Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n. ______________________
5392 R.G.L. 2024, promossa Per ___________________
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA MARIA
Parte_1
BENENATI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di questa, in Palermo, Via TERRASANTA n° 24;
Ricorrente
C O N T R O Il Cancelliere
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, Pt_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
SCAGLIONE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio, in Palermo, Via R. WAGNER 9;
Convenuta
OGGETTO : ATTRIBUZIONE QUOTA PENSIONE DI
REVERSIBILITA' IN FAVORE DI CONIUGE DIVORZIATO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
5/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.civ., ha emesso
SENTENZA
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
Dichiara interamente compensate, fra tutte le parti, le spese di lite.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente Parte_1
e della resistente , ammesse al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_1
liquidati come da separati decreti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/04/2024, convenne in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l nonché e premesso di Pt_2 Controparte_1
essere coniuge divorziata (in virtù di matrimonio concordatario contratto il 27/01/2011 ed i cui effetti civili erano stati dichiarati cessati con sentenza n° 1871/2022) del defunto
[...]
già titolare di pensione I.N.P.S. (ex C.P.D.E.L.) e di avere chiesto l'attribuzione Per_1
della pensione di reversibilità dell'ex marito, che, a sua volta, prima del matrimonio con la ricorrente era stato unito in matrimonio con , da cui aveva Controparte_1
divorziato in data 8/07/1999, chiese il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità e di tutti gli emolumenti maturati e maturandi dal defunto , Persona_1
con determinazione della quota di pensione spettantele in concorso con CP_1
e la condanna dell' alla relativa corresponsione, nella misura
[...] Pt_2
determinata, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., Pt_2
trattandosi di pensione erogata dalla Gestione Pubblica ( ex , mentre per il resto C.F._1
si rimetteva alla determinazione della quota spettante da parte del Tribunale. , costituitasi con memoria difensiva, deduceva Controparte_1
preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, atteso che la non Pt_2 Pt_1
era titolare di assegno divorzile.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
5/03/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O.
sollevata dall' Pt_2
Ed, invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 13/11/2013, n.25456,
hanno stabilito che La disposizione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel
testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilendo, in caso di morte dell'ex
coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, il diritto del coniuge divorziato a tale pensione, definisce la natura della prestazione
dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi all'assegno divorzile e, di
conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte
dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa,
allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato. Tale disposizione in tema di giurisdizione non
opera nell'ipotesi del concorso tra più coniugi succedutesi nel tempo, espressamente attribuita al
giudice ordinario (ipotesi di cui al comma 3 della stessa norma, cfr.sul punto espressamente Cass.
S.U. 13 maggio 1993 n. 5429 ).
Il caso in esame ove si discute del concorso tra più ex coniugi succedutisi nel tempo, può
ricondursi analogicamente all'ultima ipotesi del comma 3 dell'art. 9 cit. e rientra pertanto nella giurisdizione dell'A.G.O. e nella competenza del Giudice del Lavoro e della previdenza, atteso che, come affermato da Cass. Sez. I^, 10668/2023 che richiama Cass. n.
8092 del 2015), la controversia avente ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale (cfr. Cass.
civ. sezione 1, n. 23880 del 19 settembre 2008, secondo cui in presenza di un coniuge superstite,
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del
trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo
d'indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante
al coniuge superstite. Ciò premesso, passando all'esame nel merito della domanda della deve rilevarsene Pt_1
l'infondatezza.
L'art. 9, comma 2, l. n° 898/70 prevede che In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se
non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione
di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla
sentenza .
Secondo una giurisprudenza consolidata di legittimità “ in tema di divorzio, il diritto alla quota
della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, previsto dall'art. 9, comma 3, della l. n. 898
del 1970, presuppone, oltre alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, un accertamento sulla spettanza dell'assegno divorzile, in forza di una decisione
anche non passata in giudicato ma comunque esistente al momento della decisione ( v. Cassazione
civile sez. I, 30/01/2023, n.266).
Nella fattispecie in esame, con la sentenza n° 1871/2022, il Tribunale di Palermo, Sezione I^
Civile, ha rigettato la domanda formulata dalla , diretta ad ottenere un assegno Pt_1
divorzile a suo favore, atteso che alla luce della attività istruttoria svolta deve escludersi, sulla
scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del
1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per
il riconoscimento in suo favore del chiesto assegno.
Difettando, pertanto, radicalmente il suddetto requisito, il ricorso proposto dalla per Pt_1
ottenere la determinazione della quota di pensione di reversibilità spettantele e la relativa attribuzione deve essere respinto.
Attesa l'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, la posizione processuale assunta dall' nel merito, nonché avuto riguardo alla natura ed alla Pt_2
peculiarità della vicenda, anche nei suoi risvolti umani, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92, co. 2, cod. proc.civ. per compensare, fra tutte le parti, le spese di lite.
In virtù dell'ammissione della e della al beneficio del patrocinio a spese Pt_1 CP_1
dello Stato, vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa delle medesime,
liquidati come da separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 4/04/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta
in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti