Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/05/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 843 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 28.3.2025 avente ad oggetto modifica contenziosa delle condizioni di separazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Villaricca al Parte_1 C.F._1
Viale della Repubblica, 47, presso lo studio dell'Avv. Stefano Puca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata .in Controparte_1 C.F._2
Arzano alla Via Ciro Giubilato, 1 presso lo studio dell'avv. Immacolata Miele che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-29 c.p.c. depositato il 30.1.2024 il ricorrente, in atti generalizzato, ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2549/2023, passata in giudicato, nella quale era stato previsto il versamento alla resistente di un assegno di €
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900,00 per il mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno della domanda esponeva che erano intervenute circostanze nuove sopravvenute, tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca della separazione.
In particolare deduceva che la società presso cui lavora, fin dalla pandemia, a causa di una riduzione delle commesse, lo collocava in regime di lavoro part-time con una riduzione della busta paga oscillante tra euro 1200-1300,0 con conseguente impossibilità di far fronte al mantenimento delle figlie come previsto in sede di separazione.
Su tali premesse chiedeva, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, una riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie, pari a euro 900,00 come previsto in sentenza, rideterminandolo nella minor somma pari ad euro 550,00 mensili.
Nel costituirsi in giudizio la resistente deduceva l'inammissibilità della richiesta modifica economica non essendo intervenuto alcun cambiamento nella posizione reddituale del ricorrente.
All'udienza del 21 maggio 2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice Delegato (dott. DI
LEONE) il quale, sentite le parti, alla presenza dei difensori, si riservava per i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 23.5.2024 il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473-bis.22 c.p.c.: in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare;
ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da parte ricorrente essendo i capitoli di prova formulati genericamente, valutativi o irrilevanti ai fini del decidere;
ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione rinviava al 22.11.2024 con termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 22.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rinviata per il deposito della sentenza n. 2549/2023 (pubblicata il 15/6/2023) del Tribunale di Napoli Nord, con attestazione del passaggio in giudicato.
All'udienza del 28.3.2025, tenutasi in modalità cartolare, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il P.M. apponeva il visto.
In via preliminare la richiesta modifica va sussunta nel paradigma normativo dell' art. 473bis-29
c.p.c., trattandosi di procedimento istaurato dopo l'1-3-2023 e, quindi, disciplinato dal rito unico
(rito Cartabia).
La domanda è infondata, non essendo intervenute significative circostanze sopravvenute rispetto alla separazione (del giugno 2023).
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In punto di diritto come ribadito dalla Suprema Corte ( ex multis Cass. n. 4595/2025; Cass.n.
19388/2024; Cass. n. 18606/2021; Cass. n. 32529/18) in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta ex art. 9 della L. n. 898 del 1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214/2016; n. 14143/2014), ciò in quanto i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
Nel caso di specie non sono emersi fatti nuovi sopravvenuti capaci di modificare quanto stabilito in sede di separazione (la presente modifica è stata, peraltro, depositata appena 7 mesi dopo la sentenza di separazione che è del giugno 2023) essendo la situazione patrimoniale attuale delle parti analoga a quella cristallizzata in sede di separazione (pag. 9,10 della sentenza di separazione in atti).
In particolare il ricorrente in sede di separazione percepiva uno stipendio mensile variabile tra i
1800,00 ed i 2300,00 uro;
circa la diminuzione del reddito il Collegio osserva che già in sede di separazione era stato depositato (documento del 31 dicembre 2022) un contratto part-time, circostanza questa considerata in sede di separazione e ritenuta irrilevante ai fini della rimodulazione del mantenimento, trattandosi di contratto stipulato con il consenso del ricorrente (come anche il successivo allegato al presente ricorso).
Parimenti la resistente è, tuttora, dipendente a tempo indeterminato del , con Controparte_2
guadagno netto mensile che oscilla tra i 1380,00 ed i 1479,25 euro mensili, oltre tredicesima (cfr. buste paga in atti); ha nella propria disponibilità la casa familiare, gravata dal mutuo cointestato;
la cui rata mensile pro quota è di euro 370,00; è proprietaria esclusiva di un immobile dal quale ricava
550,00 euro (cfr. note informative in atti, doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo confermare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie che vivono con la madre, la somma mensile di euro
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900,00 (ossia 300,00 ciascuna) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, previsto l'obbligo di contribuire, a carico del ricorrente, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
In definitiva la richiesta modifica va rigettata, con la conferma della sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 2549/2023, passata in giudicato.
Per quanto concerne, invece, la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente, la stessa non merita accoglimento.
Ed invero, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene che, in tema di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, avente natura di responsabilità extracontrattuale, la domanda di cui all' art 96, comma 1, c.p.c. richieda la prova, incombente sulla parte istante sia dell' an che del quantum debeatur, o comunque postuli che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. in questi termini da ultimo Trib. Pistoia n. 1022/2018; nonché Cass. 9080/2013; Cass. n. 13395/2007;
n. 3388/2007), a differenza dell'ipotesi di cui al comma 3 la quale, ancorché inserita all'interno del predetto art. 96 c.p.c. fa riferimento alla condanna al "pagamento di una somma", segnando così una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c..
Ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata in termini del tutto generici, senza allegare alcun elemento atto ad identificare concretamente l'esistenza di un danno (che non può consistere nel difendersi in un giudizio la cui pretesa si rivela infondata) non consentendo, pertanto, neppure una quantificazione in via equitativa dell'asserito pregiudizio (cfr: Cass. civ., sez. I 4.11.2005 n. 21393), deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio, introduttiva del giudizio e decisione con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata ex art. 473-bis.29 c.p.c. per l'effetto
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b) conferma la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2549/2023, passata in giudicato;
c) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
d) condanna a pagare le spese di lite in favore della resistente Parte_1
liquidandole complessivamente in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché
IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all' avv. Immacolata Miele difensore antistatario
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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