Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1297 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri contratti atipici
Il Tribunale Ordinario di Siena, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1297/2023 vertente tra
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
[...]
, nata a [...]), il 19 OTTOBRE 1970, C.F. residente in Parte_2 C.F._2 53027 SAN QU D'CI (SI), Via D. Alighieri n. 98, rappresentata e difesa, in forza di delega in atti, dall'avv. GIOVANNI FRANCHI (C.F. ); CodiceFiscale_3 ATTRICI CONTRO
ON
con sede in (SI), Via Costarella n. 214/A – c.a.p.
[...] CP_1 53048 – (C.F. – P.IVA , in persona del Presidente pro tempore P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Barchielli (C.F. CP_2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze (50129- C.F._4 FI), Piazza dell'Indipendenza n. 10, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO Con intervento di in persona del suo Direttore Generale Dr. , Parte_3 Parte_4 nato a [...] il [...], giusta nomina disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 73 del 29/04/2022, con sede in Arezzo, via Curtatone n. 54 (C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura contenuta in atti, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Silvia Rossi (c.f. e C.F._5 dall'Avv. Stefania Pianaccioli (C.F. ). CodiceFiscale_6 CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: rimborso spese sanitarie
Con provvedimento del 28 marzo 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Siena:
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dal signor e da sua Parte_5 moglie per il suo ricovero presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Parte_1
“ISTITUTO MARIA REDDITI”, per essere la retta a carico della Regione e più in particolare dell Parte_3 Pt_3 AN hiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dalla signora di provvedere al pagamento della retta di ricovero dovuto dal signor Parte_1
perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
Parte_5
Pagina 1
) con sede in 53048 , Via Costarella n. 214/a e l P.IVA_2 CP_1 [...] con sede in Arezzo, Via Curtatone n. 45, (P.I. e C.F. - pec: Parte_3 P.IVA_3
in persona dei loro legali rappresentanti pro Email_1 tempore, alla restituzione in favore della signora o nella misura del 50% delle Parte_1 eredi, ossia quest'ultima e la signora della somma di € 84.302,38, oltre Parte_2 interessi dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la validità dell'impegno della Sig.ra di provvedere al pagamento all Parte_1 [...] della retta di ricovero del marito e la ON Parte_5 conseguente infondatezza della domanda di restituzione spiegata, rigettare le domande proposte dalle Sig.re (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di eredi del Sig. nei confronti dell C.F._2 Parte_5 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e ON compensi del presente giudizio”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l Controparte_3
in persona del Direttore Generale pro tempore (C.F. , a manlevare e
[...] P.IVA_3 tenere indenne l ON
da quanto quest'ultima dovesse essere condannata a pagare
[...] nella denegata ipotesi in cui venissero accolte la domande proposte contro la stessa dalla Sig.re e eredi di ivi compresa la refusione Parte_1 Parte_2 Parte_5 di tutte le spese di lite”.
Chiamata in causa:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza proposta dalla convenuta e dalle attrici, a) in via preliminare di rito, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
b) nel merito rigettare le domande così come ex adverso e da chiunque proposte, vuoi dalla convenuta chiamante in causa vuoi dalle attrici, nei confronti della Parte_3
in via preliminare per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità
[...] passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio e nel merito, poiché infondate in fatto e in diritto e/o non provate. In ogni caso con vittoria di compenso professionale oltre alle spese e agli oneri riflessi nella misura di legge, in luogo di cap iva, stante la difesa dell'amministrazione ad opera degli avvocati interni iscritti all'albo speciale”.
Fascicolo rimesso in decisione: 28 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, ON
affinché venisse dichiarata totalmente o
[...] parzialmente a carico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ISTITUTO MARIA REDDITI” la retta pagata dalla ricorrente per le cure del marito deceduto Parte_5 l'8.6.2022. Si costituiva in giudizio ON
, per chiedere il rigetto di ogni domanda attorea,
[...] con chiamata in causa dell in persona del Controparte_3 Direttore Generale pro tempore (C.F. ), con sede in Arezzo, al fine di essere P.IVA_3 da questa rilevata indenne da ogni pregiudizievole conseguenza delle domande attrici, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle stesse. Interveniva, quindi, l per chiedere il rigetto della domanda ex Parte_3 diverso proposta.
Pagina 2 Ricostruendo brevemente la vicenda in fatto, è stato inserito nella struttura Parte_5
“ CP_1 ON ON
in data 23 settembre 2019. Lo stesso vi è rimasto fino alla data del
[...] decesso, avvenuto l'8 giugno 2022. L'inserimento di all'interno della struttura è avvenuto sulla base di un rapporto Pt_5 privatistico che prevedeva, in particolare, il pagamento da parte della famiglia della cifra giornaliera di euro 85,00. Nel novembre del 2019 fu chiesto che fosse sottoposto a visita dalla UVM e Parte_5 questa rilevò che era parzialmente non autosufficiente con isogravità Persona_1 estremamente bassa. Per tale motivo venne redatto un PAP che prevedeva “l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare per n. 3 ore settimanali finalizzate alla cura e all'igiene personale”, salva successiva valutazione da effettuarsi in data 11/02/2020. Con lettera addì 21/11/2019 dichiarò di voler rinunciare alla attivazione del PAP. Di Parte_1 conseguenza, proseguì il suo soggiorno presso l in forma Parte_5 CP_1 privata. Successivamente, venne fatto un nuovo PAP il 09/12/2021, nel quale si riteneva possibile un percorso domiciliare e, soltanto su richiesta della “ ”, si autorizzava Parte_6 l'inserimento temporaneo per 60 giorni in struttura. Tuttavia, ciò veniva previsto non per esigenze terapeutiche e/o di cura, bensì esclusivamente per ragioni di sollievo familiare. Tale PAP fu sottoscritto per adesione ed accettazione dalla stessa quale Parte_1 amministratore di sostegno di . Parte_5
1.Sull'eccezione di giurisdizione. La causa è stata correttamente instaurata dinanzi al giudice ordinario, dal momento che l'oggetto della controversia non è un atto amministrativo ma un rapporto privatistico. In tal senso pare essere la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione riportata dalla stessa parte chiamata in causa nella quale si legge:
In tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra Part Part la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a Part fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Sent. 2805 del 2 novembre 2018).
