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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 165/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
NAZIONALE 119C 89048 SIDERNO presso lo studio dell'avv. ANDRIANO'
ROCCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA GABBA, 2 presso lo studio dell'avv. SOZZI CP_1
MATTIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 13 APPELLATA
rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati AUGUSTO AZZINI e
MARINA SIGNORI che la rappresentano e difendono come da delega in atti
INTERVENUTA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la CORTE D'APPELLO DI MILANO, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata la sentenza n. 24/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 1314/2021, depositata telematicamente in cancelleria, pronunciata dal TRIBUNALE DI LODI, nella persona del Giudice, Dott.ssa Ada Cappello, contrariis reiectis:
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 24/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 1314/2021, depositata telematicamente in cancelleria, pronunciata dal TRIBUNALE DI LODI, nella persona del Giudice, Dott.ssa Ada Cappello, promossa dalla sig.ra e nei confronti dell'istituto di credito Parte_1 [...]
per sentirsi accogliere tutte le conclusioni avanzate in Controparte_2
prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, nel merito:
1) previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privi di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privi di efficacia il contratto di fideiussione a garanzia di operazione di credito rilasciato dalla sig.ra a favore del debitore principale in data Parte_1
05.10.2015
pagina 2 di 13 3) in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa.
4) Condannare, altresì la convenuta sempre al pagamento delle spese, competenze ed onorario del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Per (GIÀ Controparte_1 [...]
Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contariis reiectis, respinta ogni altra eccezione, deduzione, allegazione e domanda disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'atto di appello notificato ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.c. non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
- accertare e dichiarare, l'inammissibilità della domanda avversaria di invalidità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. in quanto trattasi di domanda nuova e come tale da dichiararsi d'ufficio inammissibile.
Nel merito, in via principale
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, inammissibili, improponibili e, comunque respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla sig.ra nella presente Parte_1
causa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2023 emessa dal Tribunale di Lodi nell'ambito della causa rubricata al numero di r.g. 1314/2021.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
pagina 3 di 13 Con vittoria di spese, onorari di causa oltre rimborso forfettario spese generali, IVA,
CPA e successive occorrende.
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'atto di appello notificato ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.c. non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
- accertare e dichiarare, l'inammissibilità della domanda avversaria di invalidità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. in quanto trattasi di domanda nuova e come tale da dichiararsi d'ufficio inammissibile.
Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, inammissibili, improponibili e, comunque respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla sig.ra nella presente Parte_1
causa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2023 emessa dal Tribunale di Lodi nell'ambito della causa rubricata al numero di R.G. 1314/2021.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con vittoria di spese, onorari di causa oltre rimborso forfettario spese generali, IVA,
CPA e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva ed otteneva dal Controparte_5
Tribunale di Lodi un decreto ingiuntivo di pagamento (decreto n. 175/21) di euro
24.462,72 oltre interessi e spese nei confronti di e Persona_1 Parte_1
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente aveva riferito:
pagina 4 di 13 -di essere creditrice di , già titolare di impresa individuale cancellata dal Persona_1
Registro delle Imprese, della somma di euro 23.267,42 quale saldo passivo di un conto corrente affidato, e della somma di euro 1.195,30 per saldo debitore di una carta di credito;
-che per tali obbligazioni rispondeva in via solidale in forza della Parte_1
fideiussione prestata il 5.10.2015 fino alla concorrenza di euro 28.000,00.
Il decreto veniva opposto da sia per motivi attinenti all'obbligazione Parte_1
principale che per motivi attinenti alla garanzia prestata.
Per quanto ancora rileva, sulla garanzia prestata l'opponente eccepiva, in sintesi:
-la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per essere la garanzia conforme ad un modulo ABI oggetto di valutazione e censura da parte della
Banca d'Italia;
-la violazione dell'art. 1957 c.c., da ritenersi applicabile per effetto della nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione, conforme al modulo ABI;
-l'estinzione della garanzia per il mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla norma citata, non avendo la creditrice intrapreso tempestive azioni giudiziali.
Si costituiva in giudizio la e Controparte_5
chiedeva il rigetto dell'opposizione, facendo rilevare che la fideiussione prestata da era una fideiussione specifica e non omnibus, come quelle cui si riferiva il Parte_1
provvedimento dell'autorità antitrust richiamato dalla controparte. La convenuta opposta deduceva, comunque, che la garanzia prestata dovesse essere qualificata come garanzia autonoma e, infine, che il termine di cui all'art. 1957 c.c. era stato comunque osservato.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 24/23, ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Sul motivo di opposizione attinente alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Tribunale, in sintesi, ha qualificato la garanzia prestata pagina 5 di 13 dall'opponente come fideiussione specifica ed ha escluso che alle fideiussioni specifiche possano applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alle fideiussioni omnibus conformi al modulo ABI.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di motivi Parte_1
che verranno meglio esposti nel prosieguo.
Si è costituita in appello la già Controparte_1 [...]
(da qui anche ed ha eccepito Controparte_2 CP_6 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. poiché vessatoria ex art. 33 Codice del Consumo (su cui v. infra).
In data 10.4.2024 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella veste di procuratrice CP_4
speciale di qualificatasi cessionaria del credito controverso in base ad Controparte_3
atto di cessione del 27.6.2023.
Con “Note di trattazione scritta dell'udienza del 24.11.2024 (recte 24.4.2024) Contr nell'interesse dell'appellata” depositate il 18.4.2024, l'appellata ha dato “atto dell'intervenuta cessione del credito azionato nella presente causa a favore della società in forza di atto di cessione del 27 giugno 2023, ai sensi degli Controparte_3
artt. 1, 4 e 7.1 comma 6, della L. 130/1999, come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'11 luglio 2023”.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, alla luce della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata e dalla terza intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni, va ricordato che l'inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (nella pagina 6 di 13 formulazione previgente, applicabile nel presente giudizio) deve essere delibata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v. Cass. 14696/16).
Sempre in via preliminare deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata e dalla terza intervenuta.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità previsti dal codice di rito, essendovi l'individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 27199/17).
Nel merito ritiene, invece, la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.
Con il primo motivo, rubricato Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla fideiussione rilasciata, l'appellante censura la sentenza per aver qualificato la garanzia come fideiussione specifica, senza tener conto che la stessa controparte aveva richiesto il decreto non soltanto per il debito derivante dal conto corrente affidato, oggetto della garanzia specifica, ma anche per il debito derivante da una carta di credito, non oggetto della garanzia. In ogni caso, secondo l'appellante, la distinzione tra fideiussioni specifiche ed omnibus non sarebbe rilevante ai fini della violazione della normativa antitrust, venendo in rilievo, invece, la corrispondenza fra le clausole contenute nella fideiussione prestata e quelle contenute nel modulo ABI.
Nel merito della contestazione sul carattere specifico della fideiussione, l'appellata fa rilevare, invece, che la fideiussione prestata è specifica, essendo riferita all'affidamento Per_ concesso al debitore principale su conto corrente a questi intestato, e che il debito pagina 7 di 13 riferito alla carta di credito deriva dall'utilizzo, mediante la carta, del fido, appoggiato sul conto corrente, concesso al debitore principale e garantito dall'odierna appellante.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Negli scritti conclusivi la parte appellante non replica alla deduzione della parte appellata secondo cui il debito riferito alla carta di credito deriva dall'utilizzo del fido concesso al debitore principale e garantito dall'odierna appellante, sicchè la censura svolta sul punto con l'atto di appello può ritenersi rinunciata e comunque risulta priva di fondamento, alla luce delle annotazioni che emergono dagli estratti conto (v. doc. 11 appellata), dalle quali si evince che la somma oggetto di affidamento (alla quale si riferisce la garanzia prestata dall'appellante) è stata erogata sul conto corrente e che gli addebiti relativi all'utilizzo della carta di credito sono stati effettuati sul medesimo conto corrente.
In punto di diritto va poi osservato che la distinzione tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche, a differenza di quel che ritiene la parte appellante, è rilevante ai fini della valutazione di nullità delle clausole contenute nell'atto fideiussorio conformi al modulo ABI censurato dall'Autorità antitrust.
