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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 667 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alessandra Nicoletti, sito in Cosenza alla via A. Giuliani n. 5, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data
18.05.2023; attrice
E
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Francesco Procopio, alla via L. Sturzo n. 6, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.07.2023; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile ex art. 473 bis.49 c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c. depositato il 18.05.2023, Parte_1 ha proposto domanda cumulativa di separazione personale dal coniuge e Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile con lui contratto in PA il 18.08.2005 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2005), in costanza del quale è nata, in
1 data 21.10.2005, una IA, di nome . A fondamento della domanda ha dedotto che i Per_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dal regime della separazione dei beni e la residenza familiare è stata fissata in PA, alla via Vico Cieco Tomarello, presso l'abitazione di proprietà del marito;
il rapporto matrimoniale è sempre stato caratterizzato da contrasti tra i coniugi, derivanti dalla gelosia del marito e da incomprensioni relative all'educazione della IA, che hanno determinato il naufragio del vincolo coniugale e la dissoluzione della comunione materiale e spirituale;
ha sempre tollerato la condotta prevaricatrice e autoritaria tenuta dal marito nei confronti suoi e della IA;
il coniuge ha violato il dovere di fedeltà coniugale, difatti spesso ha trascorso le notti fuori casa, facendo rientro nell'abitazione familiare la mattina presto;
il disinteresse mostrato da nei suoi confronti si è accentuato dopo la pandemia da Controparte_1 covid-19, allorquando lo stesso ha iniziato a trascorrere il tempo libero presso l'abitazione della madre, non rientrando nella casa coniugale neppure la sera per diverse settimane;
lei è sempre stata esclusa dalla gestione economica del nucleo familiare, non avendo il marito neppure consentitole di far fronte alle proprie esigenze quotidiane, e, successivamente all'abbandono della casa coniugale da parte dello stesso, le ha inviato somme di denaro irrisorie e insufficienti;
per scelta del marito, durante il rapporto coniugale non ha lavorato, occupandosi esclusivamente delle faccende domestiche;
la condotta vessatoria e autoritaria tenuta dal coniuge nei suoi confronti le ha causato uno stato di sofferenza psico-fisica, con conseguente alopecia da stress;
[...]
lavora, con la qualifica di portantino, presso la clinica Cascini di Belvedere Marittimo CP_1
e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.100,00, oltre altri guadagni derivanti da lavori extra svolti nei fine settimana o nel tempo libero;
lei, invece, è disoccupata e non percepisce alcun reddito. Quindi, ha chiesto, ai sensi degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c., Parte_1 di autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
pronunciare, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi, con addebito di responsabilità a carico di e, Controparte_1 successivamente (ovvero decorso il termine di legge), emettere sentenza di scioglimento del matrimonio;
disporre il collocamento della IA (all'epoca minorenne) presso di lei nella Per_1 casa coniugale, con facoltà della stessa di stabilire liberamente la frequentazione con il padre, in quanto prossima al compimento della maggiore età; prevedere un assegno di mantenimento a carico di di euro 400,00 per la IA e euro 100,00 per sé stessa, da Controparte_1 corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e sottoporre a rivalutazione automatica secondo gli indici Istat;
ripartire tra i genitori le spese straordinarie da sostenere per la IA nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a suo carico;
disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, vivendovi con la IA . Per_1
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 437 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
12.07.2023. Lo stesso, aderendo alle domande di separazione dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex adverso proposte, ha contestato quanto dedotto da . In Parte_1 particolare, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio
2 per mancata allegazione del piano genitoriale relativo alla IA , come previsto dall'art. Per_1
473 bis.12 c.p.c., nonché, nel merito, ha rilevato di non aver commesso alcuna violazione dei doveri coniugali, dal momento che la moglie ha sempre preteso i suoi guadagni per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, che lui ha sempre consegnato, ricevendo dalla stessa soltanto piccole somme per provvedere alle proprie esigenze personali;
non ha abbandonato l'abitazione coniugale, in quanto, nel mese di marzo 2023, si è temporaneamente trasferito presso l'abitazione della madre, avendo la moglie e la IA contratto il covid-19; tale momentaneo trasferimento è avvenuto per evitare un suo contagio, che gli avrebbe precluso di lavorare e, quindi, di garantire il sostentamento della famiglia;
in data 12.06.2023, la moglie, senza alcuna comunicazione, ha volontariamente abbandonato la casa coniugale, portando con sé, senza il suo consenso, la IA allora minorenne;
dunque, stante l'abbandono volontario della casa familiare da parte della moglie e la scelta arbitraria della stessa di portare con sé la IA minore, ha sporto denuncia presso le competenti autorità; la coniuge ha mostrato disaffezione e disinteresse, fisico e morale, nei suoi confronti, dovuti anche all'attaccamento ossessivo verso la IA, che all'età di diciassette anni e mezzo dormiva insieme ai genitori nel letto coniugale, così rendendo sporadici i momenti di intimità degli stessi ed aggravando ulteriormente le tensioni esistenti;
