole visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Brasile il 19.02.1986) Controparte_1 unitisi in matrimonio a SA MA (BO), il 06.02.2016 – atto n. 2, Parte 1, anno 2016;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA MA (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il sig. De SC rimarrà nella casa coniugale, mentre la sig.ra ha già trasferito CP_1 altrove la propria residenza
- le parti si autorizzano al reciproco rilascio dei passaporti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.07.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1906/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 PASCALIS GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE PASCALIS GIUSEPPE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2 PASCALIS GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE PASCALIS GIUSEPPE
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimo
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 04/02/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a SA MA (BO), il 06.02.2016 – atto n. 2, Parte 1, anno 2016; rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 260/2024 del 28.06.2024, con cui il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (06.06.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (20.06.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
la sola domanda delle parti attiene alla sola pronuncia sul vincolo, non essendoci altre domande di natura personale o patrimoniale, in assenza di prole visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Brasile il 19.02.1986) Controparte_1 unitisi in matrimonio a SA MA (BO), il 06.02.2016 – atto n. 2, Parte 1, anno 2016;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA MA (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il sig. De SC rimarrà nella casa coniugale, mentre la sig.ra ha già trasferito CP_1 altrove la propria residenza
- le parti si autorizzano al reciproco rilascio dei passaporti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.07.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla