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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 460/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 460/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , nata a [...]_1
Napoli il 22.11.1973, residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; CP_2 [...]
(C.F.: , in persona del Dirigente Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Bologna, via de' Castagnoli n. 1; Controparte_4
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_3 con sede in CP_4 Controparte_5
(C.F.: ), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in P.IVA_4
Castelfranco Emilia (MO), via Solimei n. 23; rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello
Stato di Bologna;
RESISTENTI contro
(C.F.: ), in persona Controparte_6 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21,
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliato in Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale CP_4 dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
CP_7
LITISCONSORTE
Avente ad oggetto: pubblico impiego - sanzioni disciplinari - mobbing - danno non patrimoniale - danno patrimoniale
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 31.05.2022: “Adversis reiectis,
NEL MERITO
A_
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l‟illiceità-nullità e/o l‟illegittimità- annullabilità e, comunque, l‟infondatezza, ingiustificatezza, natura discriminatoria e sproporzione dei seguenti provvedimenti disciplinari e delle presupposte contestazioni d‟addebito, adottando le conseguenti misure di legge:
1. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. n. 7847 /3.1.a in data
28.04.2021 (Doc. 3 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 3631/3.1.a. Ris datata
23.02.2021 (doc. 1 in atti);
2. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. 9923/3.1.a in data
01.06.2021 (Doc. n. 18 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 4883/3.1.a. Ris datata
11.03.2021 (doc. 4 in atti);
3. Provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni quattro (Prot. illeggibile) in data 26.01.2022 (Doc. n. 51 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 0013682
17.12.2021 (Doc. 34 in atti);
4. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. 4096/3.1 emesso in data
02.03.2022 (doc. n. 75 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 24045/3.1.a datata
11.12.2021 (doc. 32 in atti);
5. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. n. 5781/3.1 Ris. emesso in data 22.03.2022 (Doc. n. 79 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 24182/3.1.a datata 13.12.2021 (Doc. 36 in atti);
6. Provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni undici Prot. 0003797 emesso in data 27.04.2022 (Doc. 83 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 0001907 datata 03.03.2022 (doc. 73_B in atti).
B_
pagina 2 di 21 In conseguenza del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni quattro in data 26.01.2022 (doc. n. 51 in atti) e del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni undici in data 28.04.2022 (Doc. 83 in atti), dirsi tenuto il
[...]
a versare alla ricorrente la retribuzione ed i contributi previdenziali ed assistenziali Controparte_8 dei giorni di sospensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, adottandosi tutte le conseguenze di legge.
C_
In ogni caso, accertarsi, in relazione ai 15 giorni di sospensione di cui al capo B) delle presenti conclusioni, l'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico nei confronti di – CP_7 ritualmente evocato in giudizio – e dirsi tenuto il convenuto a versare in contributi CP_1 previdenziali ed assistenziali all‟Ente previdenziale per i suddetti giorni di sospensione.
D_
Conseguentemente, posto che il ricorrere delle ingiustificate sanzioni disciplinari che precedono, che evidenzino un preciso intento del datore di lavoro pubblico è stato diretto a vessare e perseguitare la ricorrente con lo scopo di demolirne la personalità e la Parte_1 professionalità, accertato e dichiarato che le condotte, gli eventi ed i fatti illeciti de quibus allegati in premessa si sono configurati come pregiudizievoli alla ricorrente, in quanto lesivi di fondamentali e inviolabili diritti costituzionalmente garantiti, nonché idonei a cagionare danni alla sfera professionale, fisica, psichica e morale della ricorrente, condannarsi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o aquiliana, il , in persona del Ministro pro- Controparte_8 tempore e legale rappresentante pro-tempore, a risarcire in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale [nei connessi ed unitari profili di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, da perdita di chances, nonché di quelli correlati alla tutela della personalità, della vita di relazione, come stabilito (anche con riguardo ai profili di causalità) dall‟allegata relazione medico-legale del dr. e come emergerà dalla dedotta C.T.U. medico-legale], Persona_1 nonché a titolo di danno patrimoniale [subito per spese e cure mediche], nonché ancora a titolo di danno da diminuita capacità lavorativa e di guadagno, patiti e patiendi e dei derivati aggravamenti, la complessiva somma di euro 40.000,00 (euro quarantamila//00), ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Con vittoria di spese e di compensi di avvocato.”
Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 13.03.2023:
“Respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 3 di 21 Il procuratore dell conclude come da memoria difensiva del 13.03.2023: “La CP_7 posizione contributiva della ricorrente verrà adeguata agli esiti del giudizio e alle conseguenti obbligazioni, a carico del datore di lavoro, connesse al rapporto per le giornate oggetto dei provvedimenti sanzionatori in caso di annullamento giudiziale degli stessi.
Spese secondo giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31.05.2022, la prof.ssa di Parte_1
, premesso di essere docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore Pt_1
“Lazzaro-Spallanzani” di Castelfranco Emilia, ha convenuto in giudizio il
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità/illiceità/nullità e, comunque,
l'infondatezza/ingiustificatezza, la natura discriminatoria e la sproporzione delle sanzioni disciplinari irrogate dal convenuto (e delle correlate contestazioni di addebito), CP_1 segnatamente:
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) del 28.04.2021-prot. n. Em_ 7847 /3.1.a e relativa contestazione d'addebito del 23.02.2021-prot. 3631/3.1. ;
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) dell'1.06.2021-prot.
9923/3.1.a e relativa contestazione d'addebito dell'11.03.2021-prot. 4883/3.1.a.ris;
- provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio di giorni quattro, adottato in data 26.01.2022, e relativa contestazione d'addebito del 17.12.2021-prot. 0013682
17.12.2021;
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) del 02.03.2022-prot.
4096/3.1 e relativa contestazione d'addebito dell'11.12.201-prot. 24045/3.1.a;
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) del 22.03.2022-prot. n.
5781/3.1-ris. e relativa contestazione d'addebito del 13.12.2021-prot. 24182/3.1.a;
- provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio di giorni undici, adottato in data 27.04.2022 (prot. n. 0003797), e relativa contestazione d'addebito del
03.03.2022-prot. 0001907;
2) condannarsi il resistente a versare le retribuzioni trattenute in attuazione dei provvedimenti di sospensione del 26.01.2022 e del 28.04.2022, nonché la contribuzione previdenziale ed assistenziale di legge;
pagina 4 di 21 3) accertarsi l'illegittimità delle condotte di mobbing poste in essere dalla
[...]
(prof.ssa e dalla dell' Controparte_9 Controparte_5 Per_2 CP_9 [...]
(prof.ssa ), tese a mortificare la propria Controparte_10 Persona_3 professionalità e a creare un clima di costante e sistematica conflittualità e isolamento all'interno del luogo di lavoro, anche mediante l'adozione di sanzioni disciplinari infondate, e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione scolastica a risarcire i danni non patrimoniali conseguenti al “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”
(danno biologico, danno morale, danno esistenziale, da perdita di chances, nonché di quelli correlati alla tutela della personalità e della vita di relazione), nonché il danno patrimoniale subito (spese e cure mediche, danno da diminuita capacità lavorativa e di guadagno), quantificati nella complessiva somma di €. 40.000,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1
che, ribadita la legittimità dei provvedimenti sanzionatori, ha concluso per
[...]
l'integrale rigetto del ricorso. Alla prima udienza di discussione, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_11 dell' e dell'Istituto “Lazzaro-Spallanzani”, essendo Controparte_4 legittimato ad causam esclusivamente il . Controparte_1
3. L' , ritenuta la propria estraneità al giudizio, si è riservato di adeguare la CP_7 posizione contributiva della ricorrente “per le giornate oggetto dei provvedimenti sanzionatori in caso di annullamento giudiziale degli stessi.”
4. Sul difetto di legittimazione passiva
4.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività sollevata della difesa attorea. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è infatti proponibile in ogni fase del giudizio (Cass. n. 23721/2021) ed è rilevabile di ufficio se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 8625/2015).
4.2. L'eccezione è fondata.
Il è l'unico legittimato passivo nei procedimenti Controparte_1 riguardanti i rapporti di lavoro del personale docente e ATA. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli pagina 5 di 21 didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo ” (cfr. Cass. n. CP_1 CP_5
6372/2011, Cass. n. 21276/2010, Cass. n. 20521/2008).
5. Sul merito
5.1. La prof.ssa di , docente di ruolo presso l'Istituto Parte_1 Pt_1
“Lazzaro-Spallanzani” di Castelfranco Emilia, si duole delle condotte mobbizzanti poste in essere negli anni 2021-2022 dalla (prof.ssa e dalla Controparte_9 Per_2
dell' (prof.ssa ), CP_9 Controparte_10 Persona_3 concretizzatesi anche nell'irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime, basate su contestazioni di addebito del tutto infondate. Nel ricorso si prospetta una progressiva emarginazione dal contesto lavorativo e la svalutazione delle competenze professionali, con una sistematica e reiterata attuazione di comportamenti vessatori e discriminatori. Da qui l'insorgenza dei disturbi piscologici attestati dalla relazione medica del dott.
[...] 1 Per_1
5.2. In base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova, grava sulla parte datoriale l'onere di dimostrare di aver fatto corretto uso del potere disciplinare ex artt.
2094, 2104 e 2106 cod. civ. Per tutte Cass. n. 11153/2001: “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione […]” (nello stesso senso Cass. n.
15950/2004).
Come noto, poi, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla 1 Cfr. doc. 84 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 21 vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
L'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. II Sent., 27/11/2018;
Cass. n. 12437/2018; Cass. n. 26684/2017). L'inconfigurabilità della fattispecie di mobbing non osta all'affermazione di una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ove risulti provata la più lieve ipotesi del cd. straining, in presenza di elementi i quali per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale evidenzino la creazione, ad opera del datore di lavoro medesimo, di condizioni lavorative stressogene, tali da provocare nel prestatore una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato.
Anche recentemente la Cassazione ha ribadito che “È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento. È configurabile lo straining, invece, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie” (Cass. n. 16580/2022).
Entrambe le fattispecie sono tutelabili in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 cod. civ., che, quale norma aperta, rappresenta strumento sanzionatorio idoneo a punire tutte quelle condotte del datore di lavoro atte a ledere la salute, la personalità e la dignità del lavoratore.
5.3. Nel caso di specie, difetta la prova della condotta illecita addebitata all'amministrazione scolastica.
Nessuna evidenza comprova che la prof.ssa di sia stata sottoposta a Pt_1 Pt_1 continue vessazioni e umiliazioni da parte del personale scolastico, né vi è prova dell'impiego di frasi ingiuriose o comportamenti lesivi della onorabilità, personale e professionale, della docente.
Non vi è alcuna prova che gli atti gestionali della Dirigente Scolastica fossero finalizzati all'emarginazione lavorativa della ricorrente o avessero lo scopo di svilirne la professionalità o screditarla dinanzi a colleghi e studenti. L'istruttoria ha evidenziato divergente su alcune scelte organizzative, mai trasmodate in atteggiamenti prevaricatori e persecutori. Le Dirigenti (dott.sse e hanno agito nell'ambito delle Per_2 Per_3
pagina 7 di 21 proprie prerogative, esercitando la potestà disciplinare attribuita loro dalla legge, stanti le numerose inadempienze ascrivibili alla docente.
5.3.1. Con la lettera di addebito del 23.02.2021 (prot. 3631/3.1.a.), la Dirigente
Scolastica ha contestato alla ricorrente la seguente infrazione disciplinare: “(…) Il giorno
04/02/2021 alla 6^ UL la S.V. avrebbe lasciato uscire 6 (sei) studenti dalla classe 1^A per andare nella zona di ristoro alle macchinette nonostante il Regolamento di istituto preveda che l'accesso alle macchinette può essere acconsentito a un solo studente alla volta. Gli studenti hanno sostato davanti alla macchinetta dispensatrice di bevande creando assembramento.” Dopo le giustificazioni scritte della docente, rese in data 09.03.2021, l'amministrazione ha irrogato la sanzione dell'avvertimento scritto (cfr. provvedimento del 28.04.2021). 2
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la contestazione di addebito deve fornire al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato. La contestazione disciplinare deve tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore (ex multis, Cass. n. 5115/2010). Cass. n. 6889/2018 ha statuito che “nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa” (nello stesso senso
Cass. n. 23771/2018).
Nella specie, risulta pienamente rispettato il principio di specificità della contestazione. Il nucleo essenziale dei fatti emerge chiaramente dalla lettera di addebito. La condotta è descritta in modo preciso e dettagliato, non residuando dubbi o incertezze in ordine alle inadempienze imputate alla docente (assembramento degli studenti presso il punto di ristoro, in violazione del regolamento interno).
Risulta adeguatamente assolto l'onere di motivazione del provvedimento sanzionatorio, tenuto conto che al pubblico impiego privatizzato non si applicano le disposizioni della
Legge n. 241/1990 (per tutte Cass. n. 24122/2022). Né può ritenersi che l'amministrazione fosse obbligata ad indicare le fonti di prova nel provvedimento disciplinare. 2 Cfr. doc.ti 1,2,3 fascicolo ricorrente. pagina 8 di 21 Parimenti infondata la censura relativa alla violazione del principio di tempestività.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 55 bis del T.U. Pubblico Impiego: “[…] 4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. […]
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. […]
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”
In esegesi di detta disposizione, la Suprema Corte ha avuto modo di fissare i seguenti condivisibili principi di diritto: “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti” (Cass. n. 29142/2022, Cass. n.
3241/2018). pagina 9 di 21 Spostando le considerazioni al caso di specie, si rileva che tra il fatto e la contestazione sono decorsi meno di trenta giorni. Tale breve termine non ha impedito alla ricorrente di ricostruire i fatti e approntare una adeguata linea difensiva. Si appalesa quindi insussistente la violazione del principio di tempestività, né parte ricorrente ha dimostrato che il tempo trascorso sino alla contestazione di addebito abbia arrecato un vulnus al proprio diritto di difesa.
Occorre ora affrontare il merito della contestazione.
Il Protocollo Covid dispone quanto segue: “Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico indica le seguenti modalità di utilizzo al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico:
- Divieto di utilizzo da parte degli studenti Durante gli Intervalli
- Obbligo di igienizzarsi le mani prima di effettuare la somministrazione grazie all'apposito dispenser
- Utilizzo durante le ore di lezione UNO ALLA VOLTA, dopo richiesta al docente;
- Non è consentito mangiare all'interno degli edifici se non durante l'intervallo, in postazione statica, mantenendo il corretto distanziamento”. 3 Allo stesso modo, l'art. 2 del Regolamento
d'istituto stabilisce: “Non è consentito uscire dalla propria aula se non espressamente autorizzati dal docente e solo per recarsi al bagno o al distributore automatico più vicino alla classe, uno alla volta, solo per il tempo strettamente necessario e comunque mai durante gli intervalli (non sarà consentita la presenza degli studenti in giro per la scuola se non accompagnati da un docente o dal personale educativo assistenziale).” 4
Ebbene, il teste ha confermato che il 04.02.2021 la prof.ssa di ha Tes_1 Pt_1 Pt_1 fatto uscire diversi studenti dalla classe 1°, creando un assembramento nella zona ristoro/macchinette. 5 Circostanza verificata personalmente dal teste e non smentita da evidenze di segno contrario. Stante la violazione della misura precauzionale prevista dai regolamenti interni, va confermata la sanzione conservativa della censura.
5.3.2. Con la contestazione dell'11.03.2021 (prot. 4883/3.1.a.) è stato formulato Pa il seguente addebito disciplinare: “Il giorno 20 febbraio 2021 alla 5 durante la lezione
GMeet nella classe 2APV, alla presenza del prof. , la professoressa avrebbe chiesto agli Per_4 studenti che avevano la telecamera spenta di accenderla. Gli studenti Fiorini, e Pt_3 Pt_4 Per_ avrebbero riferito di aver già comunicato alla coordinatrice, prof.ssa di non poter accendere la telecamera perché guasta. La prof.ssa avrebbe dichiarato alla classe di accettare le Pt_1 ragioni dei primi due studenti, perché preventivamente comunicate, ma non quelle di Pt_4 intimando alla studentessa di accenderla immediatamente. Successivamente la prof.ssa si Pt_1 sarebbe lamentata con la classe del comportamento assunto dalla studentessa e da Persona_6 sua madre che l'avrebbero accusata di tenere lezioni noiose giustificandosi del contrario, ricordando le lezioni interessanti fatte sui poeti e le loro opere, menzionandone alcune, e il continuo lavoro sia a distanza che in presenza, che la prof.ssa stessa avrebbe svolto nei confronti della classe. La prof.ssa avrebbe dichiarato di non accettare tali critiche perché offensive. Al termine, avrebbe confermato la richiesta perentoria alla studentessa di accendere la Pt_4 telecamera dicendo che nel caso non l'avesse accesa avrebbe dovuto abbandonare la lezione. La studentessa, prima di abbandonare la lezione, avrebbe dichiarato che si sarebbe rivolta a un superiore della professoressa. A quel punto, subito dopo l'abbandono da parte della studentessa della lezione in GMeet, la prof.ssa avrebbe reagito dicendo: <<‟ Bene rivolgiti a un Pt_1 superiore, Vaffanculo‟>>. Successivamente gli studenti avrebbero protestato per questa espressione gravemente offensiva della prof.ssa nei confronti della compagna, argomentando che una professoressa non poteva rivolgersi così nei confronti di uno studente. La prof.ssa , Pt_1 Pa visibilmente turbata, verso la fine della 5 avrebbe abbandonato la lezione ripresentandosi solo dopo circa 20-25 minuti.”
All'esito delle difese scritte della lavoratrice, è stata irrogata la sanzione della censura per
“comportamento non coerente alla funzione educativa dei docenti” (provvedimento dell'1.06.2021 6).
Richiamati i principi giurisprudenziali esposti nel precedente paragrafo 5.3.1., si rileva l'infondatezza delle censure di intempestività e genericità avanzate da parte attrice. La contestazione disciplinare è stata inoltrata entro trenta giorni dal fatto e il provvedimento sanzionatorio è stato adottato entro i successivi novanta giorni. Il fatto è delineato nei suoi contorni spazio-temporali; le condotte addebitate sono descritte in modo preciso e dettagliato, tanto da aver consentito alla docente il pieno esercizio del diritto di difesa sia in sede disciplinare che nel presente giudizio, come attestato dalle giustificazioni scritte e dalla corrispondenza intercorsa con il personale scolastico e con la madre dell'alunna (cfr. mail 7). La ricorrente ha ammesso di aver rivolto l'epiteto “vaffanculo” nei confronti dell'alunna
, 8 circostanza confermata dai testimoni. E' anche emerso che la docente Persona_7 ha intimato alla discente di uscire dalla lezione “Meet”, nonostante l'alunna avesse segnalato il guasto della telecamera del computer. La stessa attrice ha abbandonato la lezione per circa 20-25 minuti (cfr. dichiarazioni dei testi , 9 10 e Per_4 Pt_4 Tes_2 11). Tali condotte integrano grave inadempimento degli obblighi contrattuali e giustificano l'irrogazione della sanzione disciplinare conservativa.
5.3.3. Con la contestazione d'addebito dell'11.12.2021 (prot. 24045/3.1.a.) è stata formulata la seguente contestazione: “Nella giornata del 2 dicembre 2021 durante la formazione sulla sicurezza offerta dall‟IIS L. tenuta in modalità a distanza avrebbe CP_5 impedito al relatore di effettuare la formazione.
Avrebbe monopolizzato la riunione con interruzioni continue e con esternazioni polemiche, spesso fuori luogo, sulle mancanze della dirigenza in particolare:
1.per non aver fornito “specchietti retrovisori” ai pc posizionati a muro nelle aule a fianco del monitor TV Smart e siti negli appositi box-armadietti contenitori,
2.per non tutelare i docenti sui drastici cambiamenti della scuola che costringono tanti docenti a utilizzare psicofarmaci;
8 Cfr. pag. 11 ricorso. 9 “cap. 8)-9) di pag. 77-78: confermo i fatti indicati nei capitoli di prova. Ero presente in quanto a supporto di due studenti per svolgere delle attività. Ho redatto una relazione dei fatti su richiesta della Dirigente. Confermo che la prof.ssa ha detto la parola “vaffanculo”. Gli studenti si sono molto Pt_1 arrabbiati e la ricorrente ha abban la lezione per circa 20-25 minuti. Durante l'assenza della ricorrente dal meet ho cercato di calmare gli studenti e di spiegare loro che anche gli adulti a volte possono commettere degli errori. Adr: una volta rientrata nella lezione, la prof.ssa era mortificata Pt_1 per l'epiteto proferito e ha tentato di dare spiegazioni agli studenti.” 10 “cap. 8): è vero, durante la lezione Meet del 20.02.2021, la prof.ssa di ha chiesto agli Pt_1 Pt_1CP_1 alunni della di accendere la telecamera;
io e gli studenti Fiorini, mo riferito alla Pt_3 Per_ prof.ssa la telecamera era guasta, come già comunicato in pr alla prof.ssa la Pt_1 prof.ssa ha accettato la giustificazione dei miei compagni ma non le mie e mi ha inti di Pt_1 accender lecamera oppure di uscire dalla lezione. Io sono uscita dalla videolezione dicendo che avrei chiarito la questione con la dirigente;
i miei compagni mi hanno poi riferito che la prof.ssa ha detto Pt_1Per_
“vaffanculo te e i tuoi superiori”. Adr: mio padre ha poi chiamato la Dirigente per co gli quello che era successo. cap. 9): è vero, i miei compagni hanno detto alla prof.ss che non si poteva Pt_1 rivolgere in quel modo ad un alunno.” 11 “cap. 8): mi figlia mi ha riferito che il giorno 20.02.2021, durante la lezione Meet, la prof.ssa di Pt_1 CP_1
ha chiesto agli alunni della di accendere la telecamera;
mi figlia ha riferito alla prof.s Pt_1 Pt_1Per_ a telecamera era guasta, c ià comunicato in precedenza alla prof.ssa ciononost prof.ssa non ha accettato la giustificazione di mia figlia e le ha intimato di ac ere la telecamera. Pt_1 Conferm er richiesto un incontro con la Vice-preside per avere chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento delle lezioni della prof.ssa e sugli argomenti trattati. Gli amici di mia figlia mi hanno Pt_1 raccontato che al termine della lezione, he mi figlia aveva detto alla prof.ssa che avrebbe chiarito la questione con la Dirigente, la stessa docente pronunciato la frase “vaffanculo”. cap. 9): la circostanza mi è stata riferita dagli amici di mia figlia, perché aveva abbandonato la lezione.” Per_7 pagina 12 di 21 3.per le presunte continue deroghe della dirigenza al sovraffollamento delle classi nell‟IIS L.
CP_5
Successivamente alle richieste dei partecipanti di poter seguire la formazione consigliando alla prof.ssa di effettuare le sue rimostranze direttamente alla dirigente e al RSPP di istituto, la S.V. ha iniziato ad alzare il tono di voce, reagendo in modo spropositato e aggressivo prendendosela con chi tentava di richiedere la prosecuzione della formazione iniziando a insultare la platea, prendendosela con un amministrativo, che era intervenuto per chiederle di abbassare i toni e di non interrompere continuamente, e con la classe docente in generale, definendoli “pecore‟, per poi lasciare la riunione. È rientrata poco dopo dicendo che si voleva censurare il suo pensiero definendo una collega “imbavagliatrice‟.”
Dopo le controdeduzioni scritte della docente, la Dirigente Scolastica ha inflitto la sanzione dell'avvertimento scritto (provvedimento del 02.03.2022-prot. n. 4096/3.1 12).
Si appalesa insussistente la violazione dell'art. 55, comma 4, posto che l'audizione personale è stata differita dal 22.12.2021 al 12.01.2022 (a causa della assenza per malattia della docente), risultando quindi pienamente rispettato il termine di venti giorni fissato dalla citata disposizione (cfr. quanto riportato a pag. 1 della sanzione disciplinare prot. n. 4096/3.1). Né vi prova che la ricorrente non abbia potuto predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti addebitati e che sia stato pregiudicato il suo diritto di difesa. Cass. n. 17245/2016 ha chiarito che “In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001, prevede un termine, di carattere meramente endoprocedimentale, per la convocazione a difesa dell'incolpato, di dieci o, nel caso di provvedimenti più gravi, venti giorni, sicché la contrazione di esso può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa.”
