Inammissibile
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/09/2025, n. 7529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7529 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07529/2025REG.PROV.COLL.
N. 02481/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2481 del 2024, proposto dalla società EO Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Sterrantino e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di San Vito al Tagliamento, non costituito in giudizio;
il Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
delle società Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Emilio Caucci e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11347.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento e delle società Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 25 marzo 2024, la società EO Costruzioni s.r.l. (in breve, EO) ha domandato, ex art. 106 cod. proc. amm., la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11347 del 29 dicembre 2023 (non notificata), con la quale è stato respinto l'appello contro la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 47 del 13 febbraio 2023.
Con quest'ultima sentenza era stato rigettato il ricorso, proposto dalla EO, proprietaria di alcuni terreni nella zona industriale di Ponte Rosso, nel Comune di San Vito al Tagliamento, per l'annullamento dei decreti con cui il Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento (di seguito, Consorzio) aveva espropriato i terreni della società, onde consentire l'insediamento, sugli stessi, degli impianti facenti capo alle società Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l., nonché era stata dichiarata irricevibile l'impugnazione di una variante urbanistica, approvata dal Comune di San Vito al Tagliamento, contenente la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio di tali terreni.
Nel presente giudizio di revocazione, la società ricorrente ha dedotto che la sentenza di appello, che – come visto – ha confermato la decisione di primo grado, sia affetta da una serie di errori di fatto, ex art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
2. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Consorzio e le società Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l. Tutte le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del gravame, per insussistenza di errori di fatto idonei a giustificare il riesame della controversia. Il Consorzio ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso in revocazione, per mancata riproposizione delle domande di merito, ai fini dell'eventuale apertura della fase rescissoria della controversia, nonché l'improcedibilità dello stesso, avendo la EO concluso, il 30 ottobre 2024, un accordo transattivo con il predetto Consorzio. Le resistenti hanno, inoltre, dedotto l'infondatezza nel merito delle censure mosse alla sentenza impugnata.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 giugno 2025.
4. Il ricorso in revocazione è inammissibile, per l'insussistenza di errori di fatto revocatori atti a giustificare il riesame della controversia.
5. A norma dell'art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 106 cod. proc. amm., la sentenza è suscettibile di revocazione quando « è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in un "abbaglio dei sensi", cioè in un travisamento, per mera svista, delle risultanze processuali, e deve rimanere circoscritto alla sfera senso-percettiva, non potendo sconfinare in quella valutativa e interpretativa, giacché, altrimenti, la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento. Pertanto, l'errore di fatto deve essere assolutamente evidente e rilevabile ictu oculi , in base al mero confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che siano necessarie argomentazioni induttive o particolari indagini per interpretare gli atti stessi ( ex plurimis , Cons. Stato, Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Id., Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2018, n. 5895; Id., Sez. II, 12 maggio 2021, n. 3767).
6. Come si illustrerà con riferimento ai singoli motivi di revocazione, gli errori addebitati alla sentenza di appello non rispecchiano le suddette caratteristiche.
7. Con il primo motivo di revocazione, la ricorrente adduce che il Consiglio di Stato abbia erroneamente confermato la statuizione di irricevibilità dell'impugnazione della variante urbanistica recante la reiterazione del vincolo espropriativo. Il giudice, infatti, non avrebbe tenuto conto che l'interesse a impugnare l'atto fosse sorto solo con la comunicazione dei decreti di esproprio né della circostanza che, al momento dell'adozione e dell'approvazione della variante, la EO non era ancora proprietaria dei terreni espropriandi.
La censura mira a far emergere non una mera svista percettiva, ma un errore valutativo e interpretativo del giudicante. Infatti, si critica la decisione del Consiglio di Stato di far coincidere il momento di acquisizione della piena conoscenza del provvedimento e di percezione della sua lesività, ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo, con la data dell'atto di acquisto dei terreni, nel quale tale variante era menzionata, anziché con la successiva data di notificazione dei decreti di esproprio. Il giudice ha tenuto in considerazione le argomentazioni della EO, volte a differire il dies a quo del termine di impugnazione, ma le ha giudicate errate, ritenendo che la società avesse avuto contezza dell'esistenza della variante e della sua lesività sin dall'acquisto dei terreni.
8. Con il secondo motivo di revocazione, si censura la sentenza di appello, nella parte in cui, pur dopo aver dichiarato irricevibile l'impugnazione della variante, ha, comunque, disatteso le censure di merito ad essa rivolte.
Non vi sarebbe la necessità di analizzare questo motivo, in quanto assorbito dal rigetto di quello precedente. Ad ogni modo, gli errori addotti non soddisfano le caratteristiche di cui all'art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
Con una prima censura, la EO aveva dedotto che il Comune di San Vito al Tagliamento avesse strutturato il procedimento di variante urbanistica sulla base di una legge regionale (l.r. 21/2015) ormai superata da una successiva legge (l.r. 6/2019). Il Consiglio di Stato ha reputato la doglianza infondata, in ragione dell'esistenza di una norma transitoria (art. 19 l.r. 6/2019), che avrebbe consentito al Comune di applicare la legge previgente. In sede di revocazione, la EO lamenta che il Consiglio di Stato non abbia esplicitato il presupposto per l'applicazione della norma transitoria, ossia non abbia preso posizione sulla circostanza che il procedimento di variante fosse già in corso al momento dell'entrata in vigore della l.r. 6/2019. L'errore addebitato al giudice ha carattere giuridico, deducendosi un difetto di motivazione della sentenza, inidoneo a fondare l'azione di revocazione. Né a diverse conclusioni può giungersi in base all'indirizzo giurisprudenziale che equipara, a determinate condizioni, il vizio di omessa pronuncia all'errore di fatto revocatorio: in primo luogo, l'omessa pronuncia ricorre soltanto nel caso di una totale mancanza di esame di un motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, come invece si allega essere avvenuto nella fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6749); inoltre, l'omessa pronuncia su un profilo della controversia si atteggia a errore di fatto revocatorio ex art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la ragione di siffatta omissione è causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali e non, come nel caso in esame, laddove essa derivi (in tesi) da una insufficienza del costrutto logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 agosto 2021, n. 5662).
Con una seconda doglianza, la EO aveva lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione della decisione, assunta con la variante urbanistica, di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente il vizio con una motivazione che, in sede di revocazione, la società ha definito apodittica. Anche in questo caso, valgono le considerazioni di cui sopra in ordine alla non riconducibilità del difetto di motivazione della sentenza all'errore di fatto revocatorio.
9. Il terzo motivo di revocazione concerne il capo della sentenza, con il quale è stata respinta una censura volta a far valere l'illegittimità derivata dei decreti di esproprio, per invalidità del presupposto piano attuativo comunale (PAC) della zona industriale di Ponte Rosso. La società aveva addotto l'illegittimità degli atti di adozione e di approvazione del PAC per violazione dell'art. 38, co. 5, d.lgs. 267/2000, poiché adottati dopo la convocazione dei comizi elettorali e in mancanza di ragioni di urgenza. Il giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 38, co. 5, d.lgs. 267/2000 (a mente del quale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i consigli comunali si limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili), poiché valevole per i soli consigli comunali, mentre i provvedimenti impugnati erano stati adottati – conformemente alla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia – dalla giunta comunale.
Ebbene, in sede di revocazione, la EO sostiene che il giudice non si sia avveduto del fatto che lo stesso Comune di San Vito al Tagliamento fosse convinto che l'art. 38, co. 5, d.lgs. 267/2000 si applicasse anche alla giunta, ove chiamata a esercitare competenze che a livello nazionale fanno capo al consiglio: in particolare, il giudice non avrebbe tenuto conto che il Comune, proprio sulla scorta dell'avvenuta violazione dell'art. 38, co. 5, d.lgs. 267/2000, aveva avviato il procedimento di annullamento in autotutela delle delibere di giunta, ancorché poi tale procedimento sia stato – in tesi, erroneamente – archiviato. Ove il Consiglio di Stato avesse tenuto conto di tale dato fattuale, avrebbe dovuto conformarsi allo stesso e non già fornire un proprio criterio ermeneutico.
L'errore della sentenza, ritenuto sussistente, ha comunque natura giuridica: la mancata considerazione del procedimento di autotutela avviato dal Comune di San Vito al Tagliamento non deriva dall'omessa percezione o dal travisamento delle risultanze processuali, ma dal convincimento che il dato fattuale fosse irrilevante, a fronte del disposto normativo dell'art. 38, co. 5, d.lgs. 267/2000, che testualmente si riferisce solo ai compiti dei consigli comunali. Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riesame della censura.
10. Con il quarto motivo di revocazione, la società ricorrente contesta il capo della sentenza, con cui è stata respinta un'altra censura rivolta agli atti di adozione e di approvazione del PAC. La società, infatti, aveva lamentato che il PAC avrebbe dovuto essere sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica). Il Consiglio di Stato ha ritenuto la doglianza infondata, in quanto il PAC apporterebbe solo delle lievi modifiche al previgente PIP (piano degli insediamenti produttivi), perciò troverebbe applicazione l'art. 6 d.lgs. 152/2005, che esclude la VAS per gli atti che comportano modifiche di bassa entità alla pianificazione esistente.
Nel ricorso in revocazione, la EO sostiene che il giudice sia incorso in una "svista percettiva", non essendosi reso conto che il PAC ricada nella definizione di cui all'art. 6, co. 2, lett. a), e co. 3, d.lgs. 152/2006, rappresentando, quindi, un atto di pianificazione territoriale per il quale è sempre necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS, a prescindere dall'entità delle modifiche apportate alla pianificazione esistente.
Anche questo motivo di revocazione concerne un (asserito) errore di diritto e non di fatto. La svista che si addebita al giudice di appello riguarda la cognizione non dei fatti di causa, bensì della legge. In sostanza, il giudice, sempre nella prospettiva del ricorrente, non si sarebbe accorto dell'esistenza di una norma in deroga a quella generale, applicata nella fattispecie: se ciò fosse vero, il giudice sarebbe incorso non in un errore di fatto, bensì in un errore di diritto e, precisamente, in una falsa applicazione della legge.
11. Con il quinto motivo di revocazione, la società ricorrente contesta la sentenza del Consiglio di Stato, laddove ha respinto il motivo di appello con cui la EO aveva lamentato che il Comune di San Vito al Tagliamento non avesse preso in considerazione le proprie osservazioni all'atto di adozione del PAC. Il giudice di appello ha disatteso la censura ritenendo le osservazioni tardive, in quanto presentate oltre il termine perentorio previsto dall'art. 25, co. 2, l.r. 5/2007. Il giudice ha, comunque, ritenuto che le osservazioni non fossero accoglibili nel merito.
Ai fini revocatori, la ricorrente sostiene che le proprie osservazioni non fossero tardive, poiché il termine di cui all'art. 25, co. 2, l.r. 5/2007 sarebbe ordinatorio e giacché, comunque, ai fini della sua decorrenza, si sarebbe dovuto considerare che la EO aveva acquistato i terreni interessati dal PAC a distanza di otto mesi dall'adozione dello strumento di pianificazione. La ricorrente, inoltre, adduce argomentazioni di merito per dimostrare la fondatezza delle sue osservazioni.
Neppure questa censura attiene a un errore di fatto revocatorio. Non viene all'attenzione un possibile abbaglio dei sensi, limitato alla sfera senso-percettiva dei fatti di causa. Al contrario, si addebita al giudice un errore valutativo-interpretativo circa la natura (ordinatoria o perentoria) di un termine di legge e circa il suo dies a quo , così come gli si contesta di aver male giudicato l'infondatezza delle osservazioni rivolte al piano urbanistico.
12. Infine, con il sesto motivo di revocazione, la ricorrente si duole che il Consiglio di Stato abbia erroneamente ritenuto legittimo l'utilizzo dello strumento del PAC per permettere l'insediamento in loco degli stabilimenti industriali della Kronospan Italia s.r.l. e della Silva s.r.l. e abbia, sempre erroneamente, riconosciuto al PAC la valenza di dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi contemplate, valevole ai fini espropriativi.
Anche in questo frangente, gli errori imputati alla sentenza hanno natura giuridica, poiché asseritamente derivanti da una scorretta lettura delle norme regionali in materia di pianificazione territoriale e da un non condivisibile inquadramento giuridico del PAC.
13. Per le ragioni suesposte, il ricorso in revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
14. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate, in favore del Consorzio di sviluppo economico-locale del Ponte Rosso-Tagliamento, in euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge, e in favore delle società Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l., in euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO