Art. 4.
Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessita'.
Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessita'.