Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 12/03/2026, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) del provvedimento di diniego (nota prot. PG/-OMISSIS-doc. n. 1), con cui il Servizio Politiche per la Casa del Comune di AP ha escluso il nucleo familiare del ricorrente dal contributo straordinario una tantum ex Delibera G.C. n. -OMISSIS-;
b) del provvedimento di conferma del diniego in autotutela (nota prot. PG/-OMISSIS-);
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, intermedio e conseguente, ivi compresa la Delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS- nella parte in cui, limitando l’erogazione del contributo ai soli nuclei destinatari dell’Ordinanza Sindacale n.-OMISSIS- e presenti negli elenchi del CSST di ottobre 2025, determina l’illegittima esclusione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. NC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con ricorso notificato in data 29.01.2026 e depositato il 18.02.2026, la parte ricorrente impugnava gli atti innanzi indicati;
Rilevato che, con memoria depositata in data 06.03.2026, il Comune di AP allegava che il provvedimento di diniego del contributo straordinario in questione era stato notificato, a mani proprie del destinatario, in data 10.11.2025, ed eccepiva «l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo»;
Rilevato che, dalla documentazione versata in atti, emerge che effettivamente il provvedimento di diniego veniva notificato al ricorrente in data 10.11.2025;
Rilevato pertanto che il ricorso è stato notificato (in data 29.01.2026) oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.;
Ritenuto che la decorrenza del termine debba essere calcolata dalla data di notifica del provvedimento di diniego del 07.11.2025, e non dalla notifica del provvedimento di conferma emesso in data 01.12.2025;
Ritenuto infatti di dover aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui « Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se esso sia stato adottato o meno a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi » (Cons. Stato, sez. II, n. 806/2024);
Ritenuto che il secondo provvedimento in questione sia meramente confermativo del primo, in quanto non emesso all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione degli interessi coinvolti, con la conseguenza di non poter essere autonomamente impugnato;
Ritenuto quindi che il ricorso sarebbe dovuto essere proposto entro 60 giorni dalla notifica del primo provvedimento, e che quindi esso sia tardivo;
Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI EL Di AP, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
NC CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC CI | LI EL Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.