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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5133 anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dagli avvocati Pasanisi Parte_1 C.F._1
DI e RA NA RI;
Contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. Montemurro CP_1 C.F._2
Salvatore;
Oggetto: servitù.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La RA , con citazione regolarmente notificata, conveniva in giudizio Parte_1 la RA . CP_1
Affermava che a seguito dell'esercizio di un'azione possessoria da parte della convenuta ai suoi danni era stata costretta ad eseguire l'ordine giudiziale di rimozione di una tenda ritraibile che aveva posto a copertura del proprio terrazzino, adiacente al proprio appartamento ubicato al piano terra, in quanto, violando la distanza di tre metri prescritta dall'art. 907 c.c., pregiudicava il possesso della servitù di veduta appannaggio della pagina 1 di 8 RA , quale proprietaria a sua volta dell'appartamento ubicato al primo CP_1 piano: c.d. servitù di appiombo.
Di qui l'azione petitoria proposta in questa sede per l'accertamento del proprio diritto di apporre, in luogo di quella rimossa, una analoga tenda retraibile.
Due i motivi principali che avrebbero dovuto qui condurre ad un esito processuale sul piano petitorio opposto a quello avutosi in sede possessorio, sia nella prima fase sia in quella di reclamo.
In primo luogo, la tenda realizzata e poi rimossa, o quella dalle analoghe caratteristiche che intendeva realizzare, giammai avrebbero potuto integrare la nozione di costruzione di cui si fa parola nell'art. 907 c.c., come invece opinavano erroneamente i due giudici del possessorio: si trattava peraltro di tenda ritraibile, tesa a riparare il proprio giardino o terrazzino dalla pioggia e dal sole, nell'ottica di proprietà confinanti in cui si deve operare un prudente apprezzamento degli interessi in conflitto.
Ricordava la difesa istante i precedenti giurisprudenziali in materia: “se è vero che il rispetto dell'art. 907 C.C. si impone per la costruzione di un loggiato, di una pensilina o di una veranda (si vedano:
9.5.1977 n. 1800; 21.10.1980 n. 5662; 23.1.1982 n. 448;
15.12.1982 n. 6229; 7.1.1983 n. 129; 5.8.1983 n. 5268 ma contra 15.12.1982 n. 6229), altrettanto non può dirsi per una tenda scorrevole di stoffa, che possa aprirsi e richiudersi, a seconda del riparo a cui essa debba servire;
la tenda non può essere vietata, anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o finestra sovrastante ed anche se sono necessari, per farla funzionare, dei sostegni fissi. Al condomino sovrastante la tenda non diminuisce il volume di aria e di luce, di cui dispone né egli può pretendere di avere il diritto di vedere, senza alcuna interruzione di tempo, quanto avviene sulla terrazza sottostante.” (cass civ 2873/1991).
Nel caso di specie il manufatto, concludeva sotto questo profilo la difesa istante, è una tenda scorrevole, come tale in nulla differente dalla classica tenda da sole a manovella.
L'unico elemento che la differenzia è la presenza di una struttura fissa, che di per sé non ha altra funzione quella di essere il supporto dei binari sui quali la tenda è destinata a scorrere per essere aperta o chiusa a seconda dell'eSIenza di ripararsi dal sole.
Ricordava poi che con delibera assembleare la stessa convenuta aveva prestato il consenso all'utilizzazione di tende da parte dei condomini dei piani terra: ci si trovava di fronte a condominio di tipo orizzontale, costituito da villette di due piani fuori terra,
pagina 2 di 8 ciascuna delle quali è suddivisa in due unità, l'una al piano terra con giardino in proprietà esclusiva e l'altra al primo piano munita di balcone terrazzo.
Concludeva per l'accoglimento della domanda.