La valutazione di nullità parziale delle tre clausole contenute nel modulo ABI è, infatti, derivata dall'accertamento del carattere anticoncorrenziale delle previsioni contenute in tali clausole, accertamento che ha riguardato fideiussioni omnibus e non anche fideiussioni specifiche.
La natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate è stata, infatti, valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono, pertanto, anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. pagina 8 di 13 La fideiussione prestata dall'odierna appellante rientra tra le fideiussioni specifiche, essendo stata prestata a garanzia (soltanto) dell'obbligazione nascente dal fido di euro
20.000,00 accordato a (v. doc. 4 fascicolo monitorio), sicchè Persona_1
correttamente il primo giudice ha escluso l'eccepita nullità.
Con il secondo motivo, rubricato Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualifica di consumatore l'appellante, richiamando il dato testuale contenuto nella fideiussione prestata, fa rilevare di essere stata qualificata dalla controparte come consumatore e deduce in punto di diritto la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ove inserita in contratto come quello di specie, stipulato con un consumatore.
Tale clausola, pertanto, secondo l'appellante, deve ritenersi invalida, per non essere stata oggetto di trattativa specifica, e la controparte deve ritenersi decaduta dalla garanzia poiché “l'intimazione di pagamento rivolta al debitore principale e al fideiussore risale al 3.12.2019 (doc. 6 fascicolo primo grado controparte) e, di contro, l'azione giudiziale
è stata proposta tardivamente in quanto notificata in data 26.3.2021 (data di notifica del ricorso monitorio)”.
La parte appellata, ferma l'eccezione di inammissibilità per novità, contesta il carattere di vessatorietà della clausola e la qualità di consumatore dell'appellante.
Ritiene la Corte che il motivo non meriti accoglimento.
Il motivo, come eccepito dalla parte appellata, introduce una eccezione nuova e, come tale, inammissibile.
Seppure la questione della deroga all'art. 1957 c.c. risulti sollevata in primo grado, va, infatti, osservato che tale questione, in primo grado, è stata oggetto di contraddittorio fra le parti (ed è stata esaminata dal primo giudice) esclusivamente con riferimento alla pretesa nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga pagina 9 di 13 conforme al modello ABI (nullità che deve essere esclusa per le ragioni esposte nell'esame del primo motivo).
Nessun riferimento si rinviene, invece, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo né nei successivi scritti della parte odierna appellante alla qualità di consumatore che ad ella dovrebbe essere attribuita, quale fondamento della connotazione di vessatorietà della clausola.
Nessun contraddittorio vi è, quindi, stato sul punto né alcuna indagine in concreto a tali fini è stata esperita sul contenuto del contratto.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non costituisce, infatti, ex se una clausola vessatoria, trattandosi, invece, di clausola solo “astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto…” (Cass. 27558/23, in motivazione).
La mancata allegazione nel giudizio di primo grado delle circostanze di fatto costitutive dell'eccezione (allegazione che, ove effettuata, avrebbe consentito lo svolgimento di un contraddittorio), rende, pertanto, inammissibile l'eccezione così formulata per la prima volta in appello.
Si può aggiungere, ad abundantiam, che, anche ove l'eccezione fosse esaminata nel merito, non si potrebbe con certezza pervenire all'accoglimento della stessa.
Si può, infatti, rilevare che il tenore complessivo della garanzia prestata dall'odierna appellante (v. doc. 4 fascicolo monitorio) depone per la qualificazione della stessa come garanzia a prima richiesta: la clausola 5 stabilisce, infatti, che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta” e la clausola 1 prevede che la CP_1
fideiussione garantirà l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla anche nel caso in cui i contratti da cui sorgono le obbligazioni garantite CP_1
siano dichiarati invalidi.
pagina 10 di 13 Tale qualificazione consentirebbe, quindi, di ritenere osservato il termine previsto dall'art. 1957 c.c. anche se l'iniziativa fosse assunta mediante una richiesta stragiudiziale (v. Cass. 22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Nel caso di specie, pertanto, la missiva inviata dalla al debitore principale e alla CP_1
garante in data 3.12.2019 (v. incipit doc. 6 fascicolo monitorio) per richiedere il pagamento contestualmente alla revoca dell'affidamento (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.), consentirebbe di ritenere il termine rispettato.