nessuna prova è stata offerta da circa la violazione dei doveri coniugali imputatagli;
il Parte_1 disinteresse, morale e materiale, mostrato dalla moglie nei suoi confronti e l'allontanamento volontario dalla casa coniugale da parte della stessa hanno comportato violazioni dei doveri coniugali, costituenti motivo di addebito della separazione a suo carico;
lui percepisce un reddito annuale inferiore alla somma di euro 5.000,00, svolgendo l'attività di portantino presso la clinica
Cascini di Belvedere Marittimo in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza nel mese di luglio 2023; si è sempre occupato delle esigenze della IA, per la quale, da ultimo, ha acquistato un pc portatile, dell'importo di euro 778,98, mediante la stipula di un contratto di finanziamento, per il quale corrisponde rate mensile (pari al numero complessivo di
12) di euro 69,20 cadauna, con scadenza al 5.05.2024; la casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo, è composta da due piani, che potrebbero essere agevolmente suddivisi, con spese a suo carico, in due unità abitative indipendenti ed essere assegnate a lui e alla moglie, che continuerebbe a viverci con la IA per un periodo non superiore a tre anni, decorso il quale dovrebbe rilasciarla in suo favore. Dunque, ha chiesto, previa verifica Controparte_1 dell'ammissibilità del ricorso, di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito di responsabilità a carico di;
disporre l'affido condiviso della IA ad Parte_1 Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e facoltà dello stesso di esercitare liberamente il diritto di visita;
rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla coniuge per sé stessa e prevedere il proprio obbligo di corrispondere, per il mantenimento della IA, la somma mensile di euro 200,00, da sottoporre a rivalutazione automatica come per legge e versare direttamente alla stessa IA al compimento della maggiore età; disporre che le spese
3 straordinarie da sostenere per la IA siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%; assegnare un piano della casa coniugale a (potendo continuare a viverci con Parte_1 la IA per il tempo strettamente necessario - comunque non superiore a tre anni - per trovare un'occupazione che la renda economicamente autosufficiente) e l'altro piano a lui, con l'obbligo di farsi carico delle spese per la suddivisione dell'immobile; con vittoria delle spese di lite.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto del 22.05.2023, nulla ha opposto.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in data 18.09.2023, il Giudice relatore, esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi (con esito negativo) e sentiti gli stessi, con ordinanza del
26.09.2023 (emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza), ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c.. In particolare, con tale ordinanza i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, nonché è stato disposto l'affido condiviso della IA (comunque prossima al raggiungimento della maggiore età) Per_1 ad entrambi i genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità di volta in volta con lui concordate, in considerazione delle esigenze e volontà della stessa IA;
l'assegnazione della casa coniugale a per potervi Parte_1 abitare con (non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della richiesta di Per_1 assegnazione parziale della medesima abitazione avanzata da ); l'obbligo di Controparte_1 quest'ultimo di corrispondere la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento della IA, da versare direttamente alla stessa ex art. 337 septies c.c. al compimento della maggiore età; l'obbligo dei genitori di contribuire alle spese straordinarie da sostenere per la IA (da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di PA) nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
l'obbligo di di corrispondere alla moglie Controparte_1 la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento della stessa, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat;
la percezione da entrambi i coniugi, nella misura del
50% ciascuno, dell'assegno unico erogato per la IA . Per_1
Espletata l'istruttoria, con sentenza non definitiva n. 934/2023 del 12.12.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo, è stata fissata l'udienza del
7.07.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito degli atti conclusionali. Quindi, sostituita l'anzidetta udienza del 7.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice relatore, lette le note depositate dalle parti (con cui, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle domande ivi formulate), con ordinanza del
17.07.2025, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 934/2023 del 12.12.2023, occorre pronunciarsi sulle altre questioni del contendere,
4 concernenti, con riguardo alla domanda di separazione, l'addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge (avendo ciascuno di essi avanzato tale richiesta nei confronti dell'altro) e il mantenimento invocato da per sé stessa, nonché, con riguardo alla domanda Parte_1 di divorzio, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'attrice e, ancora, con riguardo ad entrambe le domande proposte, l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento per la IA , divenuta maggiorenne in corso di causa e non Per_1 economicamente autosufficiente (infatti, il compimento della maggiore età da parte della stessa implica la mancata adozione di qualsivoglia provvedimento circa il suo affido, il collocamento e le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario).
Orbene, per quanto concerne l'addebito della separazione, è pacifico che tale pronuncia richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali, in secondo luogo,
l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge) ed, infine, il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn. 1744/2003, 9472/1999, 2648/1989).
Secondo costante giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n.
2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009 n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; e ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614 e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143
c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis
Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez. I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I
5 dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nel caso, poi, di richiesta di addebito reciproco della separazione (come nel caso in esame), l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve svolgersi sulla base della valutazione globale della vita familiare e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, permettendo così di accertare se e quale incidenza le stesse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15819 del 7.06.2021). Inoltre, con particolare riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, è pacifico che la stessa rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). In particolare, per quanto concerne il riparto degli oneri probatori, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del 19.02.2018 n. 3923, nonché nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n. 16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012
n. 2059).
Esaminati gli atti di causa, entrambe le domande di addebito della separazione proposte dai coniugi non sono suscettibili di accoglimento, stante la mancata prova sia dell'effettiva sussistenza delle violazioni dei doveri coniugali rispettivamente dedotte, sia del nesso eziologico esistente tra tali asserite condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, ciascuna parte, nel rievocare l'evoluzione del rapporto coniugale, ha tracciato un quadro della crisi di tale rapporto attribuendo la disgregazione dell'unione familiare al comportamento del coniuge, asseritamente improntato, tra l'altro, ad un disinteresse affettivo e progressivo distacco. L'attrice, in particolare, ha articolato specifiche doglianze circa asseriti
6 atteggiamenti autoritari e prevaricatori tenuti nei suoi confronti dal convenuto, il quale si sarebbe, altresì, arbitrariamente ed ingiustificatamente allontanato dalla casa coniugale. , Controparte_1 invece, a sua volta, ha denunciato la mancanza di dedizione e attenzione mostrata dalla moglie nei suoi confronti, parimenti invocando un illegittimo allontanamento della stessa dall'abitazione coniugale. Ebbene, con riferimento all'asserito abbandono della residenza familiare da parte del convenuto, va rilevato che la stessa , nel corso dell'interrogatorio formale Parte_1 deferitole, ha affermato (rispondendo al capitolo di cui alla lett. f) articolato nell'avversa comparsa di costituzione e risposta) che il coniuge, dopo essersi temporaneamente allontanato dall'abitazione familiare, vi ha fatto ritorno, così rendendo dichiarazioni di segno contrastante rispetto a quanto asserito nei propri scritti difensivi. In particolare, ha dichiarato: “… Preciso che mia IA ha avuto il covid per un mese e mio marito si rifiutava di rientrare in casa dicendo che anche lui aveva contratto il covid e, dopo più di un mese, solo a seguito di mie ripetute insistenze
e dopo avergli detto che nostra IA era guarita, ha deciso di rientrare nell'abitazione” (cfr. il verbale dell'udienza del 4.12.2023). Dunque, tali dichiarazioni, lungi dal confermare un comportamento di abbandono definitivo e ingiustificato della casa coniugale, collocano la condotta del convenuto nell'ambito di un temporaneo allontanamento, dettato da contingenze sanitarie (confermate anche dal teste escusso alla medesima udienza del Testimone_1
4.12.2023) e non da una volontà univoca di sottrarsi ai doveri coniugali, risultando, pertanto, privo dei requisiti atti a configurare una violazione grave e consapevole dell'obbligo di convivenza. Parimenti, l'analoga doglianza di un ingiustificato allontanamento dalla casa coniugale prospettata dal convenuto nei confronti della moglie trova smentita nella documentazione da quest'ultima prodotta con la memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata il
