Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 30006
CASS
Sentenza 19 novembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 22 ottobre 2019, con relatore il Consigliere Franco De Stefano. Le parti in causa erano una società, che aveva citato in giudizio alcuni ex amministratori per danni causati al patrimonio sociale, e i convenuti, che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la giurisdizione spettasse alla Corte dei conti. La questione centrale riguardava la responsabilità degli amministratori per il dissesto della società, in relazione alla trasformazione di un'azienda speciale in una società per azioni.

Il giudice ha accolto la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, argomentando che l'azione di responsabilità per danni arrecati a una società per azioni, derivante da una preesistente azienda speciale, rientra nella competenza del giudice ordinario quando i danni sono riferibili al patrimonio della società stessa e non a quello dell'ente pubblico. La Corte ha sottolineato che, per configurare la giurisdizione contabile, devono sussistere specifici presupposti, che nel caso in esame non erano presenti. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso dei convenuti, confermando la giurisdizione del giudice ordinario e condannando il ricorrente alle spese legali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

L'azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni, in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in tutti i casi in cui sia dedotto un pregiudizio al patrimonio della società in sé e per sé considerato e non al patrimonio dell'ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per configurare una società "in house" (e, in particolare, il divieto o l'impossibilità di estendere la compagine sociale a soggetti privati), oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione, ma quali presupposti o antefatti di condotte successive poste a fondamento della domanda.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 30006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30006
    Data del deposito : 19 novembre 2019

    Testo completo