Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3905/20 R.G. contenzioso, vertente
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Angela De Parte_1 Parte_2
Monte
OPPONENTI
, rappresentato e difeso dall' avv. Donato Maruccia, come da Controparte_1
mandato in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 4.6.20 le Pt_1
proponevano opposizione avverso al d.i. n. 626/20, notificato loro, rispettivamente, in data 18 e 19 marzo 2020, inerente le presunte competenze professionali maturate dall'opposto in relazione al giudizio di appello avverso la sentenza n. 3162/13 resa dal Tribunale di Lecce, rimarcavano, a sostegno dell'insussistenza della pretesa creditoria prospettata in loro danno, come l'attività professionale in questione fosse stata resa unicamente dall'avv. Francesco Toto, che l'avv. quale rappresentante della aveva loro CP_1 Controparte_2
indicato; precisavano di non aver mai interagito con quest'ultimo, salvo che nel primo incontro, esitato nella presentazione dell'avv. Toto, cui avevano conferito l'incarico professionale;
indicavano che la documentazione incompleta versata in
riconducevano l'inserimento del nominativo dell'opposto nel mandato ad una mera formula di cortesia;
contestavano, comunque, l'entità dell'importo richiesto, evidenziando che lo scaglione considerato dal professionista non fosse consono rispetto al valore di ciascuna delle domande a loro riferibili;
invocavano, pertanto, la revoca del d.i. ed il rigetto della domanda di pagamento.
L'avv. costituendosi con comparsa depositata in data 31.10.20, segnalava CP_1
che l'esistenza del contratto di patrocinio fosse comprovata dal conferimento del mandato e dalla successiva revoca;
precisava che la richiesta di pagamento attenesse alle sole fasi in cui era intervenuto, ovvero quella di studio e quella introduttiva e che il proprio ruolo fosse comprovato anche dalle comunicazioni intercorse con , marito di inferiva che le germane Tes_1 Parte_1
si fossero rivolte a lui in ragione del rapporto personale suddetto e che nessuna incidenza avesse il suo ruolo rispetto alla cui le Controparte_2
opponenti non avevano peraltro aderito;
prospettava la correttezza del calcolo sottoposto al consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
instava per il rigetto dell'opposizione ed, in ipotesi di revoca del d.i., per la condanna delle opponenti al versamento dell'importo di € 7.932,00, oltre accessori, a titolo di compensi.
La richiesta ex art. 648 c.p.c. formulata all'udienza del 25.11.20 veniva rigettata con ordinanza emessa in pari data;
espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 31.3.22, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 15.5.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La pretesa creditoria avanzata dall'avv. in sede monitoria attiene alle CP_1
competenze professionali maturate per lo svolgimento delle attività difensive afferenti la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio di gravame avverso alla pronuncia 3162/13 resa dal Tribunale di Lecce;
risulta documentalmente provato che al medesimo fosse stato conferito mandato all'impugnazione, come si evince dal tenore dell'atto introduttivo del prefato procedimento e dalla procura al medesimo allegato.
In punto di diritto, preme osservare come, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla “se in un processo civile vi siano più avvocati Controparte_3
incaricati congiuntamente della difesa di una parte, ciascuno di essi maturerà autonomamente il diritto al compenso, in base all'opera effettivamente prestata, in base all'art. 6 legge 794/42, fatto salvo il solo caso in cui sia richiesto il pagamento di un'unica parcella, in cui non siano indicate distintamente le prestazioni di ognuno dei procuratori, così da potersi ritenere che essi le abbiano eseguite insieme o mediante reciproca sostituzione”(cfr. Cass. civ. sent. N. 29822/19
e n. 22463/10).
Nel caso per cui è controversia, non è contestato che l'avv. Toto, il quale ha seguito l'iter processuale dell'intero procedimento, non ancora definito, sia stato retribuito a seguito di presentazione di separata notula, sicchè deve ritenersi che l'opposto debba fornire la prova dell'espletamento delle prestazioni a lui concretamente riconducibili rispetto alla fase di studio ed introduttiva.
Nel corso del procedimento sono stati espletati gli interpelli delle parti;
quanto alle dichiarazioni aventi portata confessoria:
- L'avv. ha indicato che la redazione della bozza dell'appello fosse stata CP_1
curata dall'avv. Toto, puntualizzando che il proprio intervento avesse avuto luogo nella fase di formulazione definitiva dell'atto;
- - ha confermato di essersi rivolta all'opposto, insieme alla Controparte_4
sorella - su indicazione di , che già conosceva il professionista- Tes_1
per valutare l'opportunità della proposizione del gravame;
ha dichiarato che quest'ultimo avesse fornito una valutazione positiva rispetto a tale possibilità
e le avesse dirottate dall'avv. Toto, che aveva una stanza nell'immobile ove era collocato il proprio studio e che avrebbe fornito loro puntuali delucidazioni sulle modalità di instaurazione del procedimento;
- ha fornito analoghe notazioni in ordine alla valutazione Parte_1
preliminare formulata rispetto al gravame dall'opposto e sul successivo intervento dell'avv. Toto;
L'istruttoria orale è proseguita con l'ascolto di diversi testi, in particolare:
-l'avv. Toto ha indicato di aver incontrato le germane dopo che le stesse Pt_1
avevano già conferito con l'avv. e di aver seguito autonomamente l'intero CP_1
iter processuale del gravame, ad eccezione dell'iscrizione a ruolo, curate dal Dr.
