Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per i Minorenni -
R.G.V.G. 89/2025
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott. Lucia Crisci - Esperto;
Dott. Vincenzo Battimiello - Esperto;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
01/04/2025, ha pronunciato il seguente:
DECRETO nella causa civile iscritta al Numero 89 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto reclamo avverso il decreto dichiarativo di decadenza dalla responsabilità genitoriale n. cronol. 220/2025 del
Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 70/2023, emesso e depositato telematicamente in data 13/01/2025 e comunicato agli istanti dalla cancelleria civile a mezzo pec in data 17/01/2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fasulo ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via Gian Vincenzo Quaranta nr. 5, presso studio difensore,
- reclamante -
CONTRO
Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del Presidente pro-tempore in sede,
- reclamato -
E
, nella sua qualità di minore, rappresentato e difeso dal curatore speciale, Controparte_1 avv. Viviana Caponigro ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via Generale A.
Diaz nr. 28, presso studio difensore,
- altra parte reclamata -
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Perisano ed elettivamente CP_2 domiciliato in Salerno (SA), alla Via L. Guercio nr. 319, presso studio difensore,
- ulteriore parte reclamata –
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: reclamo avverso decreto dichiarativo di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 cod. civ.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni -, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza in presenza del 01/04/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con reclamo ex art. 739 c.p.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 24/01/2025,
[...] ha proposto reclamo avverso il decreto dichiarativo di decadenza dalla Parte_1 responsabilità genitoriale n. cronol. 220/2025 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez.
Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 70/2023, emesso e depositato telematicamente in data
13/01/2025 e comunicato agli istanti dalla cancelleria civile a mezzo pec in data
17/01/2025, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria
Giurisdizione, così ha statuito: “1) dichiara la signora decaduta dalla Parte_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] il 30 maggio Controparte_1
2012) ; 2) precisa che la declaratoria di detta decadenza non esonera la madre del minore dall'obbligo di mantenimento del figlio minore;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio laddove quanto a quelle relative alla Difesa della curatela si dispone che esse rimangano a carico definitivo dello Stato statuendo il T.M. che si procederà alla loro liquidazione con separato decreto allorquando sarà
pag. 2/9 presentata la relativa istanza;
4) dispone l'archiviazione del procedimento non essendovi spazio per altri interventi da parte del T.M.”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 330, 333 e 336 cod. civ. del 06/02/2023 e iscritto a ruolo in data 07/02/2023, R.G.V.G. 70/2023, il Pubblico Ministero Minorile chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Salerno di aprire un procedimento di Volontaria
Giurisdizione nel quale accertare – previa istruttoria – la sussistenza di una situazione di pregiudizio nei confronti del minore, , figlio di genitori noti - Controparte_1 CP_2
e – e di pronunciare, all'esito, idonee prescrizioni nei loro
[...] Parte_1 confronti quali un percorso di mediazione familiare e di sostegno psicologico coinvolgente l'intero nucleo familiare, nonché l'adozione di ogni provvedimento utile alla tutela del minore. Esponeva il Pubblico Ministero Minorile - nella parte motiva del ricorso – che dalla relazione acquisita dai Servizi Sociali del Comune di Vietri Sul Mare (SA) del
21/10/2022 e dai successivi aggiornamenti del 17/01/2023 emergeva una situazione pregiudizievole per il minore in considerazione della conflittualità esistente Controparte_1 fra i di lui genitori: in particolare, evidenziava che le problematiche della coppia si erano acuite soprattutto dopo il trasferimento della a Palestrina (RM), evento risentito in Pt_1 maniera negativa sotto il profilo psicologico della decisione dal minore , anche in CP_1 considerazione “dell'incapacità nell'assumersi il compito di educare e curare il figlio” della di lui madre. Le relazioni dei Servizi Sociali avevano evidenziato che i comportamenti impulsivi e minacciosi della rendevano la relazione madre-figlio “estremamente complicata, Pt_1 controversa, sofferta, destando serissima preoccupazione per la possibile ricaduta sul benessere psicologico di
