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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 17/07/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
contributo di dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore solidarietà
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 39/2024 RGP
promossa
da
a favore dei Parte_1
Ragionieri (C.F. ), con sede Parte_2 P.IVA_1
in Roma, Via Pinciana, n. 35, in persona del procuratore speciale, dottor , C.F. , Parte_3 C.F._1
nato a [...], il [...], giusta procura speciale per atto del Notaio dottor in Roma Persona_1
dell'11 gennaio 2024, Rep. n. 6143, Racc. n. 2863 (allegata sub
doc. A), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof.
avv. Mattia Persiani (C.F. , PEC C.F._2
, dall'avv. Giovanni Email_1
1 Beretta (C.F. ), PEC C.F._3
, fax 0680691685, e Email_2
dall'avv. Guido Bonomo (C.F. ), PEC C.F._4
fax 0471309595 ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il loro domicilio digitale
, Email_1 [...]
Em
, giusta procura Email_4 Email_3
rilasciata su foglio separato allegato al presente atto
- appellante -
contro
, nato a [...] Controparte_1
(BZ) il 15.12.1946 e residente in [...]
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni (C.F. ), C.F._6
PEC: PP Email_6
MA (codice fiscale ) PEC: C.F._7
entrambi del Foro di Email_7
Rimini, con studio in Corso D'Augusto n.134, con domicilio eletto nello studio dei difensori giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Numero fax. 0541.21517 e pec sopra indicate, per le comunicazioni e notificazioni di legge.
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro
del Tribunale di Bolzano n. 15/2024 di data 01.02.2024
2 Causa decisa all'udienza del 09.07.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Trento –
Sezione distaccata di Bolzano, in funzione di giudice del lavoro,
previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso ed in annullamento e/o riforma parziale della sentenza di primo grado n. 15/2024, pronunciata dal Tribunale
di Bolzano, voglia: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati dal rag. a titolo CP_1
di contributo di solidarietà trattenuto dalla , con CP_2
riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2016; - per l'effetto, condannare il rag. a CP_1
restituire alla Parte_4
l'importo di Euro
[...]
12.718,27,89 oltre interessi legali;
- in ogni caso, rilevato che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità del contributo applicato dalla in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 Pt_1
per l'anno 2013 o che la sentenza è illegittima per violazione dell'art. 132, n. 4, Cod. Proc. Civ., accertare e dichiarare la legittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà per l'anno 2013 e condannare il rag. a restituire alla CP_1
3 la somma erogata in esecuzione della sentenza del Pt_1
Tribunale di Bolzano per il periodo dal 1° aprile 2013 al 31
dicembre 2013; - dichiarare in ogni caso, la legittimità
dell'applicazione del contributo di solidarietà per l'anno 2013 in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 e per l'effetto, condannare il rag. a restituire alla CP_1 [...]
in favore dei Parte_1 [...]
l'importo di Euro 743,74 oltre interessi Parte_4
legali.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Lavoro,
contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e CP_2
confermare in toto la sentenza del Tribunale di Bolzano
n.15/2024, pubblicata il 01.02.2024 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore degli scriventi difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Rag. , titolare di pensione di anzianità Controparte_1
dell'odierna Cassa previdenziale appellante, si è rivolto al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano per ottenere la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate maturate della pensione di anzianità,
già liquidata, dal gennaio 2013 al dicembre 2016, con
4 riferimento all'art. 13 del “Regolamento della Previdenza” in vigore dal 1° gennaio 2013 per il triennio 2014 – 2016 e in relazione del contributo di solidarietà applicato dalla al CP_2
trattamento pensionistico del ragioniere nell'anno 2013 in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 e ad ogni altra normativa emessa dalla CNPR in ordine a detto “contributo di
solidarietà”. Ha conseguentemente chiesto di accertare che la
Parte_5
(in seguito anche solo la
[...] Pt_1
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia senza l'applicazione del contributo di solidarietà, con condanna della di restituirgli le ritenute operate a tale titolo e Pt_1
dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Si è costituita la eccependo la prescrizione delle Pt_1
pretese nel periodo compreso tra gennaio 2013 ed il 31
dicembre 2016 per decorso del termine quinquennale ex art. 16
del Regolamento di Previdenza del 2013 ed ai sensi dell'art. 47bis del D.P.R. n. 639/1970 (introdotto con l'art. 38 comma 1
del D.L. n. 98/2011), essendo il primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dall'atto introduttivo del giudizio,
notificato il 19.4.2023. Nel merito la argomentava, Pt_1
comunque, la legittimità delle trattenute operate per effetto delle norme anche regolamentari che avevano imposto il contributo di solidarietà (per previsione normativa nel biennio
5 2012/2013, per previsione regolamentare della nel Pt_1
periodo successivo). Ha chiesto, quindi, in via preliminare la declaratoria di prescrizione di tutte le pretese restitutorie e nel merito, comunque, il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Il Tribunale con l'impugnata sentenza: - ha ritenuto che alla fattispecie trovi applicazione la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. e non quella quinquennale ex art. 2948 c.c., citando a conforto Cass. Sez. L., sentenza n.
31527/2022; - ha ritenuto prescritto, quindi, unicamente il diritto alla restituzione delle trattenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013; - ha accolto per il resto il ricorso ritenendo che “per orientamento consolidato … gli enti
previdenziali privatizzati non possono imporre contributi di
solidarietà, in quanto tali tipologie di prestazioni patrimoniali,
non essendo riconducibili ai criteri di determinazione del
trattamento pensionistico, possono essere introdotti solo dal
legislatore”; - ha posto le spese di lite, liquidate nel minimo, a carico della resistente. Controparte_3
Avverso questa decisione la ha interposto appello Pt_1
affidato a tre motivi.
Il rag. si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame con il favore delle spese del grado.
Senz'altro incombente la controversia è stata definita con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura
6 all'udienza del 09.07.2025,
MOTVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 47-bis del dpr 639/1970, nonché dell'art.
2948, n. 4, cod. Civ., dell'art. 2946 cod. Civ. e dell'art. 2943 cod.
Civ., nonché dell'art. 16 del regolamento di previdenza del 2013
in riferimento alla prescrizione dei crediti vantati dal ragioniere”,
la denuncia “l'illegittimità” dell'impugnata sentenza per Pt_1
non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'intera pretesa restitutoria, argomentata da un lato sull'asserita “liquidità” ab origine del credito restitutorio del pensionato, dall'altro sulla considerazione che non possa essere
“omessa” l'applicazione dell'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970
(introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. D, n. 2, della legge n.
111/2011), secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei
arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia
giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti
pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze
dovute a seguito di riliquidazione.” (la disposizione legislativa è
trasfusa nell'art. 16 del regolamento della Previdenza della
CNPR 2013, sub allegato n. 2 di parte appellante). La fattispecie sarebbe, quindi, diversa da quella esaminata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata, in quanto: - “il contributo di solidarietà applicato …
7 non è altro che una percentuale del rateo di pensione …onde il
credito vantato dai pensionati … è un vero e proprio credito a
prestazione previdenziale”, assoggettato al citato art. 47 bis;
-
l'azione promossa dal pensionato non sarebbe, quindi,
un'azione di ripetizione dell'indebito, ma un'azione di esatto adempimento;
- non vi sarebbe alcun “complesso calcolo delle
spettanze da fare”, effettuabile sulla base dei “cedolini
pensionistici mensili” inviati dalla e, peraltro, in sé non Pt_1
sovrapponibile a un'assenza di certezza e liquidità. In
accoglimento del gravame, è chiesta a questa Corte, quindi, una declaratoria di prescrizione dei crediti “relativi alle differenze
pensionistiche per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016, con conseguente condanna dell'appellato a
restituire le maggiori somme ricevute in esecuzione della
sentenza di primo grado” (€ 12.718,27, oltre interessi legali,
giusto cedolino pensionistico di febbraio 2024, sub doc. n. 4 e tabella riepilogativa sub doc. n. 51 dell'atto d'appello).
1.1. L'impugnata sentenza resiste alle censure, in quanto conforme alla unanime e monolitica giurisprudenza della
Suprema Corte di cassazione, che si è pronunciata a più riprese in senso sfavorevole alla tesi della prescrizione quinquennale,
agitata dalla nel contenzioso seriale che la vede da anni Pt_1
contrapposta ai propri pensionati a livello nazionale.
1.2. È sufficiente, ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc,
richiamare per esteso, ex plurimis e anche con specifico
8 riferimento alla non applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale di cui all'art. 47 bis del D.P.R. n.
639/1970, pure sostenuta ancora da parte della giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Arezzo,
depositata dalla all'udienza del 09.07.2025), la decisione Pt_1
resa dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 23257/2024
(che conferma, peraltro, anche l'illegittimità, nel presente procedimento non più messa in discussione dalla del Pt_1
contributo di solidarietà a carico degli iscritti già pensionati deliberato dalla con il regolamento di Previdenza 2013 Pt_1
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, perché non rientrante nei poteri e competenze dell'ente previdenziale). Sulle medesime censure come qui proposte, la Suprema Corte risponde alla alle pagine 9 – 11 del provvedimento (sottolineature Pt_1
nostre): “… Si legge in Cass. 31527/2022 che «questa Corte di
legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di
confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento
accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni
unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia
di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti
previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la
prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. -
così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la
liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a
disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione
9 l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla
riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione
decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è
precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri Pt_1
iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti Pt_6
una persona giuridica privata che gestisce una forma di
previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la
contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie
interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso
modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la
liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile»,
ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere
posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai
fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del
credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che
entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei
di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n.
16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.
un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in
condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura
decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore
importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è
oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo
liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile»
e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale
10 dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art.
2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo
aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r.
nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i
ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di
pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei
trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle
relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo
introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38,
D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione
che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di
riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito
consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione
di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate
sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo
pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in
sé considerata. 18. La ha esercitato unilateralmente un Pt_1
potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato,
ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui
pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di
recupero delle somme indebitamente trattenute non può che
essere quello ordinario decennale”. Questo indirizzo si è
consolidato (ex multis Cass. n. 31641/2022, n. 31642/2022,
n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n.
11 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il
differente ambito applicativo dell'art.47bis d.P.R. n.639/70, non
ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale
per violazione dell'art.3 Cost. …”.
1.3. Successivamente, la Corte di cassazione è ancora intervenuta in conferma della prescrizione decennale del credito restitutorio (da trattenute illegittime) oggetto di causa (cfr. Corte
di cassazione, n. 29600/2024 e n. 20684/2024).
1.4. Il primo motivo proposto dalla va, quindi respinto. Pt_1
2. Con il secondo motivo (“Illegittimità/nullità della sentenza
impugnata per violazione dell'art. 112 cod. Proc. Civ. per omessa
pronuncia e, comunque, illegittimità/nullità della sentenza
impugnata per violazione dell'art. 132 cod. Proc. Civ. per
mancanza di motivazione, in relazione alla legittimità del
contributo di solidarietà applicato dalla cassa sulla pensione del
rag. per l'anno 2013 in forza dell'art. 24, comma 24, CP_1
del d.l. n. 201 del 2011.”) la deduce la nullità Pt_1
dell'impugnata sentenza, perché avrebbe omesso di pronunciarsi e/o comunque di esplicitare una qualsiasi motivazione percepibile circa la ritenuta illegittimità anche del contributo di solidarietà, trattenuto dalla nell'anno 2013 Pt_1
in forza non di una propria delibera e previsione regolamentare,
ma in applicazione della previsione normativa di cui all'art. 24
comma 24 del D.L. n. 201/2011.
3. Con la terza censura, rubricata “illegittimità della
12 sentenza impugnata per violazione dell'art. 24, comma 24, del
D.L. n. 201 del 2011”, la si duole della implicita decisione Pt_1
del Tribunale di illegittimità anche del contributo di solidarietà
applicato per l'anno 2013, che, diversamente da quello applicato nel successivo triennio 2014 – 2016, troverebbe il suo fondamento nell'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011 e avrebbe una finalità eminentemente sanzionatoria in quanto imposto solo in assenza di tempestivo rispetto da parte degli enti previdenziali privatizzati di quanto previsto dalla stessa norma, come avvenuto per la e come Parte_4
documentato in primo grado con le delibere sub doc. 26 e 26
bis). In riforma dell'impugnata sentenza, quindi, il prelievo operato dalla nel 2013 sarebbe pienamente legittimo, con Pt_1
conseguente necessaria condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 743,74 come da cedolino pensionistico sub doc. n. 3 e 51 dell'atto d'appello.