[...]
probabilmente praticante dell'avv. ha negato che questi avesse Pt_3 CP_1
svolto alcuna attività difensiva ed ha precisato che il nome di costui, con cui aveva un pregresso risalente rapporto di amicizia, successivamente dissoltosi, fosse stato inserito nel mandato perché aveva fatto da tramite tra lui e le clienti, precisando che tale situazione si verificasse con tutti i clienti che si rivolgevano allo Sportello dei Diritti.
- il dr. , già praticante dell'avv. ha confermato che questi Persona_1 CP_1
avesse effettuato una prima valutazione sulla plausibilità dell'impugnazione insieme alle e le avesse poi condotte dall'avv. Toto;
ha indicato che l'opposto Pt_1
avesse curato la predisposizione della strategia difensiva e delle ricerche giurisprudenziali e che la prima stesura dell'impugnazione, effettuata dall'avv. Toto, fosse poi stata rivista prima da lui e poi dall' avv. ha precisato di aver CP_1
curato, su indicazione di quest'ultimo, la collazione del fascicolo, la notifica dell'atto introduttivo, e gli incombenti funzionali all' iscrizione a ruolo;
- marito di ha indicato di aver accompagnato Persona_2 Controparte_4
costei e la sorella presso la sede dello precisando che le Controparte_2
opponenti, dopo essersi presentate all'avv. D'Agate, fossero immediatamente state portate dall'avv. Toto, senza alcuna preliminare interlocuzione sull'oggetto dell'accesso; ha indicato che tutti i successivi incontri e comunicazioni inerenti il giudizio non avessero coinvolto l'opposto, ma solo l'avv. Toto;
- , marito di ha riferito di aver accompagnato la Tes_1 Parte_1 coniuge e la sorella presso la onlus ha indicato che le stesse Controparte_2
avessero esposto la vicenda all'avv. il quale si era limitato ad CP_1
accompagnarle presso la stanza dell'avv. Toto, allontanandosi subito dopo;
ha indicato che un secondo incontro, nella medesima sede, inerente a chiarimenti sulla fase introduttiva del procedimento, fosse avvenuto solo alla presenza dell'avv. Toto;
ha menzionato un terzo incontro, avvenuto presso lo studio dell'avv. Toto in Piazza
Mazzini, ha confermato la riferibilità alla sua persona del la comunicazione via mail inoltrata all'opposto e presente in atti;
ha precisato di avere una pregressa conoscenza con costui per motivi legati alla politica;
- l'avv. Manuela Guadalupi, collega di studio dell'avv. Toto dal 2013 al 2015 presso l'immobile sito alla Via Nazario Sauro, ha riferito che il marito di una delle RV avesse interloquito con l'opposto per una valutazione in ordine all'opportunità di proporre un gravame;
ha dichiarato, ancora, che la redazione dell'atto di appello fosse stata curata, anche alla sua presenza, dal dott. e dall'avv. CP_5 CP_1
poiché l'avv. Toto seguiva i soli procedimenti inerenti il contenzioso bancario a nome dell'opposto.
In virtù del quadro probatorio come innanzi delineato, deve ritenersi acclarato che le opponenti si siano rivolte all'avv. in virtù della personale conoscenza CP_1
di costui con il marito di una di esse ed a prescindere dal suo ruolo rispetto alla l'opposto, difatti, come si evince dalle comunicazioni Controparte_2
via mail in atti, era stato analiticamente interpellato sull'entità dei profili risarcitori anche nel corso del primo grado del procedimento;
deve, altresì, ritenersi confermato, in virtù delle dichiarazioni pressochè unanimi dei testi – ad eccezione dell'avv. Toto, da ritenersi non completamente attendibile sia in relazione al suo ruolo nella vicenda, che in considerazione del venir meno del rapporto di amicizia con l'opposto - che il medesimo abbia dato corso ad una valutazione preliminare in ordine alla fruttuosità dell'impugnazione – seguita da interlocuzioni specifiche con le tenute dal solo avv. Toto;
risulta, infine, accertato che la redazione Pt_1 definitiva dell'atto di impugnazione, predisposto dall'avv. Toto, sia avvenuta anche con la partecipazione dell'opposto e che questi abbia curato, mediante intervento del suo praticante, le fasi materiali esitate nell'iscrizione a ruolo;
con sono, invece, emersi elementi concludenti atti a suffragare la funzione di mera cortesia dell'inserimento del nome dell'opposto nel mandato.
L'opposto, pertanto, ha diritto alle competenze maturate per le suddette attività, parametrate al valore della lite, come indicato nello stesso atto di impugnazione in
€ 260.000; in ragione dei parametri di cui al DM 55/14 per le fasi di studio ed introduttiva nei giudizi innanzi alle Corti D'Appello, della consistenza dell'apporto concreto del professionista, anche a fronte della presenza del codifensore, i compensi da riconoscersi all'opposto devono essere determinati, in considerazione di un importo prossimo ai parametri medi comprensivo dell'aumento per più parti e ridotti del 20%, in € 4.300,00, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, nonché del significativo scostamento tra il credito spettante al professionista e quello vantato in sede monitoria vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- revoca il d.i. opposto;
- Condanna le opponenti al versamento, in favore dell'Avv. della somma di CP_1
€ 4.300,00 da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, a titolo di compensi per le attività delineate in motivazione, oltre interessi legali dalla messa in mora e sino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 6.2.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)