e che all'epoca dei fatti il minore viveva presso l'abitazione dei nonni paterni, ma CP_1 ciò non appariva sufficiente ad evitare al minore conseguenze negative sul piano affettivo- comportamentale attese le condotte della madre;
pertanto, il P.M.M. chiedeva al T.M. di predisporre un percorso di mediazione familiare e di sostegno psicologico che coinvolgesse l'intero nucleo familiare. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 22/03/2023, si costituiva in giudizio CP_2
che, ripercorsa l'intera vicenda in fatto dei rapporti intercorsi tra lui e la e
[...] Pt_1 le vicende succedutesi nel periodo 2006-2022, chiedeva 1) di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della nei confronti del minore , 2) di Pt_1 Controparte_1
pag. 3/9 affidare in via esclusiva il minore al padre , 3) di disporre per la un CP_2 Pt_1 percorso individuale di psicoterapia e di sostegno e di rafforzamento alla genitorialità, 4) di disporre un percorso di sostegno psicologico per il minore per l'elaborazione di quanto accaduto, 5) di disporre ogni altro intervento a tutela e nell'esclusivo interesse del minore.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 22/03/2023, il G.D. provvedeva all'audizione dei genitori – e – e del CP_2 Parte_1 minore , al cui esito veniva nominato il curatore speciale del minore e Controparte_1 disposta la notifica della domanda di decadenza alla;
con memoria di costituzione Pt_1 del 27/11/2023 si costituiva in giudizio che chiedeva 1) rigettarsi la Parte_1 richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, 2) di prevedere in suo favore un percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, 3) di disciplinare nelle more le modalità di incontro madre-figlio, 4) di adottare ogni ulteriore provvedimento opportuno nell'interesse esclusivo del minore. All'udienza del 28/11/2023 e all'esito della nuova audizione dei genitori e del curatore speciale del minore, il T.M., con decreto n. cronol. 2422/2023 del 11/12/2023, - rilevata la condotta poco adeguata della Pt_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore mostrando di non comprendere i di lui bisogni e arrecando allo stesso pregiudizio, sofferenza e dolore – disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di nei Parte_1 confronti del figlio minore , l'attivazione nei confronti della madre del Controparte_1 minore di un percorso di sostegno e rafforzamento della responsabilità genitoriale, la presa in carico della da parte del , l'attivazione di un percorso di mediazione fra i Pt_1 CP_3 genitori del minore, la valutazione della condizione psicologica del minore e CP_1 ammoniva i genitori del minore al rispetto delle prescrizioni del T.M. A seguito delle informazioni acquisite dai Servizi Sociali , dal curatore speciale del minore, nonché dal
Tribunale per i Minorenni di Roma – che per quel che qui ci interessa aveva sospeso con provvedimento d'urgenza del 29/05/2024 e poi confermato con provvedimento del
11/06/2024 dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti Parte_1 del minore nato da altra relazione della – il Tribunale Persona_1 Pt_1 per i Minorenni di Salerno, rilevato che la si trovava collocata in regime di Pt_1 residenzialità insieme al figlio nato da altra relazione essendo Persona_1 stata trovata nella disponibilità di una elevata dose di sostanze stupefacenti nascoste nella pag. 4/9 borsa del piccolo e acquisito il parere positivo del P.M.M., con decreto n. cronol. 220/2025 emesso e depositato telematicamente in data 13/01/2025 e comunicato agli istanti dalla cancelleria civile a mezzo pec in data 17/01/2025, dichiarava la decadenza di
[...] dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore , con obbligo a Parte_1 Controparte_1 carico di costei di mantenimento del figlio minore, compensava integralmente le spese del giudizio e disponeva l'archiviazione del procedimento non essendovi più spazio per altri interventi da parte del Con reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato presso l'intestata Pt_2
Corte di Appello di Salerno in data 24/01/2025, proponeva reclamo Parte_1 avverso il decreto dichiarativo di decadenza dalla responsabilità genitoriale n. cronol.
220/2025 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione,
R.G.V.G. 70/2023, emesso e depositato telematicamente in data 13/01/2025 e comunicato agli istanti dalla cancelleria civile a mezzo pec in data 17/01/2025; l'odierna reclamante censurava l'impugnato decreto sulla base dei seguenti motivi: “1) Parziale/carente attività istruttoria;
2) Lesione del diritto di difesa della sig.ra 3) Mancanza dei presupposti Parte_1 di legge per la declaratoria di provvedimenti ablativi”. Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Annullare e/o revocare la statuizione contenuta nel decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Salerno in data 13/01/2025 e notificato al difensore costituito in data 17/01/2025, nell'ambito del proc. n. 10000070/23 R.G. – cron. n. 220/2025, nella parte in cui dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra nei Parte_1 confronti del figlio 2. Disporre l'attivazione dei percorsi di mediazione da remoto fra i Controparte_1 genitori del minore, finalizzati a stemperare ogni forma di conflittualità con la sig.ra nonché di Pt_1 supporto alla genitorialità/psicologico per supportare l'intero nucleo familiare;
3. Prevedere, in favore della sig.ra la prosecuzione dei percorsi già disposti ed attivati dal Tribunale per i minorenni di Roma, Pt_1 di supporto psicologico, di controlli al SERD e di valutazione della personalità e della capacità genitoriale della stessa;
4. Disporre una CTU psicodiagnostica, in cui sia coinvolto anche il minore ed entrambi i genitori, proprio al fine di condurre il richiesto approfondimento in merito alle ragioni del rifiuto del predetto di voler incontrare la madre ed al fine di verificare l'adeguatezza genitoriale nonché gli interventi più idonei di supporto al nucleo familiare;
5. Fornire un concreto supporto, per il tramite del SST competente, anche alla nonna materna, sig.ra per coinvolgerla fattivamente nel percorso di riavvicinamento Persona_2 madre-figlio, nei termini già disposti con il decreto del Tribunale per i minorenni dell'11/12/2023, cronol.
n. 2422/2023; 6. Adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno a difesa del supremo e preminente
pag. 5/9 interesse del minore, proseguendo per lo stesso i percorsi già in essere al fine di supportarlo adeguatamente dal punto di vista personale e psicologico”; in via istruttoria, chiedeva disporsi l'acquisizione di relazioni aggiornate sulla reclamante da parte dei SS di Palestrina, della Comunità Pt_1
“Casa delle Case” e del Centro Fregosi. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 26/03/2025, si costituiva in giudizio
, nella sua qualità di genitore del minore, che chiedeva rigettarsi l'interposto CP_2 reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma del decreto reclamato;
con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26/03/2025, si costituiva in giudizio , nella sua qualità di minore, per il tramite del Controparte_1 curatore speciale, che chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato.
All'udienza del 01/04/2025, disposta la trattazione del giudizio in presenza, parte reclamante insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo, mentre il reclamato e il curatore speciale chiedevano il rigetto del reclamo e la conferma del decreto reclamato. Acquisito il parere negativo del P.G., il Collegio si riservava e, all'esito della Camera di Consiglio, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo, per come proposto, va rigettato poiché infondato per le ragioni di seguito riportate. Con decreto cron. N. 220/2025 del 13/01/2025 è stata disposta la decadenza dalla potestà genitoriale di rispetto al figlio minore , in Parte_1 Controparte_1 ragione del pregiudizio derivante al minore dalla relazione affettiva con la madre, valutata la volontà del minore e la condotta della madre, anche in ragione della condizione di tossicodipendenza e all'allontanamento dal minore, per costituire un nuovo nucleo familiare, circostanza costituente motivo di conflitto con il figlio. In particolare, in primo grado è stato evidenziato la condizione personale della madre di difficoltà di gestione della relazione con il figlio, in ragione delle priorità della stessa, delle dipendenze da sostanze stupefacenti, del peso fatto ricadere sul minore per la mancata scelta di seguire la madre in altra città, ed alla mancata collaborazione fattiva con i servizi sociali per seguire il percorso di recupero della genitorialità. Il motivo di appello si articola sulla violazione del contraddittorio per mancata valutazione della condizione della madre, a mezzo audizione personale, e consulenza d'ufficio, in relazione alla attitudine alla genitorialità, tenuto conto, anche, del conflitto con il padre del minore, e la mancanza di collaborazione da parte di pag. 6/9 quest'ultimo per favorire gli incontri con la madre. In particolare, la parte ha insistito sulla necessità di aggiornare la verifica sulla relazione madre-figlio, ciò in ragione delle decisioni assunte nel giudizio pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, con provvedimenti di cui ha chiesto l'acquisizione. Orbene, anche questa ulteriore documentazione non incide sulla verifica della mancanza di vizi del decreto impugnato, in relazione alla ricorrenza dei presupposti per la genitorialità. Invero, la pendenza di altro procedimento relativamente ad altro figlio minore non costituisce elemento determinante a giustificare una diversa valutazione in ordine alla genitorialità, sia per la non definitività dei provvedimenti, sia per le diverse circostanze, che comunque si collegano alle difficoltà personali della madre, tuttora alle prese con la dipendenza da sostanze stupefacenti, tanto da essere incorsa anche in provvedimenti in sede penale, per la detenzione di tali sostanze.
Non va sottaciuto che il minore, di anni 12, non manifesta alcun desiderio di avere rapporti con la madre, con cui ha avuto una relazione non rassicurante, anzi tendente a creare una condizione di colpa nel minore per non averla seguita nelle sue scelte personali. Sta di fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è funzionale alla tutela della integrità del psico-fisica del minore, e del suo diritto alla crescita equilibrata, senza subire forme di pressione psicologica che possano tradursi in traumi, ostativi alla serenità dello stesso. Il minore manifesta una difficoltà relazionale di tipo affettivo rispetto alla madre, che CP_1 con la sua condotta di vita, anche all'attualità, non si pone come punto di riferimento sano ed equilibrato, ne può dirsi carente l'istruttoria sul punto di primo grado, stante che di fatto la reclamante non ha tenuto una condotta finalizzata a facilitare il recupero di rapporti sostanzialmente normali con il minore. Attualmente, va riscontrato che il percorso intrapreso dalla madre di recupero non è tale da consentire di affermare la reale volontà della stessa di essere una presenza costante nella vita del figlio , esente da CP_1 conflittualità e rivendicazioni affettive. Neppure, è significativa la circostanza che il figlio voglia conservare un'idea positiva della figura della madre, a fronte della impossibilità sostanziale di rapportarsi ad ella in maniera sana e accogliente. Per tali ragioni il reclamo va rigettato.
Nulla per le spese.
pag. 7/9 La Corte è tenuta a dare atto che sussiste l'astratta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la reclamante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o respingimento integrale, al solo fine di fugare dubbi che il tenore della decisione, sia in termini di motivazione che di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018).
Ne consegue che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o "respingimento integrale", competendo, poi, esclusivamente all'Amministrazione Giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria competente, valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che definisce e qualifica l'esito del processo di impugnazione e legittima in astratto la debenza del doppio contributo, quest'ultima sia esigibile in concreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti del Tribunale per Parte_1
i Minorenni di Salerno, nei confronti di , nella sua qualità di minore, e di Controparte_1
, nella sua qualità di genitore del minore, avverso il decreto dichiarativo di CP_2 decadenza dalla responsabilità genitoriale n. cronol. 220/2025 del Tribunale per i
Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 70/2023, emesso e depositato telematicamente in data 13/01/2025 e comunicato agli istanti dalla cancelleria civile a mezzo pec in data 17/01/2025, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il reclamo;
2. Nulla per le spese
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 8/9 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni.
Salerno, lì 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Vito Colucci
pag. 9/9