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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
523/2024
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nella loro qualità di Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. R.
[...] C.F._3
Gizzarelli (C.F.: ) C.F._4
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: CodiceFiscale_5
) CodiceFiscale_6
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità mensile di frequenza ex legge 11 ottobre 1990, n. 289). Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito, in via pregiudiziale e in rito, CP_1
l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è inammissibile, attesa l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Invero, la citata norma prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
A tal riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le
Pag. 2 di 7 conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass. n.
1233272015).
Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità
Pag. 3 di 7 o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n.
2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, dopo aver nuovamente riassunto le patologie dalle quali la medesima è affetta, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, limitandosi a sostenere che il perito non avrebbe fatto corretto uso della documentazione medica depositata e che avrebbe sottostimato le patologie riscontrate e adducendo, in particolare, la lacunosità della relazione peritale in riferimento alla dedotta patologia.
In altri termini, parte ricorrente si è limitata a contestare in ricorso le conclusioni medico-legali del consulente tecnico sotto il profilo dell'incidenza delle menomazione valutate e della loro sottovalutazione, omettendo, tuttavia, di specificare in quali errori diagnostici o devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo sia incorso il perito. Inoltre, le contestazioni prospettate in ricorso nulla aggiungono rispetto a quelle già fatte valere in sede di osservazioni alla consulenza tecnica, le quali sono state vagliate dal perito, che ha controdedotto in merito, confermando la valutazione iniziale.
Sul punto, è opportuno evidenziare che i rilievi di parte ricorrente sono infondati, avendo il CTU dato specifica e motivata spiegazione della valutazione espressa.
Invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dopo aver valorizzato la documentazione in atti e svolto anamnesi fisica, ha dato atto delle patologie di cui è affetta la periziata, per poi valutare, giustappunto, la relativa incidenza sul complessivo stato di salute. Di poi, il nominato CTU ha preso specifica posizione sulle contestazioni addotte da parte ricorrente, confermando la valutazione iniziale.
Pag. 4 di 7 Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il CTU nominato per la fase di ATP ha concluso il suo giudizio escludendo recisamente la sussistenza del requisito sanitario invocato, riassumendo le sue valutazioni medico-legali con una relazione tecnica immune da vizi, che, dunque, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. A ciò si aggiunga, come già anticipato, che alle contestazioni formulate dal ricorrente in ricorso - che, giova ribadirlo, nulla aggiungono alle osservazioni formulate in sede di ATP e rispetto alle quali il perito ha già preso posizione – il CTU ha adeguatamente riscontrato, nei termini innanzi indicati, giungendo a confermare la precedente valutazione già operata.
In definitiva, le contestazioni contenute non sono sufficientemente motivate, né specifiche, nei termini sopra evidenziati, risultando, quindi, inidonee a scalfire la validità delle esaustive conclusioni rassegnate dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Pertanto, deve concludersi, alla stregua di quanto accertato nella fase di ATP, che il ricorrente non possieda i requisiti sanitari invocati in ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU espletata in fase di ATP, queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Pag. 5 di 7 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese;
- pone le spese della CTU espletata nella fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
523/2024
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nella loro qualità di Parte_2 C.F._2
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F: ), rappresentati e difesi dall'Avv. R.
[...] C.F._3
Gizzarelli (C.F.: ) C.F._4
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: CodiceFiscale_5
) CodiceFiscale_6
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità mensile di frequenza ex legge 11 ottobre 1990, n. 289). Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito, in via pregiudiziale e in rito, CP_1
l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è inammissibile, attesa l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Invero, la citata norma prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
A tal riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le
Pag. 2 di 7 conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass. n.
1233272015).
Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità
Pag. 3 di 7 o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n.
2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, dopo aver nuovamente riassunto le patologie dalle quali la medesima è affetta, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, limitandosi a sostenere che il perito non avrebbe fatto corretto uso della documentazione medica depositata e che avrebbe sottostimato le patologie riscontrate e adducendo, in particolare, la lacunosità della relazione peritale in riferimento alla dedotta patologia.
In altri termini, parte ricorrente si è limitata a contestare in ricorso le conclusioni medico-legali del consulente tecnico sotto il profilo dell'incidenza delle menomazione valutate e della loro sottovalutazione, omettendo, tuttavia, di specificare in quali errori diagnostici o devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo sia incorso il perito. Inoltre, le contestazioni prospettate in ricorso nulla aggiungono rispetto a quelle già fatte valere in sede di osservazioni alla consulenza tecnica, le quali sono state vagliate dal perito, che ha controdedotto in merito, confermando la valutazione iniziale.
Sul punto, è opportuno evidenziare che i rilievi di parte ricorrente sono infondati, avendo il CTU dato specifica e motivata spiegazione della valutazione espressa.
Invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dopo aver valorizzato la documentazione in atti e svolto anamnesi fisica, ha dato atto delle patologie di cui è affetta la periziata, per poi valutare, giustappunto, la relativa incidenza sul complessivo stato di salute. Di poi, il nominato CTU ha preso specifica posizione sulle contestazioni addotte da parte ricorrente, confermando la valutazione iniziale.
Pag. 4 di 7 Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il CTU nominato per la fase di ATP ha concluso il suo giudizio escludendo recisamente la sussistenza del requisito sanitario invocato, riassumendo le sue valutazioni medico-legali con una relazione tecnica immune da vizi, che, dunque, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. A ciò si aggiunga, come già anticipato, che alle contestazioni formulate dal ricorrente in ricorso - che, giova ribadirlo, nulla aggiungono alle osservazioni formulate in sede di ATP e rispetto alle quali il perito ha già preso posizione – il CTU ha adeguatamente riscontrato, nei termini innanzi indicati, giungendo a confermare la precedente valutazione già operata.
In definitiva, le contestazioni contenute non sono sufficientemente motivate, né specifiche, nei termini sopra evidenziati, risultando, quindi, inidonee a scalfire la validità delle esaustive conclusioni rassegnate dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Pertanto, deve concludersi, alla stregua di quanto accertato nella fase di ATP, che il ricorrente non possieda i requisiti sanitari invocati in ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU espletata in fase di ATP, queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Pag. 5 di 7 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese;
- pone le spese della CTU espletata nella fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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