LA DIFESA CONVENUTA
La RA costituendosi chiedeva il rigetto della domanda e spiegando CP_1 riconvenzionale chiedeva l'accertamento del proprio diritto di servitù di veduta in appiombo, diretta ed obliqua sul fondo dell'attrice, maturato a seguito dell'acquisto, con rogito notarile del 19.11.2010, dell'unità immobiliare insita nel complesso residenziale
“CORET s.r.l.” in Taranto, alla via Montessori n.8, riportante i seguenti riferimenti catastali: Fg. 206, p.lla. 237, Sub. 3, 1 piano, interno 3, sc. A, Z.Cens. 1, Cl. A/3, vani 7, rendita €. 723,04; era inoltre in esso specificato che seguiva anche l'acquisto degli inerenti diritti, accessioni, pertinenze, oneri e servitù attive e passive.
La convenuta ricordava che nel maggio del 2019 l'attrice realizzava un manufatto in metallo agganciato alla facciata condominiale attraverso una pensilina della larghezza di
80 cm, a ridosso della soletta del balcone di pertinenza dell'appartamento di sua proprietà, in palese violazione delle distanze legali di tre metri previste dall'art. 907 c.c.
Sosteneva quindi che tale costruzione violava il proprio diritto di servitù di veduta da ritenersi sorto per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 con l'acquisto precedente dell'unità immobiliare, posto che i due appartamenti confinanti originariamente facevano parte dello stesso complesso immobiliare realizzato dalla
CORET s.r.l., unico proprietario;
servitù peraltro desumibile anche dalle planimetrie catastali allegate al rogito, dalle quali si evince, inequivocabilmente, la costituzione della servitù di veduta in appiombo in favore dell'appartamento posto al primo piano (di cui è proprietaria la SI.ra ) ed a carico di quello sottostante al piano terra (di proprietà CP_1 della SI.ra . Parte_1
Escludeva che la evocata delibera assembleare avrebbe potuto configurare una rinunzia al diritto soggettivo, posto che non veniva adottata all'unanimità dei condomini e che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità richiede, al fine del perfezionamento della rinuncia ad un diritto soggettivo, la piena manifestazione di una volontà abdicativa da parte del titolare (cfr. Cass. Civ. n. 20540 del 29.09.2020).
Ricordava poi la nozione lata di costruzione adottata in giurisprudenza, ossia ogni manufatto stabile e consistente di per sé idoneo ad ostacolare l'esercizio della veduta in pagina 3 di 8 maniera continuativa: nel caso di specie, la pergotenda costituita dalla , per Parte_1 dimensione e ingombro, rientra perfettamente nella casistica del detto indirizzo giurisprudenziale, anche in considerazione del fatto che essa straborda l'area del balcone e limita in maniera palese la veduta in appiombo, diretta ed obliqua, di cui è titolare ab origine la convenuta, per volontà del costruttore dello stabile, ovvero per destinazione del padre di famiglia: la consolidata giurisprudenza di legittimità nega che "possano rilevare le eSIenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita" (ex multis
Cass. n. 7269/2014; n. 17695/2016; 955/2013;13012/2000; 1261/1997; 3109/1993;
2873/1991); “le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della medesima, ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa" (Cassazione n. 4608/2012;
4389/2009; 15381/2001; 5390/1999).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14-11-2024 veniva esclusa la rilevanza della prova orale e quindi fissata per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 1-10-
2025, a chiusura della quale seguiva la riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA REGOLA DI DIRITTO FISSATA DALL'ART. 907 C.C: I PRESUPPOSTI
NECESSARI E SUFFICIENTI PER LA SUA APPLICAZIONE
L'art. 907 c.c. prevede il seguente limite alle proprietà confinanti in presenza di veduta:
“Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurate a norma dell'art. 905”.
Violazione che nella fattispecie è pacificamente avvenuta, sebbene l'attrice sostenga che non si dia costruzione in senso proprio, avendo realizzato una semplice pergotenda ritraibile, o perché consentita dalla conformazione data dal costruttore al complesso di edifici, o per il consenso espresso dalla stessa convenuta in sede di adozione di delibera pagina 4 di 8 condominiale o, infine, perché assente l'accampata servitù di veduta, ex art. 1062 in particolare.
Occorre muovere dall'individuazione del presupposto per la nascita del diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino cui ha riguardo l'art. 907.
Ebbene, come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza della S.C., è indifferente che questo diritto sorga per effetto della esistenza di un titolo costituivo della servitù ovvero dal semplice diritto di proprietà di un immobile quando a questa si accompagni la esistenza di una veduta, anche con parapetti, che permetta l'affaccio sul fondo del vicino.
Sul punto, ad esempio, già Cassazione civile sez. II - 28/08/1986, N. 5269: L'acquisto del diritto di avere vedute dirette verso il fondo contiguo previsto dall'art. 907 c.c. - il quale trova applicazione sia per le vedute esercitate iure servitutis che per quelle aperte iure proprietatis - si verifica allorché le stesse vengano realizzate a distanza non inferiore a
m. 1,50 dal fondo stesso;
con la conseguenza che, avveratasi tale situazione, il vicino è tenuto a rispettare, nella costruzione da lui successivamente eseguita sul suo terreno, la distanza minima di tre metri dalla preesistente apertura, dalla quale viene esercitata la veduta diretta.
Una servitù di veduta titolata, acquistata per usucapione o per apposito titolo contrattuale, piuttosto si eSIe quando la veduta si trovi ad una distanza inferiore a quella minima fissata nell'art. 907, come veniva precisato in motivazione da Cassazione civile sez. II -
29/11/2023, n. 33134: “…La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art.
907 c.c., opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, o iure servitutis. Il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, tuttavia, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza per la prescritta durata ventennale, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la "inspectio"
e la "prospectio" nel fondo confinante (arg. da Cass. n. 11956 del 2009).
Nel caso di specie con la costruzione dell'edificio ed in particolare con la realizzazione delle vedute, e quindi del balcone della convenuta, in linea con le prescrizioni ex art. 905, sorgeva ipso iure la veduta e quindi il diritto di conservarla alla distanza minima di tre metri prescritta dall'art. 907; con la conseguenza che ove sorga poi una costruzione nella proprietà sottostante che subisce la veduta è semplicemente lo statuto proprietario che pagina 5 di 8 impone il rispetto della distanza ex art. 907, senza la necessità, come faceva la difesa resistente, di individuare un ulteriore titolo di acquisto, ossia la destinazione del padre di famiglia ex art. 1062.
PROPRIETA' DELLA VEDUTA EX ART. 905-907 ED ESCLUSIONE DELLO
STATUTO CONDOMINIALE – LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM PER
LA RINUNZIA AL DIRITTO
Come ha avuto occasione di precisare anche in questo caso la S.C. la presenza di edifici condominiali non esclude l'applicazione delle norme sui limiti delle proprietà confinanti;
ad esempio Cassazione civile sez. II - 11/07/2011, n. 15186: “Le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra condomini di un edificio in quanto
l'art. 1102 c.c., non deroga al disposto dell'art. 907 c.c., per cui la veranda realizzata a distanza di un metro dal balcone dell'appartamento sovrastante è illegittima, mentre la trasformazione del proprio balcone in veranda, elevata sino alla soglia del balcone sovrastante non è soggetta al rispetto delle predette distanze legali purché il manufatto insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 cit. non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una inspectio o prospectio obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà”.
Per la rinunzia del diritto reale immobiliare in parola occorre poi la forma scritta ad sustantiam e quindi non può essere sufficiente l'evocata delibera condominiale, che peraltro contemplava un genere di tendaggio differente (vedi anche ordinanza possessoria, all'inizio).
Può ora affrontarsi la difesa attrice che fa leva – invero molto più diffusamente - sul rilievo che la pergotenda realizzata non può costituire costruzione ex art. 907 c.c.
QUANDO SI HA LA COSTRUZIONE EX ART. 907?
L'opera realizzata che rileva ai sensi dell'art. 907 c.c. non è necessario che si configuri come costruzione tale da configurare una volumetria abitabile, perché ad esempio chiusa ai lati, ossia quella nozione di cui si fa applicazione nel diverso ambito del diritto amministrativo, quando si discetta se sia necessario allo scopo il prescritto titolo abilitativo, oppure nel diritto penale, per la configurabilità del reato di abuso edilizio.
pagina 6 di 8 Anche una tenda stabilmente assicurata al suolo ed alla parete condominiale, quindi, in linea di principio, può pregiudicare la veduta ex art. 907, come attestato dalla copiosa giurisprudenza anche della S.C. che si è formata sul punto. Del resto, è indubbio che anche una pergotenda, che si caratterizza per il fatto di unire l'idea della pergola e della tenda, garantendo l'ombra e la privacy, può implicare comunque un pregiudizio alla veduta ex art. 907, equivalente a quello che può implicare una costruzione in senso più stretto, quando, come nel caso in esame, sia posizionata a distanza inferiore a quella prescritta dalla predetta norma.
Spetta allora al giudice del merito, secondo il noto insegnamento della S.C., valutare, caso per caso, se ricorra o meno la suddetta violazione.
Sono dirimenti per un verso le importanti dimensioni della tenda che ha in animo di costruire l'attrice: lunga 8,00 metri per 4,30 di larghezza, ben al di là della proiezione del balcone della resistente;
per altro verso rileva la circostanza che la struttura in legno di sostegno, larga 80 centimetri, e quindi anche la tenda a copertura, sia ipotizzata a ridosso della soletta del bancone della convenuta, come quella rimossa dall'attrice suo malgrado.
Riescono più eloquenti le foto che riproducono la pergotenda in esame, allegate dalla stessa attrice, ed in particolare quelle che, dando una visione di insieme del luogo della controversia, evidenziano come dal cortile a piano terra originariamente libero, così come voluto peraltro dal costruttore e per come acquistato dagli acquirenti, si sia creato un salottino delle SInificative dimensioni sopra ricordate: evidente il notevole vantaggio per la proprietà dell'attore, che può così godere di ombra e privacy, soprattutto nei lunghi mesi estivi, oltre che di protezione dalla pioggia, per di più con una copertura elegante ed allo stesso funzionale. Tutto questo, non considera la difesa istante, tuttavia si traduce per la proprietà della convenuta in una riduzione evidente di aria e luce che la veduta le assicurava: qualora fosse realizzata la pergotenda, con le caratteristiche qui volute dall'attrice, si configurerebbe un apprezzabile sacrificio ai danni dell'utilità dominicale che la veduta assicura alla proprietà fronteggiante.
La circostanza che la convenuta abbia erroneamente individuato un diritto di servitù nascente da un presunto caso di destinazione del padre di famiglia, non implica, infine, una pronunzia che va oltre la domanda, dal momento che spetta al giudice individuare la norma correttamente applicabile al diritto fatto valere (iura novit curia); come sopra pagina 7 di 8 sottolineato la facoltà di affaccio ex art. 907 è già insita nella proprietà dell'appartamento e del balcone sovrastante il cortile di proprietà dell'attrice. Nei precisati termini giuridici la riconvenzionale va ugualmente accolta.
La domanda va dunque rigettata ed accolta la riconvenzionale.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza dell'attrice e si liquidano, come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla RA , con citazione Parte_1 regolarmente notificata, nei confronti della RA , nonché sulla CP_1 riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei suoi confronti, così provvede:
Rigetta la domanda principale;
Accoglie la domanda riconvenzionale ed accerta l'esistenza, in capo alla proprietà della convenuta, del diritto di veduta, diretta ed obliqua sul fondo dell'attrice, nei limiti assicurati dagli art. 905 e 907 c.c., con la conseguente insorgenza dell'obbligo per l'attrice, quale proprietaria dell'immobile al piano terra, di osservare per il futuro la distanza prescritta di tre metri qualora dovesse realizzare la evocata pergotenda od opera dalle analoghe caratteristiche;
Condanna l'attrice al pagamento delle spese sopportate dalla convenuta, che si liquidano in euro 518,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Taranto, 14 novembre 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5133 anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dagli avvocati Pasanisi Parte_1 C.F._1
DI e RA NA RI;
Contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. Montemurro CP_1 C.F._2
Salvatore;
Oggetto: servitù.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La RA , con citazione regolarmente notificata, conveniva in giudizio Parte_1 la RA . CP_1
Affermava che a seguito dell'esercizio di un'azione possessoria da parte della convenuta ai suoi danni era stata costretta ad eseguire l'ordine giudiziale di rimozione di una tenda ritraibile che aveva posto a copertura del proprio terrazzino, adiacente al proprio appartamento ubicato al piano terra, in quanto, violando la distanza di tre metri prescritta dall'art. 907 c.c., pregiudicava il possesso della servitù di veduta appannaggio della pagina 1 di 8 RA , quale proprietaria a sua volta dell'appartamento ubicato al primo CP_1 piano: c.d. servitù di appiombo.
