Articolo 8 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 7Articolo 9
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28 aprile 1989
Art. 8. Designazione degli organismi di sorveglianza 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformita' e di controllo e notifica alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione delle Comunita' europee l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformita' e di controllo, nonche' ogni successiva modifica.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri della Comunita' economica europea autorizzati a rilasciare i certificati di conformita' o di controllo.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989