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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 25 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato ex lege presso la sede della stessa;
Parte appellante
E
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ORLANDI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E con l'intervento del PG;
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 5549/2022 del Tribunale di Venezia del
28.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'Ordinanza
resa dal Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea resa nel procedimento n.
4922/2022 RG il 28.11.22 e comunicata in pari data e conseguentemente respingere le domande
avanzate dal – originario ricorrente - nel Ricorso notificato il 26.07.22, Controparte_1
confermando il diniego espresso dalla Questura di Verona al rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi familiari.
Con refusione di entrambe le spese di giudizio.”
Per parte appellata
“Previa riforma totale dell'ordinanza del 28/11/2012, comunicata in data 29/11/2022 emessa
nel procedimento n. 4922/2022 R.g. dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica
nella persona del G.o.t. Dott. Daniela Allegrini
In via principale e incidentale
Previo annullamento del provvedimento della Questura di Verona emesso in data 30/12/2020
notificato il 13/05/2022
A) Accertarsi e dichiararsi il diritto del Signor nato a [...]_1
(Brasile) il giorno 23/03/1993, a permanere sul territorio nazionale in quanto coniugato con la
2 cittadina italiana IG;
Persona_1
B) Disporsi che la Questura di Verona rilasci al Signor nato a [...]
Alcobaca (Brasile) il giorno 23/03/1993, il permesso di soggiorno ex art. 19 del decreto
legislativo n. 286/1998.
Nel merito e in via subordinata incidentale
Previo annullamento del provvedimento della Questura di Verona emesso in data 30/12/2020
notificato il 13/05/2022
C) Ordinarsi alla Questura di Verona di riesaminare la richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari presentata dal Signor in data Controparte_1
17/12/2019 ai fini di consentire la conversione del titolo per motivi familiari in permesso di
soggiorno per altro titolo come previsto dall'articolo 30, quinto comma, del decreto legislativo
n. 286/1998.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per il PG
“si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'appello”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso adiva il Tribunale di Venezia per ottenere Parte_2
l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi, del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Verona in data
30/12/2020, a fronte dell'istanza presentata il 17/12/2019 con la quale il Controparte_1
3 aveva chiesto alla Questura di Verona il rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari”, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) D. Lgs. 286/98, quale coniuge della cittadina italiana . Il diniego veniva giustificato da parte della Persona_1
Questura per la mancata convivenza del con la moglie, la quale con ricorso Controparte_1
depositato in data 16/11/2020 avanti al Tribunale di Verona, aveva chiesto la separazione personale dei coniugi.
2. In data 26 luglio 2022 il Tribunale, dopo aver accolto inaudita altera parte la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, fissava l'udienza di comparizione per il 18.10.22 (poi rinviata su istanza del ricorrente al 18.11.22 e d'ufficio al 28.11.22, data in cui il Giudice interrogava il ricorrente).
3. Si costituiva in data 14 ottobre 2022 il , contestando le pretese Parte_1
avverse e insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con l'ordinanza pronunciata in data 28 novembre 2022 il Giudice accoglieva il ricorso sancendo che: “Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nel ricorso ex art. 702 cpc n.
RG. 4922 /2022, promosso da ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione rigettata e /o disattesa, accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente ad
ottenere il permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2 lettera c del D.lgs. n. 286/98 in quanto
padre di e convivente di - spese compensate”. A Persona_2 Persona_3
sostegno della predetta decisione richiamava l'art. 19, legge 286/98. In particolare, riferendosi alla convivenza del con la nuova compagna e della figlia Controparte_1 Persona_3
, come riferita dal medesimo nel ricorso e nel corso dell'interrogatorio libero, affermava Per_4
che: “Alla luce della nuova situazione il Tribunale ritiene … applicabile l'art 19 comma 2 lettera
4 c del D.lgs. n. 286/98 in quanto è da tutelare il dritto del ricorrente verso la nuova coppia e il
minore nel frattempo nato. Tale articolo infatti vieta l'espulsione dei soggetti conviventi con
parenti entro il 2° grado o il coniuge. E è pacificamente Controparte_1
padre di e quindi parente di 2° grado, come documentato dal certificato Persona_5
di nascita ( doc.n.9)”, pur ritenendo corretto l'operato della Questura, precedente alle allegate sopravvenienze, di rigetto dell'istanza per l'assenza di convivenza con la moglie di cittadinanza italiana.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato il Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello. Con il predetto motivo censurava la sentenza per violazione di legge, erronea interpretazione di legge e dell'art. 19 d.
lgs 286/98, in quanto né la né la piccola avevano la cittadinanza italiana, ma Persona_3 Per_4
invero quella brasiliana ed avevano richiesto il permesso di soggiorno, sicché la norma richiamata non era pertinente al caso esaminato.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale sosteneva di non aver mai affermato che la sua compagna e la figlia fossero cittadine italiane, sicché la deduzione del Tribunale non era fondata su fatti dal medesimo dichiarati, mentre non erano state esaminate le doglianze del proprio ricorso introduttivo in quanto, evidentemente, ritenute assorbite dal Tribunale o comunque erroneamente rigettate. Per tale ragione formulava appello incidentale avverso l'ordinanza, censurando con un unico motivo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e riproponendo i motivi di impugnazione formulati in primo grado avverso il provvedimento di rigetto della
Questura di Verona. In particolare, lamentava in primo luogo l'erroneità del provvedimento di
5 rigetto della Questura per violazione degli articoli 19 e 30 del decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di valutazione sulla non necessarietà della convivenza con la coniuge di cittadinanza italiana, essendo solo necessario il matrimonio con la stessa purché il matrimonio non fosse strumentale, del che non vi era prova né allegazione. In secondo luogo, censurava la violazione degli articoli 19 e 30, quinto comma, del decreto legislativo n. 286/1998 in relazione all'art. 10
bis e all'art. 21 octies della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria. Sosteneva, infatti, che la
Questura, riscontrata la non convivenza e l'instaurazione del giudizio di separazione e ritenendo la stessa rilevante, avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all'accoglimento, cosicché il richiedente avrebbe potuto formulare domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, come previsto dal quinto comma dell'art. 30 D. lgs 286/1998.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 28 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Le parti non depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello principale e dell'appello incidentale.
9. Il motivo di impugnazione dell'appello principale è fondato, nei termini e con gli effetti di seguito indicati. Il Tribunale, infatti, ha probabilmente dato per presupposta la cittadinanza italiana della nuova convivente del e della figlia avuta dal predetto Controparte_1 Per_4
con la medesima e, conseguentemente, ha ritenuto che lo stesso fosse parente entro il secondo
6 grado con cittadino italiano, applicando, quindi, l'art. 19 del d.lgs 286/1998 e riconoscendo, sotto tale profilo, la sussistenza sopravvenuta del suo diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Lo stesso appellato, sul punto, ha dato atto dell'errore commesso dal Tribunale, formulando appello incidentale in relazione alla valutazione di correttezza dell'operato della CP_2
effettuata dal Giudice di prime cure (che ha sostenuto che la Questura correttamente aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno non conoscendo la nuova situazione familiare) e,
soprattutto, riproponendo le proprie censure al provvedimento del Questore sulle quali il
Tribunale aveva proceduto ad un analisi parziale ed incompleta, con i motivi di appello incidentale dal medesimo formulati.
10. Il primo motivo formulato dall'appellante incidentale sulla violazione dell'art. 112 c.p.c.
è fondato, posto che il Tribunale ha deciso su una domanda non formulata, senza decidere espressamente e compiutamente sulle censure sottoposte con il ricorso alla sua valutazione.
10.1 Va, dunque, esaminata la prima censura sulla non rilevanza della convivenza del richiedente con il coniuge cittadino italiano, che è fondata nei termini di seguito indicati.
Deve osservarsi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 23598/2006, aveva effettivamente postulato l'imprescindibilità della convivenza, sostenendo che: “In tema di disciplina
dell'immigrazione, ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1989, n. 286, il
matrimonio con un cittadino italiano in tanto conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in
Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del divieto di espulsione, in quanto
ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza, e fino a quando sussista tale requisito, la cui
prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero
7 vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche. Tale disciplina non contrasta con il
principio di diritto comunitario che vieta ad uno Stato membro di negare il permesso di
soggiorno e di adottare misure di espulsione nei confronti del cittadino di un Paese terzo che
possa fornire la prova della sua identità e del suo matrimonio con un cittadino di uno Stato
membro, per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel suo territorio, essendo tale
principio volto ad assicurare la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri, la
quale postula proprio quella convivenza che il legislatore interno ha legittimamente eretto a
parametro di meritevolezza della tutela accordata.”.
Più di recente, tuttavia, in tema di coniugio la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5378/2020 ha invece affermato che: “Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il
coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs
n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio
fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato.” (conformi le successive pronunce ord. n. 6747/2021 e ord. n. 13189/2024).
Orbene nel caso in esame non vi è alcuna contestazione della Questura rispetto al fatto che il matrimonio sia stato strumentale o fittizio, né compete a questa Corte un esame di tale profilo mai affrontato dall'autorità competente (cfr sent. n. 10925/2019).
Da un punto di vista fattuale si osserva che il , dopo il matrimonio con la Controparte_1
cittadina italiana, aveva già ottenuto il permesso di soggiorno in data 9 novembre 2018 e aveva richiesto il rinnovo in data 17 dicembre 2019. Gli accertamenti sulla convivenza, in relazione alla richiesta di rinnovo, sono stati fatti nel settembre 2020, quando i coniugi erano separati di
8 fatto, mentre la domanda di separazione è stata introdotta dalla coniuge del nel CP_1
novembre del 2020. In data 30 dicembre 2020 è stata rigettata la domanda di rinnovo e, tuttavia,
a tale data, dovendosi prescindere per la giurisprudenza richiamata dalla convivenza e tenuto conto che i coniugi non erano ancora legalmente separati (non essendo neppure stati autorizzati a ciò dal Presidente nel giudizio di separazione – la cui udienza si è tenuta il 18 giugno 2021 - né
essendovi ancora la pronuncia giudiziale di separazione) il rinnovo del permesso di soggiorno doveva essere concesso.
10.2 Coglie in parte nel segno, comunque, anche il secondo motivo di censura come riproposto con l'impugnazione, in quanto, ove anche fosse stata equiparabile la separazione di fatto con la separazione legale, il avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di Controparte_1
esercitare il diritto di cui all'art. 30, comma quinto, d. lgs 286/1998 e richiedere la conversione del permesso di soggiorno come previsto dalla predetta norma (“In caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o discioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.”). Fermo restando che era onere del comunicare il Controparte_1
proprio nuovo indirizzo alla Questura di Verona al momento in cui aveva rilasciato l'abitazione coniugale, anche peraltro in modo da poter ricevere le comunicazioni, cionondimeno il
[...]
a seguito della separazione legale avrebbe ed ha maturato il diritto di richiedere Controparte_1
la conversione del permesso di soggiorno. Poiché all'attualità i coniugi sono effettivamente e legalmente separati la pronuncia di questa Corte deve tenere conto di tale sopravvenienza e deve
9 quindi disporre che la Questura di Verona provveda al riesame della la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal Signor in Controparte_1
data 17/12/2019 ai fini di consentire la conversione del titolo per motivi familiari in permesso di soggiorno per altro titolo come previsto dall'articolo 30, quinto comma, del decreto legislativo n.
286/1998.
Conclusioni e spese di lite
11 Per tutte le ragioni esposte va accolto l'appello incidentale, con assorbimento del pur fondato motivo di appello principale e, in riforma dell'ordinanza impugnata, va annullato di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno della Questura di Verona, con onere di riesame della domanda del richiedente in relazione alla conversione del permesso di soggiorno.
12 Le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato conto sulla rilevanza della convivenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Annulla il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del 30 dicembre 2020 emesso dalla Questura di Verona e notificato in data 13 maggio 2022;
b) Autorizza la Questura di Verona a provvedere al riesame della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata da Controparte_1
10 in data 17/12/2019, al fine di consentire la conversione del titolo per motivi CP_1
familiari in permesso di soggiorno per altro titolo, come previsto dall'articolo 30, quinto comma, del decreto legislativo n. 286/1998.