2.Sulla carenza di legittimazione passiva. L'eccezione non può essere condivisa posto che ciò che si contesta è la titolarità del rapporto oggetto di causa dal lato passivo, mentre non pare potersi porre in discussione la carenza di legittimazione passiva che attiene al diritto a non vedersi evocare in giudizio. Tanto è vero che, come risulta dagli atti, è proprio l ad effettuare il Parte_8 pagamento residuo a partire dal marzo 2022.
3. Nel merito, la domanda di parte attrice non è fondata. Dalla documentazione in atti risulta che l'ingresso di nella struttura Parte_5 [...]
ON ON ON
sia avvenuto privatamente, non avendo la famiglia dello stesso, in particolare la
[...]
Pagina 3 moglie odierna ricorrente nonché all'epoca amministratrice di sostegno, seguito l'iter previsto per l'inserimento del paziente in struttura nella forma convenzionata, che richiede - come primo passaggio - la predisposizione del PAP (Progetto Assistenziale Personalizzato) da parte Quest'ultimo è, del resto, l'unico soggetto competente ad autorizzare Pt_9 l'eventuale ingresso in strutture residenziali a carico totale o parziale del SSN. Nel caso odierno, è sempre riconosciuta l'appropriatezza tramite PAP del 7 novembre 2019 di misure che consentissero l'assistenza di presso la propria abitazione, in Parte_5 cui si legge:
Ciò ha impedito al paziente l'accesso in convenzione con l che avrebbe Parte_3 comportato l'accollo della quota sanitaria al servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, la scelta di ricoverare nella struttura sanitaria odierna convenuta non può che Parte_5 essere ricostruita come una scelta privata e libera da parte della famiglia dello stesso paziente. Deve inoltre rilevarsi che parte attrice neppure ha prodotto il contratto stipulato tra la struttura ospitante e che avrebbe forse potuto fornire ulteriori Parte_5 elementi di valutazione, che certo non possono essere ricavati dal ridondante richiamo di giurisprudenza di merito su fattispecie differenti da quella in esame. L'attenzione di parte ricorrente è, del resto, tutta concentrata a provare come in generale i pazienti affetti da alzheimer o patologie simili, quali la demenza, siano meritevoli di finanziamento pubblico da parte del servizio sanitario locale. Proprio a tal fine vengono riportate molteplici sentenze ed ordinanze (peraltro in maggioranza di giudici di merito), che però come già detto nulla rilevano rispetto al caso odierno. Esse si distanziano notevolmente rispetto alla vicenda di in cui la scelta di cura presso la Parte_5 struttura odierna convenuta è stata frutto di scelta unilaterale per ragioni comprensibili ma non meritevoli di considerazione nel presente giudizio. Non è stato infatti attivato l'iter per l'inserimento del paziente in forma convenzionata e il PAP rilasciati che attestano come lo stesso potesse essere accudito anche presso il proprio domicilio, a prescindere dalla mera qualificazione della patologia dello stesso.
Peraltro, parte convenuta ha dimostrato che solo dal marzo 2022 e fino al decesso la permanenza in struttura di è classificabile come “convenzionata”, in forza Parte_5 dell'autorizzazione rilasciata dall per l'ammissione in “RSA Parte_3 temporanea modulo base” sulla scorta del PAP redatto dall'UVM in data 9 dicembre 2021. Ciò ha determinato la scissione della retta corrispondente al corrispettivo sanitario e al corrispettivo sociale e, pertanto, come conseguenza immediata, l'imputazione del corrispettivo sanitario all Parte_3 Più in particolare, come le fatture depositate e presenti in atti, dal mese di marzo 2022 la quota a carico della famiglia è stata ridotta da 85,00 euro giornalieri Pt_5 a 34,00 euro, dal momento che 51,00 euro sono stati sostenuti dal servizio pubblico regionale. La parte eccedente, nonostante il consistente risparmio di spesa, rimane a carico del paziente dal momento che le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, diversamente da quelle sociosanitarie, non sono soggette – come da giurisprudenza ampiamente richiamata da parte convenuta e chiamata in causa, il cui orientamento è condiviso dalla giudicante - a rimborso. In conclusione, nulla è dovuto a titolo di rimborso alle odierne ricorrenti, essendo completamente a carico loro le spese sostenute per se non per la quota Parte_5 sociale ospiti in convenzione che, come emerge pacificamente dagli atti, è stata sostenuta dall Parte_3
4. Le spese devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico di parte attrice liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda sui valori tabellari medi per tutte le fasi.
Devono porsi anche a carico delle attrici le spese in favore della chiamata, dal momento che, con la sua domanda infondata, ne ha reso necessario l'intervento nel presente giudizio quale soggetto tenuto - in ipotesi di accoglimento della domanda attorea - all'esborso per le cure mediche (Cass. 6144/2024). Anche dette spese vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori medi tabellari per tutte le fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna le attrici in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e di parte chiamata liquidate in euro 14.103,00 per ciascuna per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Così deciso in Siena, il 17.04.2025 Il giudice Marianna Serrao Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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