Di qui l'azione petitoria proposta in questa sede per l'accertamento del proprio diritto di apporre, in luogo di quella rimossa, una analoga tenda retraibile.
Due i motivi principali che avrebbero dovuto qui condurre ad un esito processuale sul piano petitorio opposto a quello avutosi in sede possessorio, sia nella prima fase sia in quella di reclamo.
In primo luogo, la tenda realizzata e poi rimossa, o quella dalle analoghe caratteristiche che intendeva realizzare, giammai avrebbero potuto integrare la nozione di costruzione di cui si fa parola nell'art. 907 c.c., come invece opinavano erroneamente i due giudici del possessorio: si trattava peraltro di tenda ritraibile, tesa a riparare il proprio giardino o terrazzino dalla pioggia e dal sole, nell'ottica di proprietà confinanti in cui si deve operare un prudente apprezzamento degli interessi in conflitto.
Ricordava la difesa istante i precedenti giurisprudenziali in materia: “se è vero che il rispetto dell'art. 907 C.C. si impone per la costruzione di un loggiato, di una pensilina o di una veranda (si vedano:
9.5.1977 n. 1800; 21.10.1980 n. 5662; 23.1.1982 n. 448;
15.12.1982 n. 6229; 7.1.1983 n. 129; 5.8.1983 n. 5268 ma contra 15.12.1982 n. 6229), altrettanto non può dirsi per una tenda scorrevole di stoffa, che possa aprirsi e richiudersi, a seconda del riparo a cui essa debba servire;
la tenda non può essere vietata, anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o finestra sovrastante ed anche se sono necessari, per farla funzionare, dei sostegni fissi. Al condomino sovrastante la tenda non diminuisce il volume di aria e di luce, di cui dispone né egli può pretendere di avere il diritto di vedere, senza alcuna interruzione di tempo, quanto avviene sulla terrazza sottostante.” (cass civ 2873/1991).
Nel caso di specie il manufatto, concludeva sotto questo profilo la difesa istante, è una tenda scorrevole, come tale in nulla differente dalla classica tenda da sole a manovella.
L'unico elemento che la differenzia è la presenza di una struttura fissa, che di per sé non ha altra funzione quella di essere il supporto dei binari sui quali la tenda è destinata a scorrere per essere aperta o chiusa a seconda dell'eSIenza di ripararsi dal sole.
Ricordava poi che con delibera assembleare la stessa convenuta aveva prestato il consenso all'utilizzazione di tende da parte dei condomini dei piani terra: ci si trovava di fronte a condominio di tipo orizzontale, costituito da villette di due piani fuori terra,
pagina 2 di 8 ciascuna delle quali è suddivisa in due unità, l'una al piano terra con giardino in proprietà esclusiva e l'altra al primo piano munita di balcone terrazzo.
Concludeva per l'accoglimento della domanda.