27.07.2023, evincendosi dalla stessa che l'attrice, unitamente alla IA, nel giugno 2023, si è allontanata dall'abitazione familiare per motivi lavorativi, facendovi rientro alla scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale intrattenuto con una società avente sede in
Cesenatico e svolto presso un hotel ivi sito, come da contratto del 15.06.2023. Quanto, poi, alle ulteriori circostanze lamentate da entrambi i coniugi (tra cui asserite condotte autoritarie e prevaricatrici tenute dal convenuto in danno della moglie, comportamenti lesivi della dignità personale posti in essere da ciascun coniuge nei confronti dell'altro e atteggiamenti denotanti una generale incuria verso la relazione affettiva), anche tali addebiti risultano del tutto privi di congrui riscontri probatori. Non risultano, infatti, acquisite fonti di prova, concrete e circostanziate, idonee a far ravvisare in capo all'uno o all'altro coniuge violazioni effettive, gravi e sistematiche dei doveri matrimoniali imposti dall'art. 143 c.c. e, ancor meno, l'efficienza causale di tali presunte condotte rispetto all'irrimediabile disgregazione del vincolo coniugale. A tanto consegue il rigetto delle domande di addebito della separazione reciprocamente proposte dalle parti.
È, invece, suscettibile di accoglimento la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1 nei limiti di quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 29.06.2023.
[...]
7 Come noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
in particolare, restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n.
770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”). Dunque, il diritto al mantenimento nella separazione personale ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte dello stesso di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, sebbene non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n. 12196 e Cass. civ. sez. I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico- patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
Posto quanto sopra, risulta dagli atti di causa (compreso quanto dichiarato dalle parti all'udienza del 18.09.2023) che svolge la professione di ausiliario presso la Casa di Cura Controparte_1
8 Cascini s.r.l. di Belvedere Marittimo, a fronte di un reddito mensile netto pari ad euro 1.180,00
(aumentato ad euro 1.300/1.400 nel corso del 2025, come risulta dalle buste paga da lui depositate unitamente alla memoria di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c.), nonché è proprietario esclusivo della casa coniugale, di due autovetture e di un motociclo. Di contro, , priva di Parte_1 un'occupazione lavorativa, non ha fonti di reddito e non è titolare di beni immobili, mobili registrati, quote sociali e rapporti bancari e finanziari. Ebbene, posta la non addebitabilità della separazione all'attrice e la sperequazione esistente tra la condizione economico-patrimoniale dei coniugi, ai fini della quantificazione del mantenimento invocato da Parte_1 comunque, occorre considerare le potenzialità economiche della stessa, sfruttando la propria capacità lavorativa (avendo solo 42 anni di età). Sicché, considerate le circostanze del caso concreto (compresa l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del convenuto, in favore dell'attrice per potervi continuare ad abitare unitamente alla IA , come di Per_1 seguito precisato), si ritiene congruo confermare quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 26.09.2023 (avverso la quale, peraltro, non risulta proposta alcuna impugnazione). La domanda di mantenimento avanzata da per sé stessa è, Parte_1 dunque, suscettibile di accoglimento nei limiti della somma mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat (mantenimento, giova precisare, dovuto sino al passaggio in giudicato della statuizione, adottata con la presente sentenza, di risoluzione del vincolo coniugale – cfr. al riguardo, ex plumiris, Cass. civ. sez. I del 15.02.2021 n. 3852, secondo cui “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra la ipotesi derogatoria di cui all'articolo 4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione della autonomia sul piano sostanziale e su quello processuale tra separazione e divorzio”).
