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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Cantore Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1633/2025 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Emilia P. Parte_1 C.F._1
Frappampina e avv. Pietro Cacciapaglia
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Emilia Parte_2 C.F._2
P. Frappampina e avv. Pietro Cacciapaglia
FATTO
premesso che, con ricorso depositato il 25/03/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari l'11.10.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1367 parte 2 serie A anno 1997 volume 00004 quartiere Murat;
dalla loro unione nascevano i figli il 03.09.2002 e l'11.08.2004; Per_1 Persona_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi - nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari Parte_2
l'11.10.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1367 parte 2 serie
A anno 1997 volume 00004 quartiere Murat-, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi del 24.03.2025 e iscritto al n. r.g. V.G. 1633/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 30/09/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Cantore Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1633/2025 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Emilia P. Parte_1 C.F._1
Frappampina e avv. Pietro Cacciapaglia
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Emilia Parte_2 C.F._2
P. Frappampina e avv. Pietro Cacciapaglia
FATTO
premesso che, con ricorso depositato il 25/03/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari l'11.10.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1367 parte 2 serie A anno 1997 volume 00004 quartiere Murat;
dalla loro unione nascevano i figli il 03.09.2002 e l'11.08.2004; Per_1 Persona_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi - nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio concordatario in Bari Parte_2
l'11.10.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 1367 parte 2 serie
A anno 1997 volume 00004 quartiere Murat-, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi del 24.03.2025 e iscritto al n. r.g. V.G. 1633/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 30/09/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo