TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/07/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3575/2016
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3575/2016 R.G., assunta in decisione all'udienza del 6.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Nazario C.F._1
Sauro, n. 52, presso lo studio dell'avv. Matteo RESTAINO, c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti in C.F._2 calce all'atto di citazione;
- attore/opponente -
CONTRO già - Controparte_1 Controparte_2 [...]
per le Province di Potenza e Matera) c.f. e P.Iva: in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), al Corso
XVIII Agosto 1860, n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio DE SANCTIS, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine C.F._3 della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta/opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparsa conclusionale e memorie di replica.
1 * * * * * * *
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione di Parte_1 pagamento n. 09220169002290663000, per l'importo complessivo di € 35.787,39, notificato da in data 26.09.2016 in base alle cartelle di Controparte_1 pagamento n. 09220000027322323000, n. 09220010041312738000 e n.
09220150003221401000.
Ha eccepito, innanzitutto, la mancata notifica delle suddette cartelle esattoriali, circostanza che renderebbe - a suo dire - invalidi gli atti successivi e consequenziali con conseguente caducazione anche dell'atto di intimazione.
Secondo l'opponente, inoltre, l'intimazione di pagamento sarebbe nulla per difetto di motivazione nella misura in cui la mancata allegazione degli atti prodromici non consentirebbe di inquadrare le sanzioni amministrative elevate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente in virtù di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Infine, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa alle cartelle di pagamento n.
09220000027322323000 e n. 09220010041312738000, a prescindere dall'effettiva o meno notifica delle stesse.
Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e, nel merito, l'accertamento della nullità del medesimo atto, nonché l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria portata dalle cartelle di pagamento n. 09220000027322323000 e n. 09220010041312738000.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.12.2016, si è costituita in giudizio rilevando la tardività dell'opposizione, Controparte_1 quantomeno rispetto ai motivi inquadrabili in termini di opposizione agli atti esecutivi.
Preliminarmente, ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento vista l'assoluta insussistenza dei presupposti per il relativo accoglimento.
Nel merito, ha osservato che le cartelle di pagamento n. 09220000027322323000 e n.
09220010041312738000 sono state regolarmente notificate rispettivamente il 23.03.2001 ed il 13.04.2001, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio.
Per l'opposta, inoltre, sarebbero del tutto infondate le eccezioni di controparte sulla nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in quanto le indicazioni utili per
2 esercitare il diritto di difesa sarebbero ricavabili dal richiamo, appunto, alle sottese cartelle di pagamento. Anzi, non sarebbe neanche Controparte_1 legittimata passivamente nel presente giudizio dovendosi rivolgere all'Ente impositore tutte le doglianze in merito alla certezza del credito azionato.
Ha contestato anche l'eccezione di prescrizione del credito di cui alle cartelle esattoriali insistendo per l'applicazione del termine decennale.
Inoltre, in aggiunta alla documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento relativi agli atti interruttivi della prescrizione, in particolare le intimazioni di pagamento n. 2004/008520 e n.
2004/008521, notificate in data 23/26.03.2004, e le intimazioni n. 2009/0037719 e n.
2009/0037722, notificate in data 15.04.2009, nonché la successiva procedura esecutiva mobiliare di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973, notificata il 12.12.2016.
Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione in quanto inammissibile, tardiva ed infondata, pur chiedendo, in via subordinata,
l'integrazione del contradditorio nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di
Potenza ai fini dell'accertamento delle doglianze dell'opponente sulla sussistenza del credito.
All'udienza del 27.01.2017 il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
L'opponente ha contestato le argomentazioni difensive di Controparte_1
in particolare insistendo per la mancata prova della notifica delle cartelle di
[...] pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento e, comunque, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio chiedendone il deposito degli originali.
Ha ribadito, ad ogni modo, che il credito azionato sarebbe prescritto anche a voler dare per valide le notifiche richiamate dalla controparte riguardanti le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi, tenuto conto dell'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni, non trattandosi di pretesa creditoria accertata con sentenza passata in giudicato.
Dal canto suo, richiamando le proprie difese, l'opposta ha rilevato che le relate di notifica prodotte in giudizio per provare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali fanno fede fino a querela di falso.
Ha argomentato, inoltre, sull'applicabilità del termine decennale di prescrizione per i crediti oggetto di controversia.
3 All'udienza del 20.10.2017 le parti hanno insistito sull'accoglimento delle rispettive tesi difensive ed il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze organizzative del ruolo e per l'emergenza sanitaria, all'udienza del 23.03.2023, tenutasi in modalità cartolare, Controparte_1
a segnalato la necessità di rinviare la causa al fine di verificare l'eventuale stralcio
[...] delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento a seguito di intervenute disposizioni normative di annullamento automatico per i carichi affidati per la riscossione per il periodo a partire dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Successivamente, all'udienza del 22.02.2024, l'opposta ha precisato che le cartelle di pagamento n. 09220010041312738 e n. 09220150003221401 sono state stralciate in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021 e dalla Legge n. 197/2022
e, rispetto alle stesse cartelle, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
L'opponente, invece, ha eccepito l'inammissibilità del deposito dei ruoli aggiornati da parte di in quanto avvenuta tardivamente ed ha Controparte_1 insistito per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione rispetto ai crediti di tutte le cartelle di pagamento riportate nell'intimazione opposta.
Rispetto alla cartella n. 09220000027322323, non stralciata, ha ribadito sia le contestazioni sull'irregolarità della relativa relata di notifica, sia la prescrizione dal credito a prescindere dalla prova della notifica degli atti interruttivi.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, attraverso cui le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate in atti richiamando le argomentazioni difensive esposte nel corso della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La presente controversia viene decisa in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida e, quindi, in base alla soluzione più idonea ad assicurare la definizione del giudizio tale da assorbire l'esame di ulteriori motivi di opposizione.
Premesso ciò, la domanda proposta dal sig. è ammissibile e deve essere Parte_1 accolta per le ragioni di seguito specificate.
Verificata la documentazione prodotta in giudizio, risulta fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie relative alla cartella esattoriale n.
09220000027322323000, riportata nell'intimazione di pagamento n.
09220169002290663000, oggetto della proposta opposizione all'esecuzione.
4 Va rilevata, preliminarmente, la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 09220010041312738000 e n. 09220150003221401000, in quanto stralciate in applicazioni di disposizioni normative sopraggiunte in corso di causa, come comunicato dalla stessa Controparte_1
Infatti, all'udienza del 22.02.2024, attraverso la produzione in giudizio degli estratti di ruolo aggiornati, la convenuta ha segnalato lo stralcio delle cartelle sopra indicate a seguito del discarico dei relativi crediti secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.
41/2021 e dalla Legge n. 197/2022, restando operativa l'attività di riscossione soltanto in relazione alla cartella esattoriale n. 09220000027322323000, pure richiamata nell'opposta intimazione di pagamento.
Pur in presenza di contestazioni dell'opponente, si ritiene utilizzabile la documentazione depositata nella richiamata udienza in quanto formatasi in corso di giudizio, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma.
Pertanto, rilevata la parziale cessazione della materia del contendere, la verifica sull'intervenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione di pagamento deve essere indirizzata soltanto nei riguardi della cartella di pagamento n. 09220000027322323000.
Rispetto a quest'ultima posizione debitoria, ha CP_1 Controparte_1 prodotto in giudizio la documentazione attestante sia la notifica della suindicata cartella, avvenuta in data 23.03.2001, sia la notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 2004/008520, notificata il
26.03.2004, e l'intimazione di pagamento n. 2009/0037719, notificata in data 15.04.2009, oltre alla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973, avvenuta in data 12.12.2016.
Ha contraddetto, quindi, le doglianze del sig. secondo cui non sarebbe Parte_1 mai avvenuta la notifica della cartella di pagamento n. 09220000027322323000 e non ci sarebbero mai stati atti interruttivi della prescrizione.
Nemmeno risultano fondate le contestazioni dell'opponente sulla nullità della notifica della cartella de qua.
Ad ogni modo, come già anticipato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 anche per eccepire la prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento n.
09220169002290663000.
Il credito portato dalla cartella esattoriale in esame risulta effettivamente prescritto in quanto, trattandosi di sanzione amministrativa, non trova applicazione il termine decennale di prescrizione.
5 Le parti hanno confermato che la cartella n. 09220000027322323000 fa riferimento a sanzioni civilistiche inflitte dalla . Parte_2
Trova applicazione, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, non si verifica la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale per il solo fatto di non aver proposto opposizione alla cartella esattoriale.
Dopo alcuni orientamenti giurisprudenziali divergenti, con la sentenza n. 23397/2016 le
Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cassazione, Sezioni
Unite Civili, sentenza n. 23397 del 17.11.2016).
L'orientamento appena richiamato si è consolidato negli anni successivi attraverso ulteriori sentenze (tra le altre, Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del
15.05.2018 e Cassazione civile, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33797 del 19.12.2019).
Nella vicenda per cui è causa, come già chiarito in precedenza, Controparte_4
ha dato prova della notifica della cartella n. 09220000027322323000
[...]
(avvenuta in data 23.03.2001) e dei successi atti interruttivi della prescrizione, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 2004/008520 (notificata il 26.03.2004) e l'intimazione di pagamento n. 2009/0037719 (notificata in data 15.04.2009).
Tuttavia, rilevato che il termine di prescrizione quinquennale risulta già decorso tra il
26.03.2004 e il 15.04.2009, anche a voler considerare soltanto il lasso temporale intercorso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo sopra richiamato (15.04.2009) rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
6 n. 602/1973 (12.12.2016) e rispetto alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n.
09220169002290663000 (26.09.2016), risulta comunque abbondantemente decorso il termine di 5 anni ai fini del calcolo della prescrizione del credito portato dalla cartella n.
09220000027322323000, inserita nella medesima intimazione opposta.
Neanche il richiamo dell'opposta alla sospensione relativa al periodo dal 1.01.2014 al
16.06.2014 incide sull'accertata prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Parimenti, nessun rilievo può essere attribuito all'indicazione degli artt. 19 e 20 del D.Lgs.
n. 112/1999 da parte di per supportare Controparte_1
l'applicazione della prescrizione decennale, in quanto per la Cassazione, in linea con il principio richiamato nella suindicata sentenza n. 23397 del 17.11.2016, “con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che «In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass.
n. 14301 del 19/06/2009)»; allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 (artt. 19, comma 4, e 20, comma 6) nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018)” (Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza
n. 7409 del 2020).
In ultima analisi, ferma restando l'accertata cessazione della materia del contendere rispetto alle cartelle esattoriali n. 09220010041312738000 e n. 09220150003221401000,
l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. deve essere accolta in Parte_1 quanto risulta prescritto il credito di cui alla cartella n. 09220000027322323000, inserita nell'opposta intimazione di pagamento n. 09220169002290663000.
7 2 - Le spese del presente giudizio seguono parzialmente la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
In effetti, pur accogliendo l'opposizione proposta dal sig. l'accertamento della Pt_1 prescrizione del credito ha tenuto necessariamente conto degli orientamenti giurisprudenziali di segno diverso che hanno caratterizzato il periodo in cui è stato notificato l'atto di intimazione in questione.
Oltretutto, nelle more del presente giudizio, ha Controparte_1 provveduto a segnalare lo stralcio delle cartelle esattoriali sopra richiamate a seguito del sopravvenuto intervento legislativo di annullamento automatico dei carichi affidati per la riscossione per il periodo a partire dal 1.01.2000 al 31.12.2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 09220010041312738000 e n. 09220150003221401000, inserite nell'opposta intimazione di pagamento n. 09220169002290663000;
- Accoglie, per la restante parte del credito oggetto di intimazione, l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. e, per l'effetto, dichiara la prescrizione Parte_1 della cartella di pagamento n. 09220000027322323000, inserita nell'opposta intimazione di pagamento n. 09220169002290663000;
- Compensa nella misura di ½ le spese processuali del presente giudizio;
- Condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_1 della restante parte delle spese di causa, nella misura di ½, somma Parte_1 liquidata in € 1.904,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 22/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3575/2016 R.G., assunta in decisione all'udienza del 6.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Via Nazario C.F._1
Sauro, n. 52, presso lo studio dell'avv. Matteo RESTAINO, c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti in C.F._2 calce all'atto di citazione;
- attore/opponente -
CONTRO già - Controparte_1 Controparte_2 [...]
per le Province di Potenza e Matera) c.f. e P.Iva: in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), al Corso
XVIII Agosto 1860, n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio DE SANCTIS, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine C.F._3 della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta/opposta -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparsa conclusionale e memorie di replica.