4. Le due censure possono essere esaminate unitamente,
anche perché le eventuali ipotesi di “omessa pronuncia” e/o
“motivazione carente/insufficiente” non costituiscono ipotesi regressive di cui all'art. 354 comma 1 cpc, ma richiedono l'emendamento da parte del Giudice investito dell'appello.
4.1. Le censure sono parzialmente fondate.
4.2. Il Tribunale, nel riconoscere parzialmente prescritto il credito restitutorio (fino alla mensilità di marzo 2013
compreso), ha accertato, sulla base dell'orientamento
13 consolidato, “secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non
possono imporre contributi di solidarietà, in quanto tali tipologie
di prestazioni patrimoniali, non essendo riconducibili ai criteri di
determinazione del trattamento pensionistico, possono essere
introdotti solo dal legislatore”, per l'effetto “l'illegittimità del
contributo di solidarietà operate … dal 2013 al 2016”, con condanna della a restituire al ricorrente le somme Pt_1
trattenute a questo titolo (escluse le mensilità prescritte).
4.3. Così motivando e statuendo il Tribunale pare effettivamente non essersi avveduto che il contributo di solidarietà applicato dalla nel 2013 (nella misura dell'1%) Pt_1
aveva non fonte regolamentare, ma legislativa, sicché la censura di difetto motivazionale del provvedimento impugnato è fondata.
4.4. Sul merito s'impongono le seguenti considerazioni.
4.5. L'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011 ha previsto quanto segue: “24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici
riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in
materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti
14 secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si
esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza
l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere
negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal
1° gennaio 2012: a) …; b) un contributo di solidarietà, per gli anni
2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.”
4.6. L'art. 13 del Regolamento della Previdenza (doc. n. 1 di parte appellante) della recante la disciplina del Pt_1
contributo di solidarietà del triennio 2014 – 2016, ritenuta illegittima dalla Suprema Corte, recita al primo comma:
1. Con
il fine di assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità fra le
generazioni previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335, per il triennio 2014-2016, fermo quanto
disposto dall'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, si applica un contributo di solidarietà alle pensioni
liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013
determinato nelle seguenti misure percentuali, in relazione
all'importo annuo della pensione rispetto a quello del trattamento
minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'Assicurazione generale obbligatoria: ….”.
4.7. La con il nuovo regolamento della Previdenza, ha Pt_1
implementato (o tentato di implementare) misure dirette ad assicurare l'equilibrio finanziario giusto quanto richiesto dal
15 legislatore.
4.8. Risulta, però, che il nuovo regolamento è stato adottato dal Comitato dei delegati della solo con delibera del Pt_1
10.11.2012, con successiva trasmissione ai Ministeri vigilanti
(cfr. copia della delibera sub doc. n. 26 di parte appellante).
Dalle premesse della successiva delibera del Comitati dei delegati di data 9.09.2013 risulta che sul regolamento i
Ministeri vigilanti con due note (del 30.01.2013 e del 1°luglio
2013) hanno chiesto di apportare modifiche. Il regolamento è
stato, quindi, definitivamente approvato dalla con le Pt_1
modifiche richieste dai Ministeri solo con la citata delibera del
09.09.2013 (doc. n. 26 bis della . Pt_1
4.9. La norma prevede due ipotesi tassative e alternative per fare scattare l'applicazione sanzionatoria del contributo di solidarietà a carico degli iscritti alla e già pensionati: a) il Pt_1
mancato rispetto del termine del 30.09.2012 per l'adozione delle misure di equilibrio finanziario, o b) il parere negativo dei
Ministeri sulle misure tempestivamente adottate.
4.10. L'alternatività delle ipotesi da ritenere tassative è
espressa nella norma dall'utilizzo dalla congiunzione “ovvero”,
che è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “o” (con lo stesso significato di “oppure”).
4.11. Nel caso di specie la non ha rispettato il termine Pt_1
fissato dalla legge (30.09.2012) per l'adozione delle misure di riequilibrio finanziario. D'altronde non si può attribuire alle due
16 note ministeriali richiamate nella seconda delibera sopra citata il valore di parere negativo di cui alla disposizione di legge, ma di esortazione di modifiche idonee a superare il giudizio di idoneità delle misure affidato ai Ministeri vigilanti.
4.12. La Suprema Corte si è occupata della specifica questione nell'ordinanza n. 20684/2024, in riferimento alla Cassa di
Previdenza dei dottori commercialisti, la quale, però, in quella vertenza, aveva allegato di avere tempestivamente adottato delle misure per garantire l'equilibrio finanziario, successivamente dichiarate illegittime. Ivi, la difesa dell'ente previdenziale ha argomentato dinanzi alla Suprema Corte una sostanziale parificazione tra la situazione dell'ente rispettoso del termine (le cui misure adottate sono dichiarate successivamente illegittime)
a quella dell'ente previdenziale rimasto inerte o, comunque,
intempestivo rispetto al termine assegnato dal legislatore.
4.13. La fattispecie qui trattata è diversa, perché la Pt_1 [...]
ha sin dalla Parte_4
comparsa di costituzione in giudizio (alle pagine 18 e ss., punti
23 e ss.) allegato la legittimità delle trattenute in forza della previsione normativa sui ratei mensili dell'anno 2013, perché gli organi della non avevano tempestivamente adottato delle Pt_1
misure per garantire l'equilibrio finanziario. Ha prodotto in giudizio la copia delle delibere sopra già richiamate a sostegno della propria argomentazione.
4.14. Sul punto il ricorrente appellato nulla ha dedotto, né in
17 primo grado né nel presente procedimento d'appello.
4.15. Ciò nonostante, però, questa Corte ritiene utile il richiamo alla decisione della Corte da ultimo citata, perché
contiene l'affermazione del principio secondo cui, qualora risulti l'assenza di un provvedimento della Cassa previdenziale entro il termine o, in alternativa, che i Ministeri vigilanti abbiano emesso parere negativo sul provvedimento tempestivamente adottato, l'applicazione del contributo di solidarietà (nella misura dell'1%) agli iscritti già pensionati non solo era legittimo,
ma dovuta, e che, però, a tali due ipotesi da ritenersi tassative non possono essere parificate altre situazioni assai diverse (nel caso trattato dalla Suprema Corte un provvedimento tempestivamente adottato, successivamente dichiarato illegittimo). Si legge in motivazione di Cass., n. 20684/2024:
“Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in
passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il
quale la lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. Pt_1
24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio
milanese respinto la domanda subordinata relativa
all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata
normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013. L'art.
