Versione
12 luglio 1967
12 luglio 1967
Art. 4.
Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessita'.
Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non puo' aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessita'.
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- 1. La responsabilità professionale del medico per mancata acquisizione del consenso informatoAntonio Liguori · https://www.filodiritto.com/ · 3 novembre 2007 · 2.7717652
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Udine, decreto 22/08/2024Provvedimento: […] precisato che ratio della legge 26.6.1967 n. 458 è consentire l'atto dispositivo del proprio corpo da parte del donatore il rene in deroga al divieto di cui all'art. 56 c.c. (cfr. art. 1 legge n. 458/1967), attraverso la verifica della volontà del donante stesso (cfr. art. 2 legge n. 458/1967); considerato che la verifica del consenso dell'intervento da parte del ricevente non è, invece, oggetto del procedimento rimesso al Giudice, di cui all'art. 2 della legge n. 458/1967, tant'è che il richiamo al consenso del ricevente è contenuto solo nel successivo e distinto art. 4 della legge n. 458/1967; visto l'art. 2 della legge n. 458/1967;Leggi di più...