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 25 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato ex lege presso la sede della stessa;
Parte appellante
E
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ORLANDI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E con l'intervento del PG;
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 5549/2022 del Tribunale di Venezia del
28.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'Ordinanza
resa dal Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea resa nel procedimento n.
4922/2022 RG il 28.11.22 e comunicata in pari data e conseguentemente respingere le domande
avanzate dal – originario ricorrente - nel Ricorso notificato il 26.07.22, Controparte_1
confermando il diniego espresso dalla Questura di Verona al rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi familiari.
Con refusione di entrambe le spese di giudizio.”
Per parte appellata
“Previa riforma totale dell'ordinanza del 28/11/2012, comunicata in data 29/11/2022 emessa
nel procedimento n. 4922/2022 R.g. dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica
nella persona del G.o.t. Dott. Daniela Allegrini
In via principale e incidentale
Previo annullamento del provvedimento della Questura di Verona emesso in data 30/12/2020
notificato il 13/05/2022
A) Accertarsi e dichiararsi il diritto del Signor nato a [...]_1
(Brasile) il giorno 23/03/1993, a permanere sul territorio nazionale in quanto coniugato con la
2 cittadina italiana IG;
Persona_1
B) Disporsi che la Questura di Verona rilasci al Signor nato a [...]
Alcobaca (Brasile) il giorno 23/03/1993, il permesso di soggiorno ex art. 19 del decreto
legislativo n. 286/1998.
Nel merito e in via subordinata incidentale
Previo annullamento del provvedimento della Questura di Verona emesso in data 30/12/2020
notificato il 13/05/2022
C) Ordinarsi alla Questura di Verona di riesaminare la richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari presentata dal Signor in data Controparte_1
17/12/2019 ai fini di consentire la conversione del titolo per motivi familiari in permesso di
soggiorno per altro titolo come previsto dall'articolo 30, quinto comma, del decreto legislativo
n. 286/1998.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per il PG
“si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'appello”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso adiva il Tribunale di Venezia per ottenere Parte_2
l'annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi, del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Verona in data
30/12/2020, a fronte dell'istanza presentata il 17/12/2019 con la quale il Controparte_1
3 aveva chiesto alla Questura di Verona il rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari”, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) D. Lgs. 286/98, quale coniuge della cittadina italiana . Il diniego veniva giustificato da parte della Persona_1
Questura per la mancata convivenza del con la moglie, la quale con ricorso Controparte_1
depositato in data 16/11/2020 avanti al Tribunale di Verona, aveva chiesto la separazione personale dei coniugi.
2. In data 26 luglio 2022 il Tribunale, dopo aver accolto inaudita altera parte la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, fissava l'udienza di comparizione per il 18.10.22 (poi rinviata su istanza del ricorrente al 18.11.22 e d'ufficio al 28.11.22, data in cui il Giudice interrogava il ricorrente).
3. Si costituiva in data 14 ottobre 2022 il , contestando le pretese Parte_1
avverse e insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con l'ordinanza pronunciata in data 28 novembre 2022 il Giudice accoglieva il ricorso sancendo che: “Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nel ricorso ex art. 702 cpc n.
RG. 4922 /2022, promosso da ogni diversa istanza ed Controparte_1
eccezione rigettata e /o disattesa, accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente ad
ottenere il permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2 lettera c del D.lgs. n. 286/98 in quanto
padre di e convivente di - spese compensate”. A Persona_2 Persona_3
sostegno della predetta decisione richiamava l'art. 19, legge 286/98. In particolare, riferendosi alla convivenza del con la nuova compagna e della figlia Controparte_1 Persona_3
, come riferita dal medesimo nel ricorso e nel corso dell'interrogatorio libero, affermava Per_4
che: “Alla luce della nuova situazione il Tribunale ritiene … applicabile l'art 19 comma 2 lettera
4 c del D.lgs. n. 286/98 in quanto è da tutelare il dritto del ricorrente verso la nuova coppia e il
minore nel frattempo nato. Tale articolo infatti vieta l'espulsione dei soggetti conviventi con
parenti entro il 2° grado o il coniuge. E è pacificamente Controparte_1
padre di e quindi parente di 2° grado, come documentato dal certificato Persona_5
di nascita ( doc.n.9)”, pur ritenendo corretto l'operato della Questura, precedente alle allegate sopravvenienze, di rigetto dell'istanza per l'assenza di convivenza con la moglie di cittadinanza italiana.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato il Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello. Con il predetto motivo censurava la sentenza per violazione di legge, erronea interpretazione di legge e dell'art. 19 d.
lgs 286/98, in quanto né la né la piccola avevano la cittadinanza italiana, ma Persona_3 Per_4
invero quella brasiliana ed avevano richiesto il permesso di soggiorno, sicché la norma richiamata non era pertinente al caso esaminato.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale sosteneva di non aver mai affermato che la sua compagna e la figlia fossero cittadine italiane, sicché la deduzione del Tribunale non era fondata su fatti dal medesimo dichiarati, mentre non erano state esaminate le doglianze del proprio ricorso introduttivo in quanto, evidentemente, ritenute assorbite dal Tribunale o comunque erroneamente rigettate. Per tale ragione formulava appello incidentale avverso l'ordinanza, censurando con un unico motivo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e riproponendo i motivi di impugnazione formulati in primo grado avverso il provvedimento di rigetto della
Questura di Verona. In particolare, lamentava in primo luogo l'erroneità del provvedimento di
5 rigetto della Questura per violazione degli articoli 19 e 30 del decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di valutazione sulla non necessarietà della convivenza con la coniuge di cittadinanza italiana, essendo solo necessario il matrimonio con la stessa purché il matrimonio non fosse strumentale, del che non vi era prova né allegazione. In secondo luogo, censurava la violazione degli articoli 19 e 30, quinto comma, del decreto legislativo n. 286/1998 in relazione all'art. 10
bis e all'art. 21 octies della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria. Sosteneva, infatti, che la
Questura, riscontrata la non convivenza e l'instaurazione del giudizio di separazione e ritenendo la stessa rilevante, avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all'accoglimento, cosicché il richiedente avrebbe potuto formulare domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, come previsto dal quinto comma dell'art. 30 D. lgs 286/1998.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 28 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Le parti non depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello principale e dell'appello incidentale.
9. Il motivo di impugnazione dell'appello principale è fondato, nei termini e con gli effetti di seguito indicati. Il Tribunale, infatti, ha probabilmente dato per presupposta la cittadinanza italiana della nuova convivente del e della figlia avuta dal predetto Controparte_1 Per_4
con la medesima e, conseguentemente, ha ritenuto che lo stesso fosse parente entro il secondo
6 grado con cittadino italiano, applicando, quindi, l'art. 19 del d.lgs 286/1998 e riconoscendo, sotto tale profilo, la sussistenza sopravvenuta del suo diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Lo stesso appellato, sul punto, ha dato atto dell'errore commesso dal Tribunale, formulando appello incidentale in relazione alla valutazione di correttezza dell'operato della CP_2
effettuata dal Giudice di prime cure (che ha sostenuto che la Questura correttamente aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno non conoscendo la nuova situazione familiare) e,
soprattutto, riproponendo le proprie censure al provvedimento del Questore sulle quali il
Tribunale aveva proceduto ad un analisi parziale ed incompleta, con i motivi di appello incidentale dal medesimo formulati.
10. Il primo motivo formulato dall'appellante incidentale sulla violazione dell'art. 112 c.p.c.
è fondato, posto che il Tribunale ha deciso su una domanda non formulata, senza decidere espressamente e compiutamente sulle censure sottoposte con il ricorso alla sua valutazione.
10.1 Va, dunque, esaminata la prima censura sulla non rilevanza della convivenza del richiedente con il coniuge cittadino italiano, che è fondata nei termini di seguito indicati.
Deve osservarsi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 23598/2006, aveva effettivamente postulato l'imprescindibilità della convivenza, sostenendo che: “In tema di disciplina
dell'immigrazione, ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1989, n. 286, il
matrimonio con un cittadino italiano in tanto conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in
Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del divieto di espulsione, in quanto
ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza, e fino a quando sussista tale requisito, la cui
prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero
7 vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche. Tale disciplina non contrasta con il
principio di diritto comunitario che vieta ad uno Stato membro di negare il permesso di
soggiorno e di adottare misure di espulsione nei confronti del cittadino di un Paese terzo che
possa fornire la prova della sua identità e del suo matrimonio con un cittadino di uno Stato
membro, per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel suo territorio, essendo tale
principio volto ad assicurare la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri, la
quale postula proprio quella convivenza che il legislatore interno ha legittimamente eretto a
parametro di meritevolezza della tutela accordata.”.
Più di recente, tuttavia, in tema di coniugio la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5378/2020 ha invece affermato che: “Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il
coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs
n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio
fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato.” (conformi le successive pronunce ord. n. 6747/2021 e ord. n. 13189/2024).
Orbene nel caso in esame non vi è alcuna contestazione della Questura rispetto al fatto che il matrimonio sia stato strumentale o fittizio, né compete a questa Corte un esame di tale profilo mai affrontato dall'autorità competente (cfr sent. n. 10925/2019).
Da un punto di vista fattuale si osserva che il , dopo il matrimonio con la Controparte_1
cittadina italiana, aveva già ottenuto il permesso di soggiorno in data 9 novembre 2018 e aveva richiesto il rinnovo in data 17 dicembre 2019. Gli accertamenti sulla convivenza, in relazione alla richiesta di rinnovo, sono stati fatti nel settembre 2020, quando i coniugi erano separati di
8 fatto, mentre la domanda di separazione è stata introdotta dalla coniuge del nel CP_1
novembre del 2020. In data 30 dicembre 2020 è stata rigettata la domanda di rinnovo e, tuttavia,
a tale data, dovendosi prescindere per la giurisprudenza richiamata dalla convivenza e tenuto conto che i coniugi non erano ancora legalmente separati (non essendo neppure stati autorizzati a ciò dal Presidente nel giudizio di separazione – la cui udienza si è tenuta il 18 giugno 2021 - né
essendovi ancora la pronuncia giudiziale di separazione) il rinnovo del permesso di soggiorno doveva essere concesso.
10.2 Coglie in parte nel segno, comunque, anche il secondo motivo di censura come riproposto con l'impugnazione, in quanto, ove anche fosse stata equiparabile la separazione di fatto con la separazione legale, il avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di Controparte_1
esercitare il diritto di cui all'art. 30, comma quinto, d. lgs 286/1998 e richiedere la conversione del permesso di soggiorno come previsto dalla predetta norma (“In caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o discioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.”). Fermo restando che era onere del comunicare il Controparte_1
proprio nuovo indirizzo alla Questura di Verona al momento in cui aveva rilasciato l'abitazione coniugale, anche peraltro in modo da poter ricevere le comunicazioni, cionondimeno il
[...]
a seguito della separazione legale avrebbe ed ha maturato il diritto di richiedere Controparte_1
la conversione del permesso di soggiorno. Poiché all'attualità i coniugi sono effettivamente e legalmente separati la pronuncia di questa Corte deve tenere conto di tale sopravvenienza e deve
9 quindi disporre che la Questura di Verona provveda al riesame della la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal Signor in Controparte_1
data 17/12/2019 ai fini di consentire la conversione del titolo per motivi familiari in permesso di soggiorno per altro titolo come previsto dall'articolo 30, quinto comma, del decreto legislativo n.
286/1998.
Conclusioni e spese di lite
11 Per tutte le ragioni esposte va accolto l'appello incidentale, con assorbimento del pur fondato motivo di appello principale e, in riforma dell'ordinanza impugnata, va annullato di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno della Questura di Verona, con onere di riesame della domanda del richiedente in relazione alla conversione del permesso di soggiorno.
12 Le spese di lite devono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio in ragione del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato conto sulla rilevanza della convivenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza:
a) Annulla il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del 30 dicembre 2020 emesso dalla Questura di Verona e notificato in data 13 maggio 2022;
b) Autorizza la Questura di Verona a provvedere al riesame della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata da Controparte_1
10 in data 17/12/2019, al fine di consentire la conversione del titolo per motivi CP_1
familiari in permesso di soggiorno per altro titolo, come previsto dall'articolo 30, quinto comma, del decreto legislativo n. 286/1998.
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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