Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 798 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FILARDO NICOLA,
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 contumace;
Parte resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante esponeva: di essere dipendente a a tempo indeterminato della Controparte_2 p.i.n.
con sede in Interporto di Nola Spa lotto DI, n.II9, Nola a far data P.IVA 1
dal 08.04.2013, utilizzato presso la commessa dell'appalto di trasporti di prodotti postali lotto n.13 Calabria-Castrovillari, in servizio nella linea di Castrovillari-
Lungro-Acquaformosa; che il contratto di assunzione porta come sede di lavoro il cantiere di Castrovillari- Lungro-Acquaformosa e l'azienda ha una sede operativa, ove vengono coordinati i servizi e gestito il personale in Rossano, via
Pigafetta, presso il responsabile aziendale;
di prestare la sua attività, con la qualifica di autista conducente di furgone 3° livello del C.C.N.L. Servizi trasporto prodotti postali in appalto;
che con lettera notificata il 21.11.2018, il datore di lavora contestava formalmente il seguente addebito "giorno 7 novembre 2018, senza giustificato motivo non espletava il servizio con interruzione del pubblico servizio di trasporti prodotti postali e danni all'azienda,"; che con lettera del
21.11.2018 inoltrata a mezzo pec il 21.11.2018 il lavoratore contestava l'addebito; che oltre a contestare gli addebiti chiedevano ai sensi dell'art. 7, comma 5° di essere sentiti personalmente con l'assistenza del funzionario sindacale di propria fiducia;
che nel caso di specie nessuna convocazione era avvenuta;
che il datore di lavoro, con provvedimento del 04.12.2018, notificato il 14.12.2018, comminava la sanzione disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione, applicando, altresì, una trattenuta di €.200,00 quale quota parte dei danni conseguenti al disservizio causato a;
che, in data CP_3
14.12.2018, il provvedimento disciplinare irrogato dalla datrice di lavoro veniva impugnato stragiudizialmente;
che non era a conoscenza se la multa fosse stata applicata effettivamente dalla datrice di lavoro, in quanto dal mese di dicembre l'istante non percepiva la retribuzione né gli era stata consegnata la busta paga.
La resistente restava contumace, in seguito a notifica CAD.
§§§§§§
Il ricorso merita accoglimento. Non vi è prova, infatti, che siano state rispettate le procedure previste dallo
Statuto dei lavoratori.
Quest'ultimo, al 2° comma dell'art. 7, stabilisce che "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa".
Orbene nel caso di specie il ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna convocazione, nonostante la richiesta scritta, né la società ha inteso costituirsi, al fine di dimostrare la regolarità della procedura adottata per irrogare la contestata sanzione.
Allo stato degli atti, la sanzione risulta dunque illegittima.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
Dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni provvedimento consequenziale;
' in persona del suo legale Condanna la soc. CP_4 p.i.n. P.IVA 1
rappresentante p.t. con sede in Via Taverna Fabb. A, 86092 Cantalupa nel
Sannio, a restituire le somme eventualmente trattenute;
- condanna la società resistente al pagamento di spese e competenze di causa,
nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Castrovillari, 18/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO