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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/11/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Ascoli Piceno Presidente Alessandra Panichi Giudice Francesca Sirianni, Giudice Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano cx art. 49 CCII dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale procedimento r.g. n. 7/2024 p.u.
Dockers s.r.l., Avv. Marco Torricella ricorrente
s.r.l. Pt_1 debitore
Le conclusioni delle parti
I. Ricorrente-creditore Il ricorrente, in qualità di creditore, ha proposto con ricorso la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37 e 40 CCII di s.r.l. Pt_1
II. Debitore Il debitore non si è costituito. La cancelleria ha provveduto, il 5.02.2024, alla notifica all'indirizzo pec Email_1 risultante dal registro delle imprese. La notifica non è andata a buon non valido” All'udienza del 18.04.2024 il GD, rilevato il mancato perfezionamento della notifica ex art. 40.8 CCII ha assegnato termine al ricorrente fino al 24 maggio 2024 per il rinnovo della notifica. Il ricorrente ha tempestivamente attivato il procedimento di notificazione e l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede legale indicata nella visura, non rivenendo indicazioni della società (ricevendo informazioni in merito al trasferimento della stessa), ha depositato l'atto presso il Comune in busta chiusa il 3 maggio 2024.
III. P.M. Il pubblico ministero ha ricevuto la comunicazione ex art. 40.
Le ragioni di fatto e di diritto
I. E' accertata la legittimazione attiva E' accertato che il ricorrente risulta esser creditore. Il credito vantato dal ricorrente risulta dall'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Ascoli Piceno (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011);
II. E' accertata la competenza Il Tribunale di Ascoli Piceno risulta competente. La società risulta avere la sede legale, come emerge dalla visura, in Piazza Pericle Fazzini n. 8, San Benedetto del Tronto (AP)
III. Sono accertati i presupposti soggettivi e oggettivi L'art. 121 CCII dispone che Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
1. E' accertato che il debitore è un imprenditore commerciale L'oggetto sociale riporta, tra le altre, lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.
2. L'imprenditore commerciale non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti ex art.
2.1.d CCII. L'art.
2.1.d CCII definisce «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; Il debitore, non costituendosi, non ha soddisfatto l'onere della prova in merito al possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010). Dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate risulta in ogni caso: nel 2020, 2021, vi sono stati ricavi superiori a 500 mila euro;
nel 2020, 2021, 2022 attivo patrimoniale di oltre 1milione di euro annuo nel medesimo periodo debiti per oltre 1 milione e 700mila euro annuo.
3. E' accertato lo stato di insolvenza
L'art.
2.1.b. definisce l'insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni Dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto:
- dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente (già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto, avuto riguardo all'ingente entità dello stesso: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04):
-dalla infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare esperita dalla ricorrente;
- dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 621 mila euro (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01);
- dal bilancio 2022 che vede oltre un milione di euro di passività e immobilizzazioni stimati in circa 417mila euro di cui la maggioranza consiste in immobilizzazioni finanziare compose da partecipazioni e crediti immobilizzati
IV E' accertata la condizione oggettiva di procedibilità L'art. 49.5 CCII dispone che Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). La condizione di procedibilità sussiste in relazione all'ammontare delle somme dovute e già descritte.
V. Nomina curatore Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
p.q.m.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di s.r.l. Pt_1
I. Giudice Delegato nomina Riccardo Ionta Giudice Delegato per la procedura
II. Curatore nomina curatore Persona_1
III. Per il debitore
1. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
2. informa il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
IV. Udienza di stato passivo stabilisce il giorno 20 febbraio 2025 alle ore 9:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato.
V. Per i creditori e i terzi 1. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
2. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
VI. Per il curatore
1. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
2. Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
3. Invita il curatore a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII,
- verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione
- dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio – da intendersi come bilancio relativo al periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno solare in corso alla data di pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sino al momento della predetta pubblicazione – dovrà provvedere il curatore, allegandolo, unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c. e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate, alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII (con l'allegazione dell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 198, co. 1, CCII) in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
camera di consiglio del 08.11.2024
Presidente Alessandra Panichi
Giudice relatore Riccardo Ionta