Articolo 4 della Legge 26 giugno 1967, n. 458
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 luglio 1967
Art. 4.
Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessita'.
Entrata in vigore il 12 luglio 1967
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