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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 82/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PULIANI MANUELA e dall'avv. PACIFICI MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in Roma, v. Anastasio II n. 416, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Dante n. 8, presso sede provinciale;
CP_1
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la opposizione proposta da Parte_2
avverso il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza da lei goduto e della
[...] conseguente ripetizione di quanto asseritamente indebitamente corrisposto a titolo di Reddito di pagina 1 di 3 Cittadinanza nel periodo da dicembre 2021 a gennaio 2023 per il complessivo importo di euro
7.000,00 di cui alla comunicazione RDC-2021-5034524 in data 29.5.24. CP_1 CP_1
2 – Il provvedimento di revoca è stato reso dall in data 18.5.23 a seguito, per come CP_1 dall'Istituto rappresentato, del provvedimento del Comune di Roma che in data 4.5.23 avrebbe
(non risulta alcun documento) posto in decadenza la prestazione per la carenza della opponente del requisito della residenza almeno decennale nel territorio della Repubblica Italiana;
seguiva il
29.5.23 la intimazione della restituzione delle somme versate alla opponente.
3 – La opponente ha tuttavia fornito prova documentale (certificazioni anagrafiche) di esser residente in Italia ininterrottamente fin dal 1998 secondo quanto segue e secondo le richiamate allegazioni di parte:
- residente in [...]dal 26.06.1998 (all. 6);
- emigrata in NT IN in data 30.12.2008 (all. 7);
- emigrata nuovamente in Roma in data 19.05.2011 (all. 6);
- emigrata in San Ginesio (MC) il 04.01.2024 ed ivi residente fino alla attualità (all. 8).
4 – Risultano inoltre anche i seguenti domicili fiscali (fonte: anagrafe tributaria):
- Roma, v. Pietro Mascagni 86 a decorrere dal 15/1/1996;
- Roma, via San Godenzo 16 PL C a decorrere dal 13/5/2002;
- Roma, v. Barnaba Oriani 36 a decorrere dal 9/5/2006;
- NT IN (RM), v Aurelia 0361 a decorrere dal 30/12/2008;
- NT IN (RM), v. Aurelia KM 66 600 a decorrere dal 28/5/2009;
- NT IN (RM), v. Aurelia 361 a decorrere dal 5/11/2009;
- Roma, l.go Elvezia 5 a decorrere dal 19/5/2011;
- Roma, v. Ulisse Aldrovandi 9 int. 8 a decorrere dal 5/8/2013;
- Roma, v. Barnaba Oriani 36 Sc Un Int 4 a decorrere dal 30/9/2014;
- San Ginesio (MC), c.so Scipione Gentili n. 14 a decorrere dal 4/1/2024.
5 – La provenienza delle certificazioni da uffici dell'anagrafe e dal MEF – AdE, nonché la coincidenza delle date, forniscono ampia prova della residenza in Italia ultradecennale della opponente e quindi della infondatezza del motivo della revoca del beneficio.
6 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, non avendo il resistente Istituto chiesto di convenire in giudizio il asserita causa dell'errore e CP_2 se del caso responsabile dell'erronea richiesta odiernamente opposta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara insussistenti i presupposti di revoca del reddito di cittadinanza goduto da
[...]
prot. RDC-2021-5034524 e per l'effetto annulla la ripetizione Parte_2 CP_1 dell'indebito dell'importo corrisposto a tale titolo di cui alla comunicazione in data 29.5.24; CP_1 condanna il resistente a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore della CP_3 ricorrente in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 14 novembre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 82/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PULIANI MANUELA e dall'avv. PACIFICI MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in Roma, v. Anastasio II n. 416, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Dante n. 8, presso sede provinciale;
CP_1
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la opposizione proposta da Parte_2
avverso il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza da lei goduto e della
[...] conseguente ripetizione di quanto asseritamente indebitamente corrisposto a titolo di Reddito di pagina 1 di 3 Cittadinanza nel periodo da dicembre 2021 a gennaio 2023 per il complessivo importo di euro
7.000,00 di cui alla comunicazione RDC-2021-5034524 in data 29.5.24. CP_1 CP_1
2 – Il provvedimento di revoca è stato reso dall in data 18.5.23 a seguito, per come CP_1 dall'Istituto rappresentato, del provvedimento del Comune di Roma che in data 4.5.23 avrebbe
(non risulta alcun documento) posto in decadenza la prestazione per la carenza della opponente del requisito della residenza almeno decennale nel territorio della Repubblica Italiana;
seguiva il
29.5.23 la intimazione della restituzione delle somme versate alla opponente.
3 – La opponente ha tuttavia fornito prova documentale (certificazioni anagrafiche) di esser residente in Italia ininterrottamente fin dal 1998 secondo quanto segue e secondo le richiamate allegazioni di parte:
- residente in [...]dal 26.06.1998 (all. 6);
- emigrata in NT IN in data 30.12.2008 (all. 7);
- emigrata nuovamente in Roma in data 19.05.2011 (all. 6);
- emigrata in San Ginesio (MC) il 04.01.2024 ed ivi residente fino alla attualità (all. 8).
4 – Risultano inoltre anche i seguenti domicili fiscali (fonte: anagrafe tributaria):
- Roma, v. Pietro Mascagni 86 a decorrere dal 15/1/1996;
- Roma, via San Godenzo 16 PL C a decorrere dal 13/5/2002;
- Roma, v. Barnaba Oriani 36 a decorrere dal 9/5/2006;
- NT IN (RM), v Aurelia 0361 a decorrere dal 30/12/2008;
- NT IN (RM), v. Aurelia KM 66 600 a decorrere dal 28/5/2009;
- NT IN (RM), v. Aurelia 361 a decorrere dal 5/11/2009;
- Roma, l.go Elvezia 5 a decorrere dal 19/5/2011;
- Roma, v. Ulisse Aldrovandi 9 int. 8 a decorrere dal 5/8/2013;
- Roma, v. Barnaba Oriani 36 Sc Un Int 4 a decorrere dal 30/9/2014;
- San Ginesio (MC), c.so Scipione Gentili n. 14 a decorrere dal 4/1/2024.
5 – La provenienza delle certificazioni da uffici dell'anagrafe e dal MEF – AdE, nonché la coincidenza delle date, forniscono ampia prova della residenza in Italia ultradecennale della opponente e quindi della infondatezza del motivo della revoca del beneficio.
6 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, non avendo il resistente Istituto chiesto di convenire in giudizio il asserita causa dell'errore e CP_2 se del caso responsabile dell'erronea richiesta odiernamente opposta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara insussistenti i presupposti di revoca del reddito di cittadinanza goduto da
[...]
prot. RDC-2021-5034524 e per l'effetto annulla la ripetizione Parte_2 CP_1 dell'indebito dell'importo corrisposto a tale titolo di cui alla comunicazione in data 29.5.24; CP_1 condanna il resistente a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore della CP_3 ricorrente in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 14 novembre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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