TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 08 luglio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nelle forme della trattazione scritta nel giudizio iscritto al n. 1291 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Cipriani e Gianfranco Sisto;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
CP_1
resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
**********************************************
Con ricorso depositato il 25.01.2025 la ricorrente chiedeva riconoscersi il diritto alla liquidazione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, così come indicato nel provvedimento di omologa.
1 L' si costituiva e si accertava che precedentemente alla notifica del ricorso l' aveva CP_1 CP_1 adempiuto alla prestazione richiesta.
L' chiedeva la cessazione della materia del contendere. CP_1
Il giudicante decideva la causa nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
2 Orbene, nell'ipotesi in esame, l'avvenuto riconoscimento di quanto richiesto costituisce causa valida e sufficiente per ritenere venuto meno ogni interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere compensate, atteso che l'adempimento è avvenuto prima della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1291 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da Pt_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate le spese tra le parti
Bari, 08 luglio 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
3