24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n.
214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In
considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario
delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al
18 decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai
predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia
gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad
assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un
arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei
previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b)
un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei
pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di
Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da
un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni
inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi
nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei
provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto
per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla
norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che «non si
comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni
19 inerenti il biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello
senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il
requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex lege Pt_1
l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale
passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della
disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in
cui si considera illegittimo il contributo di solidarietà previsto
dalla , in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1
equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi
quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto
dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento
pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in
forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto
specifico della “inerzia”. Il percorso argomentativo, sia pure
sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua
introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli
anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi,
specificatamente identificati nella mancata adozione da parte
delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad
assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere
negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere
eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il
dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1
che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex
20 ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi
siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex
post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può
configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei
termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione
che la stessa ha espressamente escluso sin dalle fasi di Pt_1
merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo
resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver
adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema
previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con
l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare –
misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a
lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria
del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il
Regolamento di disciplina e le delibere attuative).”
4.16. Si deve pertanto dedurre che nell'ipotesi di effettiva inerzia dell'ente fino al termine assegnato dal Legislatore, che è
il caso della (diversamente dalla fattispecie Parte_4
trattata dalla Cassazione nel precedente citato), l'applicazione del contributo di solidarietà normativamente prevista era legittima e doverosa.
4.17. In parte qua, quindi, limitatamente all'annualità 2013 (e per i mesi non già dichiarati prescritti), il ricorso introduttivo proposto dal rag. deve dirsi infondato. Controparte_1
4.18. L'importo chiesto in restituzione dalla (€ 743,74), Pt_1
21 tuttavia, è errato per eccesso.
4.19. Risulta dai prospetti riepilogativi delle somme erogate per gli anni 2013 e 2014 (doc. n. 3 di parte appellante)
complessivamente una trattenuta di € 723,58 sui cedolini mensili 2013 e di € 20,16 nell'anno 2014 a titolo di “contributo
di solidarietà sugli arretrati anni precedenti”, in somma quindi l'importo di € 743,74.
4.20. Tuttavia, dalla scheda riepilogativa sub doc. n. 51, che è
a base del cedolino mensile del febbraio 2024 (con il quale la ha dato spontanea esecuzione all'impugnata sentenza Pt_1
per effetto della provvisoria esecutorietà della pronuncia) si evince che la correttamente non ha restituito l'importo di Pt_1
€ 185,93 per i mesi prescritti da gennaio a marzo 2013, in conformità alla statuizione di primo grado.
4.21. In accoglimento parziale di questo gravame, quindi, va accertata la legittimità del contributo di solidarietà nella misura dell'1% applicato al pensionato rag. nell'anno Controparte_1
2013 in forza dell'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011,
convertito dalla legge n. 214/2011. In parte qua il ricorso introduttivo del giudizio va rigettato e il rag. è Controparte_1
tenuto, per i motivi esplicitati, alla restituzione alla Pt_1
dell'importo di € 557,81 (= € 743,74 - € 185,93), oltre interessi in misura legale (art. 1284 comma 1 cc) dal 1° marzo 2024 al saldo effettivo.
5. All'accoglimento parziale dell'appello consegue una
22 rinnovata decisione sulle spese di lite dell'intero processo.
5.1. All'esito del giudizio il pensionato rag. CP_1 CP_1
risulta vittorioso in relazione all'illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il triennio 2014 – 2016,
che rappresenta la pretesa economicamente più rilevante del giudizio (ca. il 93/94% del totale richiesto in restituzione dal pensionato). La invece, è vittoriosa in relazione al Pt_1
contributo di solidarietà dell'anno 2013, economicamente incidente in misura ridotta (6/7%).
5.2. È giustificata, pertanto, una compensazione parziale delle spese del processo nella misura del 10%, mentre la condanna della alla rifusione del restante 90% al proprio Pt_1
pensionato segue il principio di soccombenza.
5.3. Il valore di causa è indeterminabile, di complessità però
bassa (stante il carattere seriale della causa e il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in punto sia di prescrizione sia di illegittimità del contributo di solidarietà
introdotto in via regolamentare dalla , senza apprezzabile Pt_1
fase istruttoria in entrambi i gradi. Si ritengono, quindi, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, adeguati i compensi minimi per cause di valore indeterminabile con complessità bassa
(cause di previdenza per il primo grado, cause di appello per il secondo grado) per tutte le fasi, escluso un compenso separato per la fase istruttoria/di trattazione in appello (non
23 autonomamente apprezzabile), e, quindi: a) per il primo grado del giudizio € 851,00 per studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.347,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.838,00 per la fase decisionale, complessivamente € 4.638,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 45,30 per anticipazioni
(contributo unificato, oltre commissioni), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
a favore dei Parte_1
e nei confronti di Parte_4 Parte_2 CP_1
con ricorso in appello depositato il 31.07.2024
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano n. 15/2024 di data 01.02.2024,
in accoglimento parziale dell'appello e, quindi, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
rigetta
24 il ricorso di primo grado proposto da , Controparte_1
limitatamente alla domanda di restituzione del contributo di solidarietà applicato dalla Parte_1
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali sulle
[...]
rate della pensione di nell'anno 2013 Controparte_1
in forza dell'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011 e, per l'effetto,
dichiara
l'appellato tenuto alla restituzione alla Controparte_1
a favore dei Parte_1
Ragionieri e Periti commerciali della somma di € 557,81,
oltre interessi in misura legale (art. 1284 comma 1 cc) dal 1°
marzo 2024 al saldo effettivo;
conferma
per il resto l'impugnata sentenza (illegittimità del contributo di solidarietà applicato per il triennio 2014 – 2016 e condanna della alla restituzione al ricorrente delle trattenute a tale Pt_1
titolo operate sulle rate mensili della pensione di anzianità);
dichiara
le spese di lite del processo tra le parti parzialmente compensate nella misura di un decimo (1/10);
condanna
l'appellante a Parte_1
favore dei Ragionieri e Periti commerciali a rifondere all'appellato Rag. nove decimi (9/10) delle CP_1 CP_1
25 spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida, per intero (10/10): a) per il primo grado del giudizio in complessivamente € 4.638,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 45,30 per anticipazioni (contributo unificato, oltre commissioni), oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in complessivamente € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 09.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
contributo di dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore solidarietà
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 39/2024 RGP
promossa
da
a favore dei Parte_1
Ragionieri (C.F. ), con sede Parte_2 P.IVA_1
in Roma, Via Pinciana, n. 35, in persona del procuratore speciale, dottor , C.F. , Parte_3 C.F._1
nato a [...], il [...], giusta procura speciale per atto del Notaio dottor in Roma Persona_1
dell'11 gennaio 2024, Rep. n. 6143, Racc. n. 2863 (allegata sub
doc. A), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof.
avv. Mattia Persiani (C.F. , PEC C.F._2
, dall'avv. Giovanni Email_1
1 Beretta (C.F. ), PEC C.F._3
, fax 0680691685, e Email_2
dall'avv. Guido Bonomo (C.F. ), PEC C.F._4
fax 0471309595 ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il loro domicilio digitale
, Email_1 [...]
Em
, giusta procura Email_4 Email_3
rilasciata su foglio separato allegato al presente atto
- appellante -
contro
, nato a [...] Controparte_1
(BZ) il 15.12.1946 e residente in [...]
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni (C.F. ), C.F._6
PEC: PP Email_6
MA (codice fiscale ) PEC: C.F._7
entrambi del Foro di Email_7
Rimini, con studio in Corso D'Augusto n.134, con domicilio eletto nello studio dei difensori giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Numero fax. 0541.21517 e pec sopra indicate, per le comunicazioni e notificazioni di legge.
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro
del Tribunale di Bolzano n. 15/2024 di data 01.02.2024
2 Causa decisa all'udienza del 09.07.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Trento –
Sezione distaccata di Bolzano, in funzione di giudice del lavoro,
previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso ed in annullamento e/o riforma parziale della sentenza di primo grado n. 15/2024, pronunciata dal Tribunale
di Bolzano, voglia: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati dal rag. a titolo CP_1
di contributo di solidarietà trattenuto dalla , con CP_2
riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2016; - per l'effetto, condannare il rag. a CP_1
restituire alla Parte_4
l'importo di Euro
[...]
12.718,27,89 oltre interessi legali;
- in ogni caso, rilevato che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità del contributo applicato dalla in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 Pt_1
per l'anno 2013 o che la sentenza è illegittima per violazione dell'art. 132, n. 4, Cod. Proc. Civ., accertare e dichiarare la legittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà per l'anno 2013 e condannare il rag. a restituire alla CP_1
3 la somma erogata in esecuzione della sentenza del Pt_1
Tribunale di Bolzano per il periodo dal 1° aprile 2013 al 31
dicembre 2013; - dichiarare in ogni caso, la legittimità
dell'applicazione del contributo di solidarietà per l'anno 2013 in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 e per l'effetto, condannare il rag. a restituire alla CP_1 [...]
in favore dei Parte_1 [...]
l'importo di Euro 743,74 oltre interessi Parte_4
legali.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
dei procuratori di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Lavoro,
contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e CP_2
confermare in toto la sentenza del Tribunale di Bolzano
n.15/2024, pubblicata il 01.02.2024 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore degli scriventi difensori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Rag. , titolare di pensione di anzianità Controparte_1
dell'odierna Cassa previdenziale appellante, si è rivolto al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano per ottenere la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate maturate della pensione di anzianità,
già liquidata, dal gennaio 2013 al dicembre 2016, con
4 riferimento all'art. 13 del “Regolamento della Previdenza” in vigore dal 1° gennaio 2013 per il triennio 2014 – 2016 e in relazione del contributo di solidarietà applicato dalla al CP_2
trattamento pensionistico del ragioniere nell'anno 2013 in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 e ad ogni altra normativa emessa dalla CNPR in ordine a detto “contributo di
solidarietà”. Ha conseguentemente chiesto di accertare che la
Parte_5
(in seguito anche solo la
[...] Pt_1
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia senza l'applicazione del contributo di solidarietà, con condanna della di restituirgli le ritenute operate a tale titolo e Pt_1
dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Si è costituita la eccependo la prescrizione delle Pt_1
pretese nel periodo compreso tra gennaio 2013 ed il 31
dicembre 2016 per decorso del termine quinquennale ex art. 16
del Regolamento di Previdenza del 2013 ed ai sensi dell'art. 47bis del D.P.R. n. 639/1970 (introdotto con l'art. 38 comma 1
del D.L. n. 98/2011), essendo il primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dall'atto introduttivo del giudizio,
notificato il 19.4.2023. Nel merito la argomentava, Pt_1
comunque, la legittimità delle trattenute operate per effetto delle norme anche regolamentari che avevano imposto il contributo di solidarietà (per previsione normativa nel biennio
5 2012/2013, per previsione regolamentare della nel Pt_1
periodo successivo). Ha chiesto, quindi, in via preliminare la declaratoria di prescrizione di tutte le pretese restitutorie e nel merito, comunque, il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Il Tribunale con l'impugnata sentenza: - ha ritenuto che alla fattispecie trovi applicazione la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. e non quella quinquennale ex art. 2948 c.c., citando a conforto Cass. Sez. L., sentenza n.
31527/2022; - ha ritenuto prescritto, quindi, unicamente il diritto alla restituzione delle trattenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013; - ha accolto per il resto il ricorso ritenendo che “per orientamento consolidato … gli enti
previdenziali privatizzati non possono imporre contributi di
solidarietà, in quanto tali tipologie di prestazioni patrimoniali,
non essendo riconducibili ai criteri di determinazione del
trattamento pensionistico, possono essere introdotti solo dal
legislatore”; - ha posto le spese di lite, liquidate nel minimo, a carico della resistente. Controparte_3
Avverso questa decisione la ha interposto appello Pt_1
affidato a tre motivi.
Il rag. si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame con il favore delle spese del grado.
Senz'altro incombente la controversia è stata definita con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura
6 all'udienza del 09.07.2025,
MOTVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 47-bis del dpr 639/1970, nonché dell'art.
2948, n. 4, cod. Civ., dell'art. 2946 cod. Civ. e dell'art. 2943 cod.
Civ., nonché dell'art. 16 del regolamento di previdenza del 2013
in riferimento alla prescrizione dei crediti vantati dal ragioniere”,
la denuncia “l'illegittimità” dell'impugnata sentenza per Pt_1
non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'intera pretesa restitutoria, argomentata da un lato sull'asserita “liquidità” ab origine del credito restitutorio del pensionato, dall'altro sulla considerazione che non possa essere
“omessa” l'applicazione dell'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970
(introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. D, n. 2, della legge n.
111/2011), secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei
arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia
giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti
pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze
dovute a seguito di riliquidazione.” (la disposizione legislativa è
trasfusa nell'art. 16 del regolamento della Previdenza della
CNPR 2013, sub allegato n. 2 di parte appellante). La fattispecie sarebbe, quindi, diversa da quella esaminata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata, in quanto: - “il contributo di solidarietà applicato …
7 non è altro che una percentuale del rateo di pensione …onde il
credito vantato dai pensionati … è un vero e proprio credito a
prestazione previdenziale”, assoggettato al citato art. 47 bis;
-
l'azione promossa dal pensionato non sarebbe, quindi,
un'azione di ripetizione dell'indebito, ma un'azione di esatto adempimento;
- non vi sarebbe alcun “complesso calcolo delle
spettanze da fare”, effettuabile sulla base dei “cedolini
pensionistici mensili” inviati dalla e, peraltro, in sé non Pt_1
sovrapponibile a un'assenza di certezza e liquidità. In
accoglimento del gravame, è chiesta a questa Corte, quindi, una declaratoria di prescrizione dei crediti “relativi alle differenze
pensionistiche per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016, con conseguente condanna dell'appellato a
restituire le maggiori somme ricevute in esecuzione della
sentenza di primo grado” (€ 12.718,27, oltre interessi legali,
giusto cedolino pensionistico di febbraio 2024, sub doc. n. 4 e tabella riepilogativa sub doc. n. 51 dell'atto d'appello).
1.1. L'impugnata sentenza resiste alle censure, in quanto conforme alla unanime e monolitica giurisprudenza della
Suprema Corte di cassazione, che si è pronunciata a più riprese in senso sfavorevole alla tesi della prescrizione quinquennale,
agitata dalla nel contenzioso seriale che la vede da anni Pt_1
contrapposta ai propri pensionati a livello nazionale.
1.2. È sufficiente, ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc,
richiamare per esteso, ex plurimis e anche con specifico
8 riferimento alla non applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale di cui all'art. 47 bis del D.P.R. n.
639/1970, pure sostenuta ancora da parte della giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Arezzo,
depositata dalla all'udienza del 09.07.2025), la decisione Pt_1
resa dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 23257/2024
(che conferma, peraltro, anche l'illegittimità, nel presente procedimento non più messa in discussione dalla del Pt_1
contributo di solidarietà a carico degli iscritti già pensionati deliberato dalla con il regolamento di Previdenza 2013 Pt_1
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, perché non rientrante nei poteri e competenze dell'ente previdenziale). Sulle medesime censure come qui proposte, la Suprema Corte risponde alla alle pagine 9 – 11 del provvedimento (sottolineature Pt_1
nostre): “… Si legge in Cass. 31527/2022 che «questa Corte di
legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di
confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento
accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni
unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia
di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti
previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la
prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. -
così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la
liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a
disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione
9 l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla
riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione
decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è
precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri Pt_1
iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti Pt_6
una persona giuridica privata che gestisce una forma di
previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la
contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie
interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso
modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la
liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile»,
ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere
posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai
fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del
credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che
entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei
di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n.
16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.
un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in
condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura
decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore
importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è
oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo
liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile»
e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale
10 dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art.
2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo
aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r.
nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i
ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di
pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei
trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle
relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo
introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38,
D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione
che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di
riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito
consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione
di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate
sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo
pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in
sé considerata. 18. La ha esercitato unilateralmente un Pt_1
potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato,
ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui
pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di
recupero delle somme indebitamente trattenute non può che
essere quello ordinario decennale”. Questo indirizzo si è
consolidato (ex multis Cass. n. 31641/2022, n. 31642/2022,
n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n.
11 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il
differente ambito applicativo dell'art.47bis d.P.R. n.639/70, non
ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale
per violazione dell'art.3 Cost. …”.
1.3. Successivamente, la Corte di cassazione è ancora intervenuta in conferma della prescrizione decennale del credito restitutorio (da trattenute illegittime) oggetto di causa (cfr. Corte
di cassazione, n. 29600/2024 e n. 20684/2024).
1.4. Il primo motivo proposto dalla va, quindi respinto. Pt_1
2. Con il secondo motivo (“Illegittimità/nullità della sentenza
impugnata per violazione dell'art. 112 cod. Proc. Civ. per omessa
pronuncia e, comunque, illegittimità/nullità della sentenza
impugnata per violazione dell'art. 132 cod. Proc. Civ. per
mancanza di motivazione, in relazione alla legittimità del
contributo di solidarietà applicato dalla cassa sulla pensione del
rag. per l'anno 2013 in forza dell'art. 24, comma 24, CP_1
del d.l. n. 201 del 2011.”) la deduce la nullità Pt_1
dell'impugnata sentenza, perché avrebbe omesso di pronunciarsi e/o comunque di esplicitare una qualsiasi motivazione percepibile circa la ritenuta illegittimità anche del contributo di solidarietà, trattenuto dalla nell'anno 2013 Pt_1
in forza non di una propria delibera e previsione regolamentare,
ma in applicazione della previsione normativa di cui all'art. 24
comma 24 del D.L. n. 201/2011.
3. Con la terza censura, rubricata “illegittimità della
12 sentenza impugnata per violazione dell'art. 24, comma 24, del
D.L. n. 201 del 2011”, la si duole della implicita decisione Pt_1
del Tribunale di illegittimità anche del contributo di solidarietà
applicato per l'anno 2013, che, diversamente da quello applicato nel successivo triennio 2014 – 2016, troverebbe il suo fondamento nell'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011 e avrebbe una finalità eminentemente sanzionatoria in quanto imposto solo in assenza di tempestivo rispetto da parte degli enti previdenziali privatizzati di quanto previsto dalla stessa norma, come avvenuto per la e come Parte_4
documentato in primo grado con le delibere sub doc. 26 e 26
bis). In riforma dell'impugnata sentenza, quindi, il prelievo operato dalla nel 2013 sarebbe pienamente legittimo, con Pt_1
conseguente necessaria condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 743,74 come da cedolino pensionistico sub doc. n. 3 e 51 dell'atto d'appello.
4. Le due censure possono essere esaminate unitamente,
anche perché le eventuali ipotesi di “omessa pronuncia” e/o
“motivazione carente/insufficiente” non costituiscono ipotesi regressive di cui all'art. 354 comma 1 cpc, ma richiedono l'emendamento da parte del Giudice investito dell'appello.
4.1. Le censure sono parzialmente fondate.
4.2. Il Tribunale, nel riconoscere parzialmente prescritto il credito restitutorio (fino alla mensilità di marzo 2013
compreso), ha accertato, sulla base dell'orientamento
13 consolidato, “secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non
possono imporre contributi di solidarietà, in quanto tali tipologie
di prestazioni patrimoniali, non essendo riconducibili ai criteri di
determinazione del trattamento pensionistico, possono essere
introdotti solo dal legislatore”, per l'effetto “l'illegittimità del
contributo di solidarietà operate … dal 2013 al 2016”, con condanna della a restituire al ricorrente le somme Pt_1
trattenute a questo titolo (escluse le mensilità prescritte).
4.3. Così motivando e statuendo il Tribunale pare effettivamente non essersi avveduto che il contributo di solidarietà applicato dalla nel 2013 (nella misura dell'1%) Pt_1
aveva non fonte regolamentare, ma legislativa, sicché la censura di difetto motivazionale del provvedimento impugnato è fondata.
4.4. Sul merito s'impongono le seguenti considerazioni.
4.5. L'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011 ha previsto quanto segue: “24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici
riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in
materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti
14 secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si
esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza
l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere
negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal
1° gennaio 2012: a) …; b) un contributo di solidarietà, per gli anni
2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.”
4.6. L'art. 13 del Regolamento della Previdenza (doc. n. 1 di parte appellante) della recante la disciplina del Pt_1
contributo di solidarietà del triennio 2014 – 2016, ritenuta illegittima dalla Suprema Corte, recita al primo comma:
1. Con
il fine di assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità fra le
generazioni previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335, per il triennio 2014-2016, fermo quanto
disposto dall'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, si applica un contributo di solidarietà alle pensioni
liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013
determinato nelle seguenti misure percentuali, in relazione
all'importo annuo della pensione rispetto a quello del trattamento
minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'Assicurazione generale obbligatoria: ….”.
4.7. La con il nuovo regolamento della Previdenza, ha Pt_1
implementato (o tentato di implementare) misure dirette ad assicurare l'equilibrio finanziario giusto quanto richiesto dal
15 legislatore.
4.8. Risulta, però, che il nuovo regolamento è stato adottato dal Comitato dei delegati della solo con delibera del Pt_1
10.11.2012, con successiva trasmissione ai Ministeri vigilanti
(cfr. copia della delibera sub doc. n. 26 di parte appellante).
Dalle premesse della successiva delibera del Comitati dei delegati di data 9.09.2013 risulta che sul regolamento i
Ministeri vigilanti con due note (del 30.01.2013 e del 1°luglio
2013) hanno chiesto di apportare modifiche. Il regolamento è
stato, quindi, definitivamente approvato dalla con le Pt_1
modifiche richieste dai Ministeri solo con la citata delibera del
09.09.2013 (doc. n. 26 bis della . Pt_1
4.9. La norma prevede due ipotesi tassative e alternative per fare scattare l'applicazione sanzionatoria del contributo di solidarietà a carico degli iscritti alla e già pensionati: a) il Pt_1
mancato rispetto del termine del 30.09.2012 per l'adozione delle misure di equilibrio finanziario, o b) il parere negativo dei
Ministeri sulle misure tempestivamente adottate.
4.10. L'alternatività delle ipotesi da ritenere tassative è
espressa nella norma dall'utilizzo dalla congiunzione “ovvero”,
che è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “o” (con lo stesso significato di “oppure”).
4.11. Nel caso di specie la non ha rispettato il termine Pt_1
fissato dalla legge (30.09.2012) per l'adozione delle misure di riequilibrio finanziario. D'altronde non si può attribuire alle due
16 note ministeriali richiamate nella seconda delibera sopra citata il valore di parere negativo di cui alla disposizione di legge, ma di esortazione di modifiche idonee a superare il giudizio di idoneità delle misure affidato ai Ministeri vigilanti.
4.12. La Suprema Corte si è occupata della specifica questione nell'ordinanza n. 20684/2024, in riferimento alla Cassa di
Previdenza dei dottori commercialisti, la quale, però, in quella vertenza, aveva allegato di avere tempestivamente adottato delle misure per garantire l'equilibrio finanziario, successivamente dichiarate illegittime. Ivi, la difesa dell'ente previdenziale ha argomentato dinanzi alla Suprema Corte una sostanziale parificazione tra la situazione dell'ente rispettoso del termine (le cui misure adottate sono dichiarate successivamente illegittime)
a quella dell'ente previdenziale rimasto inerte o, comunque,
intempestivo rispetto al termine assegnato dal legislatore.
4.13. La fattispecie qui trattata è diversa, perché la Pt_1 [...]
ha sin dalla Parte_4
comparsa di costituzione in giudizio (alle pagine 18 e ss., punti
23 e ss.) allegato la legittimità delle trattenute in forza della previsione normativa sui ratei mensili dell'anno 2013, perché gli organi della non avevano tempestivamente adottato delle Pt_1
misure per garantire l'equilibrio finanziario. Ha prodotto in giudizio la copia delle delibere sopra già richiamate a sostegno della propria argomentazione.
4.14. Sul punto il ricorrente appellato nulla ha dedotto, né in
17 primo grado né nel presente procedimento d'appello.
4.15. Ciò nonostante, però, questa Corte ritiene utile il richiamo alla decisione della Corte da ultimo citata, perché
contiene l'affermazione del principio secondo cui, qualora risulti l'assenza di un provvedimento della Cassa previdenziale entro il termine o, in alternativa, che i Ministeri vigilanti abbiano emesso parere negativo sul provvedimento tempestivamente adottato, l'applicazione del contributo di solidarietà (nella misura dell'1%) agli iscritti già pensionati non solo era legittimo,
ma dovuta, e che, però, a tali due ipotesi da ritenersi tassative non possono essere parificate altre situazioni assai diverse (nel caso trattato dalla Suprema Corte un provvedimento tempestivamente adottato, successivamente dichiarato illegittimo). Si legge in motivazione di Cass., n. 20684/2024:
“Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in
passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il
quale la lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. Pt_1
24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio
milanese respinto la domanda subordinata relativa
all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata
normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013. L'art.
24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n.
214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In
considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario
delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al
18 decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai
predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia
gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad
assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un
arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei
previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b)
un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei
pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di
Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da
un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni
inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi
nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei
provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto
per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla
norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che «non si
comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni
19 inerenti il biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello
senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il
requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex lege Pt_1
l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale
passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della
disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in
cui si considera illegittimo il contributo di solidarietà previsto
dalla , in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1
equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi
quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto
dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento
pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in
forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto
specifico della “inerzia”. Il percorso argomentativo, sia pure
sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua
introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli
anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi,
specificatamente identificati nella mancata adozione da parte
delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad
assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere
negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere
eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il
dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1
che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex
20 ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi
siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex
post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può
configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei
termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione
che la stessa ha espressamente escluso sin dalle fasi di Pt_1
merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo
resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver
adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema
previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con
l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare –
misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a
lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria
del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il
Regolamento di disciplina e le delibere attuative).”
4.16. Si deve pertanto dedurre che nell'ipotesi di effettiva inerzia dell'ente fino al termine assegnato dal Legislatore, che è
il caso della (diversamente dalla fattispecie Parte_4
trattata dalla Cassazione nel precedente citato), l'applicazione del contributo di solidarietà normativamente prevista era legittima e doverosa.
4.17. In parte qua, quindi, limitatamente all'annualità 2013 (e per i mesi non già dichiarati prescritti), il ricorso introduttivo proposto dal rag. deve dirsi infondato. Controparte_1
4.18. L'importo chiesto in restituzione dalla (€ 743,74), Pt_1
21 tuttavia, è errato per eccesso.
4.19. Risulta dai prospetti riepilogativi delle somme erogate per gli anni 2013 e 2014 (doc. n. 3 di parte appellante)
complessivamente una trattenuta di € 723,58 sui cedolini mensili 2013 e di € 20,16 nell'anno 2014 a titolo di “contributo
di solidarietà sugli arretrati anni precedenti”, in somma quindi l'importo di € 743,74.
4.20. Tuttavia, dalla scheda riepilogativa sub doc. n. 51, che è
a base del cedolino mensile del febbraio 2024 (con il quale la ha dato spontanea esecuzione all'impugnata sentenza Pt_1
per effetto della provvisoria esecutorietà della pronuncia) si evince che la correttamente non ha restituito l'importo di Pt_1
€ 185,93 per i mesi prescritti da gennaio a marzo 2013, in conformità alla statuizione di primo grado.
4.21. In accoglimento parziale di questo gravame, quindi, va accertata la legittimità del contributo di solidarietà nella misura dell'1% applicato al pensionato rag. nell'anno Controparte_1
2013 in forza dell'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011,
convertito dalla legge n. 214/2011. In parte qua il ricorso introduttivo del giudizio va rigettato e il rag. è Controparte_1
tenuto, per i motivi esplicitati, alla restituzione alla Pt_1
dell'importo di € 557,81 (= € 743,74 - € 185,93), oltre interessi in misura legale (art. 1284 comma 1 cc) dal 1° marzo 2024 al saldo effettivo.
5. All'accoglimento parziale dell'appello consegue una
22 rinnovata decisione sulle spese di lite dell'intero processo.
5.1. All'esito del giudizio il pensionato rag. CP_1 CP_1
risulta vittorioso in relazione all'illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il triennio 2014 – 2016,
che rappresenta la pretesa economicamente più rilevante del giudizio (ca. il 93/94% del totale richiesto in restituzione dal pensionato). La invece, è vittoriosa in relazione al Pt_1
contributo di solidarietà dell'anno 2013, economicamente incidente in misura ridotta (6/7%).
5.2. È giustificata, pertanto, una compensazione parziale delle spese del processo nella misura del 10%, mentre la condanna della alla rifusione del restante 90% al proprio Pt_1
pensionato segue il principio di soccombenza.
5.3. Il valore di causa è indeterminabile, di complessità però
bassa (stante il carattere seriale della causa e il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in punto sia di prescrizione sia di illegittimità del contributo di solidarietà
introdotto in via regolamentare dalla , senza apprezzabile Pt_1
fase istruttoria in entrambi i gradi. Si ritengono, quindi, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, adeguati i compensi minimi per cause di valore indeterminabile con complessità bassa
(cause di previdenza per il primo grado, cause di appello per il secondo grado) per tutte le fasi, escluso un compenso separato per la fase istruttoria/di trattazione in appello (non
23 autonomamente apprezzabile), e, quindi: a) per il primo grado del giudizio € 851,00 per studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.347,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
1.838,00 per la fase decisionale, complessivamente € 4.638,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 45,30 per anticipazioni
(contributo unificato, oltre commissioni), oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP
nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
a favore dei Parte_1
e nei confronti di Parte_4 Parte_2 CP_1
con ricorso in appello depositato il 31.07.2024
[...]
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano n. 15/2024 di data 01.02.2024,
in accoglimento parziale dell'appello e, quindi, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
rigetta
24 il ricorso di primo grado proposto da , Controparte_1
limitatamente alla domanda di restituzione del contributo di solidarietà applicato dalla Parte_1
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali sulle
[...]
rate della pensione di nell'anno 2013 Controparte_1
in forza dell'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201/2011 e, per l'effetto,
dichiara
l'appellato tenuto alla restituzione alla Controparte_1
a favore dei Parte_1
Ragionieri e Periti commerciali della somma di € 557,81,
oltre interessi in misura legale (art. 1284 comma 1 cc) dal 1°
marzo 2024 al saldo effettivo;
conferma
per il resto l'impugnata sentenza (illegittimità del contributo di solidarietà applicato per il triennio 2014 – 2016 e condanna della alla restituzione al ricorrente delle trattenute a tale Pt_1
titolo operate sulle rate mensili della pensione di anzianità);
dichiara
le spese di lite del processo tra le parti parzialmente compensate nella misura di un decimo (1/10);
condanna
l'appellante a Parte_1
favore dei Ragionieri e Periti commerciali a rifondere all'appellato Rag. nove decimi (9/10) delle CP_1 CP_1
25 spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida, per intero (10/10): a) per il primo grado del giudizio in complessivamente € 4.638,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 45,30 per anticipazioni (contributo unificato, oltre commissioni), oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in complessivamente € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 09.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
26