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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 481/2024 RGA avverso la sentenza n. 192/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, emessa in data 04.06.2024, pubblicata in data 24.06.2024 e notificata in data
27.06.2024; avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato e richiesta pagamento differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale del 20/02/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bacchetta Alessandro, nel cui studio in Travo (PC), località Marchesi via dei Castelli n. 24, ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellante;
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rastelli Cristina ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in
Piacenza, via Pietro Cella n.55, come da procura in atti;
- appellata;
pag. 1 di 10 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: <<(…) Con ricorso depositato il 23.04.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia in Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, in accoglimento del ricorso: Riconoscere e dichiarare che tra e la ricorrente è intercorso un Controparte_1 Parte_2 rapporto di lavoro subordinato e continuativo e ininterrotto dal febbraio 2016 al
2 dicembre 2019, corrispondente al livello C1 retributivo del C.C.N.L. del settore che si applica al rapporto di lavoro de quo;
- Per l'effetto, condannare CP_1
al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di
[...] differenza sulla retribuzione mensile, tredicesime e quattordicesime mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di euro 113.486,58 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all' esito dell' istruttoria;
- Con vittoria di spese di competenze ed onorari. ” La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del parcheggio “San Fermo” sito in Piacenza in via Cittadella n. 54 e gestito dall'impresa individuale
“ ”. Sosteneva che il rapporto di lavoro era iniziato nel febbraio Controparte_1
2016 e terminato in data 31.12.2019, anche se non era mai stato regolarizzato.
Durante il rapporto di lavoro sosteneva di aver sempre osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 13:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore
13:30 alle ore 15:30, per complessive 32 ore settimanali su sei giorni lavorativi.
A tale orario si doveva aggiungere quello effettuato durante le domeniche del mese di dicembre dalle 7:30 alle 13:30. Riferiva inoltre di aver svolto mansioni riconducibili al livello di inquadramento C1 del C.C.N.L. autorimesse e di aver
pag. 2 di 10 raramente goduto di ferie senza percepire la relativa retribuzione. Infine, sosteneva di aver emesso fattura alla convenuta per importi corrispondenti alla retribuzione, comunque inferiore rispetto a quello dovuto per legge.
Domandava pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di euro 113.486,58 a titolo di differenze retributive. Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il Controparte_1 ricorso avversario, eccependo l'infondatezza di quanto dedotto da parte del ricorrente e fornendo una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta. In particolare, precisava di essere titolare dell'omonima impresa individuale, la quale aveva in gestione il parcheggio denominato “San Fermo” sito in Piacenza alla via Cittadella n. 54, come a sua volta la ricorrente fosse titolare, con la socia
, della “Patty Chiari s.n.c.” che oltretutto aveva in gestione il Controparte_2 parcheggio sito in Piacenza e denominato “Della Ferma”. Nell'anno 2004, la resistente con la società “Patty Chiari” e il sig. gestore del parcheggio Per_1
“San Martino”, riferiva di aver stipulato un accordo di mutuo e reciproco soccorso, volto alla collaborazione per la sorveglianza e la custodia del parcheggio “ San Fermo” (doc. 4 parte resistente). La resistente ha dedotto che in virtù di un precedente accordo verbale, la ricorrente si era resa Pt_1 disponibile a recarsi al parcheggio “San Fermo” nei momenti di minor affluenza del parcheggio “Della Ferma”. Negava fermamente che tra le parti fosse mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato, tanto più che era la società “Patty Chiari” a stabilire gli orari in cui la ricorrente si recava presso il Pt_1 parcheggio “San Fermo” e a fronte delle prestazioni rese era proprio la “Patty Chiari” a emettere fattura (doc.6,7,8 e 9 parte resistente). Infine, ha rappresentato che la ricorrente, mediante scrittura del marzo 2019 (doc.
11 parte resistente), aveva riconosciuto di essere sua debitrice ma che tale debito non era stato onorato.
Il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di diversi testimoni. (…)>>. All'esito dell'espletata istruttoria, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 192/2024 R.S., emessa in data 04.06.2024, pubblicata in data
24.06.2024, così statuendo: “(…) - Rigetta il ricorso - condanna la ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate nella complessiva
pag. 3 di 10 somma di € 6.700,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riepilogata la vicenda sottoposta al suo giudizio e richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione sugli indici sintomatici della subordinazione, che compete al prestatore di lavoro provare ex art. 2697 c.c., ha ritenuto infondato il ricorso introduttivo del giudizio, rilevando che la sig.ra non avrebbe “(…) Parte_1 assolto detto onere” né invero avrebbe “allegato in modo circostanziato il lavoro effettivamente svolto presso la convenuta, limitandoci a riferire di un rapporto di lavoro subordinato mai regolarizzato senza nulla provare in merito agli elementi costitutivi di un rapporto riferibile all' art. 2094 c.c.; diversamente, parte resistente ha offerto una ricostruzione precisa e puntuale dalla quale è possibile evincere l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato.” Con ricorso depositato in data 27/07/2024, la sig.ra ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) contrariis reiectis, accertata e ritenuta la propria competenza, riformare la Sentenza e per l'effetto dichiarare che la sentenza appellata è ingiusta poiché la motivazione è insufficiente e contraria alle prove testimoniali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente e della precedente procedura come per legge”. Nello spiegato atto di gravame, l'odierna appellante cha censurato genericamente le valutazioni istruttorie compiute dal Tribunale di Piacenza nella persona dei diversi Magistrati succedutisi nella trattazione del procedimento, da un lato, sostenendo l'inattendibilità dei testi indotti dall'allora convenuta e, dall'altro lato, affermando che i testi , , e Testimone_1 Controparte_2 Testimone_2 avrebbero <confermato la sussistenza della prestazione Testimone_3 lavorativa “in nero” della “schiavizzata” dalla Pt_1 Controparte_1
Con separata istanza, depositata in data 17/08/2024, la sig.ra Parte_1 affermando di aver ricevuto in data 05/08/2024 dalla sig.ra la Controparte_1 notifica di un atto di precetto, ha chiesto di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di trattazione.
La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale, Controparte_1 ha eccepito la decadenza della controparte dalle produzioni documentali in quanto
pag. 4 di 10 non effettuate contestualmente al deposito dell'atto di gravame;
in via preliminare, ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla sig.ra Pt_1
in quanto asseritamente formulata in violazione dell'art. 434 c.p.c. e,
[...] comunque, ne ha contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
In data 18/02/2025, l'Avv. Banchetta Alessandro, difensore di parte appellante, ha formulato istanza di differimento dell'odierna udienza, asseverando di essere impossibilitato a presenziarvi per motivi di salute.
L'Avv. Rastelli, difensore di parte appellata, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza di tale istanza per le ragioni illustrate a verbale d'udienza.
La suddetta istanza, ad avviso della Corte, non può trovare accoglimento, da un lato, in quanto depositata nel fascicolo telematico in assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'asserito legittimo impedimento a comparire del difensore di parte appellante, dall'altro lato, in ragione dell'inconferenza della documentazione sanitaria trasmessa sul punto via email dal medesimo difensore
(non riguardante la data odierna).
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa Corte,
l'appello proposto dalla sig.ra deve essere dichiarato inammissibile Parte_1 in quanto redatto in violazione dei requisiti prescritti dalla legge, in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto dall'odierna appellata. Al riguardo, si osserva che l'ammissibilità dell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, secondo cui: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La versione precedente della norma, dettata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, era la seguente: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
pag. 5 di 10 fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In sostanza, l'unica concreta modifica rilevabile nella versione introdotta dalla
“riforma Cartabia” è data dall'inciso “in modo chiaro, sintetico e specifico”, riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione. È, poi, stabilito, a pena d'inammissibilità, così come nel testo previgente, quale contenuto l'impugnazione debba avere. Dunque, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile soltanto qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, non, invece, per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate.
Si deve, quindi, escludere che un atto, seppur prolisso e ripetitivo e, dunque, non
“sintetico”, possa, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, potendo la sanzione conseguire soltanto al difetto di uno dei requisiti prescritti per il suo contenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte, con riguardo al testo dell'art. 434 introdotto dal D.L. n. 83/2012 che, come s'è visto, dettava regole nella sostanza identiche a quelle della versione attuale, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il «quantum appellatum», circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., Sez. Lav., 5 febbraio
2015, n. 2143).
Quest'interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, sintetizzata dalla seguente massima: “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
pag. 6 di 10 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il ricorso in appello, dunque, deve specificare, innanzitutto, quali parti della sentenza si intende impugnare.
Inoltre l'atto di appello deve, da un lato, concentrarsi su come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata e, dall'altro lato, non deve contenere mere censure generiche e teoriche, dovendosi invece spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole alla posizione dell'appellante. L'atto processuale di appello, in sostanza, deve contenere una parte “rescindente”
(nella quale si critica la sentenza di primo grado, indicando il perché di tali censure) ed una parte “rescissoria” (nella quale si costruisce la versione fattuale che si auspica venga recepita ed accolta dal giudice d'appello).
In proposito si evidenzia che la già citata pronuncia delle Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, ha accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, affermando che: “si tratta cioè di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza” (Cass. Sez. Un.
16/11/2017, n. 27199).
Tali regole, ad avviso di questa Corte, non sono state rispettate dall'odierna appellante.
Ed invero, l'atto d'appello introduttivo di questo giudizio, da un lato, non individua con precisione le parti della sentenza gravata oggetto di censura, offrendone una
pag. 7 di 10 lettura “superficiale” e non corrispondente al suo reale contenuto, dall'altro lato, difetta dell'esposizione delle specifiche ragioni su cui si fonda l'impugnazione.
Quanto al primo aspetto, si osserva che l'atto di appello in esame sembra voler genericamente censurare le valutazioni istruttorie compiute dal Giudice di prime cure che, tuttavia, non vengono affatto individuate con precisione, come sarebbe dovuto avvenire.
Non sono, quindi, affatto chiari i passaggi motivazionali della sentenza gravata oggetto di censura.
Quanto al secondo aspetto (id est difetto dell'esposizione delle ragioni su cui si fonda l'impugnazione), si osserva che nell'atto di gravame in esame non si rinviene quella critica motivata alla decisione impugnata imposta dall'art. 434 c.p.c. ai fini della specificità dei motivi.
Ed invero, l'odierna appellante eccepisce genericamente che il Giudice a quo ha errato nel valutare la documentazione prodotta ed ha interpretato erroneamente le emergenze istruttorie, in particolare le risultanze testimoniali. Tuttavia, non spiega in modo preciso quali siano i motivi che l'hanno portata a tale conclusione, e tanto meno offre una ricostruzione alternativa a quella svolta dal Tribunale di Piacenza, limitandosi a reiterare pedissequamente (anche da un punto di vista letterale) le generiche ed apodittiche prospettazioni già svolte in prime cure.
Nello spiegato atto di gravame, in particolare, a confutazione del difetto di specifiche allegazioni, puntualmente evidenziato dal Giudice a quo, non vengono minimamente descritte le mansioni che in concreto avrebbe svolto l'allora ricorrente, non vengono in alcun modo esplicitati gli indici della subordinazione rinvenibili nel caso concreto, non viene svolta alcuna comparazione con la declaratoria contrattuale rivendicata in causa, non vengono puntualmente richiamate le deposizioni testimoniali asseritamente “favorevoli” alla sig.ra Pt_1
(non apparendo, al riguardo, sufficiente la mera enunciazione delle
[...] generalità dei testi escussi) e non vengono nemmeno riproposte neppure per relationem le domande formulate in prime cure, risultando così violato anche il dettato dell'art. 414 c.p.c. (ai sensi del quale: “La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta
pag. 8 di 10 elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto;
se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4)
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”), richiamato dall'art. 434 c.p.c. circa il contenuto “minimo” dell'atto di appello. La difesa dell'appellante, quindi, omette ogni considerazione che possa dirsi effettivamente critica (che consenta anche solo di comprendere perché il Tribunale di Piacenza sarebbe incorso in errore) ed ogni esplicitazione dei motivi di censura alla sentenza impugnata.
Nell'atto di appello proposto dalla sig.ra in conclusione, difetta in Parte_1 concreto qualsiasi specifico elemento di contestazione della sentenza impugnata con specifico riferimento agli elementi che hanno determinato le valutazioni e conclusioni del primo giudice, ovvero quanto utile a identificare la rivendicata – e del tutto indimostrata – subordinazione.
Per questi assorbenti motivi, ad avviso della Corte, l'appello proposto dalla sig.ra va dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese di questo grado del giudizio sono poste a carico dell'appellante in quanto parte soccombente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) ed all'assenza di attività istruttoria, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti nell'interesse dell'odierna appellata) ed operata la riduzione del 50% dei compensi, trattandosi di pronuncia in rito ex art. 4, 9° co. del decreto cit.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. pag. 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che si liquidano in € 2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1 quater, DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 481/2024 RGA avverso la sentenza n. 192/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, emessa in data 04.06.2024, pubblicata in data 24.06.2024 e notificata in data
27.06.2024; avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato e richiesta pagamento differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale del 20/02/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bacchetta Alessandro, nel cui studio in Travo (PC), località Marchesi via dei Castelli n. 24, ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellante;
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rastelli Cristina ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in
Piacenza, via Pietro Cella n.55, come da procura in atti;
- appellata;
pag. 1 di 10 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: <<(…) Con ricorso depositato il 23.04.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia in Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, in accoglimento del ricorso: Riconoscere e dichiarare che tra e la ricorrente è intercorso un Controparte_1 Parte_2 rapporto di lavoro subordinato e continuativo e ininterrotto dal febbraio 2016 al
2 dicembre 2019, corrispondente al livello C1 retributivo del C.C.N.L. del settore che si applica al rapporto di lavoro de quo;
- Per l'effetto, condannare CP_1
al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di
[...] differenza sulla retribuzione mensile, tredicesime e quattordicesime mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di euro 113.486,58 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all' esito dell' istruttoria;
- Con vittoria di spese di competenze ed onorari. ” La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del parcheggio “San Fermo” sito in Piacenza in via Cittadella n. 54 e gestito dall'impresa individuale
“ ”. Sosteneva che il rapporto di lavoro era iniziato nel febbraio Controparte_1
2016 e terminato in data 31.12.2019, anche se non era mai stato regolarizzato.
Durante il rapporto di lavoro sosteneva di aver sempre osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 13:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore
13:30 alle ore 15:30, per complessive 32 ore settimanali su sei giorni lavorativi.
A tale orario si doveva aggiungere quello effettuato durante le domeniche del mese di dicembre dalle 7:30 alle 13:30. Riferiva inoltre di aver svolto mansioni riconducibili al livello di inquadramento C1 del C.C.N.L. autorimesse e di aver
pag. 2 di 10 raramente goduto di ferie senza percepire la relativa retribuzione. Infine, sosteneva di aver emesso fattura alla convenuta per importi corrispondenti alla retribuzione, comunque inferiore rispetto a quello dovuto per legge.
Domandava pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di euro 113.486,58 a titolo di differenze retributive. Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il Controparte_1 ricorso avversario, eccependo l'infondatezza di quanto dedotto da parte del ricorrente e fornendo una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta. In particolare, precisava di essere titolare dell'omonima impresa individuale, la quale aveva in gestione il parcheggio denominato “San Fermo” sito in Piacenza alla via Cittadella n. 54, come a sua volta la ricorrente fosse titolare, con la socia
, della “Patty Chiari s.n.c.” che oltretutto aveva in gestione il Controparte_2 parcheggio sito in Piacenza e denominato “Della Ferma”. Nell'anno 2004, la resistente con la società “Patty Chiari” e il sig. gestore del parcheggio Per_1
“San Martino”, riferiva di aver stipulato un accordo di mutuo e reciproco soccorso, volto alla collaborazione per la sorveglianza e la custodia del parcheggio “ San Fermo” (doc. 4 parte resistente). La resistente ha dedotto che in virtù di un precedente accordo verbale, la ricorrente si era resa Pt_1 disponibile a recarsi al parcheggio “San Fermo” nei momenti di minor affluenza del parcheggio “Della Ferma”. Negava fermamente che tra le parti fosse mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato, tanto più che era la società “Patty Chiari” a stabilire gli orari in cui la ricorrente si recava presso il Pt_1 parcheggio “San Fermo” e a fronte delle prestazioni rese era proprio la “Patty Chiari” a emettere fattura (doc.6,7,8 e 9 parte resistente). Infine, ha rappresentato che la ricorrente, mediante scrittura del marzo 2019 (doc.
11 parte resistente), aveva riconosciuto di essere sua debitrice ma che tale debito non era stato onorato.
Il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di diversi testimoni. (…)>>. All'esito dell'espletata istruttoria, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 192/2024 R.S., emessa in data 04.06.2024, pubblicata in data
24.06.2024, così statuendo: “(…) - Rigetta il ricorso - condanna la ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate nella complessiva
pag. 3 di 10 somma di € 6.700,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. (…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riepilogata la vicenda sottoposta al suo giudizio e richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione sugli indici sintomatici della subordinazione, che compete al prestatore di lavoro provare ex art. 2697 c.c., ha ritenuto infondato il ricorso introduttivo del giudizio, rilevando che la sig.ra non avrebbe “(…) Parte_1 assolto detto onere” né invero avrebbe “allegato in modo circostanziato il lavoro effettivamente svolto presso la convenuta, limitandoci a riferire di un rapporto di lavoro subordinato mai regolarizzato senza nulla provare in merito agli elementi costitutivi di un rapporto riferibile all' art. 2094 c.c.; diversamente, parte resistente ha offerto una ricostruzione precisa e puntuale dalla quale è possibile evincere l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato.” Con ricorso depositato in data 27/07/2024, la sig.ra ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) contrariis reiectis, accertata e ritenuta la propria competenza, riformare la Sentenza e per l'effetto dichiarare che la sentenza appellata è ingiusta poiché la motivazione è insufficiente e contraria alle prove testimoniali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente e della precedente procedura come per legge”. Nello spiegato atto di gravame, l'odierna appellante cha censurato genericamente le valutazioni istruttorie compiute dal Tribunale di Piacenza nella persona dei diversi Magistrati succedutisi nella trattazione del procedimento, da un lato, sostenendo l'inattendibilità dei testi indotti dall'allora convenuta e, dall'altro lato, affermando che i testi , , e Testimone_1 Controparte_2 Testimone_2 avrebbero <confermato la sussistenza della prestazione Testimone_3 lavorativa “in nero” della “schiavizzata” dalla Pt_1 Controparte_1
Con separata istanza, depositata in data 17/08/2024, la sig.ra Parte_1 affermando di aver ricevuto in data 05/08/2024 dalla sig.ra la Controparte_1 notifica di un atto di precetto, ha chiesto di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di trattazione.
La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale, Controparte_1 ha eccepito la decadenza della controparte dalle produzioni documentali in quanto
pag. 4 di 10 non effettuate contestualmente al deposito dell'atto di gravame;
in via preliminare, ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla sig.ra Pt_1
in quanto asseritamente formulata in violazione dell'art. 434 c.p.c. e,
[...] comunque, ne ha contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
In data 18/02/2025, l'Avv. Banchetta Alessandro, difensore di parte appellante, ha formulato istanza di differimento dell'odierna udienza, asseverando di essere impossibilitato a presenziarvi per motivi di salute.
L'Avv. Rastelli, difensore di parte appellata, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza di tale istanza per le ragioni illustrate a verbale d'udienza.
La suddetta istanza, ad avviso della Corte, non può trovare accoglimento, da un lato, in quanto depositata nel fascicolo telematico in assenza di qualsivoglia documentazione attestante l'asserito legittimo impedimento a comparire del difensore di parte appellante, dall'altro lato, in ragione dell'inconferenza della documentazione sanitaria trasmessa sul punto via email dal medesimo difensore
(non riguardante la data odierna).
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa Corte,
l'appello proposto dalla sig.ra deve essere dichiarato inammissibile Parte_1 in quanto redatto in violazione dei requisiti prescritti dalla legge, in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto dall'odierna appellata. Al riguardo, si osserva che l'ammissibilità dell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, secondo cui: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La versione precedente della norma, dettata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, era la seguente: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
pag. 5 di 10 fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In sostanza, l'unica concreta modifica rilevabile nella versione introdotta dalla
“riforma Cartabia” è data dall'inciso “in modo chiaro, sintetico e specifico”, riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione. È, poi, stabilito, a pena d'inammissibilità, così come nel testo previgente, quale contenuto l'impugnazione debba avere. Dunque, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile soltanto qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, non, invece, per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate.
Si deve, quindi, escludere che un atto, seppur prolisso e ripetitivo e, dunque, non
“sintetico”, possa, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, potendo la sanzione conseguire soltanto al difetto di uno dei requisiti prescritti per il suo contenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte, con riguardo al testo dell'art. 434 introdotto dal D.L. n. 83/2012 che, come s'è visto, dettava regole nella sostanza identiche a quelle della versione attuale, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il «quantum appellatum», circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., Sez. Lav., 5 febbraio
2015, n. 2143).
Quest'interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, con la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199, sintetizzata dalla seguente massima: “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
pag. 6 di 10 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il ricorso in appello, dunque, deve specificare, innanzitutto, quali parti della sentenza si intende impugnare.
Inoltre l'atto di appello deve, da un lato, concentrarsi su come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata e, dall'altro lato, non deve contenere mere censure generiche e teoriche, dovendosi invece spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole alla posizione dell'appellante. L'atto processuale di appello, in sostanza, deve contenere una parte “rescindente”
(nella quale si critica la sentenza di primo grado, indicando il perché di tali censure) ed una parte “rescissoria” (nella quale si costruisce la versione fattuale che si auspica venga recepita ed accolta dal giudice d'appello).
In proposito si evidenzia che la già citata pronuncia delle Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, ha accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, affermando che: “si tratta cioè di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza” (Cass. Sez. Un.
16/11/2017, n. 27199).
Tali regole, ad avviso di questa Corte, non sono state rispettate dall'odierna appellante.
Ed invero, l'atto d'appello introduttivo di questo giudizio, da un lato, non individua con precisione le parti della sentenza gravata oggetto di censura, offrendone una
pag. 7 di 10 lettura “superficiale” e non corrispondente al suo reale contenuto, dall'altro lato, difetta dell'esposizione delle specifiche ragioni su cui si fonda l'impugnazione.
Quanto al primo aspetto, si osserva che l'atto di appello in esame sembra voler genericamente censurare le valutazioni istruttorie compiute dal Giudice di prime cure che, tuttavia, non vengono affatto individuate con precisione, come sarebbe dovuto avvenire.
Non sono, quindi, affatto chiari i passaggi motivazionali della sentenza gravata oggetto di censura.
Quanto al secondo aspetto (id est difetto dell'esposizione delle ragioni su cui si fonda l'impugnazione), si osserva che nell'atto di gravame in esame non si rinviene quella critica motivata alla decisione impugnata imposta dall'art. 434 c.p.c. ai fini della specificità dei motivi.
Ed invero, l'odierna appellante eccepisce genericamente che il Giudice a quo ha errato nel valutare la documentazione prodotta ed ha interpretato erroneamente le emergenze istruttorie, in particolare le risultanze testimoniali. Tuttavia, non spiega in modo preciso quali siano i motivi che l'hanno portata a tale conclusione, e tanto meno offre una ricostruzione alternativa a quella svolta dal Tribunale di Piacenza, limitandosi a reiterare pedissequamente (anche da un punto di vista letterale) le generiche ed apodittiche prospettazioni già svolte in prime cure.
Nello spiegato atto di gravame, in particolare, a confutazione del difetto di specifiche allegazioni, puntualmente evidenziato dal Giudice a quo, non vengono minimamente descritte le mansioni che in concreto avrebbe svolto l'allora ricorrente, non vengono in alcun modo esplicitati gli indici della subordinazione rinvenibili nel caso concreto, non viene svolta alcuna comparazione con la declaratoria contrattuale rivendicata in causa, non vengono puntualmente richiamate le deposizioni testimoniali asseritamente “favorevoli” alla sig.ra Pt_1
(non apparendo, al riguardo, sufficiente la mera enunciazione delle
[...] generalità dei testi escussi) e non vengono nemmeno riproposte neppure per relationem le domande formulate in prime cure, risultando così violato anche il dettato dell'art. 414 c.p.c. (ai sensi del quale: “La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta
pag. 8 di 10 elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto;
se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4)
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”), richiamato dall'art. 434 c.p.c. circa il contenuto “minimo” dell'atto di appello. La difesa dell'appellante, quindi, omette ogni considerazione che possa dirsi effettivamente critica (che consenta anche solo di comprendere perché il Tribunale di Piacenza sarebbe incorso in errore) ed ogni esplicitazione dei motivi di censura alla sentenza impugnata.
Nell'atto di appello proposto dalla sig.ra in conclusione, difetta in Parte_1 concreto qualsiasi specifico elemento di contestazione della sentenza impugnata con specifico riferimento agli elementi che hanno determinato le valutazioni e conclusioni del primo giudice, ovvero quanto utile a identificare la rivendicata – e del tutto indimostrata – subordinazione.
Per questi assorbenti motivi, ad avviso della Corte, l'appello proposto dalla sig.ra va dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese di questo grado del giudizio sono poste a carico dell'appellante in quanto parte soccombente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (rientrante nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) ed all'assenza di attività istruttoria, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti nell'interesse dell'odierna appellata) ed operata la riduzione del 50% dei compensi, trattandosi di pronuncia in rito ex art. 4, 9° co. del decreto cit.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. pag. 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che si liquidano in € 2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1 quater, DPR n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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