1 * * * * * * *
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione di Parte_1 pagamento n. 09220169002290663000, per l'importo complessivo di € 35.787,39, notificato da in data 26.09.2016 in base alle cartelle di Controparte_1 pagamento n. 09220000027322323000, n. 09220010041312738000 e n.
09220150003221401000.
Ha eccepito, innanzitutto, la mancata notifica delle suddette cartelle esattoriali, circostanza che renderebbe - a suo dire - invalidi gli atti successivi e consequenziali con conseguente caducazione anche dell'atto di intimazione.
Secondo l'opponente, inoltre, l'intimazione di pagamento sarebbe nulla per difetto di motivazione nella misura in cui la mancata allegazione degli atti prodromici non consentirebbe di inquadrare le sanzioni amministrative elevate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente in virtù di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Infine, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa alle cartelle di pagamento n.
09220000027322323000 e n. 09220010041312738000, a prescindere dall'effettiva o meno notifica delle stesse.
Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e, nel merito, l'accertamento della nullità del medesimo atto, nonché l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria portata dalle cartelle di pagamento n. 09220000027322323000 e n. 09220010041312738000.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.12.2016, si è costituita in giudizio rilevando la tardività dell'opposizione, Controparte_1 quantomeno rispetto ai motivi inquadrabili in termini di opposizione agli atti esecutivi.
Preliminarmente, ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento vista l'assoluta insussistenza dei presupposti per il relativo accoglimento.
Nel merito, ha osservato che le cartelle di pagamento n. 09220000027322323000 e n.
09220010041312738000 sono state regolarmente notificate rispettivamente il 23.03.2001 ed il 13.04.2001, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio.
Per l'opposta, inoltre, sarebbero del tutto infondate le eccezioni di controparte sulla nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in quanto le indicazioni utili per
2 esercitare il diritto di difesa sarebbero ricavabili dal richiamo, appunto, alle sottese cartelle di pagamento. Anzi, non sarebbe neanche Controparte_1 legittimata passivamente nel presente giudizio dovendosi rivolgere all'Ente impositore tutte le doglianze in merito alla certezza del credito azionato.
Ha contestato anche l'eccezione di prescrizione del credito di cui alle cartelle esattoriali insistendo per l'applicazione del termine decennale.
Inoltre, in aggiunta alla documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento relativi agli atti interruttivi della prescrizione, in particolare le intimazioni di pagamento n. 2004/008520 e n.
2004/008521, notificate in data 23/26.03.2004, e le intimazioni n. 2009/0037719 e n.
2009/0037722, notificate in data 15.04.2009, nonché la successiva procedura esecutiva mobiliare di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973, notificata il 12.12.2016.
Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione in quanto inammissibile, tardiva ed infondata, pur chiedendo, in via subordinata,
l'integrazione del contradditorio nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di
Potenza ai fini dell'accertamento delle doglianze dell'opponente sulla sussistenza del credito.
All'udienza del 27.01.2017 il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
L'opponente ha contestato le argomentazioni difensive di Controparte_1
in particolare insistendo per la mancata prova della notifica delle cartelle di
[...] pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento e, comunque, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio chiedendone il deposito degli originali.
Ha ribadito, ad ogni modo, che il credito azionato sarebbe prescritto anche a voler dare per valide le notifiche richiamate dalla controparte riguardanti le cartelle di pagamento e gli atti interruttivi, tenuto conto dell'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni, non trattandosi di pretesa creditoria accertata con sentenza passata in giudicato.
Dal canto suo, richiamando le proprie difese, l'opposta ha rilevato che le relate di notifica prodotte in giudizio per provare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali fanno fede fino a querela di falso.
Ha argomentato, inoltre, sull'applicabilità del termine decennale di prescrizione per i crediti oggetto di controversia.
3 All'udienza del 20.10.2017 le parti hanno insistito sull'accoglimento delle rispettive tesi difensive ed il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze organizzative del ruolo e per l'emergenza sanitaria, all'udienza del 23.03.2023, tenutasi in modalità cartolare, Controparte_1
a segnalato la necessità di rinviare la causa al fine di verificare l'eventuale stralcio
[...] delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento a seguito di intervenute disposizioni normative di annullamento automatico per i carichi affidati per la riscossione per il periodo a partire dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Successivamente, all'udienza del 22.02.2024, l'opposta ha precisato che le cartelle di pagamento n. 09220010041312738 e n. 09220150003221401 sono state stralciate in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021 e dalla Legge n. 197/2022
e, rispetto alle stesse cartelle, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
L'opponente, invece, ha eccepito l'inammissibilità del deposito dei ruoli aggiornati da parte di in quanto avvenuta tardivamente ed ha Controparte_1 insistito per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione rispetto ai crediti di tutte le cartelle di pagamento riportate nell'intimazione opposta.
Rispetto alla cartella n. 09220000027322323, non stralciata, ha ribadito sia le contestazioni sull'irregolarità della relativa relata di notifica, sia la prescrizione dal credito a prescindere dalla prova della notifica degli atti interruttivi.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, attraverso cui le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate in atti richiamando le argomentazioni difensive esposte nel corso della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La presente controversia viene decisa in applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida e, quindi, in base alla soluzione più idonea ad assicurare la definizione del giudizio tale da assorbire l'esame di ulteriori motivi di opposizione.
Premesso ciò, la domanda proposta dal sig. è ammissibile e deve essere Parte_1 accolta per le ragioni di seguito specificate.
Verificata la documentazione prodotta in giudizio, risulta fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie relative alla cartella esattoriale n.
09220000027322323000, riportata nell'intimazione di pagamento n.
09220169002290663000, oggetto della proposta opposizione all'esecuzione.
4 Va rilevata, preliminarmente, la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 09220010041312738000 e n. 09220150003221401000, in quanto stralciate in applicazioni di disposizioni normative sopraggiunte in corso di causa, come comunicato dalla stessa Controparte_1
Infatti, all'udienza del 22.02.2024, attraverso la produzione in giudizio degli estratti di ruolo aggiornati, la convenuta ha segnalato lo stralcio delle cartelle sopra indicate a seguito del discarico dei relativi crediti secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.
41/2021 e dalla Legge n. 197/2022, restando operativa l'attività di riscossione soltanto in relazione alla cartella esattoriale n. 09220000027322323000, pure richiamata nell'opposta intimazione di pagamento.
Pur in presenza di contestazioni dell'opponente, si ritiene utilizzabile la documentazione depositata nella richiamata udienza in quanto formatasi in corso di giudizio, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma.
Pertanto, rilevata la parziale cessazione della materia del contendere, la verifica sull'intervenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione di pagamento deve essere indirizzata soltanto nei riguardi della cartella di pagamento n. 09220000027322323000.
Rispetto a quest'ultima posizione debitoria, ha CP_1 Controparte_1 prodotto in giudizio la documentazione attestante sia la notifica della suindicata cartella, avvenuta in data 23.03.2001, sia la notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 2004/008520, notificata il
26.03.2004, e l'intimazione di pagamento n. 2009/0037719, notificata in data 15.04.2009, oltre alla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973, avvenuta in data 12.12.2016.
Ha contraddetto, quindi, le doglianze del sig. secondo cui non sarebbe Parte_1 mai avvenuta la notifica della cartella di pagamento n. 09220000027322323000 e non ci sarebbero mai stati atti interruttivi della prescrizione.
Nemmeno risultano fondate le contestazioni dell'opponente sulla nullità della notifica della cartella de qua.
Ad ogni modo, come già anticipato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 anche per eccepire la prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento n.
09220169002290663000.
Il credito portato dalla cartella esattoriale in esame risulta effettivamente prescritto in quanto, trattandosi di sanzione amministrativa, non trova applicazione il termine decennale di prescrizione.
5 Le parti hanno confermato che la cartella n. 09220000027322323000 fa riferimento a sanzioni civilistiche inflitte dalla . Parte_2
Trova applicazione, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/1981.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, non si verifica la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale per il solo fatto di non aver proposto opposizione alla cartella esattoriale.
Dopo alcuni orientamenti giurisprudenziali divergenti, con la sentenza n. 23397/2016 le
Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cassazione, Sezioni
Unite Civili, sentenza n. 23397 del 17.11.2016).
L'orientamento appena richiamato si è consolidato negli anni successivi attraverso ulteriori sentenze (tra le altre, Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del
15.05.2018 e Cassazione civile, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33797 del 19.12.2019).
Nella vicenda per cui è causa, come già chiarito in precedenza, Controparte_4
ha dato prova della notifica della cartella n. 09220000027322323000
[...]
(avvenuta in data 23.03.2001) e dei successi atti interruttivi della prescrizione, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 2004/008520 (notificata il 26.03.2004) e l'intimazione di pagamento n. 2009/0037719 (notificata in data 15.04.2009).
Tuttavia, rilevato che il termine di prescrizione quinquennale risulta già decorso tra il
26.03.2004 e il 15.04.2009, anche a voler considerare soltanto il lasso temporale intercorso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo sopra richiamato (15.04.2009) rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R.
6 n. 602/1973 (12.12.2016) e rispetto alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n.
09220169002290663000 (26.09.2016), risulta comunque abbondantemente decorso il termine di 5 anni ai fini del calcolo della prescrizione del credito portato dalla cartella n.
09220000027322323000, inserita nella medesima intimazione opposta.
Neanche il richiamo dell'opposta alla sospensione relativa al periodo dal 1.01.2014 al
16.06.2014 incide sull'accertata prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Parimenti, nessun rilievo può essere attribuito all'indicazione degli artt. 19 e 20 del D.Lgs.
n. 112/1999 da parte di per supportare Controparte_1
l'applicazione della prescrizione decennale, in quanto per la Cassazione, in linea con il principio richiamato nella suindicata sentenza n. 23397 del 17.11.2016, “con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che «In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass.
n. 14301 del 19/06/2009)»; allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 (artt. 19, comma 4, e 20, comma 6) nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018)” (Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza
n. 7409 del 2020).
In ultima analisi, ferma restando l'accertata cessazione della materia del contendere rispetto alle cartelle esattoriali n. 09220010041312738000 e n. 09220150003221401000,
l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. deve essere accolta in Parte_1 quanto risulta prescritto il credito di cui alla cartella n. 09220000027322323000, inserita nell'opposta intimazione di pagamento n. 09220169002290663000.
7 2 - Le spese del presente giudizio seguono parzialmente la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
In effetti, pur accogliendo l'opposizione proposta dal sig. l'accertamento della Pt_1 prescrizione del credito ha tenuto necessariamente conto degli orientamenti giurisprudenziali di segno diverso che hanno caratterizzato il periodo in cui è stato notificato l'atto di intimazione in questione.
Oltretutto, nelle more del presente giudizio, ha Controparte_1 provveduto a segnalare lo stralcio delle cartelle esattoriali sopra richiamate a seguito del sopravvenuto intervento legislativo di annullamento automatico dei carichi affidati per la riscossione per il periodo a partire dal 1.01.2000 al 31.12.2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 09220010041312738000 e n. 09220150003221401000, inserite nell'opposta intimazione di pagamento n. 09220169002290663000;
- Accoglie, per la restante parte del credito oggetto di intimazione, l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. e, per l'effetto, dichiara la prescrizione Parte_1 della cartella di pagamento n. 09220000027322323000, inserita nell'opposta intimazione di pagamento n. 09220169002290663000;
- Compensa nella misura di ½ le spese processuali del presente giudizio;
- Condanna al pagamento in favore del sig. Controparte_1 della restante parte delle spese di causa, nella misura di ½, somma Parte_1 liquidata in € 1.904,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, 22/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
8