Le risultanze processuali comprovano la fondatezza degli addebiti mossi dall'amministrazione scolastica. Le relazioni in atti e le testimonianze attestano che la docente di ha impedito il regolare svolgimento del corso sulla sicurezza del Pt_1 Pt_1
02.12.2021, interrompendo continuamente il relatore, denigrando un amministrativo e offendendo i docenti presenti in aula. Le circostanze riportate nelle annotazioni scritte del dott. Solimeo e della prof.ssa 13 trovano riscontro nelle deposizioni Per_8 testimoniali (cfr. dichiarazioni dei testi , 14 Solimeo 15 e 16). A fronte di Per_8 Tes_3 comportamenti connotati da aggressività e sopraffazione, che trascendono una legittima critica dell'altrui operato, deve ritenersi proporzionata la sanzione dell'avvertimento scritto. 14 “cap. 25) di pag. 84: viene esibito al teste il doc. 17 resistente. Nella relazione ho descritto cosa è accaduto durante la riunione on-line del 02.12.2021. Ho fatto presente che la prof.ssa è intervenuta Pt_1 per monopolizzare la riunione;
faceva delle accuse anche non pertinenti all'oggett riunione che verteva sulla sicurezza. Ad un certo punto la situazione si è complicata perché la ricorrente ha alzato la voce e i toni, usando anche parole poco educati;
mi ha accusato di essere una “imbavagliatrice”. Confermo tutto quello che ho riportato nella relazione.” 15 “cap. 11) pag. 79: nel corso della riunione sulla sicurezza del 02.12.2021 la ricorrente si interfacciava con il relatore;
io ho scritto in chat che doveva rivolgersi e avere come referente il prof. , quale Tes_3 docente che si occupava della sicurezza. Dopo la mia frase, la ricorrente mi ha accusato zittire. Le ho detto che non ero docente e lei ha detto con tono dispregiativo: “ah, allora sei un ATA”. La ricorrente mi ha discriminato come posizione lavorativa;
ha alzato i toni della voce e interrompeva la riunione. Continuava nei toni aggressivi e sono intervenuti alcuni docenti per tentare di calmare la docente. La ricorrente è uscita dalla chat e poi è rientrata. Alla fine le ho chiesto spiegazioni del suo comportamento ma non ho avuto risposta. Confermo che la ricorrente ha definito i colleghi docenti come
“pecore”. La prof. ha tentato con cortesia ed educazione di calmare gli animi ed è stata Per_8 apostrofata dalla ri come “imbavagliatrice”. cap. 24) pag. 84: viene esibito al teste il doc. 16 fascicolo resistente;
confermo il contenuto della relazione della riunione del 02.12.2021; preciso che ho scritto io la relazione.” 16 “sul cap. E11: “io sono il responsabile interno della sicurezza e nominato nell'anno scolastico 2021/2022 e come compito principale ho affrontato quello di organizzare il corso per la sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori dell'istituto che ne fossero sprovvisti o che dovessero aggiornarlo. Tra questi nell'elenco vi era ricompresa la collega . Alle ore 17.16 del 2.12.2021 anche fuori dell'orario di connessione la Parte_1 collega mi inviava u te come oggetto “ho concluso il corso un'ora prima”, nella quale motivava le ragioni del suo abbandono, scrivendo testualmente “sono stata censurata da alcuni colleghi” e in calce polemizzando sul proprio non capire perché dovesse svolgere il corso di rischio medio-alto; la riunione di cui si sta parlando si è tenuta online, io non ho partecipato alla riunione, l'ho solo organizzata, la modalità era la comunicazione alla S & L, che è la ditta incaricata della tenuta del corso il cui responsabile, il dott. funge da RSPP dell'istituto, i nominativi di chi aveva bisogno di Persona_9 svolgere il corso per o normativa vigente;
io ho ricevuto due comunicazioni da due colleghi che lamentavano in maniera generica che il corso fosse stato ripetutamente interrotto dalla prof.ssa . Pt_1 La conferma mi è stata data in diretta dalla prof.ssa con quella mail, cui poi ho riposto con l 2.12.2021 delle 17.32, in cui le facevo presente che nel momento in cui fosse uscita e non avesse svolto interamente il corso testualmente “la palla non è più nelle mie mani, nel senso che spetterà alla S & L valutare se darti comunque l'attestazione per oggi”; nella mail successiva delle ore 18.03 la prof.ssa asseriva di essersi ricollegata dopo 10 minuti e di averlo segnalato al formatore;
seguiva poi una richiesta non attinente alle questioni del corso;
il giorno successivo 3 dicembre non appena entrato a scuola venivo letteralmente circondato da colleghi e personale ausiliario che mostravano il loro fastidio per quanto accaduto il giorno precedente e mi chiarivano meglio che cosa fosse effettivamente accaduto”. […] Per_ A.d.r. dica il teste se le risposte le abbia fornite di concerto con la dott.ssa e : “no perché Tes_1 era pomeriggio ed ero a casa e anche la mail del 3 dicembre è stata scrit o i ativo per la dirigente scolastica affinchè la aiutasse per dire cosa fare o dirmi di fare”. A.d.r. dica il teste che cosa gli è stato riferito della riunione del 2 dicembre: “la mattina del 3 dicembre appena arrivato a scuola sono stato avvicinato da tutti coloro i quali avevano partecipato al corso del pomeriggio precedente, per significarmi le proprie rimostranze per quanto accaduto, circostanziando che la riunione fosse stata interrotta continuamente per sollevare una questione generale a livello nazionale di sicurezza all'interno delle scuole, ritardando così il termine del corso medesimo e infastidendo i colleghi e la lezione medesima;
ciò che mi hanno riferito sono l'alterazione nel tono della voce, la definizione di “gregge” per il silenzio degli altri e la totale denegazione di quanto riferito dalla collega nella mail che fossero stati i colleghi a censurarla” […].” pagina 14 di 21 5.3.4. Con la lettera del 13.12.2021 (prot. 24182/3.1.a.) è stata contestata la seguente infrazione disciplinare: “Nella giornata del 7 dicembre 2021 alle ore 10.35 la S.V. sarebbe entrata nell‟aula della 2ApV e gli alunni non si sarebbero alzati in piedi. In conseguenza di ciò, dopo aver fatto notare la mancanza, uno studente, C.R., avrebbe risposto „Si va bene ma non è il Presidente della Repubblica‟. Dopo questa risposta la S.V. con un crescente moto d‟ira avrebbe iniziato a sgridare gli studenti e, al culmine, si sarebbe rivolta a loro dicendo che “sono poveri e vuoti dentro e che sono delle “merde.”
Dopo le controdeduzioni scritte della docente, la Dirigente Scolastica ha inflitto la sanzione dell'avvertimento scritto (provvedimento del 22.03.2022-prot. n. 5871/3.1 17).
Non si ravvisa alcuna violazione del principio di tempestività, stante il rispetto dei termini fissati dal cit. art. 55 bis e la mancata prova della concreta lesione del diritto di difesa. Il fatto contestato è descritto chiaramente nella contestazione.
Quanto al merito, si rileva che la ricorrente ha offeso gli studenti della classe 2°APV, definendoli “merde”. In tal senso le deposizioni della docente 18 e dell'educatrice Per_10
Sgura, 19 presenti in classe al momento del fatto. I comportamenti irriguardosi e provocatori degli studenti - non provati - non sono comunque idonei a scriminare la condotta illecita della docente.
5.3.5. Ricevuta la segnalazione ex art. 55 bis, D. Lgs. n. 165/2001 del Cont 03.12.2021 (a firma della dott.ssa , l' ha avviato il procedimento disciplinare Per_2 con atto del 17.12.2021 (prot. n. 13682), contestando alla ricorrente di aver, in data
25.11.2021, durante la lezione nella classe 1APV, “a) chiuso con violenza la porta davanti agli studenti e impegnati a sollecitare la Per_11 Parte_5 Persona_12 partecipazione di tutte le classi ad un'iniziativa volta alla sensibilizzazione circa il fenomeno della violenza di genere;
successivamente, dopo la riapertura della porta della classe 1APV, aver tolto il dispositivo di sicurezza per il contrasto del Covid 19 ed aver urlato nei confronti dell'alunna
[...] le seguenti frasi: “Questa giornata non serve a un cacchio, è solo ipocrisia”, “Non me ne Per_11 frega niente di quello che dice la lei non è una mia superiore, ma una collega alla pari”, Tes_1 sbattendo, infine, nuovamente con forza la porta b) tenuto un comportamento non consono alla propria funzione, urlando nei confronti degli alunni il proprio dissenso rispetto alla predetta iniziativa, organizzata dalla Prof.ssa , con frasi Tes_1 quali “queste manifestazioni sono una cagata”, “queste giornate sono inutili”, nonché, spingendo con forza verso il muro il banco dell'alunno verso il quale con fare aggressivo si Persona_14 era avvicinata senza le disposizioni mediche di protezione e senza rispettare il distanziamento imposto per il contenimento dell'emergenza sanitaria, affinché questi le rivelasse il contenuto della conversazione intercorsa con il compagno di classe.”
Dopo aver esibito la documentazione richiesta - con oscuramento dei nominativi degli interessati - e aver esaminato le argomentazioni difensive della docente,
l'amministrazione convenuta ha comminato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni (cfr. provvedimento del 26.01.2022-prot. n. 654 20). Cont La censura di intempestività è infondata. L' ha rispettato i termini decadenziali previsti dal citato art. 55 bis, posto che la contestazione è stata formulata entro trenta giorni dalla segnalazione del dirigente scolastico. L'inosservanza del termine di dieci giorni, previsto per la trasmissione della “notizia del fatto”, non comporta l'illegittimità della sanzione inflitta, non essendo provato alcun vulnus alle prerogative difensive dell'incolpata (cfr. Cass. n. 7642/2022).
Dal compendio documentale emerge come il procedimento disciplinare si sia svolto regolarmente e nel rispetto del contraddittorio e delle guarentigie di cui all'art. 55 bis,
T.U. n. 165/2001, anche in ordine all'oscuramento dei nominativi dei soggetti convolti nella vicenda per cui è causa. La giurisprudenza amministrativa ha statuito che l'interesse di chi formula l'istanza di accesso ex art. 24, L. n. 241/1990 può “essere adeguatamente soddisfatto mediante la visione e l'estrazione di copia delle segnalazioni senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti” (TAR Lazio n.
9809/2018).
Resta da aggiungere che il requisito della specificità degli addebiti è integrato dalla esposizione degli aspetti essenziali del fatto nei suoi elementi materiali e non richiede l'indicazione delle disposizioni legali o contrattuali violate. La qualificazione giuridica del comportamento del lavoratore è riservata al giudice del merito, sicché l'erronea indicazione delle norme contrattuali non rappresenta motivo di illegittimità del 20 Cfr. doc.ti 2,3,4,5 fascicolo resistente. pagina 16 di 21 provvedimento sanzionatorio. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità: “in tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde l'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta ne' l'invalidità della contestazione ne' che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato” (Cass. n. 4175/1997, Cass. n. 26678/2017, Cass. n. 16190/2002).
Quanto al deficit di istruttoria, si osserva come la segnalazione della Dirigente Scolastica sia corredata dalle relazioni e dalle dichiarazioni dei docenti, degli alunni e degli Cont amministrativi che hanno assistito ai fatti in esame. L' ha valorizzato il materiale inviato dall'istituto scolastico, ritenendo provati i fatti sulla base di tale compendio probatorio, valutazione insindacabile in questa sede in quanto di esclusiva pertinenza della P.A.
La ricorrente ha tenuto atteggiamenti aggressivi nei confronti di colleghi e studenti e ha utilizzato espressioni offensive, violando anche le disposizioni relative al contenimento della pandemia da Covid-19. Ciò è corroborato dalla documentazione allegata alla relazione della dott.ssa (cfr. relazioni delle educatrici e , dei Per_2 Pt_6 Per_15
Per_ collaboratori e , dei docenti e e dell'alunno . CP_14 CP_15 Per_16 Tes_1
Circostanze confermate in giudizio dai testi , 21 22 e 23 A fronte di CP_15 Pt_6 Per_16 tali evidenze, convergenti e univoche, deve ritenersi accertata la commissione di atti contrari ai doveri di responsabilità e correttezza del personale docente. I comportamenti in esame sono gravi, in quanto connotati da aggressività fisica e verbale, e risultano lesivi dell'immagine dell'istituzione scolastica.
5.3.6. Con nota del 15.02.202 (prot. n. 2909/3.1 ris), la Dirigente Scolastica ha Cont Cont denunciato all' ulteriori infrazioni disciplinari della ricorrente. L' ha formulato la seguente contestazione di addebito con missiva del 03.03.2022 (prot. n. 1907): “per aver la stessa nella giornata del 12.02.2022 durante la lezione svolta presso la classe 1APV:
a) Posto in essere un comportamento non consono alla propria funzione, urlando nei confronti dell‟educatrice presente in aula frasi quali “tu sei un educatore io sono un insegnante da tantissimi anni, il mio ruolo è nettamente superiore al tuo”, “non sai fare il tuo lavoro”;
b) reiterato un comportamento non consono alla propria funzione, urlando nei confronti degli alunni frasi quali: “chiudete la bocca” ed in particolare aver proferito in maniera aggressiva nei confronti di un alunno della classe 1 APV la frase “La bocca te la devi cucire” e aver sbattuto con violenza il proprio cellulare sul banco di quest‟ultimo, in modo intimidatorio;
c) aver utilizzato in maniera non consona il proprio cellulare per registrare quanto stava accadendo all‟interno della classe 1 APV con particolare riferimento al proprio gesto di inginocchiarsi difronte alla classe con l‟intento di “chiedere scusa” affermando “perché io lo so che fate così perché non mi sopportate e volete mandarmi via. Fate quello che volete io non riesco a fare lezione, c‟è qualcuno che vi istiga contro di me”. Ed ancora, “non farò più lezione, dalla prossima settimana farò compiti in classe e fioccheranno voti bassi.”
Il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per undici giorni (cfr. provvedimento del
27.04.2022-prot. n. 3797 24).
Anche per tale sanzione sono stati rispettati i termini di cui all'art. 55 bis. La segnalazione è stata inoltrata il 15.02.2022, entro dieci giorni dai fatti, ed entro i ricorrente si è strappata la mascherina dicendo che non serviva a niente. Non ricordo se poi abbia rimesso la mascherina.” 23 “cap. 3) di pag. 75: durante l'intervallo sono scesa giù per andare a fare la foto in cortile e passando per la classe 1APV ho visto la ricorrente uscire dalla classe agitata e pronunciare le frasi “”questa iniziativa è una cagata”, “queste giornate sono inutili”. Sono entrata in classe;
metà della classe era andata fuori. Adr: non sapevo che la prof.ssa fosse contraria all'iniziativa. cap. 4) di pag. 75: confermo la circostanza. Per La ricorrente non indossava la mascherina. Lo studente ha risposto male alla professoressa;
quest'ultima si è tolta la mascherina e si è avvicinata allo st te spingendo il banco verso il muro. In quel momento mi sono frapposta tra lo studente e la collega, perché ho temuto per l'incolumità di entrambi e che la situazione degenerasse.” 24 Cfr. doc.ti 6,7,8,9 fascicolo resistente. pagina 18 di 21 successivi trenta giorni è stata formulata la contestazione disciplinare. Si ribadisce l'irrilevanza, ai fini della validità della sanzione, delle irregolarità relative alle norme contrattuali o legali richiamate nel provvedimento sanzionatorio.
Emerge dal compendio probatorio che la ricorrente ha umiliato l'educatrice nel Pt_7 corso della lezione in classe, tenendo anche comportamenti inurbani, sfociati in atti intimidatori e prevaricatori nei confronti degli studenti della classe 1° APV. La docente ha aggredito l'alunno ha sbattuto il banco per terra e ha filmato gli studenti con il CP_16 proprio cellulare. A riprova di tali condotte la segnalazione della madre dello studente le relazioni scritte dell'educatrice e dei collaboratori e e il Per_18 Pt_7 CP_17 CP_15 verbale della classe 1° APV (allegate alla relazione della dott.ssa . Circostanze Per_2 avvalorate dalle dichiarazioni dei testi , 25 26 e 27 La sanzione della CP_15 Pt_8 CP_17 sospensione è proporzionata, stante la gravità dei fatti accertati (compendiandosi anche in aggressioni verbali e fisiche), la reiterazione delle condotte e la recidiva con i fatti commessi il 25.11.2021.
5.3.7. La prof.ssa ha tenuto comportamenti non conformi ai Parte_9 regolamenti scolastici e irrispettosi dei doveri di correttezza collegati alla funzione docente. A fronte delle reiterate condotte della ricorrente, segnalate dal personale scolastico e dagli studenti, deve escludersi sia l'intento persecutorio della Dirigente
Scolastica, sia la configurabilità della fattispecie dell'abuso del potere disciplinare da parte dell'amministrazione convenuta. A ciò deve aggiungersi che non vi è alcuna prova dei comportamenti mobbizzanti prospettati in ricorso. Nessuna evidenza comprova che la ricorrente sia stata maltrattata, derisa e umiliata in pubblico dai superiori e dai colleghi, che sia stata estromessa dalle riunioni, che le sia stato impedito di esercitare il ruolo di referente di materia o che la dirigente scolastica abbia sobillato gli alunni “a tenere comportamenti arbitrari e indisciplinati” a suo danno. Le altre condotte prospettate in ricorso (cfr. anche note finali 28), peraltro non provate, non sono idonee ad integrare una responsabilità del convenuto per stress lavorativo, in quanto imputabili a carenze strutturali dell'istituzione scolastica e a legittime scelte organizzative della Dirigente, non sindacabili dal personale docente.
Non presentano profili di illiceità gli inviti della Dirigente di utilizzare la posta elettronica per finalità istituzionali, le carenze dei PC e dei sistemi informatici (non addebitabili all'istituto), l'assegnazione delle ultime ore di lezione o lo svolgimento di ore di aggiornamento obbligatorio. Così come risulta indimostrato il blocco del registro elettronico e la commissione di azioni di disturbo a danno della ricorrente.
Da ultimo, è emerso dall'istruttoria orale l'infondatezza delle doglianze relative alla riunione del dipartimento “Asse dei Linguaggi”. I testimoni non hanno confermato la volontà della Dirigente di estromettere la ricorrente dal dipartimento o di ostacolarla nel ruolo di referente di materia. Al contrario, dalle deposizioni dei testi 29 Tes_4 Tes_5 30 e 31 si ricava che la prof.ssa di ha monopolizzato la discussione, Tes_6 Pt_1 Pt_1 28 Cfr. pag. 13-15. 29 “cap. 15) pag. 81: confermo la circostanza del capitolo di prova. Nel corso della riunione di dipartimento io, la prof.ssa e la prof.ssa non ci siamo opposte alla sua candidatura. Già in precedenza Per_20 Tes_5 avevamo dich pprezzament la sua disponibilità a candidarsi come capo-dipartimento o referente di materia. Tuttavia con una mail la ricorrente aveva ritirato la sua candidatura. cap. 16) pag. 81: è vero, la ricorrente comunico la propria indisponibilità con mail. cap. 20) pag. 82: è vero, nel corso della riunione c'è stato uno scontro continuo;
la ricorrente ha pronunciato le frasi riportate nel capitolo di prova. Diceva che lei era la referente di materia;
ha fatto un monologo sulle proprie competenze e capacità. Mi diceva che ero incompetente e che dovevo tacere. Nel corso della riunione saltellava. cap. 21) pag. 83: confermo la circostanza del capitolo di prova. La ricorrente scriveva alla lavagna con caratteri cubitali e impediva lo svolgimento della riunione.” 30 “capp. 15)-16) pag. 81: confermo la circostanza del capitolo di prova. La riunione era presieduta da me e dalla prof.ssa La ricorrente aveva dapprima manifestato la propria disponibilità a candidarsi Tes_4 come capo-di o referente di materia. Successivamente, nel corso della stessa riunione, ha confermato la propria indisponibilità. La ricorrente aveva comunicato il proprio impedimento già in precedenza. cap. 20) pag. 82: è vero, è successo quanto indicato nel capitolo di prova. La ricorrente pretendeva di dirigere la riunione. Ci diceva che eravamo asserviti alla dirigente, ha aggredito verbalmente i colleghi che proponevano di mostrare agli studenti video e film. cap. 21) pag. 83: confermo la circostanza. Senza chiedere la parola, la ricorrente si alzava e andava a scrivere alla lavagna. Non dava ai colleghi l'opportunità di esprimersi serenamente. I toni che usava erano aggressivi e impediva lo svolgimento della riunione.” 31 “cap. 20: ero presente alla riunione del 30.09.2021. E' nato un contrasto tra la ricorrente e la prof.ssa su chi doveva coordinare la riunione. La ricorrente non condivideva la programmazione di materia Tes_4 pagina 20 di 21 tenendo atteggiamenti aggressivi nei confronti dei colleghi e impedendo il regolare svolgimento della riunione del 30.09.2021.
5.3.8. Per le ragioni testé esposte, vanno rigettate tutte le domande formulate in ricorso.
4. Sulle spese di lite
4.1. La ricorrente è tenuta a rifondere le spese di lite del convenuto in CP_1 forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 26.000,00 a €.
52.000,00.
4.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida nella complessiva somma di €. Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
che intendevamo approvare. Sono nate delle incomprensioni sulla conduzione della riunione e sui compiti del referente. cap. 21: la ricorrente scriveva alla lavagna a caratteri cubitali cosa si doveva fare e inserire nella programmazione. In quel momento la collega aveva un modo di porsi polemico, dicendo che Pt_1 lei aveva studiato tutta l'estate. Noi provavamo a d ricorrente che la programmazione e gli obiettivi dovevano essere condivisi, mentre a tratti il tono della ricorrente era polemico. Adr: il clima era teso;
nel corso della riunione la ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontariamente. Adr: confermo che la ricorrente ha pronunciato parole con significato analogo a quello delle frasi riportate nel capitolo di prova. Adr: non sono stata chiamata in direzione dalla Dirigente. Mi è stato chiesto di fare una breve relazione su quello che era accaduto.” pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. doc. 14 fascicolo resistente. 4 Cfr. doc. 15 fascicolo resistente. 5 “cap. 5) pag. 76: confermo la circostanza del capitolo di prova. Ho verificato di persona che la ricorrente ha fatto uscire dalla classe gli studenti della 1, creando assembramento presso la macchinetta del caffè, in violazione delle disposizioni anti-Covid.” pagina 10 di 21 6 Cfr. doc.ti 4,8,18 fascicolo ricorrente. 7 Cfr. doc.ti 5-17 fascicolo ricorrente. pagina 11 di 21 12 Cfr. doc.ti 32,33,75 fascicolo ricorrente. 13 Cfr. doc.ti 16,17 fascicolo resistente. pagina 13 di 21 17 Cfr. doc.ti 36,37,79 fascicolo ricorrente. 18 “cap. 14) di pag. 81: ero in classe in compresenza con la prof.ssa ; c'era anche l'educatrice Pt_1 Per_13
. La ricorrente è entrata in classe e gli studenti non si sono la ricorrente ha inteso q
[...] rtamento come una offesa personale;
uno studente ha detto: “lei non è il Presidente della Repubblica”. La docente si è irritata e ha detto agli studenti che erano vuoti, dando loro delle “merde”. In precedenza la docente ha offeso anche sé stessa.” CP_1 19 “cap. 14) di pag. 81: ero presente in classe. La non era una classe tranquilla. La ricorrente si è risentita perché gli studenti non si sono alzati al ingresso e uno studente ha detto: “lei non è il Presidente della Repubblica”. Gli studenti deridevano la ricorrente e lei ha pronunciato le frasi indicate nel capitolo di prova. Prima ha offeso anche sé stessa.” pagina 15 di 21 21 “capp. 1)-2) pag. 74: confermo le circostanze dei capitoli di prova. La prof.ssa aveva Per_17 organizzato con la prof.ssa una iniziativa per il contrasto alla violenza di g iziativa Tes_1 prevedeva il coinvolgiment tudentesse per la foto con una mascherina di colore rosso. Nell'occasione la prof.ssa contrariata ha sbattuto la porta della classe, chiudendola in faccia agli Pt_1 studenti e Successivamente ha pronunciato le frasi riportate nel capitolo di prova Per_11 Pt_5 Per_12 n. 2: “n a “Non me ne frega niente di quello che dice la lei non è una Tes_1 mia superiore, ma una collega alla pari.” 22 “capp. 1)-2) pag. 74: il 25.11.2021 ero presente in classe. L'iniziativa scolastica prevedeva che gli studenti indossassero una mascherina rossa per poi fare una fotografia in cortile. Alcuni studenti della 5A sono venuti a bussare, facendo presente che era il momento della foto, come richiesto dalla presidenza. Inizialmente la ricorrente ha chiuso la porta, gli studenti hanno insistito e la prof.ssa ha chiuso la Pt_1 porta in faccia agli alunni. Gli alunni della 1A volvano alzarsi per andare a fare la foto uel momento io ho detto di aspettare la docente e di motivare la propria richiesta. La ricorrente è rientrata e ho proposto alla stessa di far uscire gli studenti al termine del compito assegnato e a quel punto la prof.ssa ha assegnato un comito di punizione agli studenti. La prof.ssa si è levata la mascherina dicendo che
“l'iniziativa era inutile e una cagata”, affermando anche che l'iniziativa era ipocrita perché gli studenti avevano usato violenza nei suoi confronti mancandole di rispetto. Nel mentre la ricorrente si batteva il petto con il pugno, forse dovuto al nervosismo, tanto che anch'io mi sono spaventata. Gli animi si sono scaldati e alcuni studenti sono usciti a fare la foto lo stesso. cap. 3) di pag. 75: confermo quanto già detto. cap. 4) di pag. 75: confermo che la ricorrente non indossava la mascherina nonostante le prescrizioni per il Per Covid;
confermo anche che si è avvicinata allo studente con fare aggressivo;
si è appoggiata al banco e lo spingeva verso il muro. Adr: io sapevo che all'ini a era stata coinvolta tutta la scuola. Adr: la pagina 17 di 21 25 “cap. 4) di pag. 76: confermo la circostanza. Sono andata in classe perché sono stata chiamata dalla CP_1 ricorrente che voleva un referente in classe. Io e il bidello siano andati dalla referente , Persona_19 la quale stava facendo lezione in seconda e ci ha detto c poteva lasciare la classe sc andati a riferire alla ricorrente e abbiamo visto cosa succedeva in classe. La prof.ssa ha preso il cellulare e ha iniziato a filmare;
gli studenti dicevano alla ricorrente che non poteva registrare perché minorenni. A quel punto la ricorrente ha detto che avrebbe tenuto per sé la registrazione senza divulgarla. La docente ha detto: “fate di tutto per farmi licenziare”, “dalla prossima settimana farà verifiche pesanti”, pronunciando le frasi indicate nel capitolo di prova.” 26 “cap. 2) di pag. 76: è vero la ricorrente ha urlato nei confronti degli studenti la frase “chiudete la bocca”. cap. 3) di pag. 76: la prof.ssa si è avvicinata ad un mio compagno di classe ), Persona_14 sbattendo le mani sul banco e avvinandosi faccia a facci con il mio compagno;
la ricorre il banco e lo ha sbattuto per terra. Adr: non era un gioco, la docente era arrabbiata. Ha anche detto la frase
“la bocca te la devi cucire”. Adr: i miei compagni facevano confusione in classe.” 27 “cap. 4) di pag. 76: confermo la circostanza. Sono andata in classe perché sono stata chiamata dalla CP_1 ricorrente che voleva un referente in classe. Io e il bidello siano andati dalla referente , Persona_19 la quale stava facendo lezione in seconda e ci ha detto c poteva lasciare la classe sc andati a riferire alla ricorrente e abbiamo visto cosa succedeva in classe. La prof.ssa ha preso il cellulare e ha iniziato a filmare;
gli studenti dicevano alla ricorrente che non poteva registrare perché minorenni. A quel punto la ricorrente ha detto che avrebbe tenuto per sé la registrazione senza divulgarla. La docente ha detto: “fate di tutto per farmi licenziare”, “dalla prossima settimana farà verifiche pesanti”, pronunciando le frasi indicate nel capitolo di prova.” pagina 19 di 21
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 460/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , nata a [...]_1
Napoli il 22.11.1973, residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; CP_2 [...]
(C.F.: , in persona del Dirigente Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Bologna, via de' Castagnoli n. 1; Controparte_4
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_3 con sede in CP_4 Controparte_5
(C.F.: ), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in P.IVA_4
Castelfranco Emilia (MO), via Solimei n. 23; rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello
Stato di Bologna;
RESISTENTI contro
(C.F.: ), in persona Controparte_6 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21,
pagina 1 di 21 elettivamente domiciliato in Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale CP_4 dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
CP_7
LITISCONSORTE
Avente ad oggetto: pubblico impiego - sanzioni disciplinari - mobbing - danno non patrimoniale - danno patrimoniale
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 31.05.2022: “Adversis reiectis,
NEL MERITO
A_
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l‟illiceità-nullità e/o l‟illegittimità- annullabilità e, comunque, l‟infondatezza, ingiustificatezza, natura discriminatoria e sproporzione dei seguenti provvedimenti disciplinari e delle presupposte contestazioni d‟addebito, adottando le conseguenti misure di legge:
1. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. n. 7847 /3.1.a in data
28.04.2021 (Doc. 3 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 3631/3.1.a. Ris datata
23.02.2021 (doc. 1 in atti);
2. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. 9923/3.1.a in data
01.06.2021 (Doc. n. 18 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 4883/3.1.a. Ris datata
11.03.2021 (doc. 4 in atti);
3. Provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni quattro (Prot. illeggibile) in data 26.01.2022 (Doc. n. 51 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 0013682
17.12.2021 (Doc. 34 in atti);
4. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. 4096/3.1 emesso in data
02.03.2022 (doc. n. 75 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 24045/3.1.a datata
11.12.2021 (doc. 32 in atti);
5. Provvedimento disciplinare dell‟avvertimento scritto (censura) Prot. n. 5781/3.1 Ris. emesso in data 22.03.2022 (Doc. n. 79 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 24182/3.1.a datata 13.12.2021 (Doc. 36 in atti);
6. Provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni undici Prot. 0003797 emesso in data 27.04.2022 (Doc. 83 in atti) e relativa contestazione d‟addebito Prot. 0001907 datata 03.03.2022 (doc. 73_B in atti).
B_
pagina 2 di 21 In conseguenza del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni quattro in data 26.01.2022 (doc. n. 51 in atti) e del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni undici in data 28.04.2022 (Doc. 83 in atti), dirsi tenuto il
[...]
a versare alla ricorrente la retribuzione ed i contributi previdenziali ed assistenziali Controparte_8 dei giorni di sospensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, adottandosi tutte le conseguenze di legge.
C_
In ogni caso, accertarsi, in relazione ai 15 giorni di sospensione di cui al capo B) delle presenti conclusioni, l'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico nei confronti di – CP_7 ritualmente evocato in giudizio – e dirsi tenuto il convenuto a versare in contributi CP_1 previdenziali ed assistenziali all‟Ente previdenziale per i suddetti giorni di sospensione.
D_
Conseguentemente, posto che il ricorrere delle ingiustificate sanzioni disciplinari che precedono, che evidenzino un preciso intento del datore di lavoro pubblico è stato diretto a vessare e perseguitare la ricorrente con lo scopo di demolirne la personalità e la Parte_1 professionalità, accertato e dichiarato che le condotte, gli eventi ed i fatti illeciti de quibus allegati in premessa si sono configurati come pregiudizievoli alla ricorrente, in quanto lesivi di fondamentali e inviolabili diritti costituzionalmente garantiti, nonché idonei a cagionare danni alla sfera professionale, fisica, psichica e morale della ricorrente, condannarsi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o aquiliana, il , in persona del Ministro pro- Controparte_8 tempore e legale rappresentante pro-tempore, a risarcire in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale [nei connessi ed unitari profili di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, da perdita di chances, nonché di quelli correlati alla tutela della personalità, della vita di relazione, come stabilito (anche con riguardo ai profili di causalità) dall‟allegata relazione medico-legale del dr. e come emergerà dalla dedotta C.T.U. medico-legale], Persona_1 nonché a titolo di danno patrimoniale [subito per spese e cure mediche], nonché ancora a titolo di danno da diminuita capacità lavorativa e di guadagno, patiti e patiendi e dei derivati aggravamenti, la complessiva somma di euro 40.000,00 (euro quarantamila//00), ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.
Con vittoria di spese e di compensi di avvocato.”
Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 13.03.2023:
“Respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese ed onorari.”
pagina 3 di 21 Il procuratore dell conclude come da memoria difensiva del 13.03.2023: “La CP_7 posizione contributiva della ricorrente verrà adeguata agli esiti del giudizio e alle conseguenti obbligazioni, a carico del datore di lavoro, connesse al rapporto per le giornate oggetto dei provvedimenti sanzionatori in caso di annullamento giudiziale degli stessi.
Spese secondo giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31.05.2022, la prof.ssa di Parte_1
, premesso di essere docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore Pt_1
“Lazzaro-Spallanzani” di Castelfranco Emilia, ha convenuto in giudizio il
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità/illiceità/nullità e, comunque,
l'infondatezza/ingiustificatezza, la natura discriminatoria e la sproporzione delle sanzioni disciplinari irrogate dal convenuto (e delle correlate contestazioni di addebito), CP_1 segnatamente:
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) del 28.04.2021-prot. n. Em_ 7847 /3.1.a e relativa contestazione d'addebito del 23.02.2021-prot. 3631/3.1. ;
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) dell'1.06.2021-prot.
9923/3.1.a e relativa contestazione d'addebito dell'11.03.2021-prot. 4883/3.1.a.ris;
- provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio di giorni quattro, adottato in data 26.01.2022, e relativa contestazione d'addebito del 17.12.2021-prot. 0013682
17.12.2021;
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) del 02.03.2022-prot.
4096/3.1 e relativa contestazione d'addebito dell'11.12.201-prot. 24045/3.1.a;
- provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto (censura) del 22.03.2022-prot. n.
5781/3.1-ris. e relativa contestazione d'addebito del 13.12.2021-prot. 24182/3.1.a;
- provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio di giorni undici, adottato in data 27.04.2022 (prot. n. 0003797), e relativa contestazione d'addebito del
03.03.2022-prot. 0001907;
2) condannarsi il resistente a versare le retribuzioni trattenute in attuazione dei provvedimenti di sospensione del 26.01.2022 e del 28.04.2022, nonché la contribuzione previdenziale ed assistenziale di legge;
pagina 4 di 21 3) accertarsi l'illegittimità delle condotte di mobbing poste in essere dalla
[...]
(prof.ssa e dalla dell' Controparte_9 Controparte_5 Per_2 CP_9 [...]
(prof.ssa ), tese a mortificare la propria Controparte_10 Persona_3 professionalità e a creare un clima di costante e sistematica conflittualità e isolamento all'interno del luogo di lavoro, anche mediante l'adozione di sanzioni disciplinari infondate, e, per l'effetto, condannarsi l'amministrazione scolastica a risarcire i danni non patrimoniali conseguenti al “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”
(danno biologico, danno morale, danno esistenziale, da perdita di chances, nonché di quelli correlati alla tutela della personalità e della vita di relazione), nonché il danno patrimoniale subito (spese e cure mediche, danno da diminuita capacità lavorativa e di guadagno), quantificati nella complessiva somma di €. 40.000,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1
che, ribadita la legittimità dei provvedimenti sanzionatori, ha concluso per
[...]
l'integrale rigetto del ricorso. Alla prima udienza di discussione, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_11 dell' e dell'Istituto “Lazzaro-Spallanzani”, essendo Controparte_4 legittimato ad causam esclusivamente il . Controparte_1
3. L' , ritenuta la propria estraneità al giudizio, si è riservato di adeguare la CP_7 posizione contributiva della ricorrente “per le giornate oggetto dei provvedimenti sanzionatori in caso di annullamento giudiziale degli stessi.”
4. Sul difetto di legittimazione passiva
4.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività sollevata della difesa attorea. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è infatti proponibile in ogni fase del giudizio (Cass. n. 23721/2021) ed è rilevabile di ufficio se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 8625/2015).
4.2. L'eccezione è fondata.
Il è l'unico legittimato passivo nei procedimenti Controparte_1 riguardanti i rapporti di lavoro del personale docente e ATA. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli pagina 5 di 21 didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo ” (cfr. Cass. n. CP_1 CP_5
6372/2011, Cass. n. 21276/2010, Cass. n. 20521/2008).
5. Sul merito
5.1. La prof.ssa di , docente di ruolo presso l'Istituto Parte_1 Pt_1
“Lazzaro-Spallanzani” di Castelfranco Emilia, si duole delle condotte mobbizzanti poste in essere negli anni 2021-2022 dalla (prof.ssa e dalla Controparte_9 Per_2
dell' (prof.ssa ), CP_9 Controparte_10 Persona_3 concretizzatesi anche nell'irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime, basate su contestazioni di addebito del tutto infondate. Nel ricorso si prospetta una progressiva emarginazione dal contesto lavorativo e la svalutazione delle competenze professionali, con una sistematica e reiterata attuazione di comportamenti vessatori e discriminatori. Da qui l'insorgenza dei disturbi piscologici attestati dalla relazione medica del dott.
[...] 1 Per_1
5.2. In base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova, grava sulla parte datoriale l'onere di dimostrare di aver fatto corretto uso del potere disciplinare ex artt.
2094, 2104 e 2106 cod. civ. Per tutte Cass. n. 11153/2001: “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione […]” (nello stesso senso Cass. n.
15950/2004).
Come noto, poi, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla 1 Cfr. doc. 84 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 21 vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
L'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. II Sent., 27/11/2018;
Cass. n. 12437/2018; Cass. n. 26684/2017). L'inconfigurabilità della fattispecie di mobbing non osta all'affermazione di una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ove risulti provata la più lieve ipotesi del cd. straining, in presenza di elementi i quali per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale evidenzino la creazione, ad opera del datore di lavoro medesimo, di condizioni lavorative stressogene, tali da provocare nel prestatore una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato.
Anche recentemente la Cassazione ha ribadito che “È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento. È configurabile lo straining, invece, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie” (Cass. n. 16580/2022).
Entrambe le fattispecie sono tutelabili in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 cod. civ., che, quale norma aperta, rappresenta strumento sanzionatorio idoneo a punire tutte quelle condotte del datore di lavoro atte a ledere la salute, la personalità e la dignità del lavoratore.
5.3. Nel caso di specie, difetta la prova della condotta illecita addebitata all'amministrazione scolastica.
Nessuna evidenza comprova che la prof.ssa di sia stata sottoposta a Pt_1 Pt_1 continue vessazioni e umiliazioni da parte del personale scolastico, né vi è prova dell'impiego di frasi ingiuriose o comportamenti lesivi della onorabilità, personale e professionale, della docente.
Non vi è alcuna prova che gli atti gestionali della Dirigente Scolastica fossero finalizzati all'emarginazione lavorativa della ricorrente o avessero lo scopo di svilirne la professionalità o screditarla dinanzi a colleghi e studenti. L'istruttoria ha evidenziato divergente su alcune scelte organizzative, mai trasmodate in atteggiamenti prevaricatori e persecutori. Le Dirigenti (dott.sse e hanno agito nell'ambito delle Per_2 Per_3
pagina 7 di 21 proprie prerogative, esercitando la potestà disciplinare attribuita loro dalla legge, stanti le numerose inadempienze ascrivibili alla docente.
5.3.1. Con la lettera di addebito del 23.02.2021 (prot. 3631/3.1.a.), la Dirigente
Scolastica ha contestato alla ricorrente la seguente infrazione disciplinare: “(…) Il giorno
04/02/2021 alla 6^ UL la S.V. avrebbe lasciato uscire 6 (sei) studenti dalla classe 1^A per andare nella zona di ristoro alle macchinette nonostante il Regolamento di istituto preveda che l'accesso alle macchinette può essere acconsentito a un solo studente alla volta. Gli studenti hanno sostato davanti alla macchinetta dispensatrice di bevande creando assembramento.” Dopo le giustificazioni scritte della docente, rese in data 09.03.2021, l'amministrazione ha irrogato la sanzione dell'avvertimento scritto (cfr. provvedimento del 28.04.2021). 2
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la contestazione di addebito deve fornire al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato. La contestazione disciplinare deve tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore (ex multis, Cass. n. 5115/2010). Cass. n. 6889/2018 ha statuito che “nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa” (nello stesso senso
Cass. n. 23771/2018).
Nella specie, risulta pienamente rispettato il principio di specificità della contestazione. Il nucleo essenziale dei fatti emerge chiaramente dalla lettera di addebito. La condotta è descritta in modo preciso e dettagliato, non residuando dubbi o incertezze in ordine alle inadempienze imputate alla docente (assembramento degli studenti presso il punto di ristoro, in violazione del regolamento interno).
Risulta adeguatamente assolto l'onere di motivazione del provvedimento sanzionatorio, tenuto conto che al pubblico impiego privatizzato non si applicano le disposizioni della
Legge n. 241/1990 (per tutte Cass. n. 24122/2022). Né può ritenersi che l'amministrazione fosse obbligata ad indicare le fonti di prova nel provvedimento disciplinare. 2 Cfr. doc.ti 1,2,3 fascicolo ricorrente. pagina 8 di 21 Parimenti infondata la censura relativa alla violazione del principio di tempestività.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 55 bis del T.U. Pubblico Impiego: “[…] 4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. […]
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. […]
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”
In esegesi di detta disposizione, la Suprema Corte ha avuto modo di fissare i seguenti condivisibili principi di diritto: “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti” (Cass. n. 29142/2022, Cass. n.
3241/2018). pagina 9 di 21 Spostando le considerazioni al caso di specie, si rileva che tra il fatto e la contestazione sono decorsi meno di trenta giorni. Tale breve termine non ha impedito alla ricorrente di ricostruire i fatti e approntare una adeguata linea difensiva. Si appalesa quindi insussistente la violazione del principio di tempestività, né parte ricorrente ha dimostrato che il tempo trascorso sino alla contestazione di addebito abbia arrecato un vulnus al proprio diritto di difesa.
Occorre ora affrontare il merito della contestazione.
Il Protocollo Covid dispone quanto segue: “Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico indica le seguenti modalità di utilizzo al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico:
- Divieto di utilizzo da parte degli studenti Durante gli Intervalli
- Obbligo di igienizzarsi le mani prima di effettuare la somministrazione grazie all'apposito dispenser
- Utilizzo durante le ore di lezione UNO ALLA VOLTA, dopo richiesta al docente;
- Non è consentito mangiare all'interno degli edifici se non durante l'intervallo, in postazione statica, mantenendo il corretto distanziamento”. 3 Allo stesso modo, l'art. 2 del Regolamento
d'istituto stabilisce: “Non è consentito uscire dalla propria aula se non espressamente autorizzati dal docente e solo per recarsi al bagno o al distributore automatico più vicino alla classe, uno alla volta, solo per il tempo strettamente necessario e comunque mai durante gli intervalli (non sarà consentita la presenza degli studenti in giro per la scuola se non accompagnati da un docente o dal personale educativo assistenziale).” 4
Ebbene, il teste ha confermato che il 04.02.2021 la prof.ssa di ha Tes_1 Pt_1 Pt_1 fatto uscire diversi studenti dalla classe 1°, creando un assembramento nella zona ristoro/macchinette. 5 Circostanza verificata personalmente dal teste e non smentita da evidenze di segno contrario. Stante la violazione della misura precauzionale prevista dai regolamenti interni, va confermata la sanzione conservativa della censura.
5.3.2. Con la contestazione dell'11.03.2021 (prot. 4883/3.1.a.) è stato formulato Pa il seguente addebito disciplinare: “Il giorno 20 febbraio 2021 alla 5 durante la lezione
GMeet nella classe 2APV, alla presenza del prof. , la professoressa avrebbe chiesto agli Per_4 studenti che avevano la telecamera spenta di accenderla. Gli studenti Fiorini, e Pt_3 Pt_4 Per_ avrebbero riferito di aver già comunicato alla coordinatrice, prof.ssa di non poter accendere la telecamera perché guasta. La prof.ssa avrebbe dichiarato alla classe di accettare le Pt_1 ragioni dei primi due studenti, perché preventivamente comunicate, ma non quelle di Pt_4 intimando alla studentessa di accenderla immediatamente. Successivamente la prof.ssa si Pt_1 sarebbe lamentata con la classe del comportamento assunto dalla studentessa e da Persona_6 sua madre che l'avrebbero accusata di tenere lezioni noiose giustificandosi del contrario, ricordando le lezioni interessanti fatte sui poeti e le loro opere, menzionandone alcune, e il continuo lavoro sia a distanza che in presenza, che la prof.ssa stessa avrebbe svolto nei confronti della classe. La prof.ssa avrebbe dichiarato di non accettare tali critiche perché offensive. Al termine, avrebbe confermato la richiesta perentoria alla studentessa di accendere la Pt_4 telecamera dicendo che nel caso non l'avesse accesa avrebbe dovuto abbandonare la lezione. La studentessa, prima di abbandonare la lezione, avrebbe dichiarato che si sarebbe rivolta a un superiore della professoressa. A quel punto, subito dopo l'abbandono da parte della studentessa della lezione in GMeet, la prof.ssa avrebbe reagito dicendo: <<‟ Bene rivolgiti a un Pt_1 superiore, Vaffanculo‟>>. Successivamente gli studenti avrebbero protestato per questa espressione gravemente offensiva della prof.ssa nei confronti della compagna, argomentando che una professoressa non poteva rivolgersi così nei confronti di uno studente. La prof.ssa , Pt_1 Pa visibilmente turbata, verso la fine della 5 avrebbe abbandonato la lezione ripresentandosi solo dopo circa 20-25 minuti.”
All'esito delle difese scritte della lavoratrice, è stata irrogata la sanzione della censura per
“comportamento non coerente alla funzione educativa dei docenti” (provvedimento dell'1.06.2021 6).
Richiamati i principi giurisprudenziali esposti nel precedente paragrafo 5.3.1., si rileva l'infondatezza delle censure di intempestività e genericità avanzate da parte attrice. La contestazione disciplinare è stata inoltrata entro trenta giorni dal fatto e il provvedimento sanzionatorio è stato adottato entro i successivi novanta giorni. Il fatto è delineato nei suoi contorni spazio-temporali; le condotte addebitate sono descritte in modo preciso e dettagliato, tanto da aver consentito alla docente il pieno esercizio del diritto di difesa sia in sede disciplinare che nel presente giudizio, come attestato dalle giustificazioni scritte e dalla corrispondenza intercorsa con il personale scolastico e con la madre dell'alunna (cfr. mail 7). La ricorrente ha ammesso di aver rivolto l'epiteto “vaffanculo” nei confronti dell'alunna
, 8 circostanza confermata dai testimoni. E' anche emerso che la docente Persona_7 ha intimato alla discente di uscire dalla lezione “Meet”, nonostante l'alunna avesse segnalato il guasto della telecamera del computer. La stessa attrice ha abbandonato la lezione per circa 20-25 minuti (cfr. dichiarazioni dei testi , 9 10 e Per_4 Pt_4 Tes_2 11). Tali condotte integrano grave inadempimento degli obblighi contrattuali e giustificano l'irrogazione della sanzione disciplinare conservativa.
5.3.3. Con la contestazione d'addebito dell'11.12.2021 (prot. 24045/3.1.a.) è stata formulata la seguente contestazione: “Nella giornata del 2 dicembre 2021 durante la formazione sulla sicurezza offerta dall‟IIS L. tenuta in modalità a distanza avrebbe CP_5 impedito al relatore di effettuare la formazione.
Avrebbe monopolizzato la riunione con interruzioni continue e con esternazioni polemiche, spesso fuori luogo, sulle mancanze della dirigenza in particolare:
1.per non aver fornito “specchietti retrovisori” ai pc posizionati a muro nelle aule a fianco del monitor TV Smart e siti negli appositi box-armadietti contenitori,
2.per non tutelare i docenti sui drastici cambiamenti della scuola che costringono tanti docenti a utilizzare psicofarmaci;
8 Cfr. pag. 11 ricorso. 9 “cap. 8)-9) di pag. 77-78: confermo i fatti indicati nei capitoli di prova. Ero presente in quanto a supporto di due studenti per svolgere delle attività. Ho redatto una relazione dei fatti su richiesta della Dirigente. Confermo che la prof.ssa ha detto la parola “vaffanculo”. Gli studenti si sono molto Pt_1 arrabbiati e la ricorrente ha abban la lezione per circa 20-25 minuti. Durante l'assenza della ricorrente dal meet ho cercato di calmare gli studenti e di spiegare loro che anche gli adulti a volte possono commettere degli errori. Adr: una volta rientrata nella lezione, la prof.ssa era mortificata Pt_1 per l'epiteto proferito e ha tentato di dare spiegazioni agli studenti.” 10 “cap. 8): è vero, durante la lezione Meet del 20.02.2021, la prof.ssa di ha chiesto agli Pt_1 Pt_1CP_1 alunni della di accendere la telecamera;
io e gli studenti Fiorini, mo riferito alla Pt_3 Per_ prof.ssa la telecamera era guasta, come già comunicato in pr alla prof.ssa la Pt_1 prof.ssa ha accettato la giustificazione dei miei compagni ma non le mie e mi ha inti di Pt_1 accender lecamera oppure di uscire dalla lezione. Io sono uscita dalla videolezione dicendo che avrei chiarito la questione con la dirigente;
i miei compagni mi hanno poi riferito che la prof.ssa ha detto Pt_1Per_
“vaffanculo te e i tuoi superiori”. Adr: mio padre ha poi chiamato la Dirigente per co gli quello che era successo. cap. 9): è vero, i miei compagni hanno detto alla prof.ss che non si poteva Pt_1 rivolgere in quel modo ad un alunno.” 11 “cap. 8): mi figlia mi ha riferito che il giorno 20.02.2021, durante la lezione Meet, la prof.ssa di Pt_1 CP_1
ha chiesto agli alunni della di accendere la telecamera;
mi figlia ha riferito alla prof.s Pt_1 Pt_1Per_ a telecamera era guasta, c ià comunicato in precedenza alla prof.ssa ciononost prof.ssa non ha accettato la giustificazione di mia figlia e le ha intimato di ac ere la telecamera. Pt_1 Conferm er richiesto un incontro con la Vice-preside per avere chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento delle lezioni della prof.ssa e sugli argomenti trattati. Gli amici di mia figlia mi hanno Pt_1 raccontato che al termine della lezione, he mi figlia aveva detto alla prof.ssa che avrebbe chiarito la questione con la Dirigente, la stessa docente pronunciato la frase “vaffanculo”. cap. 9): la circostanza mi è stata riferita dagli amici di mia figlia, perché aveva abbandonato la lezione.” Per_7 pagina 12 di 21 3.per le presunte continue deroghe della dirigenza al sovraffollamento delle classi nell‟IIS L.
CP_5
Successivamente alle richieste dei partecipanti di poter seguire la formazione consigliando alla prof.ssa di effettuare le sue rimostranze direttamente alla dirigente e al RSPP di istituto, la S.V. ha iniziato ad alzare il tono di voce, reagendo in modo spropositato e aggressivo prendendosela con chi tentava di richiedere la prosecuzione della formazione iniziando a insultare la platea, prendendosela con un amministrativo, che era intervenuto per chiederle di abbassare i toni e di non interrompere continuamente, e con la classe docente in generale, definendoli “pecore‟, per poi lasciare la riunione. È rientrata poco dopo dicendo che si voleva censurare il suo pensiero definendo una collega “imbavagliatrice‟.”
Dopo le controdeduzioni scritte della docente, la Dirigente Scolastica ha inflitto la sanzione dell'avvertimento scritto (provvedimento del 02.03.2022-prot. n. 4096/3.1 12).
Si appalesa insussistente la violazione dell'art. 55, comma 4, posto che l'audizione personale è stata differita dal 22.12.2021 al 12.01.2022 (a causa della assenza per malattia della docente), risultando quindi pienamente rispettato il termine di venti giorni fissato dalla citata disposizione (cfr. quanto riportato a pag. 1 della sanzione disciplinare prot. n. 4096/3.1). Né vi prova che la ricorrente non abbia potuto predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti addebitati e che sia stato pregiudicato il suo diritto di difesa. Cass. n. 17245/2016 ha chiarito che “In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001, prevede un termine, di carattere meramente endoprocedimentale, per la convocazione a difesa dell'incolpato, di dieci o, nel caso di provvedimenti più gravi, venti giorni, sicché la contrazione di esso può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa.”
Le risultanze processuali comprovano la fondatezza degli addebiti mossi dall'amministrazione scolastica. Le relazioni in atti e le testimonianze attestano che la docente di ha impedito il regolare svolgimento del corso sulla sicurezza del Pt_1 Pt_1
02.12.2021, interrompendo continuamente il relatore, denigrando un amministrativo e offendendo i docenti presenti in aula. Le circostanze riportate nelle annotazioni scritte del dott. Solimeo e della prof.ssa 13 trovano riscontro nelle deposizioni Per_8 testimoniali (cfr. dichiarazioni dei testi , 14 Solimeo 15 e 16). A fronte di Per_8 Tes_3 comportamenti connotati da aggressività e sopraffazione, che trascendono una legittima critica dell'altrui operato, deve ritenersi proporzionata la sanzione dell'avvertimento scritto. 14 “cap. 25) di pag. 84: viene esibito al teste il doc. 17 resistente. Nella relazione ho descritto cosa è accaduto durante la riunione on-line del 02.12.2021. Ho fatto presente che la prof.ssa è intervenuta Pt_1 per monopolizzare la riunione;
faceva delle accuse anche non pertinenti all'oggett riunione che verteva sulla sicurezza. Ad un certo punto la situazione si è complicata perché la ricorrente ha alzato la voce e i toni, usando anche parole poco educati;
mi ha accusato di essere una “imbavagliatrice”. Confermo tutto quello che ho riportato nella relazione.” 15 “cap. 11) pag. 79: nel corso della riunione sulla sicurezza del 02.12.2021 la ricorrente si interfacciava con il relatore;
io ho scritto in chat che doveva rivolgersi e avere come referente il prof. , quale Tes_3 docente che si occupava della sicurezza. Dopo la mia frase, la ricorrente mi ha accusato zittire. Le ho detto che non ero docente e lei ha detto con tono dispregiativo: “ah, allora sei un ATA”. La ricorrente mi ha discriminato come posizione lavorativa;
ha alzato i toni della voce e interrompeva la riunione. Continuava nei toni aggressivi e sono intervenuti alcuni docenti per tentare di calmare la docente. La ricorrente è uscita dalla chat e poi è rientrata. Alla fine le ho chiesto spiegazioni del suo comportamento ma non ho avuto risposta. Confermo che la ricorrente ha definito i colleghi docenti come
“pecore”. La prof. ha tentato con cortesia ed educazione di calmare gli animi ed è stata Per_8 apostrofata dalla ri come “imbavagliatrice”. cap. 24) pag. 84: viene esibito al teste il doc. 16 fascicolo resistente;
confermo il contenuto della relazione della riunione del 02.12.2021; preciso che ho scritto io la relazione.” 16 “sul cap. E11: “io sono il responsabile interno della sicurezza e nominato nell'anno scolastico 2021/2022 e come compito principale ho affrontato quello di organizzare il corso per la sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori dell'istituto che ne fossero sprovvisti o che dovessero aggiornarlo. Tra questi nell'elenco vi era ricompresa la collega . Alle ore 17.16 del 2.12.2021 anche fuori dell'orario di connessione la Parte_1 collega mi inviava u te come oggetto “ho concluso il corso un'ora prima”, nella quale motivava le ragioni del suo abbandono, scrivendo testualmente “sono stata censurata da alcuni colleghi” e in calce polemizzando sul proprio non capire perché dovesse svolgere il corso di rischio medio-alto; la riunione di cui si sta parlando si è tenuta online, io non ho partecipato alla riunione, l'ho solo organizzata, la modalità era la comunicazione alla S & L, che è la ditta incaricata della tenuta del corso il cui responsabile, il dott. funge da RSPP dell'istituto, i nominativi di chi aveva bisogno di Persona_9 svolgere il corso per o normativa vigente;
io ho ricevuto due comunicazioni da due colleghi che lamentavano in maniera generica che il corso fosse stato ripetutamente interrotto dalla prof.ssa . Pt_1 La conferma mi è stata data in diretta dalla prof.ssa con quella mail, cui poi ho riposto con l 2.12.2021 delle 17.32, in cui le facevo presente che nel momento in cui fosse uscita e non avesse svolto interamente il corso testualmente “la palla non è più nelle mie mani, nel senso che spetterà alla S & L valutare se darti comunque l'attestazione per oggi”; nella mail successiva delle ore 18.03 la prof.ssa asseriva di essersi ricollegata dopo 10 minuti e di averlo segnalato al formatore;
seguiva poi una richiesta non attinente alle questioni del corso;
il giorno successivo 3 dicembre non appena entrato a scuola venivo letteralmente circondato da colleghi e personale ausiliario che mostravano il loro fastidio per quanto accaduto il giorno precedente e mi chiarivano meglio che cosa fosse effettivamente accaduto”. […] Per_ A.d.r. dica il teste se le risposte le abbia fornite di concerto con la dott.ssa e : “no perché Tes_1 era pomeriggio ed ero a casa e anche la mail del 3 dicembre è stata scrit o i ativo per la dirigente scolastica affinchè la aiutasse per dire cosa fare o dirmi di fare”. A.d.r. dica il teste che cosa gli è stato riferito della riunione del 2 dicembre: “la mattina del 3 dicembre appena arrivato a scuola sono stato avvicinato da tutti coloro i quali avevano partecipato al corso del pomeriggio precedente, per significarmi le proprie rimostranze per quanto accaduto, circostanziando che la riunione fosse stata interrotta continuamente per sollevare una questione generale a livello nazionale di sicurezza all'interno delle scuole, ritardando così il termine del corso medesimo e infastidendo i colleghi e la lezione medesima;
ciò che mi hanno riferito sono l'alterazione nel tono della voce, la definizione di “gregge” per il silenzio degli altri e la totale denegazione di quanto riferito dalla collega nella mail che fossero stati i colleghi a censurarla” […].” pagina 14 di 21 5.3.4. Con la lettera del 13.12.2021 (prot. 24182/3.1.a.) è stata contestata la seguente infrazione disciplinare: “Nella giornata del 7 dicembre 2021 alle ore 10.35 la S.V. sarebbe entrata nell‟aula della 2ApV e gli alunni non si sarebbero alzati in piedi. In conseguenza di ciò, dopo aver fatto notare la mancanza, uno studente, C.R., avrebbe risposto „Si va bene ma non è il Presidente della Repubblica‟. Dopo questa risposta la S.V. con un crescente moto d‟ira avrebbe iniziato a sgridare gli studenti e, al culmine, si sarebbe rivolta a loro dicendo che “sono poveri e vuoti dentro e che sono delle “merde.”
Dopo le controdeduzioni scritte della docente, la Dirigente Scolastica ha inflitto la sanzione dell'avvertimento scritto (provvedimento del 22.03.2022-prot. n. 5871/3.1 17).
Non si ravvisa alcuna violazione del principio di tempestività, stante il rispetto dei termini fissati dal cit. art. 55 bis e la mancata prova della concreta lesione del diritto di difesa. Il fatto contestato è descritto chiaramente nella contestazione.
Quanto al merito, si rileva che la ricorrente ha offeso gli studenti della classe 2°APV, definendoli “merde”. In tal senso le deposizioni della docente 18 e dell'educatrice Per_10
Sgura, 19 presenti in classe al momento del fatto. I comportamenti irriguardosi e provocatori degli studenti - non provati - non sono comunque idonei a scriminare la condotta illecita della docente.
5.3.5. Ricevuta la segnalazione ex art. 55 bis, D. Lgs. n. 165/2001 del Cont 03.12.2021 (a firma della dott.ssa , l' ha avviato il procedimento disciplinare Per_2 con atto del 17.12.2021 (prot. n. 13682), contestando alla ricorrente di aver, in data
25.11.2021, durante la lezione nella classe 1APV, “a) chiuso con violenza la porta davanti agli studenti e impegnati a sollecitare la Per_11 Parte_5 Persona_12 partecipazione di tutte le classi ad un'iniziativa volta alla sensibilizzazione circa il fenomeno della violenza di genere;
successivamente, dopo la riapertura della porta della classe 1APV, aver tolto il dispositivo di sicurezza per il contrasto del Covid 19 ed aver urlato nei confronti dell'alunna
[...] le seguenti frasi: “Questa giornata non serve a un cacchio, è solo ipocrisia”, “Non me ne Per_11 frega niente di quello che dice la lei non è una mia superiore, ma una collega alla pari”, Tes_1 sbattendo, infine, nuovamente con forza la porta b) tenuto un comportamento non consono alla propria funzione, urlando nei confronti degli alunni il proprio dissenso rispetto alla predetta iniziativa, organizzata dalla Prof.ssa , con frasi Tes_1 quali “queste manifestazioni sono una cagata”, “queste giornate sono inutili”, nonché, spingendo con forza verso il muro il banco dell'alunno verso il quale con fare aggressivo si Persona_14 era avvicinata senza le disposizioni mediche di protezione e senza rispettare il distanziamento imposto per il contenimento dell'emergenza sanitaria, affinché questi le rivelasse il contenuto della conversazione intercorsa con il compagno di classe.”
Dopo aver esibito la documentazione richiesta - con oscuramento dei nominativi degli interessati - e aver esaminato le argomentazioni difensive della docente,
l'amministrazione convenuta ha comminato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni (cfr. provvedimento del 26.01.2022-prot. n. 654 20). Cont La censura di intempestività è infondata. L' ha rispettato i termini decadenziali previsti dal citato art. 55 bis, posto che la contestazione è stata formulata entro trenta giorni dalla segnalazione del dirigente scolastico. L'inosservanza del termine di dieci giorni, previsto per la trasmissione della “notizia del fatto”, non comporta l'illegittimità della sanzione inflitta, non essendo provato alcun vulnus alle prerogative difensive dell'incolpata (cfr. Cass. n. 7642/2022).
Dal compendio documentale emerge come il procedimento disciplinare si sia svolto regolarmente e nel rispetto del contraddittorio e delle guarentigie di cui all'art. 55 bis,
T.U. n. 165/2001, anche in ordine all'oscuramento dei nominativi dei soggetti convolti nella vicenda per cui è causa. La giurisprudenza amministrativa ha statuito che l'interesse di chi formula l'istanza di accesso ex art. 24, L. n. 241/1990 può “essere adeguatamente soddisfatto mediante la visione e l'estrazione di copia delle segnalazioni senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti” (TAR Lazio n.
9809/2018).
Resta da aggiungere che il requisito della specificità degli addebiti è integrato dalla esposizione degli aspetti essenziali del fatto nei suoi elementi materiali e non richiede l'indicazione delle disposizioni legali o contrattuali violate. La qualificazione giuridica del comportamento del lavoratore è riservata al giudice del merito, sicché l'erronea indicazione delle norme contrattuali non rappresenta motivo di illegittimità del 20 Cfr. doc.ti 2,3,4,5 fascicolo resistente. pagina 16 di 21 provvedimento sanzionatorio. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità: “in tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde l'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta ne' l'invalidità della contestazione ne' che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato” (Cass. n. 4175/1997, Cass. n. 26678/2017, Cass. n. 16190/2002).
Quanto al deficit di istruttoria, si osserva come la segnalazione della Dirigente Scolastica sia corredata dalle relazioni e dalle dichiarazioni dei docenti, degli alunni e degli Cont amministrativi che hanno assistito ai fatti in esame. L' ha valorizzato il materiale inviato dall'istituto scolastico, ritenendo provati i fatti sulla base di tale compendio probatorio, valutazione insindacabile in questa sede in quanto di esclusiva pertinenza della P.A.
La ricorrente ha tenuto atteggiamenti aggressivi nei confronti di colleghi e studenti e ha utilizzato espressioni offensive, violando anche le disposizioni relative al contenimento della pandemia da Covid-19. Ciò è corroborato dalla documentazione allegata alla relazione della dott.ssa (cfr. relazioni delle educatrici e , dei Per_2 Pt_6 Per_15
Per_ collaboratori e , dei docenti e e dell'alunno . CP_14 CP_15 Per_16 Tes_1
Circostanze confermate in giudizio dai testi , 21 22 e 23 A fronte di CP_15 Pt_6 Per_16 tali evidenze, convergenti e univoche, deve ritenersi accertata la commissione di atti contrari ai doveri di responsabilità e correttezza del personale docente. I comportamenti in esame sono gravi, in quanto connotati da aggressività fisica e verbale, e risultano lesivi dell'immagine dell'istituzione scolastica.
5.3.6. Con nota del 15.02.202 (prot. n. 2909/3.1 ris), la Dirigente Scolastica ha Cont Cont denunciato all' ulteriori infrazioni disciplinari della ricorrente. L' ha formulato la seguente contestazione di addebito con missiva del 03.03.2022 (prot. n. 1907): “per aver la stessa nella giornata del 12.02.2022 durante la lezione svolta presso la classe 1APV:
a) Posto in essere un comportamento non consono alla propria funzione, urlando nei confronti dell‟educatrice presente in aula frasi quali “tu sei un educatore io sono un insegnante da tantissimi anni, il mio ruolo è nettamente superiore al tuo”, “non sai fare il tuo lavoro”;
b) reiterato un comportamento non consono alla propria funzione, urlando nei confronti degli alunni frasi quali: “chiudete la bocca” ed in particolare aver proferito in maniera aggressiva nei confronti di un alunno della classe 1 APV la frase “La bocca te la devi cucire” e aver sbattuto con violenza il proprio cellulare sul banco di quest‟ultimo, in modo intimidatorio;
c) aver utilizzato in maniera non consona il proprio cellulare per registrare quanto stava accadendo all‟interno della classe 1 APV con particolare riferimento al proprio gesto di inginocchiarsi difronte alla classe con l‟intento di “chiedere scusa” affermando “perché io lo so che fate così perché non mi sopportate e volete mandarmi via. Fate quello che volete io non riesco a fare lezione, c‟è qualcuno che vi istiga contro di me”. Ed ancora, “non farò più lezione, dalla prossima settimana farò compiti in classe e fioccheranno voti bassi.”
Il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per undici giorni (cfr. provvedimento del
27.04.2022-prot. n. 3797 24).
Anche per tale sanzione sono stati rispettati i termini di cui all'art. 55 bis. La segnalazione è stata inoltrata il 15.02.2022, entro dieci giorni dai fatti, ed entro i ricorrente si è strappata la mascherina dicendo che non serviva a niente. Non ricordo se poi abbia rimesso la mascherina.” 23 “cap. 3) di pag. 75: durante l'intervallo sono scesa giù per andare a fare la foto in cortile e passando per la classe 1APV ho visto la ricorrente uscire dalla classe agitata e pronunciare le frasi “”questa iniziativa è una cagata”, “queste giornate sono inutili”. Sono entrata in classe;
metà della classe era andata fuori. Adr: non sapevo che la prof.ssa fosse contraria all'iniziativa. cap. 4) di pag. 75: confermo la circostanza. Per La ricorrente non indossava la mascherina. Lo studente ha risposto male alla professoressa;
quest'ultima si è tolta la mascherina e si è avvicinata allo st te spingendo il banco verso il muro. In quel momento mi sono frapposta tra lo studente e la collega, perché ho temuto per l'incolumità di entrambi e che la situazione degenerasse.” 24 Cfr. doc.ti 6,7,8,9 fascicolo resistente. pagina 18 di 21 successivi trenta giorni è stata formulata la contestazione disciplinare. Si ribadisce l'irrilevanza, ai fini della validità della sanzione, delle irregolarità relative alle norme contrattuali o legali richiamate nel provvedimento sanzionatorio.