LA DIFESA CONVENUTA
La RA costituendosi chiedeva il rigetto della domanda e spiegando CP_1 riconvenzionale chiedeva l'accertamento del proprio diritto di servitù di veduta in appiombo, diretta ed obliqua sul fondo dell'attrice, maturato a seguito dell'acquisto, con rogito notarile del 19.11.2010, dell'unità immobiliare insita nel complesso residenziale
“CORET s.r.l.” in Taranto, alla via Montessori n.8, riportante i seguenti riferimenti catastali: Fg. 206, p.lla. 237, Sub. 3, 1 piano, interno 3, sc. A, Z.Cens. 1, Cl. A/3, vani 7, rendita €. 723,04; era inoltre in esso specificato che seguiva anche l'acquisto degli inerenti diritti, accessioni, pertinenze, oneri e servitù attive e passive.
La convenuta ricordava che nel maggio del 2019 l'attrice realizzava un manufatto in metallo agganciato alla facciata condominiale attraverso una pensilina della larghezza di
80 cm, a ridosso della soletta del balcone di pertinenza dell'appartamento di sua proprietà, in palese violazione delle distanze legali di tre metri previste dall'art. 907 c.c.
Sosteneva quindi che tale costruzione violava il proprio diritto di servitù di veduta da ritenersi sorto per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 con l'acquisto precedente dell'unità immobiliare, posto che i due appartamenti confinanti originariamente facevano parte dello stesso complesso immobiliare realizzato dalla
CORET s.r.l., unico proprietario;
servitù peraltro desumibile anche dalle planimetrie catastali allegate al rogito, dalle quali si evince, inequivocabilmente, la costituzione della servitù di veduta in appiombo in favore dell'appartamento posto al primo piano (di cui è proprietaria la SI.ra ) ed a carico di quello sottostante al piano terra (di proprietà CP_1 della SI.ra . Parte_1
Escludeva che la evocata delibera assembleare avrebbe potuto configurare una rinunzia al diritto soggettivo, posto che non veniva adottata all'unanimità dei condomini e che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità richiede, al fine del perfezionamento della rinuncia ad un diritto soggettivo, la piena manifestazione di una volontà abdicativa da parte del titolare (cfr. Cass. Civ. n. 20540 del 29.09.2020).
Ricordava poi la nozione lata di costruzione adottata in giurisprudenza, ossia ogni manufatto stabile e consistente di per sé idoneo ad ostacolare l'esercizio della veduta in pagina 3 di 8 maniera continuativa: nel caso di specie, la pergotenda costituita dalla , per Parte_1 dimensione e ingombro, rientra perfettamente nella casistica del detto indirizzo giurisprudenziale, anche in considerazione del fatto che essa straborda l'area del balcone e limita in maniera palese la veduta in appiombo, diretta ed obliqua, di cui è titolare ab origine la convenuta, per volontà del costruttore dello stabile, ovvero per destinazione del padre di famiglia: la consolidata giurisprudenza di legittimità nega che "possano rilevare le eSIenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita" (ex multis
Cass. n. 7269/2014; n. 17695/2016; 955/2013;13012/2000; 1261/1997; 3109/1993;
2873/1991); “le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della medesima, ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa" (Cassazione n. 4608/2012;
4389/2009; 15381/2001; 5390/1999).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14-11-2024 veniva esclusa la rilevanza della prova orale e quindi fissata per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 1-10-
2025, a chiusura della quale seguiva la riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA REGOLA DI DIRITTO FISSATA DALL'ART. 907 C.C: I PRESUPPOSTI
NECESSARI E SUFFICIENTI PER LA SUA APPLICAZIONE
L'art. 907 c.c. prevede il seguente limite alle proprietà confinanti in presenza di veduta:
“Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurate a norma dell'art. 905”.
Violazione che nella fattispecie è pacificamente avvenuta, sebbene l'attrice sostenga che non si dia costruzione in senso proprio, avendo realizzato una semplice pergotenda ritraibile, o perché consentita dalla conformazione data dal costruttore al complesso di edifici, o per il consenso espresso dalla stessa convenuta in sede di adozione di delibera pagina 4 di 8 condominiale o, infine, perché assente l'accampata servitù di veduta, ex art. 1062 in particolare.
Occorre muovere dall'individuazione del presupposto per la nascita del diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino cui ha riguardo l'art. 907.
Ebbene, come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza della S.C., è indifferente che questo diritto sorga per effetto della esistenza di un titolo costituivo della servitù ovvero dal semplice diritto di proprietà di un immobile quando a questa si accompagni la esistenza di una veduta, anche con parapetti, che permetta l'affaccio sul fondo del vicino.
Sul punto, ad esempio, già Cassazione civile sez. II - 28/08/1986, N. 5269: L'acquisto del diritto di avere vedute dirette verso il fondo contiguo previsto dall'art. 907 c.c. - il quale trova applicazione sia per le vedute esercitate iure servitutis che per quelle aperte iure proprietatis - si verifica allorché le stesse vengano realizzate a distanza non inferiore a
m. 1,50 dal fondo stesso;
con la conseguenza che, avveratasi tale situazione, il vicino è tenuto a rispettare, nella costruzione da lui successivamente eseguita sul suo terreno, la distanza minima di tre metri dalla preesistente apertura, dalla quale viene esercitata la veduta diretta.
Una servitù di veduta titolata, acquistata per usucapione o per apposito titolo contrattuale, piuttosto si eSIe quando la veduta si trovi ad una distanza inferiore a quella minima fissata nell'art. 907, come veniva precisato in motivazione da Cassazione civile sez. II -
29/11/2023, n. 33134: “…La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art.
907 c.c., opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, o iure servitutis. Il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, tuttavia, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza per la prescritta durata ventennale, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la "inspectio"
e la "prospectio" nel fondo confinante (arg. da Cass. n. 11956 del 2009).
Nel caso di specie con la costruzione dell'edificio ed in particolare con la realizzazione delle vedute, e quindi del balcone della convenuta, in linea con le prescrizioni ex art. 905, sorgeva ipso iure la veduta e quindi il diritto di conservarla alla distanza minima di tre metri prescritta dall'art. 907; con la conseguenza che ove sorga poi una costruzione nella proprietà sottostante che subisce la veduta è semplicemente lo statuto proprietario che pagina 5 di 8 impone il rispetto della distanza ex art. 907, senza la necessità, come faceva la difesa resistente, di individuare un ulteriore titolo di acquisto, ossia la destinazione del padre di famiglia ex art. 1062.
PROPRIETA' DELLA VEDUTA EX ART. 905-907 ED ESCLUSIONE DELLO
STATUTO CONDOMINIALE – LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM PER
LA RINUNZIA AL DIRITTO
Come ha avuto occasione di precisare anche in questo caso la S.C. la presenza di edifici condominiali non esclude l'applicazione delle norme sui limiti delle proprietà confinanti;
ad esempio Cassazione civile sez. II - 11/07/2011, n. 15186: “Le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra condomini di un edificio in quanto
l'art. 1102 c.c., non deroga al disposto dell'art. 907 c.c., per cui la veranda realizzata a distanza di un metro dal balcone dell'appartamento sovrastante è illegittima, mentre la trasformazione del proprio balcone in veranda, elevata sino alla soglia del balcone sovrastante non è soggetta al rispetto delle predette distanze legali purché il manufatto insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 cit. non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una inspectio o prospectio obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà”.
Per la rinunzia del diritto reale immobiliare in parola occorre poi la forma scritta ad sustantiam e quindi non può essere sufficiente l'evocata delibera condominiale, che peraltro contemplava un genere di tendaggio differente (vedi anche ordinanza possessoria, all'inizio).
Può ora affrontarsi la difesa attrice che fa leva – invero molto più diffusamente - sul rilievo che la pergotenda realizzata non può costituire costruzione ex art. 907 c.c.
QUANDO SI HA LA COSTRUZIONE EX ART. 907?
