Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
FINALE LIGURE (SV), il 18/03/1979, residente in V. MARITANO
92/19 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO GEORGIA (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
15/03/1981, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
CALCAGNO GEORGIA (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25.02.2025;
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Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 22/02/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 18.04.2019 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 22/02/2004 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e rinunciano
2 reciprocamente a qualsivoglia contributo economico.
3. Il figlio è affidato in modo condiviso ai genitori con collocazione Per_1
abitativa presso la madre sita in Genova, via F. Maritano 92/19 sc. B.
4. La frequentazione tra il SI. ed il figlio vista anche la Pt_2 Per_1
maggiore età del ragazzo, sarà improntata alla massima flessibilità e collaborazione.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 di Pt_2 Parte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie in quanto preventivamente concordate e documentate.
6. I ricorrenti dichiarano di avere con le precedenti statuizioni regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e non avere più null'altro da richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione.
7. I coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto con l'inserimento del nome del minore e al rilascio del passaporto per il figlio”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 116, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di conSIlio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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