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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.r.g.24694/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 24694/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SALVINELLI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. GIACOMINI LUISA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte: in parziale modifica delle condizioni richiamate nella Sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10 novembre 2021, omologando le condizioni concordate tra le parti, Voglia disporre che:
- nulla è più dovuto dal padre quale concorso al mantenimento del figlio , essendo lo stesso ormai Per_1 autonomo economicamente;
- l'assegno al concorso al mantenimento di ND, aggiornato al 30 settembre 2024, viene aumentato di € 90 mensili (l'attuale assegno ammonterà dunque ad € 481,04);
- l'assegno al concorso al mantenimento di , aggiornato al 30 settembre 2024, viene aumentato di € 90 Per_2 mensili (l'attuale assegno ammonterà dunque ad € 481,04);
- oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli ed ND con le modalità e la Per_2 specifica prevista dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento pagina 1 di 2 sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16, da intendersi qui integralmente richiamato;
- ricorrenti concordano che le presenti condizioni decorrano dalla data di deposito del presente accordo.
Compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 28.12.2024, e , Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di ND (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1
02.01.2004) e (nata a [...] il [...]), domandavano la modifica delle condizioni di Per_2
divorzio, regolate con decreto sentenza del Tribunale di Brescia del con sentenza n. 2968/2021 del
2.12.2021, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli, il
Collegio dispone in conformità, considerato che a) il secondogenito, , ormai maggiorenne, ha Per_1 raggiunto l'indipendenza economica;
b) i figli maggiori, non trascorrono più periodi a casa del padre, se non per qualche cena o nel periodo estivo presso la casa paterna sul lago;
c) la figlia , Per_2
quindicenne, trascorre col padre week end alternati e una sera infrasettimanale ogni 15 giorni;
d) il figlio ND è studente universitario.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2968/2021 del 2.12.2021, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 24694/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SALVINELLI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. GIACOMINI LUISA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte: in parziale modifica delle condizioni richiamate nella Sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10 novembre 2021, omologando le condizioni concordate tra le parti, Voglia disporre che:
- nulla è più dovuto dal padre quale concorso al mantenimento del figlio , essendo lo stesso ormai Per_1 autonomo economicamente;
- l'assegno al concorso al mantenimento di ND, aggiornato al 30 settembre 2024, viene aumentato di € 90 mensili (l'attuale assegno ammonterà dunque ad € 481,04);
- l'assegno al concorso al mantenimento di , aggiornato al 30 settembre 2024, viene aumentato di € 90 Per_2 mensili (l'attuale assegno ammonterà dunque ad € 481,04);
- oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli ed ND con le modalità e la Per_2 specifica prevista dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento pagina 1 di 2 sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16, da intendersi qui integralmente richiamato;
- ricorrenti concordano che le presenti condizioni decorrano dalla data di deposito del presente accordo.
Compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 28.12.2024, e , Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di ND (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1
02.01.2004) e (nata a [...] il [...]), domandavano la modifica delle condizioni di Per_2
divorzio, regolate con decreto sentenza del Tribunale di Brescia del con sentenza n. 2968/2021 del
2.12.2021, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli, il
Collegio dispone in conformità, considerato che a) il secondogenito, , ormai maggiorenne, ha Per_1 raggiunto l'indipendenza economica;
b) i figli maggiori, non trascorrono più periodi a casa del padre, se non per qualche cena o nel periodo estivo presso la casa paterna sul lago;
c) la figlia , Per_2
quindicenne, trascorre col padre week end alternati e una sera infrasettimanale ogni 15 giorni;
d) il figlio ND è studente universitario.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2968/2021 del 2.12.2021, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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