Tale missiva, sebbene non prodotta agli atti del giudizio, deve ritenersi ricevuta dal debitore e dalla garante, posto che proprio la difesa della parte appellante la cita
(richiamando il cit. doc. 6 che ne fa menzione), seppure per dedurne che il decreto ingiuntivo, notificato il 26.3.2021, sarebbe stato emesso dopo la scadenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Per completezza va osservato che l'appellante, in comparsa conclusionale, ha contestato la legittimazione e la titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta, per non essere stata provata la cessione, ed ha altresì eccepito che la cessionaria non sarebbe legittimata al recupero del credito cartolarizzato poiché non avrebbe allegato di essere iscritta all'albo ex art. 106 TUB.
Ritiene la Corte che anche tali eccezioni siano infondate. pagina 11 di 13 Come si è già detto, la appellata nelle note conclusive ha dato atto CP_1
dell'intervenuta cessione del credito in favore di e tale dichiarazione è Controparte_3
sufficiente a provare, senza necessità di produzione di ulteriori documenti, la legittimazione dell'intervenuta quale nuova creditrice.
Anche il rilievo relativo all'iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB risulta privo di fondamento ai fini che qui rilevano, alla luce del principio enunciato da Cass. 7243/24
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
L'appello deve, quindi, essere respinto e le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Le spese vengono determinate, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. e della regola della non ripetibilità delle spese eccessive o superflue (v. Cass 8688/23; id. 17393/17 e id.
17215/15), con liquidazione unica e con solidarietà dal lato attivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello; pagina 12 di 13 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre
Iva e Cpa, in favore della parte appellata e della parte intervenuta, con solidarietà dal lato attivo;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano l'11.7.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 165/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
NAZIONALE 119C 89048 SIDERNO presso lo studio dell'avv. ANDRIANO'
ROCCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA GABBA, 2 presso lo studio dell'avv. SOZZI CP_1
MATTIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 13 APPELLATA
rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati AUGUSTO AZZINI e
MARINA SIGNORI che la rappresentano e difendono come da delega in atti
INTERVENUTA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la CORTE D'APPELLO DI MILANO, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata la sentenza n. 24/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 1314/2021, depositata telematicamente in cancelleria, pronunciata dal TRIBUNALE DI LODI, nella persona del Giudice, Dott.ssa Ada Cappello, contrariis reiectis:
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 24/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 1314/2021, depositata telematicamente in cancelleria, pronunciata dal TRIBUNALE DI LODI, nella persona del Giudice, Dott.ssa Ada Cappello, promossa dalla sig.ra e nei confronti dell'istituto di credito Parte_1 [...]
per sentirsi accogliere tutte le conclusioni avanzate in Controparte_2
prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, nel merito:
1) previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privi di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privi di efficacia il contratto di fideiussione a garanzia di operazione di credito rilasciato dalla sig.ra a favore del debitore principale in data Parte_1
05.10.2015
pagina 2 di 13 3) in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa.
4) Condannare, altresì la convenuta sempre al pagamento delle spese, competenze ed onorario del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Per (GIÀ Controparte_1 [...]
Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contariis reiectis, respinta ogni altra eccezione, deduzione, allegazione e domanda disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'atto di appello notificato ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.c. non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
- accertare e dichiarare, l'inammissibilità della domanda avversaria di invalidità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. in quanto trattasi di domanda nuova e come tale da dichiararsi d'ufficio inammissibile.
Nel merito, in via principale
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, inammissibili, improponibili e, comunque respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla sig.ra nella presente Parte_1
causa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2023 emessa dal Tribunale di Lodi nell'ambito della causa rubricata al numero di r.g. 1314/2021.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
pagina 3 di 13 Con vittoria di spese, onorari di causa oltre rimborso forfettario spese generali, IVA,
CPA e successive occorrende.