L'opera realizzata che rileva ai sensi dell'art. 907 c.c. non è necessario che si configuri come costruzione tale da configurare una volumetria abitabile, perché ad esempio chiusa ai lati, ossia quella nozione di cui si fa applicazione nel diverso ambito del diritto amministrativo, quando si discetta se sia necessario allo scopo il prescritto titolo abilitativo, oppure nel diritto penale, per la configurabilità del reato di abuso edilizio.
pagina 6 di 8 Anche una tenda stabilmente assicurata al suolo ed alla parete condominiale, quindi, in linea di principio, può pregiudicare la veduta ex art. 907, come attestato dalla copiosa giurisprudenza anche della S.C. che si è formata sul punto. Del resto, è indubbio che anche una pergotenda, che si caratterizza per il fatto di unire l'idea della pergola e della tenda, garantendo l'ombra e la privacy, può implicare comunque un pregiudizio alla veduta ex art. 907, equivalente a quello che può implicare una costruzione in senso più stretto, quando, come nel caso in esame, sia posizionata a distanza inferiore a quella prescritta dalla predetta norma.
Spetta allora al giudice del merito, secondo il noto insegnamento della S.C., valutare, caso per caso, se ricorra o meno la suddetta violazione.
Sono dirimenti per un verso le importanti dimensioni della tenda che ha in animo di costruire l'attrice: lunga 8,00 metri per 4,30 di larghezza, ben al di là della proiezione del balcone della resistente;
per altro verso rileva la circostanza che la struttura in legno di sostegno, larga 80 centimetri, e quindi anche la tenda a copertura, sia ipotizzata a ridosso della soletta del bancone della convenuta, come quella rimossa dall'attrice suo malgrado.
Riescono più eloquenti le foto che riproducono la pergotenda in esame, allegate dalla stessa attrice, ed in particolare quelle che, dando una visione di insieme del luogo della controversia, evidenziano come dal cortile a piano terra originariamente libero, così come voluto peraltro dal costruttore e per come acquistato dagli acquirenti, si sia creato un salottino delle SInificative dimensioni sopra ricordate: evidente il notevole vantaggio per la proprietà dell'attore, che può così godere di ombra e privacy, soprattutto nei lunghi mesi estivi, oltre che di protezione dalla pioggia, per di più con una copertura elegante ed allo stesso funzionale. Tutto questo, non considera la difesa istante, tuttavia si traduce per la proprietà della convenuta in una riduzione evidente di aria e luce che la veduta le assicurava: qualora fosse realizzata la pergotenda, con le caratteristiche qui volute dall'attrice, si configurerebbe un apprezzabile sacrificio ai danni dell'utilità dominicale che la veduta assicura alla proprietà fronteggiante.
La circostanza che la convenuta abbia erroneamente individuato un diritto di servitù nascente da un presunto caso di destinazione del padre di famiglia, non implica, infine, una pronunzia che va oltre la domanda, dal momento che spetta al giudice individuare la norma correttamente applicabile al diritto fatto valere (iura novit curia); come sopra pagina 7 di 8 sottolineato la facoltà di affaccio ex art. 907 è già insita nella proprietà dell'appartamento e del balcone sovrastante il cortile di proprietà dell'attrice. Nei precisati termini giuridici la riconvenzionale va ugualmente accolta.
La domanda va dunque rigettata ed accolta la riconvenzionale.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza dell'attrice e si liquidano, come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla RA , con citazione Parte_1 regolarmente notificata, nei confronti della RA , nonché sulla CP_1 riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei suoi confronti, così provvede:
Rigetta la domanda principale;
Accoglie la domanda riconvenzionale ed accerta l'esistenza, in capo alla proprietà della convenuta, del diritto di veduta, diretta ed obliqua sul fondo dell'attrice, nei limiti assicurati dagli art. 905 e 907 c.c., con la conseguente insorgenza dell'obbligo per l'attrice, quale proprietaria dell'immobile al piano terra, di osservare per il futuro la distanza prescritta di tre metri qualora dovesse realizzare la evocata pergotenda od opera dalle analoghe caratteristiche;
Condanna l'attrice al pagamento delle spese sopportate dalla convenuta, che si liquidano in euro 518,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Taranto, 14 novembre 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
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