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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2452/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2452/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._1
Ravenna, Piazzale della Pilassa n. 1 (avv. Valentina Fabbri)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._2
BA (RA), Via Giacomo Matteotti n. 22 (avv. Valentina Fabbri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 04.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie in data 13.06.2004, e in data Per_1 Per_2
20.09.2009;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...]_1
(RA) il 09.01.1976 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
03.11.1976 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in BA (RA) il C.F._2
07.09.2003, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2003;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BA (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e condurranno vita separata, con obbligo di reciproco Parte_1 CP_1
rispetto.
I sottoscritti si concedono fin d'ora reciprocamente il consenso e l'autorizzazione al rilascio del passaporto per l'espatrio.
2) La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i coniugi, in affido condiviso. Entrambe le Per_2
figlie, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente ed minorenne, sono Per_1 Per_2
collocate in modalità prevalente e con residenza presso la madre nell'abitazione sita in BA
(RA), Via Giacomo Matteotti n. 22.
Tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie ed in particolare quelle relative alla loro salute,
educazione, formazione ed istruzione, saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, i quali si impegnano a vigilare insieme sulla loro formazione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 3) Relativamente alle modalità di visita, la figlia maggiorenne concorderà con il padre i Per_1
tempi e modi della loro frequentazione.
Per quanto invece riguarda la figlia minorenne il padre la potrà vedere e tenere con sé in Per_2
base alle esigenze e richieste della figlia stessa ed in ogni caso per almeno un giorno a settimana ed a weekend alterni, salvo diversi accordi con la madre e con Per_2
Inoltre potrà trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore le ricorrenze e festività Per_2
più solenni (Natale - S. Stefano - Capodanno - Epifania - Pasqua - Lunedì dell'Angelo e compleanno).
Il padre terrà poi con sé 7 gg. anche non consecutivi per le vacanze natalizie, e 15 gg. anche Per_2
non consecutivi per le vacanze estive. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi fra i genitori da concordare di volta in volta.
4) A far data dal deposito del ricorso, entro il giorno 15 di ogni mese il padre verserà alla madre l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Per_2
e verserà alla figlia l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso nel Per_1
mantenimento della stessa;
tali importi sono da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici Istat,
avendo come mese di riferimento giugno 2025, fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
Nel caso in cui la figlia desiderasse trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo, e Per_2
quindi una settimana con la madre ed una settimana con il padre, i ricorrenti provvederanno al mantenimento di in via diretta e pertanto, per tali periodi di collocamento paritario, verrà Per_2
meno l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo mensile nel mantenimento di (pari Per_2
ad € 300,00) provvedendovi in via diretta.
Nei periodi estivi, laddove le figlie permangano con il padre per un periodo superiore a 15 giorni anche non consecutivi, la madre verserà al padre l'importo di € 10,00/giorno per ogni figlia che soggiorni con lui ed € 25,00/settimana direttamente a ciascuna figlia, al fine di contribuire alle loro spese di vacanza nei periodi in cui saranno con il padre presso la sua abitazione in Marina Romea. Sia la signora che le figlie ed si accorderanno con un congruo preavviso CP_1 Per_1 Per_2
con il padre in merito ai tempi di permanenza estiva delle figlie presso di lui. Pt_1
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre nella misura del 100%, CP_1
mentre le detrazioni fiscali per le figlie saranno usufruite al 50% ciascuno dai genitori.
Entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da rimborsarsi al genitore che le ha anticipate, dietro esibizione di pezza giustificativa, come determinate nel Protocollo delle spese straordinarie in adozione presso il Tribunale di Ravenna da intendersi qui integralmente trascritto.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Le spese relative ai viaggi di vacanza saranno a carico del genitore che accompagnerà i figli, a meno che non si tratti di viaggi organizzati dalla scuola o per ragioni di studio, nel qual caso le relative spese andranno suddivise tra i genitori al 50% per ciascuno come sopra precisato.
5) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto con reciproca soddisfazione e con separati accordi alla divisione degli arredi e delle dotazioni dell'abitazione coniugale.
I beni immobili, le autovetture ed rapporti di natura economica, bancaria e finanziaria, restano di esclusiva piena proprietà del coniuge al quale sono unicamente intestati, con rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa sugli stessi.
6) I sottoscritti e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni Parte_1 CP_1
pretesa per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) I sottoscritti ricorrenti, infine, dichiarano, anche in via di transazione, di avere in tal modo regolato e definito tutti gli aspetti patrimoniali ed economici discendenti dal matrimonio e dall'intercorsa convivenza, e con l'esatto e puntuale adempimento delle presenti condizioni,
rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa per qualsiasi titolo. 8) Le spese di assistenza legale per il presente procedimento saranno assunte da entrambi i ricorrenti nella misura di metà ciascuno.”
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2452/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._1
Ravenna, Piazzale della Pilassa n. 1 (avv. Valentina Fabbri)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._2
BA (RA), Via Giacomo Matteotti n. 22 (avv. Valentina Fabbri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 04.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie in data 13.06.2004, e in data Per_1 Per_2
20.09.2009;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...]_1
(RA) il 09.01.1976 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
03.11.1976 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in BA (RA) il C.F._2
07.09.2003, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2003;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BA (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e condurranno vita separata, con obbligo di reciproco Parte_1 CP_1
rispetto.
I sottoscritti si concedono fin d'ora reciprocamente il consenso e l'autorizzazione al rilascio del passaporto per l'espatrio.
2) La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i coniugi, in affido condiviso. Entrambe le Per_2
figlie, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente ed minorenne, sono Per_1 Per_2
collocate in modalità prevalente e con residenza presso la madre nell'abitazione sita in BA
(RA), Via Giacomo Matteotti n. 22.
Tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie ed in particolare quelle relative alla loro salute,
educazione, formazione ed istruzione, saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, i quali si impegnano a vigilare insieme sulla loro formazione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 3) Relativamente alle modalità di visita, la figlia maggiorenne concorderà con il padre i Per_1
tempi e modi della loro frequentazione.
Per quanto invece riguarda la figlia minorenne il padre la potrà vedere e tenere con sé in Per_2
base alle esigenze e richieste della figlia stessa ed in ogni caso per almeno un giorno a settimana ed a weekend alterni, salvo diversi accordi con la madre e con Per_2
Inoltre potrà trascorrere alternativamente con l'uno o l'altro genitore le ricorrenze e festività Per_2
più solenni (Natale - S. Stefano - Capodanno - Epifania - Pasqua - Lunedì dell'Angelo e compleanno).
Il padre terrà poi con sé 7 gg. anche non consecutivi per le vacanze natalizie, e 15 gg. anche Per_2
non consecutivi per le vacanze estive. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi fra i genitori da concordare di volta in volta.
4) A far data dal deposito del ricorso, entro il giorno 15 di ogni mese il padre verserà alla madre l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Per_2
e verserà alla figlia l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso nel Per_1
mantenimento della stessa;
tali importi sono da rivalutarsi di anno in anno, secondo gli indici Istat,
avendo come mese di riferimento giugno 2025, fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
Nel caso in cui la figlia desiderasse trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo, e Per_2
quindi una settimana con la madre ed una settimana con il padre, i ricorrenti provvederanno al mantenimento di in via diretta e pertanto, per tali periodi di collocamento paritario, verrà Per_2
meno l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo mensile nel mantenimento di (pari Per_2
ad € 300,00) provvedendovi in via diretta.
Nei periodi estivi, laddove le figlie permangano con il padre per un periodo superiore a 15 giorni anche non consecutivi, la madre verserà al padre l'importo di € 10,00/giorno per ogni figlia che soggiorni con lui ed € 25,00/settimana direttamente a ciascuna figlia, al fine di contribuire alle loro spese di vacanza nei periodi in cui saranno con il padre presso la sua abitazione in Marina Romea. Sia la signora che le figlie ed si accorderanno con un congruo preavviso CP_1 Per_1 Per_2
con il padre in merito ai tempi di permanenza estiva delle figlie presso di lui. Pt_1
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre nella misura del 100%, CP_1
mentre le detrazioni fiscali per le figlie saranno usufruite al 50% ciascuno dai genitori.
Entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da rimborsarsi al genitore che le ha anticipate, dietro esibizione di pezza giustificativa, come determinate nel Protocollo delle spese straordinarie in adozione presso il Tribunale di Ravenna da intendersi qui integralmente trascritto.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Le spese relative ai viaggi di vacanza saranno a carico del genitore che accompagnerà i figli, a meno che non si tratti di viaggi organizzati dalla scuola o per ragioni di studio, nel qual caso le relative spese andranno suddivise tra i genitori al 50% per ciascuno come sopra precisato.
5) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto con reciproca soddisfazione e con separati accordi alla divisione degli arredi e delle dotazioni dell'abitazione coniugale.
I beni immobili, le autovetture ed rapporti di natura economica, bancaria e finanziaria, restano di esclusiva piena proprietà del coniuge al quale sono unicamente intestati, con rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa sugli stessi.
6) I sottoscritti e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni Parte_1 CP_1
pretesa per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) I sottoscritti ricorrenti, infine, dichiarano, anche in via di transazione, di avere in tal modo regolato e definito tutti gli aspetti patrimoniali ed economici discendenti dal matrimonio e dall'intercorsa convivenza, e con l'esatto e puntuale adempimento delle presenti condizioni,
rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa per qualsiasi titolo. 8) Le spese di assistenza legale per il presente procedimento saranno assunte da entrambi i ricorrenti nella misura di metà ciascuno.”
Ravenna, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè