Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 5 del 13.12.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa De Giorgi Donatella Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 52/2025 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierlucio Napoli e e dall'Avv. Francesca Parte_1
Napoli, in forza di procura in atti, e presso i medesimi elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in CP_1 atti, dall'Avv. Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Lecce, al viale
Marche 14.
APPELLATO
All'udienza del 21.5.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.1.2025, ha impugnato parzialmente – limitatamente al Parte_1
capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 5/2025, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la sua domanda finalizzata al riconoscimento del diritto a percepire sull'assegno sociale derivante da trasformazione della pensione cat. INCIV n. 01970604
dichiarava cessata la materia del contendere, in relazione alla domanda di pagamenti degli importi differenziali sino alla concorrenza dell'importo dell'assegno sociale, condannando l' al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 900,00, oltre accessori. CP_1
L'appellante si duole dell'entità delle spese, liquidate, a suo avviso, in misura inferiore al parametro minimo ex DM n. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore (da € 5.201,00 a € 26.000,00) applicabile.
Per questa ragione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la riliquidazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata il 27.4.2025, si è costituito l' , contestando l'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto chiarito che appare corretta l'indicazione del valore della causa all'interno del III scaglione di valore del DM n. 55/2014 e succ. modd. (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), come peraltro non è contestato dall'istituto appellato.
Senonché, corretto è il richiamo giurisprudenziale contenuto nella memoria dell' che dà atto CP_1
della possibilità per il giudice del merito di liquidare le spese anche al di sotto dei minimi parametrali, purché tale decisione sia adeguatamente motivata (cfr. Cass. n. 14198/2022).
Motivazione che, nel caso di specie, può senz'altro essere quella della particolare semplicità della controversia, testimoniata dal fatto della parziale cessazione della materia del contendere a seguito dei pagamenti eseguiti in corso di causa dall' e del riconoscimento da parte dello stesso istituto CP_1
che il superamento del limite reddituale sarebbe avvenuto soltanto per l'anno 2016. Cosicché, la Corte ritiene di poter pervenire alla riliquidazione delle spese di primo grado, accogliendo parzialmente l'appello, come segue: € 300,000 per la fase di studio;
€ 250,00 per la fase introduttiva;
€ 420,00 per la fase di trattazione;
€ 300,00 per la fase decisionale.
Ne consegue che l'appello va accolto per quanto di ragione.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 250,00, tenendo conto del valore della controversia rientrante nello scaglione fino ad € 1.100,00 (differenza fra la somma liquidata in primo grado e quella liquidata in questa grado), e con un incremento di € 25,00, pari al 10%, per la redazione del ricorso con collegamenti ipertestuali (comma 1bis dell'art. 4 del DM n. 55/2014).
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte ai difensori costituiti dell'appellante, dichiaratisi antistatari, con la precisazione che all'Avv. Francesca Napoli, costituita soltanto in secondo grado, compete la distrazione soltanto delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30.1.2025 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza del 13.12.2024 n. 5 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.270,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Pierlucio Napoli.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 275,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Pierlucio Napoli e per l'Avv. Francesca Napoli.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 21.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi