Versione
29 novembre 1998
29 novembre 1998
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335 , recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2004, n. 16706Provvedimento: […] d) Va ancora rilevato che l'esecuzione del lavoro straordinario, che non avesse carattere meramente saltuario, era addirittura "vietato" nelle imprese industriali dall'art. 5 bis del decreto n. 692 (solo di recente sostituito dall'art. 1 della legge 27 novembre 1998 n. 409, di conversione del DL 29 settembre 1998 n. 335), […] per disincentivare il compimento di ore ulteriori dopo le 48 settimanali o le 8 giornaliere, al duplice fine di evitare l'eccessiva usura dei lavoratori e di incoraggiare altre assunzioni (cfr. art. 5 bis secondo comma del RDL n. 692, prima della modifica ad opera dell'art. 1 legge 27 novembre 1998 n. 409, di conversione del DL 29 settembre 1998 n. 335). […]Leggi di più...
- autonomia collettiva·
- art. 5 RDL n. 692/1923·
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