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'atto di appello notificato ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.c. non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
- accertare e dichiarare, l'inammissibilità della domanda avversaria di invalidità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. in quanto trattasi di domanda nuova e come tale da dichiararsi d'ufficio inammissibile.
Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, inammissibili, improponibili e, comunque respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla sig.ra nella presente Parte_1
causa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2023 emessa dal Tribunale di Lodi nell'ambito della causa rubricata al numero di R.G. 1314/2021.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con vittoria di spese, onorari di causa oltre rimborso forfettario spese generali, IVA,
CPA e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva ed otteneva dal Controparte_5
Tribunale di Lodi un decreto ingiuntivo di pagamento (decreto n. 175/21) di euro
24.462,72 oltre interessi e spese nei confronti di e Persona_1 Parte_1
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente aveva riferito:
pagina 4 di 13 -di essere creditrice di , già titolare di impresa individuale cancellata dal Persona_1
Registro delle Imprese, della somma di euro 23.267,42 quale saldo passivo di un conto corrente affidato, e della somma di euro 1.195,30 per saldo debitore di una carta di credito;
-che per tali obbligazioni rispondeva in via solidale in forza della Parte_1
fideiussione prestata il 5.10.2015 fino alla concorrenza di euro 28.000,00.
Il decreto veniva opposto da sia per motivi attinenti all'obbligazione Parte_1
principale che per motivi attinenti alla garanzia prestata.
Per quanto ancora rileva, sulla garanzia prestata l'opponente eccepiva, in sintesi:
-la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per essere la garanzia conforme ad un modulo ABI oggetto di valutazione e censura da parte della
Banca d'Italia;
-la violazione dell'art. 1957 c.c., da ritenersi applicabile per effetto della nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione, conforme al modulo ABI;
-l'estinzione della garanzia per il mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla norma citata, non avendo la creditrice intrapreso tempestive azioni giudiziali.
Si costituiva in giudizio la e Controparte_5
chiedeva il rigetto dell'opposizione, facendo rilevare che la fideiussione prestata da era una fideiussione specifica e non omnibus, come quelle cui si riferiva il Parte_1
provvedimento dell'autorità antitrust richiamato dalla controparte. La convenuta opposta deduceva, comunque, che la garanzia prestata dovesse essere qualificata come garanzia autonoma e, infine, che il termine di cui all'art. 1957 c.c. era stato comunque osservato.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 24/23, ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Sul motivo di opposizione attinente alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Tribunale, in sintesi, ha qualificato la garanzia prestata pagina 5 di 13 dall'opponente come fideiussione specifica ed ha escluso che alle fideiussioni specifiche possano applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alle fideiussioni omnibus conformi al modulo ABI.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di motivi Parte_1
che verranno meglio esposti nel prosieguo.
Si è costituita in appello la già Controparte_1 [...]
(da qui anche ed ha eccepito Controparte_2 CP_6 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. poiché vessatoria ex art. 33 Codice del Consumo (su cui v. infra).
In data 10.4.2024 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella veste di procuratrice CP_4
speciale di qualificatasi cessionaria del credito controverso in base ad Controparte_3
atto di cessione del 27.6.2023.
Con “Note di trattazione scritta dell'udienza del 24.11.2024 (recte 24.4.2024) Contr nell'interesse dell'appellata” depositate il 18.4.2024, l'appellata ha dato “atto dell'intervenuta cessione del credito azionato nella presente causa a favore della società in forza di atto di cessione del 27 giugno 2023, ai sensi degli Controparte_3
artt. 1, 4 e 7.1 comma 6, della L. 130/1999, come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'11 luglio 2023”.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, alla luce della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata e dalla terza intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni, va ricordato che l'inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (nella pagina 6 di 13 formulazione previgente, applicabile nel presente giudizio) deve essere delibata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v. Cass. 14696/16).
Sempre in via preliminare deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata e dalla terza intervenuta.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità previsti dal codice di rito, essendovi l'individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 27199/17).
Nel merito ritiene, invece, la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.
Con il primo motivo, rubricato Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla fideiussione rilasciata, l'appellante censura la sentenza per aver qualificato la garanzia come fideiussione specifica, senza tener conto che la stessa controparte aveva richiesto il decreto non soltanto per il debito derivante dal conto corrente affidato, oggetto della garanzia specifica, ma anche per il debito derivante da una carta di credito, non oggetto della garanzia. In ogni caso, secondo l'appellante, la distinzione tra fideiussioni specifiche ed omnibus non sarebbe rilevante ai fini della violazione della normativa antitrust, venendo in rilievo, invece, la corrispondenza fra le clausole contenute nella fideiussione prestata e quelle contenute nel modulo ABI.
Nel merito della contestazione sul carattere specifico della fideiussione, l'appellata fa rilevare, invece, che la fideiussione prestata è specifica, essendo riferita all'affidamento Per_ concesso al debitore principale su conto corrente a questi intestato, e che il debito pagina 7 di 13 riferito alla carta di credito deriva dall'utilizzo, mediante la carta, del fido, appoggiato sul conto corrente, concesso al debitore principale e garantito dall'odierna appellante.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Negli scritti conclusivi la parte appellante non replica alla deduzione della parte appellata secondo cui il debito riferito alla carta di credito deriva dall'utilizzo del fido concesso al debitore principale e garantito dall'odierna appellante, sicchè la censura svolta sul punto con l'atto di appello può ritenersi rinunciata e comunque risulta priva di fondamento, alla luce delle annotazioni che emergono dagli estratti conto (v. doc. 11 appellata), dalle quali si evince che la somma oggetto di affidamento (alla quale si riferisce la garanzia prestata dall'appellante) è stata erogata sul conto corrente e che gli addebiti relativi all'utilizzo della carta di credito sono stati effettuati sul medesimo conto corrente.
In punto di diritto va poi osservato che la distinzione tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche, a differenza di quel che ritiene la parte appellante, è rilevante ai fini della valutazione di nullità delle clausole contenute nell'atto fideiussorio conformi al modulo ABI censurato dall'Autorità antitrust.
La valutazione di nullità parziale delle tre clausole contenute nel modulo ABI è, infatti, derivata dall'accertamento del carattere anticoncorrenziale delle previsioni contenute in tali clausole, accertamento che ha riguardato fideiussioni omnibus e non anche fideiussioni specifiche.
La natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate è stata, infatti, valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono, pertanto, anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. pagina 8 di 13 La fideiussione prestata dall'odierna appellante rientra tra le fideiussioni specifiche, essendo stata prestata a garanzia (soltanto) dell'obbligazione nascente dal fido di euro
20.000,00 accordato a (v. doc. 4 fascicolo monitorio), sicchè Persona_1
correttamente il primo giudice ha escluso l'eccepita nullità.
Con il secondo motivo, rubricato Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualifica di consumatore l'appellante, richiamando il dato testuale contenuto nella fideiussione prestata, fa rilevare di essere stata qualificata dalla controparte come consumatore e deduce in punto di diritto la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ove inserita in contratto come quello di specie, stipulato con un consumatore.
Tale clausola, pertanto, secondo l'appellante, deve ritenersi invalida, per non essere stata oggetto di trattativa specifica, e la controparte deve ritenersi decaduta dalla garanzia poiché “l'intimazione di pagamento rivolta al debitore principale e al fideiussore risale al 3.12.2019 (doc. 6 fascicolo primo grado controparte) e, di contro, l'azione giudiziale
è stata proposta tardivamente in quanto notificata in data 26.3.2021 (data di notifica del ricorso monitorio)”.
La parte appellata, ferma l'eccezione di inammissibilità per novità, contesta il carattere di vessatorietà della clausola e la qualità di consumatore dell'appellante.
Ritiene la Corte che il motivo non meriti accoglimento.
Il motivo, come eccepito dalla parte appellata, introduce una eccezione nuova e, come tale, inammissibile.
Seppure la questione della deroga all'art. 1957 c.c. risulti sollevata in primo grado, va, infatti, osservato che tale questione, in primo grado, è stata oggetto di contraddittorio fra le parti (ed è stata esaminata dal primo giudice) esclusivamente con riferimento alla pretesa nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga pagina 9 di 13 conforme al modello ABI (nullità che deve essere esclusa per le ragioni esposte nell'esame del primo motivo).
Nessun riferimento si rinviene, invece, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo né nei successivi scritti della parte odierna appellante alla qualità di consumatore che ad ella dovrebbe essere attribuita, quale fondamento della connotazione di vessatorietà della clausola.
Nessun contraddittorio vi è, quindi, stato sul punto né alcuna indagine in concreto a tali fini è stata esperita sul contenuto del contratto.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non costituisce, infatti, ex se una clausola vessatoria, trattandosi, invece, di clausola solo “astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto…” (Cass. 27558/23, in motivazione).
La mancata allegazione nel giudizio di primo grado delle circostanze di fatto costitutive dell'eccezione (allegazione che, ove effettuata, avrebbe consentito lo svolgimento di un contraddittorio), rende, pertanto, inammissibile l'eccezione così formulata per la prima volta in appello.
Si può aggiungere, ad abundantiam, che, anche ove l'eccezione fosse esaminata nel merito, non si potrebbe con certezza pervenire all'accoglimento della stessa.
Si può, infatti, rilevare che il tenore complessivo della garanzia prestata dall'odierna appellante (v. doc. 4 fascicolo monitorio) depone per la qualificazione della stessa come garanzia a prima richiesta: la clausola 5 stabilisce, infatti, che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta” e la clausola 1 prevede che la CP_1
fideiussione garantirà l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla anche nel caso in cui i contratti da cui sorgono le obbligazioni garantite CP_1
siano dichiarati invalidi.
pagina 10 di 13 Tale qualificazione consentirebbe, quindi, di ritenere osservato il termine previsto dall'art. 1957 c.c. anche se l'iniziativa fosse assunta mediante una richiesta stragiudiziale (v. Cass. 22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Nel caso di specie, pertanto, la missiva inviata dalla al debitore principale e alla CP_1
garante in data 3.12.2019 (v. incipit doc. 6 fascicolo monitorio) per richiedere il pagamento contestualmente alla revoca dell'affidamento (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.), consentirebbe di ritenere il termine rispettato.
Tale missiva, sebbene non prodotta agli atti del giudizio, deve ritenersi ricevuta dal debitore e dalla garante, posto che proprio la difesa della parte appellante la cita
(richiamando il cit. doc. 6 che ne fa menzione), seppure per dedurne che il decreto ingiuntivo, notificato il 26.3.2021, sarebbe stato emesso dopo la scadenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Per completezza va osservato che l'appellante, in comparsa conclusionale, ha contestato la legittimazione e la titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta, per non essere stata provata la cessione, ed ha altresì eccepito che la cessionaria non sarebbe legittimata al recupero del credito cartolarizzato poiché non avrebbe allegato di essere iscritta all'albo ex art. 106 TUB.
Ritiene la Corte che anche tali eccezioni siano infondate. pagina 11 di 13 Come si è già detto, la appellata nelle note conclusive ha dato atto CP_1
dell'intervenuta cessione del credito in favore di e tale dichiarazione è Controparte_3
sufficiente a provare, senza necessità di produzione di ulteriori documenti, la legittimazione dell'intervenuta quale nuova creditrice.
Anche il rilievo relativo all'iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB risulta privo di fondamento ai fini che qui rilevano, alla luce del principio enunciato da Cass. 7243/24
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
L'appello deve, quindi, essere respinto e le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Le spese vengono determinate, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. e della regola della non ripetibilità delle spese eccessive o superflue (v. Cass 8688/23; id. 17393/17 e id.
17215/15), con liquidazione unica e con solidarietà dal lato attivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello; pagina 12 di 13 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre
Iva e Cpa, in favore della parte appellata e della parte intervenuta, con solidarietà dal lato attivo;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano l'11.7.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
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