Passando, quindi, all'esame della domanda divorzio e di quelle ad essa connesse, in primo luogo, deve darsi atto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898 per addivenire alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti. Infatti, con la sentenza non definitiva n. 934/2023 emessa in data
9 12.12.2023, passata in giudicato, il Tribunale di PA ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro Controparte_1 Parte_1 comparizione in Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Va, invece, disattesa la domanda con cui ha invocato il riconoscimento in Parte_1 suo favore di un assegno di mantenimento (rectius divorzile).
Come noto, il diritto ad ottenere il versamento da parte del coniuge di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018
(confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi. E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ. sez. un. dell'11.07.2018 n.
18287; nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del 23.04.2019 n. 11178, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della
10 realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920, secondo cui
“In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione patrimoniale-reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali (precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019 n.
10782).
Ebbene, posta la netta differenza che intercorrere, per natura e funzione, tra l'assegno di mantenimento e quello divorzile, l'attrice (a tanto onerata) non ha offerto alcuna prova (e, prima ancora, specifica allegazione) dell'effettiva ricorrenza delle condizioni sottese al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile (peraltro, neppure specificamente invocato, avendo la stessa fatto esclusivo riferimento tanto per la domanda di separazione, quanto per quella di divorzio ad un “assegno di mantenimento”). Invero, pur sussistendo una disparità tra le condizioni economiche delle parti (secondo quanto già sopra rilevato), non è stato, in ogni caso, dimostrato che sia impossibilitata, per ragioni oggettive (anche in considerazione della Parte_1 sua età e della piena capacità lavorativa di cui gode), a procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita dignitosa, così come non è stato provato (né in alcun modo allegato) che la sperequazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia direttamente conseguita dalle scelte comuni degli ex coniugi per effetto delle quali l'attrice abbia sacrificato, d'accordo con il marito, proprie aspirazioni professionali e reddituali concrete, precise e reali, così contribuendo, in modo decisivo, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'ex coniuge. Dunque, tali lacune assertive e probatorie non possono che portare al mancato riconoscimento in favore dell'attrice di qualsivoglia assegno divorzile.
In ordine, poi, ai provvedimenti da adottare nell'interesse della IA in primo luogo, è Per_1 incontestata la sussistenza dei presupposti affinché la stessa (da poco maggiorenne e non economicamente autosufficiente) continui a beneficiare del mantenimento da parte dei genitori.
11 Per costante giurisprudenza, infatti, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole non viene meno automaticamente al raggiungimento della maggiore età, trovando il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477). Ebbene, con particolare riguardo al contributo paterno al mantenimento della IA (convivendo la stessa con la madre presso la casa coniugale), Per_1 si ritiene opportuno, anche considerato il miglioramento della situazione reddituale del convenuto in corso di causa, disporre un aumento (seppur moderato) di detto mantenimento rispetto a quello previsto, in via temporanea ed urgente, con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data
29.06.2023. Si evince, infatti, dalla documentazione depositata in atti che, a partire da gennaio
2025, il reddito da lavoro percepito da è stato pari alla somma mensile netta di Controparte_1 euro 1.300,00/1.400,00 (cfr. le buste paga depositate unitamente alla memoria di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c.), nonché, con decreto dell'11.10.2024, è stata disposta la revoca dell'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato per superamento del limite reddituale previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Sicché, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, delle circostanze del caso concreto (compresa l'assegnazione della casa coniugale all'attrice per potervi continuare ad abitare con la IA, seppur di proprietà esclusiva del convenuto, la maggiore disponibilità economica di quest'ultimo per il venir meno dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie in ragione di quanto sopra esplicitato e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura di seguito precisata), dell'età di e delle presumibili esigenze di Per_1 vita della stessa, si ritiene opportuno disporre che, dalla presente decisione, Controparte_1 versi direttamente in favore della IA maggiorenne ex art. 337 septies c.c., a titolo di mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno), la somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Invero, la maggiore pretesa economica invocata al riguardo dall'attrice (pari alla somma mensile di euro 400,00) non trova, in ogni caso, capienza nell'effettiva disponibilità economica del convenuto, anche in considerazione delle circostanze del caso concreto evidenziate.