Emerge dal compendio probatorio che la ricorrente ha umiliato l'educatrice nel Pt_7 corso della lezione in classe, tenendo anche comportamenti inurbani, sfociati in atti intimidatori e prevaricatori nei confronti degli studenti della classe 1° APV. La docente ha aggredito l'alunno ha sbattuto il banco per terra e ha filmato gli studenti con il CP_16 proprio cellulare. A riprova di tali condotte la segnalazione della madre dello studente le relazioni scritte dell'educatrice e dei collaboratori e e il Per_18 Pt_7 CP_17 CP_15 verbale della classe 1° APV (allegate alla relazione della dott.ssa . Circostanze Per_2 avvalorate dalle dichiarazioni dei testi , 25 26 e 27 La sanzione della CP_15 Pt_8 CP_17 sospensione è proporzionata, stante la gravità dei fatti accertati (compendiandosi anche in aggressioni verbali e fisiche), la reiterazione delle condotte e la recidiva con i fatti commessi il 25.11.2021.
5.3.7. La prof.ssa ha tenuto comportamenti non conformi ai Parte_9 regolamenti scolastici e irrispettosi dei doveri di correttezza collegati alla funzione docente. A fronte delle reiterate condotte della ricorrente, segnalate dal personale scolastico e dagli studenti, deve escludersi sia l'intento persecutorio della Dirigente
Scolastica, sia la configurabilità della fattispecie dell'abuso del potere disciplinare da parte dell'amministrazione convenuta. A ciò deve aggiungersi che non vi è alcuna prova dei comportamenti mobbizzanti prospettati in ricorso. Nessuna evidenza comprova che la ricorrente sia stata maltrattata, derisa e umiliata in pubblico dai superiori e dai colleghi, che sia stata estromessa dalle riunioni, che le sia stato impedito di esercitare il ruolo di referente di materia o che la dirigente scolastica abbia sobillato gli alunni “a tenere comportamenti arbitrari e indisciplinati” a suo danno. Le altre condotte prospettate in ricorso (cfr. anche note finali 28), peraltro non provate, non sono idonee ad integrare una responsabilità del convenuto per stress lavorativo, in quanto imputabili a carenze strutturali dell'istituzione scolastica e a legittime scelte organizzative della Dirigente, non sindacabili dal personale docente.
Non presentano profili di illiceità gli inviti della Dirigente di utilizzare la posta elettronica per finalità istituzionali, le carenze dei PC e dei sistemi informatici (non addebitabili all'istituto), l'assegnazione delle ultime ore di lezione o lo svolgimento di ore di aggiornamento obbligatorio. Così come risulta indimostrato il blocco del registro elettronico e la commissione di azioni di disturbo a danno della ricorrente.
Da ultimo, è emerso dall'istruttoria orale l'infondatezza delle doglianze relative alla riunione del dipartimento “Asse dei Linguaggi”. I testimoni non hanno confermato la volontà della Dirigente di estromettere la ricorrente dal dipartimento o di ostacolarla nel ruolo di referente di materia. Al contrario, dalle deposizioni dei testi 29 Tes_4 Tes_5 30 e 31 si ricava che la prof.ssa di ha monopolizzato la discussione, Tes_6 Pt_1 Pt_1 28 Cfr. pag. 13-15. 29 “cap. 15) pag. 81: confermo la circostanza del capitolo di prova. Nel corso della riunione di dipartimento io, la prof.ssa e la prof.ssa non ci siamo opposte alla sua candidatura. Già in precedenza Per_20 Tes_5 avevamo dich pprezzament la sua disponibilità a candidarsi come capo-dipartimento o referente di materia. Tuttavia con una mail la ricorrente aveva ritirato la sua candidatura. cap. 16) pag. 81: è vero, la ricorrente comunico la propria indisponibilità con mail. cap. 20) pag. 82: è vero, nel corso della riunione c'è stato uno scontro continuo;
la ricorrente ha pronunciato le frasi riportate nel capitolo di prova. Diceva che lei era la referente di materia;
ha fatto un monologo sulle proprie competenze e capacità. Mi diceva che ero incompetente e che dovevo tacere. Nel corso della riunione saltellava. cap. 21) pag. 83: confermo la circostanza del capitolo di prova. La ricorrente scriveva alla lavagna con caratteri cubitali e impediva lo svolgimento della riunione.” 30 “capp. 15)-16) pag. 81: confermo la circostanza del capitolo di prova. La riunione era presieduta da me e dalla prof.ssa La ricorrente aveva dapprima manifestato la propria disponibilità a candidarsi Tes_4 come capo-di o referente di materia. Successivamente, nel corso della stessa riunione, ha confermato la propria indisponibilità. La ricorrente aveva comunicato il proprio impedimento già in precedenza. cap. 20) pag. 82: è vero, è successo quanto indicato nel capitolo di prova. La ricorrente pretendeva di dirigere la riunione. Ci diceva che eravamo asserviti alla dirigente, ha aggredito verbalmente i colleghi che proponevano di mostrare agli studenti video e film. cap. 21) pag. 83: confermo la circostanza. Senza chiedere la parola, la ricorrente si alzava e andava a scrivere alla lavagna. Non dava ai colleghi l'opportunità di esprimersi serenamente. I toni che usava erano aggressivi e impediva lo svolgimento della riunione.” 31 “cap. 20: ero presente alla riunione del 30.09.2021. E' nato un contrasto tra la ricorrente e la prof.ssa su chi doveva coordinare la riunione. La ricorrente non condivideva la programmazione di materia Tes_4 pagina 20 di 21 tenendo atteggiamenti aggressivi nei confronti dei colleghi e impedendo il regolare svolgimento della riunione del 30.09.2021.
5.3.8. Per le ragioni testé esposte, vanno rigettate tutte le domande formulate in ricorso.
4. Sulle spese di lite
4.1. La ricorrente è tenuta a rifondere le spese di lite del convenuto in CP_1 forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 26.000,00 a €.
52.000,00.
4.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida nella complessiva somma di €. Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
che intendevamo approvare. Sono nate delle incomprensioni sulla conduzione della riunione e sui compiti del referente. cap. 21: la ricorrente scriveva alla lavagna a caratteri cubitali cosa si doveva fare e inserire nella programmazione. In quel momento la collega aveva un modo di porsi polemico, dicendo che Pt_1 lei aveva studiato tutta l'estate. Noi provavamo a d ricorrente che la programmazione e gli obiettivi dovevano essere condivisi, mentre a tratti il tono della ricorrente era polemico. Adr: il clima era teso;
nel corso della riunione la ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontariamente. Adr: confermo che la ricorrente ha pronunciato parole con significato analogo a quello delle frasi riportate nel capitolo di prova. Adr: non sono stata chiamata in direzione dalla Dirigente. Mi è stato chiesto di fare una breve relazione su quello che era accaduto.” pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. doc. 14 fascicolo resistente. 4 Cfr. doc. 15 fascicolo resistente. 5 “cap. 5) pag. 76: confermo la circostanza del capitolo di prova. Ho verificato di persona che la ricorrente ha fatto uscire dalla classe gli studenti della 1, creando assembramento presso la macchinetta del caffè, in violazione delle disposizioni anti-Covid.” pagina 10 di 21 6 Cfr. doc.ti 4,8,18 fascicolo ricorrente. 7 Cfr. doc.ti 5-17 fascicolo ricorrente. pagina 11 di 21 12 Cfr. doc.ti 32,33,75 fascicolo ricorrente. 13 Cfr. doc.ti 16,17 fascicolo resistente. pagina 13 di 21 17 Cfr. doc.ti 36,37,79 fascicolo ricorrente. 18 “cap. 14) di pag. 81: ero in classe in compresenza con la prof.ssa ; c'era anche l'educatrice Pt_1 Per_13
. La ricorrente è entrata in classe e gli studenti non si sono la ricorrente ha inteso q
[...] rtamento come una offesa personale;
uno studente ha detto: “lei non è il Presidente della Repubblica”. La docente si è irritata e ha detto agli studenti che erano vuoti, dando loro delle “merde”. In precedenza la docente ha offeso anche sé stessa.” CP_1 19 “cap. 14) di pag. 81: ero presente in classe. La non era una classe tranquilla. La ricorrente si è risentita perché gli studenti non si sono alzati al ingresso e uno studente ha detto: “lei non è il Presidente della Repubblica”. Gli studenti deridevano la ricorrente e lei ha pronunciato le frasi indicate nel capitolo di prova. Prima ha offeso anche sé stessa.” pagina 15 di 21 21 “capp. 1)-2) pag. 74: confermo le circostanze dei capitoli di prova. La prof.ssa aveva Per_17 organizzato con la prof.ssa una iniziativa per il contrasto alla violenza di g iziativa Tes_1 prevedeva il coinvolgiment tudentesse per la foto con una mascherina di colore rosso. Nell'occasione la prof.ssa contrariata ha sbattuto la porta della classe, chiudendola in faccia agli Pt_1 studenti e Successivamente ha pronunciato le frasi riportate nel capitolo di prova Per_11 Pt_5 Per_12 n. 2: “n a “Non me ne frega niente di quello che dice la lei non è una Tes_1 mia superiore, ma una collega alla pari.” 22 “capp. 1)-2) pag. 74: il 25.11.2021 ero presente in classe. L'iniziativa scolastica prevedeva che gli studenti indossassero una mascherina rossa per poi fare una fotografia in cortile. Alcuni studenti della 5A sono venuti a bussare, facendo presente che era il momento della foto, come richiesto dalla presidenza. Inizialmente la ricorrente ha chiuso la porta, gli studenti hanno insistito e la prof.ssa ha chiuso la Pt_1 porta in faccia agli alunni. Gli alunni della 1A volvano alzarsi per andare a fare la foto uel momento io ho detto di aspettare la docente e di motivare la propria richiesta. La ricorrente è rientrata e ho proposto alla stessa di far uscire gli studenti al termine del compito assegnato e a quel punto la prof.ssa ha assegnato un comito di punizione agli studenti. La prof.ssa si è levata la mascherina dicendo che
“l'iniziativa era inutile e una cagata”, affermando anche che l'iniziativa era ipocrita perché gli studenti avevano usato violenza nei suoi confronti mancandole di rispetto. Nel mentre la ricorrente si batteva il petto con il pugno, forse dovuto al nervosismo, tanto che anch'io mi sono spaventata. Gli animi si sono scaldati e alcuni studenti sono usciti a fare la foto lo stesso. cap. 3) di pag. 75: confermo quanto già detto. cap. 4) di pag. 75: confermo che la ricorrente non indossava la mascherina nonostante le prescrizioni per il Per Covid;
confermo anche che si è avvicinata allo studente con fare aggressivo;
si è appoggiata al banco e lo spingeva verso il muro. Adr: io sapevo che all'ini a era stata coinvolta tutta la scuola. Adr: la pagina 17 di 21 25 “cap. 4) di pag. 76: confermo la circostanza. Sono andata in classe perché sono stata chiamata dalla CP_1 ricorrente che voleva un referente in classe. Io e il bidello siano andati dalla referente , Persona_19 la quale stava facendo lezione in seconda e ci ha detto c poteva lasciare la classe sc andati a riferire alla ricorrente e abbiamo visto cosa succedeva in classe. La prof.ssa ha preso il cellulare e ha iniziato a filmare;
gli studenti dicevano alla ricorrente che non poteva registrare perché minorenni. A quel punto la ricorrente ha detto che avrebbe tenuto per sé la registrazione senza divulgarla. La docente ha detto: “fate di tutto per farmi licenziare”, “dalla prossima settimana farà verifiche pesanti”, pronunciando le frasi indicate nel capitolo di prova.” 26 “cap. 2) di pag. 76: è vero la ricorrente ha urlato nei confronti degli studenti la frase “chiudete la bocca”. cap. 3) di pag. 76: la prof.ssa si è avvicinata ad un mio compagno di classe ), Persona_14 sbattendo le mani sul banco e avvinandosi faccia a facci con il mio compagno;
la ricorre il banco e lo ha sbattuto per terra. Adr: non era un gioco, la docente era arrabbiata. Ha anche detto la frase
“la bocca te la devi cucire”. Adr: i miei compagni facevano confusione in classe.” 27 “cap. 4) di pag. 76: confermo la circostanza. Sono andata in classe perché sono stata chiamata dalla CP_1 ricorrente che voleva un referente in classe. Io e il bidello siano andati dalla referente , Persona_19 la quale stava facendo lezione in seconda e ci ha detto c poteva lasciare la classe sc andati a riferire alla ricorrente e abbiamo visto cosa succedeva in classe. La prof.ssa ha preso il cellulare e ha iniziato a filmare;
gli studenti dicevano alla ricorrente che non poteva registrare perché minorenni. A quel punto la ricorrente ha detto che avrebbe tenuto per sé la registrazione senza divulgarla. La docente ha detto: “fate di tutto per farmi licenziare”, “dalla prossima settimana farà verifiche pesanti”, pronunciando le frasi indicate nel capitolo di prova.” pagina 19 di 21