In ordine, invece, alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie occorrenti per la IA
(da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso Per_1 il Tribunale di PA), va disposto, confermando quanto già previsto con la richiamata ordinanza del 26.09.2023, che tali spese siano ripartite tra e nella Controparte_1 Parte_1 rispettiva misura del 70% e 30%.
12 Infine, per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale, innanzitutto, è pacifico che essa postula l'affido di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni non ancora autosufficienti, essendo prevista nel loro esclusivo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I ord. n. 25604 del
12.10.2018 e Cass. civ. sez. I n. 21334 del 18.09.2013). Sicché, posta l'assenza di condizione di autosufficienza economica della IA maggiorenne , in continuità con le statuizioni Per_1 vigenti, va disposta l'assegnazione della casa coniugale (sita in PA alla via Vico Cieco
Tomarello) a affinché possa continuare ad abitarvi con la medesima IA. Parte_1
Di contro, confermando anche sul punto l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., non è suscettibile di accoglimento la richiesta di assegnazione parziale (e divisione) della casa coniugale avanzata dal convenuto. Invero, per costante giurisprudenza, “Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori” (cfr.
Cass. civ. n. 11783/2016). Pertanto, ai fini dell'assegnazione parziale della casa coniugale, è necessario che l'immobile sia di proprietà esclusiva del genitore non collocatario e che non ci sia una spiccata conflittualità tra i coniugi perché questo renderebbe inopportuna, per il benessere dei figli, una loro vicinanza abitativa (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16649/2014, Cass. civ. n. 30199/2011 e Cass. civ. n. 19578/2011). In tal caso, peraltro, non ha neppure rilevanza la comoda divisibilità dell'immobile coniugale mediante la realizzazione di opere edilizie di suddivisione, anche se non complesse e poco costose, così come l'assegnazione parziale della casa familiare, servendo a tutelare l'interesse della prole a mantenere il proprio habitat domestico, deve essere esclusa qualora sia chiesta dal genitore che non vive con la stessa allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e risparmiare sulle spese abitative
(cfr. in tal senso Corte di appello Catania del 29.11.2017). Ebbene, dette condizioni non risultano sussistenti nel caso di specie, attesa la forte conflittualità che caratterizza il rapporto tra i coniugi
(come si evince, tra l'altro, dalle diverse querele tra loro sporte depositate in atti e ribadito dall'attrice, opponendosi all'avversa richiesta, anche nella memoria di replica ex art. 473 bis.28
c.p.c.); sicché, nel preminente interesse della IA (al fine di garantirle di vivere in un ambiente sereno e tranquillo), va disattesa la richiesta di assegnazione parziale della casa familiare avanzata da . Controparte_1
13 La natura delle questioni trattate e il parziale accoglimento delle domande proposte dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 667/2023, così provvede:
- rigetta le domande di addebito della separazione a carico del coniuge rispettivamente proposte dalle parti;
- dispone che versi a , sino al passaggio in giudicato della Controparte_1 Parte_1 pronuncia sullo status di divorzio, a titolo di mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), la somma mensile di euro
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PA in data 18.08.2005 tra i coniugi e trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1 Parte_1 medesimo Comune al n. 5, parte I, anno 2005;
- non riconosce alcun assegno divorzile in favore di;
Parte_1
- dispone che versi alla IA maggiorenne ex art. 337 septies Controparte_1 Persona_2
c.c., a titolo di mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico o vaglia postale o assegno), dalla presente decisione, la somma mensile di euro
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che e partecipino, nella rispettiva misura del Controparte_1 Parte_1
70% e del 30%, alle spese extra assegno occorrenti per la IA maggiorenne (da Per_1 individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di PA);
- dispone che la casa coniugale sia assegnata a affinché possa continuare ad Parte_1 abitarvi con la IA , maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
Per_1
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di PA perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 21.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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