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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 24/10/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 19/2024 R.G.
promossa
da
(già , con sede in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Monte Rosa 93, (C.F e P.IV ) in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa Parte_3
dall'Avv. Nicola Romano del foro di Roma, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio ( Controparte_1
) in Roma, Via degli Scipioni n. 281, giusta procura in
[...]
calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo grado
- appellante -
1 contro
Controparte_2
con sede a Bolzano (BZ), P.IV , in persona dei P.IVA_2
soci dott. ing. e dott. ing. Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, c.f.
, con domicilio eletto presso il suo studio C.F._2
in 39100 Bolzano, Viale A. Duca d'Aosta 51, giusta procura speciale in originale cartaceo trattenuto a fascicolo di studio la cui copia per immagine conforme all'originale è stata unita telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- appellata -
e
codice fiscale: , con sede in Controparte_5 P.IVA_3
73100 Lecce (LE), Via Turati 26, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministratore e legale rappresentante, sig.
codice fiscale: , nato Controparte_6 CodiceFiscale_3
a Hannover (Germania) il 02.03.1970, domiciliato per la carica in 73020 Scorrano (LE), rappresentata e difesa dall'Avv.
GA RC, codice fiscale: , e CodiceFiscale_4
dall'Avv. Patrick Raffl, codice fiscale: CodiceFiscale_5
anche in via disgiunta tra loro, con domicilio eletto in 39100
Bolzano (BZ) alla Via della Rena 3, presso lo studio degli stessi,
fax 0471 300535, giusta procura di data 10.12.2020, rilasciata
2 su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di citazione di primo grado;
- appellata -
Oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi in atti, rigettare in tutto o in parte la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, escludere la sussistenza in tutto o in parte in capo alla di qualsivoglia responsabilità in Parte_1
ordine ai fatti di cui è causa, anche eventualmente in relazione a quanto dedotto nel paragrafo sub 2 di cui all'atto di appello con riferimento al concorso di colpa della fermo Controparte_5
restando l'obbligo di manleva da parte di CP_2
Si chiede, altresì, il rigetto delle impugnazioni incidentali proposte dalle società appellate in relazione ai capi della sentenza di primo grado avverso ai quali non Parte_1
ha proposto appello e di cui pertanto si chiede la conferma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, relativi ad entrambi i gradi;
del procuratore di parte appellata Controparte_7
3
[...] Ingegneri:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i suesposti motivi, in riforma della sentenza impugnata, e anche in via di appello incidentale dichiarare inammissibile in parte qua l'appello di Parte_1
per i motivi di cui in narrativa;
[...]
rigettare le domande tutte proposte nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e diritto, in Controparte_2
subordine, accertata e quantificata la responsabilità
concorrente dell'attrice e/o della convenuta nella causazione del danno, ridurre proporzionalmente la condanna all'accertando minor grado di responsabilità;
con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata
di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria,
1) nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2) nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza impugnata,
condannare al risarcimento dei danni Parte_1
sofferti da quale conseguenza immediata e Controparte_5
4 diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi € 84.054,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in via subordinata, condannare Parte_1
al pagamento in favore di di quella diversa
[...] Controparte_5
somma ritenuta comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa, fatto salvo in ogni caso l'eventuale maggiore danno in caso di conferma dei provvedimenti di riduzione della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici n. 191512,02 e n. 191512,04;
3) rigettarsi ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. società titolare di un impianto Controparte_5
fotovoltaico della potenza complessiva pari a 7,565 MW, ubicato nel Comune di Torre Santa Susanna (BR) e suddiviso in otto sottosezioni da circa 989,82 kW ciascuna, ha stipulato nel dicembre 2009, in qualità di committente, un contratto di appalto con conferendole l'incarico di Parte_1
In tale veste, l'appaltatrice era tenuta a Parte_4
prestare assistenza tecnica, curare la gestione del progetto e provvedere alla presentazione della domanda di incentivazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
L'attività di gestione del progetto e delle pratiche GSE è
5 stata materialmente svolta dall'ing. . CP_8
In data 23 dicembre 2010, relativamente ai sottocampi contraddistinti come T2 e T4, la committente ha trasmesso al
GSE, mediante il caricamento sul suo portale ufficiale, la documentazione necessaria, comprensiva dell'asseverazione di fine lavori e del dossier fotografico volto a comprovare l'effettiva ultimazione degli stessi entro il termine del 31 dicembre 2010.
Successivamente, in data 7 giugno 2011, ha presentato istanza di riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 19
febbraio 2007, ai sensi dell'art.
1-septies del D.L. 8 luglio 2010,
n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n.
129.
Con comunicazione del 21 febbraio 2012, il GSE ha riconosciuto per entrambe le menzionate sottosezioni dell'impianto la tariffa incentivante pari a 0,346 €/kWh,
riservandosi tuttavia la facoltà di effettuare controlli successivi.
Nel corso dell'anno 2017, il GSE ha avviato un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
28/2011. A seguito di sopralluoghi e dell'analisi delle fotografie precedentemente prodotte, con due distinte note datate 2
ottobre 2018, ha rilevato che le immagini trasmesse nel dicembre 2010 non comprovavano in modo univoco la conclusione dei lavori entro il termine prescritto. In particolare:
per il sottocampo T2 risultavano assenti moduli fotovoltaici su almeno tre strutture di supporto;
per il sottocampo T4
6 mancavano inseguitori solari con relativi moduli fotovoltaici,
nonché due collegamenti dei cavi in uscita/ingresso dal/al quadro di stringa.
A fronte di tali rilievi, la committente ha presentato osservazioni scritte e documentazione integrativa. Nondimeno,
con comunicazione del 19 gennaio 2019, il GSE ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei a superare le irregolarità
riscontrate, evidenziando che il caricamento sul portale, all'atto di presentazione dell'istanza, di fotografie errate e comunque non attestanti il completamento dei lavori, non aveva consentito una valutazione inequivocabile della sussistenza dei requisiti previsti dalla L. n. 129/2010.
Pertanto, il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi originariamente riconosciuti, ammettendo i due sottocampi agli incentivi previsti dal D.M. 6 agosto 2010, con tariffa ridotta a
0,297 €/kWh.
A seguito di tali provvedimenti, la committente ha proposto due ricorsi innanzi al TAR Lazio, volti all'annullamento degli atti con cui il GSE ha dichiarato la decadenza dagli incentivi nella misura di 0,346 €/kWh.
2. Con atto di citazione del 28 aprile 2021, la società
committente ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bolzano, la società appaltatrice, deducendone la responsabilità
contrattuale per inadempimento ai sensi degli artt. 1176,
comma 2, 1218, 2230 e ss. c.c., in relazione alla violazione dei
7 doveri di diligenza professionale.
L'attività oggetto del contratto di “ Parte_4
includeva, tra le prestazioni dovute dall'appaltatrice, la presentazione della domanda di incentivazione al GSE. Secondo
la prospettazione attorea, la prestazione rimasta inadempiuta consisteva nel mancato caricamento, sul portale del GSE, di un dossier fotografico idoneo a dimostrare l'effettiva conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, come richiesto dalla procedura applicabile (cfr. p. 11 dell'atto di citazione).
Tale attività, nei termini descritti, non presentava particolari difficoltà tecniche, sicché la trasmissione di fotografie errate e non rappresentative dello stato finale dei lavori costituiva, secondo l'attrice, grave negligenza e, dunque,
inadempimento contrattuale.
Ai sensi degli artt. 2232 c.c. e 2049 c.c. - ha proseguito l'attrice - l'appaltatrice è altresì chiamata a rispondere per il fatto del proprio ausiliario, nella specie dunque dell'operatore,
che, peraltro, durante la verifica condotta dal GSE aveva ammesso di aver caricato erroneamente fotografie rappresentative dello stato dei sottocampi T2 e T4 prima dell'ultimazione dei lavori, nonché dell'attività di tutti gli altri collaboratori di cui si era avvalsa nell'esecuzione dell'incarico.
Secondo le allegazioni attoree, l'inadempimento della convenuta aveva determinato le seguenti conseguenze pregiudizievoli: € 64.510,00 per spese di supporto
8 tecnico/legale nei procedimenti di verifica GSE;
€ 13.873,60
(IVA esclusa) per spese relative all'attività giudiziaria avanti al
TAR; € 5.670,58 per spese di assistenza stragiudiziale nella fase precontenziosa;
per un ammontare complessivo di € 84.054,18,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attrice ha concluso precisando che la presente azione doveva intendersi prodromica rispetto agli esiti dei giudizi amministrativi pendenti dinanzi al TAR Lazio, aventi ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti del GSE che avevano disposto la decadenza dagli incentivi. Ha pertanto sostenuto di avere già
ora interesse attuale ad agire per l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'appaltatrice, fatte salve appunto eventuali ulteriori richieste risarcitorie in caso di conferma definitiva dei provvedimenti riduttivi della tariffa incentivante.
3. L'appaltatrice convenuta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice sotto diversi profili.
Ha preliminarmente evidenziato che il contratto stipulato con la committente aveva natura essenzialmente consulenziale,
prevedendo attività di supervisione tecnica e amministrativa,
senza alcun coinvolgimento operativo in cantiere, affidato invece a imprese appaltatrici e subappaltatrici. Tra le prestazioni contrattuali rientrava il deposito presso il GSE della domanda di ammissione agli incentivi ex L. 129/2010, attività
di carattere meramente burocratico, come confermato dal
9 tenore letterale della clausola contrattuale (“filing of application
for GSE Conto Energia tariff under involvement of commercial law
firm”).
La convenuta ha sostenuto di aver puntualmente adempiuto a tale incarico, predisponendo e depositando le richieste corredate dalle asseverazioni di fine lavori rilasciate dall'ing. , soggetto terzo nominato dalla committente. La Per_1
documentazione fotografica, parimenti, non era stata né
prodotta, né reperita dall'appaltatrice, che si era limitata a depositarla presso il GSE.
Nessuna responsabilità poteva, pertanto, ascriversi all'appaltatrice/convenuta per l'asserita inidoneità delle fotografie.
Ha, inoltre, escluso la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione o di immedesimazione organica con l'operatore che materialmente aveva caricato il dossier fotografico sul portale del GSE, negando che potesse qualificarsi come proprio sostituto o ausiliario. Non le erano conseguentemente riferibili le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'operato di tale soggetto.
La convenuta ha ulteriormente dedotto di aver affidato,
mediante contratto sottoscritto in data 17 dicembre 2009, allo
Studio Baubüro – Associazione Ingegneri, l'incarico relativo al deposito della domanda presso il GSE.
A sostegno della propria posizione, ha quindi richiamato
10 l'art. 14.3 del contratto di appalto, il quale stabiliva che, in ipotesi di responsabilità derivante da insufficiente vigilanza sull'operato del terzo da parte dell'appaltatrice,
l'attrice/committente era tenuta a dimostrare di aver previamente esperito ogni azione utile nei confronti del subappaltatore, prima di rivolgersi alla sua controparte contrattuale.
Nel caso in esame, nonostante fosse a conoscenza sia del coinvolgimento dello sia dell'identità CP_2
dell'operatore incaricato del caricamento della documentazione,
la committente/attrice non aveva intrapreso alcuna iniziativa nei loro confronti, in violazione della clausola contrattuale sopra richiamata.
L'appaltatrice/convenuta ha altresì contestato la quantificazione della pretesa risarcitoria, rilevando che gli asseriti esborsi risultavano documentati esclusivamente mediante fatture, ossia atti di formazione unilaterale non opponibili all'appaltatrice.
Ha inoltre evidenziato come le singole voci di danno fossero frutto di una ricostruzione travisata e priva di nesso causale: le spese relative ai procedimenti di verifica del GSE
costituivano costi fisiologici della fase istruttoria, estranei al mancato riconoscimento degli incentivi;
le relazioni asseverate dell'ing. erano connesse alla presentazione della Per_1
domanda, non al diniego;
le spese legali per i ricorsi TAR
11 rappresentavano un danno meramente ipotetico, atteso che i giudizi erano tuttora pendenti e, in caso di accoglimento,
sarebbero state rifuse dall'Amministrazione; le spese per assistenza legale precontenziosa apparivano sproporzionate rispetto all'attività svolta, limitata all'invio di alcune diffide.
Ad avviso della convenuta, la domanda risarcitoria era,
pertanto, infondata sia nell'an che nel quantum.
Infine, la convenuta ha richiamato il contratto di subappalto relativo all'attività contestata dalla committente/attrice, chiedendo che, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ogni obbligo risarcitorio venisse imputato in via esclusiva alla subappaltatrice, ovvero,
in subordine, che quest'ultima venisse condannata a manlevare e tenere indenne l'appaltatrice.
4. Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si è
costituita la subappaltatrice chiamata in causa.
5. Costituitasi in giudizio, la subappaltatrice/chiamata ha contestato, sotto diversi profili, la propria legittimazione passiva sostanziale.
Ha innanzitutto evidenziato di non aver intrattenuto con la committente/attrice alcun rapporto negoziale diretto avendo operato esclusivamente quale controparte contrattuale dell'appaltatrice/convenuta. Non poteva, perciò, esserle riconosciuta la legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria da avanzata dall'attrice/committente.
12 Ha proseguito osservando che le domande proposte nei suoi confronti – tanto quelle di responsabilità diretta verso l'attrice/committente quanto quelle di manleva verso la convenuta/appaltatrice – si fondavano sull'asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo del 17
dicembre 2009 stipulato tra l'appaltatrice e l'ing.
[...]
socio dell'associazione professionale CP_9 CP_2
Sul punto, la subappaltatrice/chiamata ha affermato che la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni professionali è
rigorosamente personale. Ne derivava che, anche qualora il professionista fosse stato associato ad uno studio, non sussisteva alcun vincolo di solidarietà con gli altri associati né
per l'adempimento né per la responsabilità. Pertanto, l'unico soggetto passivamente legittimato a resistere alle domande versate in causa era il professionista che aveva sottoscritto il contratto, e non lo studio associato.
La terza chiamata ha inoltre contestato la ricostruzione in fatto allegata dall'appaltatrice/convenuta, in particolare nella parte in cui si assumeva che l'associazione professionale avrebbe contratto l'obbligo di curare il deposito della richiesta al
GSE per l'ammissione agli incentivi ex L. 129/2010. Ha
obiettato che l'elenco delle prestazioni prodotto dall'appaltatrice/convenuta, contenente il riferimento al “filing
of application for GSE tariff”, non formava parte integrante del contratto di subappalto del 17 dicembre 2009, essendo stato
13 predisposto unilateralmente dall'appaltatrice e mai accettato dalla subappaltatrice, né allegato al testo contrattuale.
L'accordo sottoscritto prevedeva esclusivamente attività di mediazione tecnica, direzione lavori, gestione contabile,
assistenza al collaudo e messa in funzione dell'impianto, oltre alla pratica per il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione), e non già la cura delle pratiche GSE.
Tale circostanza era confermata dall'atto di citazione dell'attrice,
che attribuiva la gestione dei rapporti con il GSE in via esclusiva all'ing. soggetto estraneo CP_8
all'associazione professionale subappaltatrice. Ne derivava che quest'ultima non aveva alcun obbligo di caricare sul portale
GSE la documentazione fotografica richiesta dal Gestore,
risultando del tutto estranea ai fatti oggetto di causa.
La subappaltatrice/chiamata in causa ha poi evidenziato che i danni lamentati dalla committente derivavano esclusivamente da una errata gestione difensiva da parte della stessa attrice e dell'appaltatrice. Il GSE aveva motivato la parziale decadenza dagli incentivi sul rilievo che le fotografie caricate (file “90.jpg” e “109.jpg”) non attestavano il completamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010.
Tuttavia, sul portale era stata caricata, in data 29 dicembre
2010, anche una foto panoramica dell'intero impianto, idonea a dimostrare la conclusione dei lavori in tempo utile. Tale
documento, se correttamente valorizzato, avrebbe consentito di
14 evitare la decadenza dalle tariffe incentivanti. L'omesso richiamo di tale prova in sede amministrativa costituiva una grave negligenza difensiva dell'attrice, che interrompeva il nesso eziologico tra la condotta asseritamente inadempiente e l'evento dannoso. Ne derivava che la responsabilità non poteva essere imputata né all'appaltatrice, né alla subappaltatrice.
Ha dedotto, inoltre, che all'epoca dei fatti era imprevisto e imprevedibile che la documentazione fotografica caricata sul portale GSE costituisse l'unico mezzo di prova per dimostrare l'ultimazione dei lavori. Nel 2011, infatti, il GSE aveva ammesso l'impianto alla tariffa incentivante sulla base di relazioni asseverate, conformemente al regime giuridico vigente. Solo dal
2016 si era consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prova fotografica è condizione imprescindibile per l'accesso agli incentivi. Tale mutamento,
qualificabile come factum principis, interrompeva il nesso causale tra l'asserito inadempimento e il danno, rendendo quest'ultimo assolutamente imprevedibile ed escludendo qualsiasi responsabilità in capo ai soggetti convenuti.
Infine, la terza chiamata ha aderito alle difese della convenuta in ordine all'infondatezza e arbitrarietà della quantificazione del danno, evidenziando altresì il concorso di colpa dell'attrice per non avere: adeguatamente indirizzato l'operato di chi ha eseguito il caricamento delle fotografie;
verificato il contenuto dei documenti che erano stati caricati sul
15 portale GSE tramite l'account a lei intestato;
nominato la
“commercial law firm” prevista dal contratto di Engineering per assistere l'appaltatrice nel disbrigo delle questioni giuridiche/amministrative.
Sulla scorta di tali elementi, ha chiesto, in via subordinata, la riduzione proporzionale della responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c..
6. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata definita con sentenza n. 796 del 12 ottobre 2023.
Il Tribunale, rigettata la domanda di condanna risarcitoria proposta dalla committente, ha tuttavia accertato la responsabilità dell'appaltatrice per i danni eventualmente derivanti dall'erroneo caricamento dei dati sul portale GSE.
Contestualmente, ha dichiarato che la subappaltatrice chiamata in causa era tenuta a manlevare l'appaltatrice per quanto quest'ultima dovesse corrispondere alla committente a titolo di risarcimento.
Quanto agli oneri processuali, il Tribunale ha disposto che la convenuta fosse gravata delle spese in favore dell'attrice e che la chiamata rifondesse le spese sostenute dalla convenuta.
7. Il Tribunale ha ritenuto accertato che il contratto stipulato tra la committente e l'impresa appaltatrice prevedesse espressamente, tra le obbligazioni assunte da quest'ultima, la gestione della domanda di ammissione agli incentivi GSE
16 nonché la predisposizione del dossier fotografico attestante l'ultimazione dei lavori di allestimento dell'impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre 2010. Da tale previsione contrattuale discendeva l'obbligo dell'appaltatrice di curare con diligenza professionale l'attività in questione, segnalando tempestivamente eventuali carenze documentali.
Il Tribunale ha proseguito osservando che la parziale decadenza dal contributo, disposta dal GSE, costituiva elemento indiziario dell'inadempimento contrattuale, non potendo valere quale prova contraria la circostanza che, tra la documentazione caricata sul portale, fosse presente una fotografia idonea a rappresentare la tempestiva ultimazione dei lavori.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha rigettato le pretese attoree relative ai danni attuali.
In particolare, ha ritenuto le spese tecniche e legali,
quantificate in € 64.510,00, generiche e non adeguatamente documentate;
ha escluso il riconoscimento delle spese giudiziali, pari a € 13.873,00, per difetto di nesso causale,
trattandosi di scelta autonoma dell'attrice quella di impugnare i provvedimenti del GSE;
ha altresì escluso le spese precontenziose, pari a € 5.670,00, in quanto non specificamente indicate e, comunque, da ricomprendersi nelle spese di lite.
In merito alla domanda di manleva, il Tribunale ha
17 rilevato che il contratto di subappalto era stato redatto su carta intestata dell'associazione professionale e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa. Ha quindi concluso che il rapporto negoziale fosse intercorso non personalmente con il professionista firmatario, bensì con l'associazione da lui rappresentata. Ha, inoltre, evidenziato che la normativa vigente consente alle società tra professionisti di assumere incarichi riservati agli iscritti agli albi.
Accertata la responsabilità della subappaltatrice per l'attività svolta dall'operatore incaricato del caricamento della documentazione sul portale GSE, ritenuto collaboratore dell'associazione professionale, il Tribunale, conclusivamente,
ha accolto la domanda di manleva proposta dall'appaltatrice.
8. Avverso la sentenza n. 796/2023, con citazione d.d. 16
febbraio 2024, ha proposto appello (già Parte_1
. Parte_2
Si sono costituite, promuovendo a loro volta appello incidentale, le appellate Controparte_10
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24
settembre 2025.
9. Il primo motivo di impugnazione dell'appellante principale, rubricato “Sull'insussistenza dell'inadempimento di
– Vizio di violazione e falsa applicazione di legge in Pt_1
relazione agli artt. 1218, 1223 e 1363 c.c. ed erronea valutazione
18 dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie”, è volto a censurare la decisione del Tribunale nella parte in cui ha affermato la responsabilità contrattuale in capo all'appaltatrice per l'asserito errato caricamento della documentazione fotografica sul portale del GSE, ai fini della domanda di ammissione agli incentivi pubblici.
Secondo l'appaltatrice/appellante, il Tribunale ha interpretato in modo distorto e non conforme ai criteri ermeneutici codificati il contratto di engineering stipulato con la committente, attribuendole obblighi che non trovano riscontro né nel tenore letterale del contratto, né nella natura tecnica dell'incarico conferito.
Il contratto prevedeva che l'appaltatrice svolgesse il ruolo di con compiti di pianificazione, supervisione Parte_4
e consulenza tecnica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Le attività principali, come dettagliato nell'offerta allegata al contratto, includevano la “photo documentation”,
intesa quale strumento di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, e non quale documentazione finale da allegare alla domanda per l'ottenimento degli incentivi.
La presentazione della domanda al GSE era menzionata solo in una sezione successiva dell'offerta, e comunque subordinata al coinvolgimento di uno studio legale commerciale. Tale circostanza è ritenuta dirimente dall'appellante: l'appaltatrice, in quanto società di ingegneria,
19 non era tenuta a svolgere attività di verifica documentale, né di consulenza legale o amministrativa, ma esclusivamente a curare il caricamento della documentazione ricevuta dalla committente.
In effetti, il contratto stabiliva espressamente che fosse la committente a dover fornire tutti i documenti necessari per l'espletamento delle attività, inclusi gli “approval documents”,
tra cui rientrava anche il dossier fotografico relativo allo stato finale dell'impianto. Ne consegue che la responsabilità per l'idoneità di tale materiale non poteva essere imputata all'appaltatrice, la quale si era limitata a trasmettere quanto ricevuto.
A rafforzare tale ricostruzione, l'appellante evidenzia che la procedura operativa del GSE per il caricamento telematico è
stata introdotta solo nel novembre 2010, mentre il contratto era stato sottoscritto quasi un anno prima. Era dunque evidente che l'appaltatrice non poteva essere tenuta a rispettare obblighi non ancora esistenti al momento della stipula.
Inoltre, risultava documentalmente provato che il caricamento delle fotografie era stato materialmente eseguito da un collaboratore dell'associazione professionale subappaltatrice,
e che le immagini contestate erano state fornite direttamente dalla committente. Non vi era, pertanto, alcun elemento che potesse fondare un obbligo di verifica da parte dell'appaltatrice,
né tantomeno una responsabilità per l'eventuale inadeguatezza
20 del materiale.
10. Con il secondo motivo d'impugnazione, rubricato “Sul
contributo causale prestato da in ordine alla revoca CP_5
degli incentivi – Vizio di violazione e falsa applicazione di legge in
relazione all'art. 1227 c.c. ed erronea valutazione dei fatti di
causa e delle risultanze istruttorie”, l'appellante principale censura la sentenza del Tribunale per non aver considerato il ruolo determinante svolto dalla committente nella produzione dell'evento dannoso costituito dalla decadenza degli incentivi da parte del GSE. Secondo l'appaltatrice/appellante, la condotta della committente, sia nella fase di reperimento e trasmissione della documentazione fotografica da allegare alla domanda di ammissione agli incentivi, sia nella successiva interlocuzione con il GSE nel corso del procedimento di verifica avviato nel
2017, è stata gravemente negligente ed ha inciso in modo decisivo sull'esito negativo del procedimento. In particolare,
l'appaltatrice/appellante evidenzia che le fotografie contestate dal GSE erano state fornite direttamente dalla committente, la quale, ai sensi del contratto di engineering, era tenuta a mettere a disposizione tutti i documenti necessari per l'espletamento delle attività, inclusi gli “approval documents”, tra cui rientrava il dossier fotografico attestante lo stato finale dell'impianto.
Nonostante ciò, la committente aveva omesso di segnalare al
GSE l'esistenza di una fotografia panoramica, che lei stessa aveva già caricato sul portale in data 29 dicembre 2010 e che
21 mostrava chiaramente il completamento dei sottocampi T2 e T4,
oggetto di contestazione limitandosi a produrre osservazioni e documentazione integrativa del tutto inconferente.
Tale omissione, secondo l'appaltatrice/appellante, era dirimente ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché idonea ad interrompere il nesso di derivazione causale tra la presunta condotta inadempiente dell'appaltatrice ed il danno lamentato,
rendendo la committente unica responsabile dell'evento.
In via subordinata, l'appaltatrice/appellante ha chiesto che, qualora venga riconosciuto un concorso di responsabilità,
la propria quota venga proporzionalmente ridotta, tenuto conto della minore incidenza causale della propria condotta rispetto a quella della committente.
11. Con il terzo motivo d'impugnazione, rubricato “Sulla
responsabilità dell'associazione e dell'Ing. Parte_5 CP_2
– Vizio di falsa applicazione di legge in relazione CP_8
agli artt. 2232, 2049 e 1667 c.c. ed erronea valutazione dei fatti
di causa e delle risultanze istruttorie”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente una propria responsabilità risarcitoria diretta nei confronti della committente per gli eventuali danni derivanti dalla decadenza dagli incentivi, nonostante fosse stato accertato che il caricamento della documentazione fotografica sul portale del
GSE — documentazione che non rappresentava lo stato finale dei lavori — era stato materialmente eseguito da un
22 collaboratore dell'associazione professionale subappaltatrice, il quale peraltro aveva espressamente ammesso l'errore.
Risultava, inoltre, documentalmente provato che la committente era pienamente consapevole del coinvolgimento dell'associazione professionale e dei suoi collaboratori nell'esecuzione delle attività subappaltate.
Pertanto, pur avendo correttamente riconosciuto che l'attività di presentazione della domanda al GSE era stata affidata in subappalto all'associazione professionale e da questa eseguita tramite il proprio collaboratore, il Tribunale aveva errato quando ha affermato che la responsabilità per l'errore commesso dal professionista incaricato ricadesse comunque direttamente sull'appaltatrice, salvo poi accordarle la manleva nei confronti della subappaltatrice.
Tale impostazione, secondo l'appaltatrice/appellante, si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 14.3 del contratto di engineering, il quale stabiliva che l'appaltatrice rispondeva per l'operato di terzi soltanto qualora la committente avesse dimostrato di non aver potuto ottenere il risarcimento direttamente da tali soggetti, nonostante l'adozione di tutte le misure ragionevoli a sua disposizione.
In conclusione, l'appellante chiede che venga esclusa ogni propria responsabilità per i danni derivanti dal caricamento errato della documentazione fotografica e che venga riconosciuto l'inadempimento della committente per non aver
23 previamente escusso i soggetti terzi direttamente responsabili,
come contrattualmente previsto.
12. Anche l'associazione professionale subappaltatrice ha impugnato incidentalmente la pronuncia del Tribunale ed in via preliminare ha eccepito quanto segue.
a) Sostiene la subappaltatrice/appellante incidentale che l'appaltatrice, con l'atto di appello principale, abbia introdotto una diversa domanda di manleva fondata su un titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 c.c.,
diverso da quello contrattuale (subappalto) su cui si era basata nel giudizio di primo grado.
L'eccezione è affermata sul rilievo che l'appaltatrice, nel primo grado, non aveva mai attribuito alla subappaltatrice gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta dell'operatore incaricato del caricamento della documentazione fotografica.
L'appaltatrice, infatti, nel corso del precedente grado aveva sempre sostenuto che tale soggetto fosse un collaboratore della committente e mai che fosse un dipendente o un socio della associazione subappaltatrice.
Tale ricostruzione fattuale diverge da quella ora prospettata in appello, ove per la prima volta l'appellante prospetta che l'operatore fosse un dipendente o collaboratore della subappaltatrice.
b) Deduce, inoltre, la subappaltatrice/appellante incidentale che il Tribunale “ha fondato la condanna di manleva
24 di esclusivamente sull'art. 2232 risp. art. 2049 cod. civ. CP_2
dichiarando irrilevante e quindi assorbita la questione, se fosse o
meno imputabile a un colpevole inadempimento per CP_2
fatto proprio agli obblighi contrattuali assunti nei confronti di
” (così testualmente a p. 4 della comparsa di Pt_1
costituzione e risposta con appello incidentale d.d. 18.03.2024).
Prosegue affermando: “Con ciò la domanda di manleva
fondata sulla responsabilità di per fatto proprio è da CP_2
ritenersi assorbita e respinta con pronuncia passata in giudicato.
Sul punto non ha formulato motivi d'impugnazione, o Pt_1
comunque, ha omesso di riproporre la domanda in questa sede
d'appello, e dichiara sin d'ora di non accettare il CP_2
contraddittorio su eventuali motivi d'appello nuovi, volti a
denunciare una responsabilità diretta di a titolo di CP_2
responsabilità contrattuale del prestatore d'opera professionale”
(così testualmente a p. 5 della comparsa cit.).
13. Il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla subappaltatrice è rubricato: “La ritenuta responsabilità della
chiamata per i fatti dell'ing. Controparte_2
. Omessa od erronea valutazione delle allegazioni delle CP_8
parti e del materiale probatorio;
erronea applicazione dell'art.
112 c.p.c. e pronuncia extra petita;
erronea applicazione dell'art.
115 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ.; violazione dei principi
processuali di allegazione e prova”.
La censura è rivolta alla sentenza del Tribunale nella
25 parte in cui ha imputato alla subappaltatrice gli effetti pregiudizievoli della condotta dell'operatore incaricato del caricamento sul portale del GSE della documentazione fotografica rivelatasi errata, condannandola a manlevare l'appaltatrice ai sensi degli artt. 2232 e 2049 c.c.
L'appellante incidentale evidenzia che, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna delle parti aveva mai allegato l'esistenza di un rapporto di dipendenza, collaborazione o incarico tra il suddetto operatore e l'associazione professionale subappaltatrice. Al contrario, sia la committente sia l'appaltatrice avevano sempre sostenuto che il professionista fosse un collaboratore dell'altra, escludendo ogni coinvolgimento dell'associazione professionale subappaltatrice.
Inoltre, secondo l'appellante incidentale, gli acquisiti elementi istruttori confermavano che egli aveva agito per conto della committente, sotto la sua direzione e controllo, e che non era né socio, né dipendente della subappaltatrice.
Il Tribunale, tuttavia, ha fondato la propria decisione su un presunto rapporto tra il professionista e l'associazione subappaltatrice ritenuto “pacifico”, affermazione questa che,
secondo l'appellante incidentale, era in contrasto con le allegazioni delle parti ed era priva di riscontro nelle risultanze istruttorie.
14. Il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dalla subappaltatrice, rubricato “La ritenuta mancata
26 responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice Controparte_5
– Omessa od erronea valutazione delle allegazioni delle parti e
del materiale probatorio. Erronea applicazione dell'art. 1227 c.c.
e degli artt. 1362 e seguenti c.c.”, è incentrato sulla mancata attribuzione, da parte del Tribunale, di una responsabilità
esclusiva o quantomeno concorrente alla committente per la decadenza dagli incentivi disposta dal GSE.
L'appellante incidentale ribadisce che la condotta negligente della committente ha avuto un ruolo direttamente determinante nella decadenza dagli incentivi.
In primo luogo, sottolinea che la trasmissione della documentazione e, in particolare, del dossier fotografico a supporto della domanda, era stata curata esclusivamente dalla committente, come dimostrava il fatto che questa era l'unico soggetto legittimamente accreditato sul portale del GSE. Tale
rilievo confermava quindi che la gestione della domanda era integralmente in capo alla committente e non all'appaltatrice,
né alla subappaltatrice.
In secondo luogo, ribadisce che il GSE aveva fondato la revoca su due fotografie che ritraevano lo stato dei lavori al 23
dicembre 2010, mentre l'ultimazione dei sottocampi T2 e T4 era avvenuta successivamente, ma comunque entro il termine del
31 dicembre. Tuttavia, il GSE era già in possesso di una fotografia panoramica dell'intero impianto, caricata il 29
dicembre 2010 proprio dalla stessa committente, che attestava
27 chiaramente il completamento dei lavori.
Il Tribunale ha omesso di considerare la rilevanza causale della condotta della committente, che, pur dovendo essere a conoscenza dell'esistenza di tale documento, ha colpevolmente omesso di valorizzarne il contenuto nel corso del procedimento di verifica.
L'appellante incidentale conclude, pertanto, sostenendo che né all'appaltatrice, né alla subappaltatrice era stato affidato per contratto il compito di caricare materialmente sul portale del GSE la documentazione a supporto della domanda, né le risultanze istruttorie avevano dimostrato che esse si fossero ingerite in tale attività, che era risultato essere stata svolta direttamente dalla committente. Pertanto, eventuali errori nella selezione o valutazione dei documenti, errori peraltro contestati,
erano imputabili esclusivamente alla committente.
Infine, richiamato il principio di buona fede contrattuale e di collaborazione, ha evidenziato che la committente non aveva dimostrato di aver coinvolto la controparte contrattuale nel caricamento della documentazione, né le aveva fornito elementi utili per consentirle di adempiere ad eventuali obblighi di verifica.
15. Il terzo motivo d'impugnazione dell'appellante incidentale, rubricato “Omessa od erronea valutazione delle
allegazioni delle parti e del materiale istruttorio;
mala gestio
dell'attività difensiva svolta da e conseguente Controparte_5
28 mancanza di nesso di causalità; errata applicazione dell'art.
1227 c.c.”, è incentrato sulla mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'interruzione del nesso causale tra la trasmissione delle due fotografie che ritraevano lo stato dei lavori al 23 dicembre 2010 — data in cui i sottocampi T2 e T4
non erano ancora ultimati — e la successiva perdita degli incentivi.
L'appellante incidentale ribadisce che la fotografia panoramica dell'intero impianto, caricata il 29 dicembre 2010,
era idonea a dimostrare la tempestiva conclusione dei lavori.
Sostiene, pertanto, che la pretesa risarcitoria avanzata dalla committente fosse infondata, poiché questa avrebbe potuto evitare la perdita degli incentivi semplicemente segnalando al
GSE, nel corso del procedimento di verifica postuma, l'avvenuto caricamento della fotografia panoramica comprovante la tempestiva ultimazione dei lavori nei sottocampi oggetto di contestazione.
Secondo l'appellante incidentale, il Tribunale aveva errato nel non considerare la rilevanza causale della condotta omissiva tenuta dalla committente, che, pur essendo a conoscenza dell'esistenza del documento, aveva omesso di valorizzarlo nel procedimento amministrativo.
Infine, evidenzia che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul rilievo che l'orientamento giurisprudenziale amministrativo, che aveva attribuito valore probatorio
29 privilegiato ai documenti fotografici caricati sul portale GSE, si era formato solo a partire dal 2016. Tale orientamento, tuttavia,
non era prevedibile al momento della condotta contestata. Di
conseguenza né l'appaltatrice, né la subappaltatrice potevano essere ritenute responsabili per non aver previsto un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto.
16. Con il quarto motivo d'impugnazione incidentale,
rubricato “All'epoca dei fatti era imprevisto ed imprevedibile che
la documentazione fotografica caricata sul portale del GSE fosse
l'unico mezzo di prova ammissibile per dimostrare l'ultimazione
dei lavori in tempo utile ai fini dell'ammissione alle tariffe
incentivanti – Erronea applicazione dell'art. 1225 c.c. in punto
imprevedibilità del danno”, la subappaltatrice contesta la sentenza del Tribunale per non aver considerato l'imprevedibilità del danno lamentato dalla committente.
In particolare, evidenzia che la procedura operativa del
GSE, che imponeva il caricamento telematico della documentazione fotografica, è stata pubblicata solo il 12
novembre 2010, con applicazione limitata al periodo dal 1° al
31 dicembre 2010. Tale innovazione normativa è intervenuta successivamente alla stipula del contratto tra committente e appaltatrice, risalente al 2009, e dunque non poteva essere prevista né inclusa nei relativi obblighi contrattuali.
Alla luce di ciò, l'appellante incidentale sostiene che né
l'appaltatrice, né la subappaltatrice potevano essere ritenute
30 responsabili per non aver previsto un cambiamento normativo sopravvenuto. Il danno lamentato dalla committente rientrava pertanto nella fattispecie di cui all'art. 1225 c.c., che esclude la responsabilità per danni imprevedibili al momento dell'assunzione dell'obbligazione.
17. Ha proposto appello incidentale anche la committente, contestando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, ha negato il risarcimento ritenendo che fossero indimostrati i danni attuali asseritamente derivati.
Le voci di danno per le quali essa aveva chiesto riparazione riguardavano: le spese sostenute per il supporto tecnico e legale nei procedimenti di verifica postuma condotti dal GSE, i costi relativi all'attività giudiziaria promossa dinanzi al TAR, le spese per l'assistenza stragiudiziale nella fase precontenziosa.
La committente/appellante incidentale osserva di aver documentato l'attività svolta dai professionisti incaricati di tutelare le sue ragioni nei confronti del GSE in sede amministrativa, precontenziosa e giudiziaria e di avere, inoltre,
comprovato gli oneri che ne erano derivati mediante la produzione in giudizio delle relative fatture.
18. Nell'esame delle doglianze formulate, rispettivamente,
dall'appaltatrice e dalla subappaltatrice nelle impugnazioni
31 proposte avverso la sentenza di primo grado, la priorità deve essere accordata a quelle censure che pongono in rilievo la questione del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento contrattuale lamentato dalla committente e il danno-evento,
concretizzatosi, nella specie, nella parziale decadenza dalla tariffa incentivante irrogata dal GSE in conseguenza della riscontrata inidoneità del dossier fotografico caricato sul relativo portale a comprovare l'ultimazione delle sottosezioni T2
e T4 dell'impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre
2010.
Tale questione è specificamente affrontata nel secondo motivo dell'appello principale proposto dall'appaltatrice, nonché
nel secondo e terzo motivo dell'appello incidentale della subappaltatrice.
Non attiene, invece, al tema del nesso di causalità
materiale il rilievo contenuto nel primo motivo dell'appello principale dell'appaltatrice e compiutamente formulato nel quarto motivo dell'appello incidentale della subappaltatrice,
relativamente al fatto che l'obbligo di caricamento del materiale fotografico sul portale del GSE è stato introdotto da disposizioni normative emanate successivamente alla stipula del contratto di appalto. Secondo la prospettazione delle appellanti,
l'adozione di tale procedura non era prevista e non poteva,
perciò, rientrare tra le prestazioni contrattualmente concordate,
né poteva configurarsi come evento prevedibile al momento
32 della conclusione del contratto. Di conseguenza, a loro avviso, il danno derivante dalla mancata osservanza di tale obbligo sarebbe da ritenersi imprevedibile ai sensi dell'art. 1225 c.c. e,
pertanto, non risarcibile.
Va precisato che l'imprevedibilità cui fa riferimento l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno,
bensì alla sua quantificazione (cfr. Cass. n. 29566/2019), e attiene, pertanto, al profilo della causalità giuridica dell'illecito contrattuale, non a quello della causalità materiale.
Semmai, nella fattispecie l'obbligo normativamente previsto di documentare fotograficamente la tempestiva ultimazione dell'impianto fotovoltaico rileva nell'ambito dell'indagine sul contenuto e sulle modalità di esecuzione della prestazione contrattuale attinente alla presentazione della domanda di ammissione agli incentivi che la committente assume non essere stata esattamente adempiuta.
19. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui la causalità materiale costituisce elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità
contrattuale, la cui allegazione e prova incombono sul creditore.
A titolo esemplificativo, si richiama il seguente passaggio tratto da C. n. 12760/2024:
“L''assorbimento' [del danno-evento nella lesione
dell'interesse creditorio] deve intendersi – non diversamente da
quanto accade in altri ordinamenti a noi vicini, come quello
33 tedesco, in seno al quale la giurisprudenza discorre di
ossia di prova auto-evidente – come prova Persona_2
evidenziale dell'esistenza del nesso di causa, giustificata dal
fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile
dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella
lesione dell'interesse del creditore, che a sua volta identifica
l'evento di danno. Questo, tuttavia, non implica né che il nesso di
causa si dissolva in una impredicabile dimensione di inesistenza,
prima ancora che di irrilevanza (come non condivisibilmente
sostenuto da quella parte di dottrina che, palesemente dimentica
dell'esistenza, prima ancora che del significato, dell'art. 1227
cod. civ., ne liquida la portata precettiva con qualche arguto
illusionismo semantico), né che il creditore sia esonerato
dall'onere di provarlo, ma solo che il fatto (socialmente tipico) di
un evento dannoso verificatosi vale a giustificare l'assunzione in
chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava
sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente
adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto
adempimento (o della relativa impossibilità per causa alla stessa
non imputabile).”
Ne deriva che, in particolare nei casi in cui la prestazione dedotta in contratto abbia natura professionale e consista,
pertanto, in un obbligo di facere, il creditore che lamenti un danno è tenuto ad allegare l'inadempimento del debitore e a provare, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità
34 materiale tra tale inadempimento e l'evento dannoso. Spetta,
altresì, al creditore allegare e provare i pregiudizi materiali o immateriali che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso, ossia la causalità giuridica.
Una volta assolti tali oneri, incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
20. Nella specie la committente ha circostanziato nei termini di seguito precisati il denunciato inadempimento contrattuale.
“Il caricamento di fotografie, all'atto di presentazione
dell'istanza di accesso agli incentivi, errate e comunque non
attestanti il completamento dei lavori, non poneva il GSE nella
condizione di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di
tutte le condizioni per l'accesso ai benefici di cui alla legge
129/2010, motivo per cui l'attività di controllo svolta ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 non poteva essere conclusa
positivamente” (p. 7 dell'atto di citazione in primo grado d.d. 28
aprile 2021).
“… sussiste la responsabilità professionale e contrattuale
dello studio tecnico professionale convenuto ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 2230 e ss. c.c., atteso
che lo stesso, secondo i canoni di ordinaria diligenza
professionale riferibili ad un soggetto avente le medesime
35 capacità ed attitudini professionali, non ha – come è stato rilevato
dal GSE in sede di verifica – correttamente adempiuto l'attività
professionale precisata dal contratto di “ che Parte_4
comprendeva espressamente anche la presentazione della
richiesta di ammissione alla tariffa incentivante” (cfr. p. 9
dell'atto di citazione cit.).
“Al riguardo, deve essere specificato che – per quanto
riguarda la presente causa – l'attività consisteva in concreto nel
caricamento su un portale, all'atto di presentazione dell'istanza
di accesso agli incentivi, di alcune fotografie: come tale, quindi,
essa non può ritenersi meritevole di alcuna restrizione dei limiti
della responsabilità sotto il profilo della particolare difficoltà
dell'incarico, ai sensi dell'art. 2236 c.c.. E tra l'altro, a ben
vedere, emerge per tabulas una macroscopica mancanza di
diligenza in capo al singolo professionista incaricato, come del
resto ammesso dallo stesso e confermato nelle relazioni
asseverate” (cfr. p. 10 atto di citazione cit.).
“… l'odierna convenuta risponderà dei danni subiti
dall'attrice per la negligente condotta del suo ausiliario, Ing.
[...]
, il quale, secondo i canoni di ordinaria diligenza CP_8
professionale riferibili ad un soggetto avente le medesime
capacità ed attitudini professionali, avrebbe dovuto attentamente
verificare di caricare sul portale un dossier fotografico atto a
dimostrare l'effettiva conclusione dei lavori entro il 31.12.2010,
come previsto dalla procedura” (cfr. p. 11 dell'atto di citazione
36 cit.).
In sintesi, la committente ha lamentato che non sarebbe stata correttamente eseguita la prestazione contrattuale consistente nella presentazione della richiesta di ammissione alla tariffa incentivante. In particolare, si duole del fatto che il materiale fotografico, destinato a comprovare il completamento dell'impianto fotovoltaico entro il termine utile per accedere alla più favorevole tariffa incentivante, non sarebbe stato verificato prima del caricamento sul portale del GSE. Di conseguenza,
sarebbero state trasmesse immagini non idonee a consentire al
GSE una valutazione inequivoca circa la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'accesso ai benefici incentivanti.
In particolare, il GSE ha rilevato che le fotografie caricate
– contraddistinte come file “90.jpg” e “109.jpg” - non risultavano idonee a comprovare: per il sottocampo T2, l'installazione dei moduli fotovoltaici su almeno tre strutture di supporto;
per il sottocampo T4, l'installazione degli inseguitori solari con i relativi moduli fotovoltaici ed, inoltre, i collegamenti dei cavi in uscita/ingresso dal/al quadro di stringa.
21. Sul tema entrambe le parti appellanti, principale ed incidentale, hanno dedotto quanto segue.
Pur essendo suddiviso in otto sottosezioni, l'impianto fotovoltaico oggetto di valutazione da parte del GSE doveva essere considerato come un impianto unitario, circostanza univocamente desumibile dal fatto che la relativa realizzazione
37 era stata autorizzata con un unico provvedimento amministrativo.
In data 29 dicembre 2010, nell'ambito della presentazione della domanda di ammissione agli incentivi con riguardo all'intero impianto, era stata caricata sul portale del GSE una fotografia panoramica raffigurante tutte le sezioni autorizzate,
ivi incluse pertanto le sottosezioni T2 e T4, attestante il completamento dell'opera alla predetta data.
Come peraltro confermato dalla documentazione prodotta in atti, tale prova fotografica non è stata in alcun modo considerata dal GSE ai fini dell'accertamento dell'ultimazione dell'impianto, in tutte le sue componenti, dunque, anche delle sezioni T2 e T4, entro il termine del 31 dicembre 2010.
Tale circostanza, oltre a smentire l'allegazione avversaria secondo cui la richiesta di ammissione alla tariffa incentivante sarebbe stata presentata in modo inesatto, dimostrava l'inesistenza del nesso di causalità materiale tra l'asserito inadempimento – consistito nel caricamento delle inidonee fotografie contraddistinte dai file “90.jpg” e “109.jpg” – e l'evento dannoso, individuato nell'impedimento alla verifica, da parte del
GSE, delle condizioni di ammissione ai benefici e nella conseguente pronuncia di decadenza dagli incentivi nella misura in precedenza accordata.
Sulla base di tali rilievi, le appellanti concludono soggiungendo che costituisce antecedente causale assorbente, o
38 quantomeno concorrente, dell'evento dannoso la condotta della committente, la quale, nelle varie interlocuzioni avute con il
GSE, ha sempre colpevolmente omesso di valorizzare la rilevanza probatoria della menzionata fotografia panoramica. I
documenti n. 18 e n. 19 prodotti dalla stessa committente dimostravano altresì che questa, neppure nei ricorsi proposti dinanzi al TAR Lazio in data 15 marzo 2019, volti ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti del GSE che avevano disposto la decadenza dagli incentivi relativamente alle sottosezioni T2 e
T4 dell'impianto fotovoltaico, ha ritenuto di sollecitare una verifica di legittimità dell'impugnata attività provvedimentale alla luce della menzionata fotografia panoramica.
22. Alla luce dei sopra esposti rilievi delle appellanti, deve escludersi che, nella fattispecie, “il fatto (socialmente tipico) di un
evento dannoso verificatosi valga a giustificare l'assunzione in
chiave presuntiva di tale nesso” causale tra l'inadempimento nei termini prospettati dalla committente e l'evento avverso rappresentato dalla parziale decadenza dagli incentivi già
accordati alla committente.
In altri termini, il fatto che il GSE, sulla base della sola documentazione fotografica esaminata (file “90.jpg” e “109.jpg”),
abbia dichiarato di non essere in grado di accertare se, alla data del 31 dicembre 2010, le sottosezioni T2 e T4 dell'impianto fotovoltaico fossero complete di tutte le loro componenti ed abbia conseguentemente pronunciato la parziale decadenza
39 dagli incentivi, non costituisce di per sé elemento univocamente indiziante dell'imputabilità materiale di tale evento alla condotta delle appellanti.
Ciò in ragione del fatto che il GSE, né autonomamente né
su impulso della committente, ha mai proceduto a valutare la concludenza probatoria della fotografia panoramica raffigurante l'impianto nella sua interezza, della quale peraltro aveva la piena disponibilità dalla data del 29 dicembre 2010.
23. Orbene, la fotografia panoramica è stata prodotta nel presente giudizio dalla subappaltatrice sub doc. n. 19 e n. 20.
In particolare, l'ingrandimento contraddistinto dal n. 20
evidenzia le sottosezioni T2 e T4, già rappresentate nei file
“90.jpg” e “109.jpg” esaminati dal GSE.
Unitamente alla memoria di replica del 9 settembre 2025,
depositata nel presente grado di appello, la committente ha altresì prodotto la sentenza del TAR Lazio n. 15242 del 5 agosto
2025, pronunciata all'esito del giudizio sul ricorso avverso la decadenza degli incentivi precedentemente accordati in relazione alla sezione T4 dell'impianto fotovoltaico. In tale decisione si dà atto che la ricorrente ha depositato la medesima fotografia con ricorso per motivi aggiunti, notificato al GSE il 24
maggio e depositato il 3 giugno 2024.
Il fatto che la stessa committente abbia ritenuto di produrre tale documento nel giudizio amministrativo (sia pure soltanto nel 2024) per dimostrare che la sezione T4
40 dell'impianto era completa di tutte le sue componenti alla data del 31 dicembre 2010 consente di argomentare l'efficacia rappresentativa del mezzo fotografico.
In effetti, il documento mostra che l'intero impianto – e dunque tutte le sezioni che lo compongono, comprese T2 e T4 –
risultava, alla predetta data, completo dei moduli fotovoltaici e delle relative strutture di sostegno.
Non è invece possibile evincere se, con riguardo alla sezione T4, alla data in cui la fotografia è stata caricata sul portale del GSE, fossero presenti i cavi di collegamento tra le componenti della ridetta parte dell'impianto, la cui assenza il
Gestore ha riscontrato in base all'esame dei file “90.jpg” e
“109.jpg”.
24. Conclusivamente sulla base delle acquisizioni istruttorie, deve ritenersi che la committente abbia unicamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la selezione e il caricamento del dossier fotografico sul portale del
GSE e la decadenza disposta con riferimento agli incentivi richiesti in relazione alla sezione T4 dell'impianto fotovoltaico.
25. Come già evidenziato, spetta al creditore allegare e provare, oltre al nesso di causalità materiale quale elemento costitutivo dell'illecito contrattuale, anche i pregiudizi che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso, ossia la c.d. causalità giuridica (art. 1223 c.c.), che opera sul piano della tecnica liquidatoria del danno quale
41 strumento di selezione delle conseguenze risarcibili dell'illecito.
Il tema della causalità giuridica è sotteso all'appello della committente che ha impugnato incidentalmente la statuizione con la quale il Tribunale ha disatteso la richiesta di riconoscimento a titolo risarcitorio degli esborsi sostenuti per il supporto tecnico e legale nei procedimenti di verifica postuma condotti dal GSE, per l'attività giudiziaria dinanzi al TAR e per l'assistenza stragiudiziale nella fase precontenziosa.
26. Con deduzione formulata all'udienza del 11 settembre
2024 la subappaltatrice appellata ha eccepito l'inammissibilità
di tale appello incidentale, qualificandolo come tardivo in ragione del fatto che l'interesse ad impugnare i capi della sentenza gravati dalla committente era sorto indipendentemente dall'appello principale interposto dall'appaltatrice.
L'eccezione va disattesa perché chiaramente incoerente con il seguente fermo principio affermato dalla S.C. “La
prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che
ogni altra impugnazione debba essere proposta nelle forme e nei
termini della impugnazione incidentale (artt. 334, 343, 371 cod.
proc. civ.) senza distinzione tra gravami diretti contro lo stesso
capo della sentenza investito dall'impugnazione principale o
contro capi diversi della medesima sentenza, senza l'osservanza
del termine stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. che vale soltanto
per l'impugnazione principale.” (a titolo esemplificativo C. n.
42 5832/1998).
27. Quanto alle spese sostenute per l'attività difensiva nelle interlocuzioni con il GSE prima che questo emettesse il provvedimento di decadenza dall'incentivo, deve escludersi che esse costituiscano conseguenza dannosa risarcibile dell'illecito.
Ed infatti, si è trattato di una libera scelta della committente quella di rivolgersi, in tale fase, a professionisti diversi da quelli ai quali aveva affidato, secondo le sue stesse allegazioni, il disbrigo della domanda di ammissione agli incentivi.
Una volta che il GSE aveva contestato l'inidoneità del materiale fotografico caricato sul proprio portale a dimostrare l'ultimazione dell'impianto entro il termine utile al conseguimento degli incentivi, la committente avrebbe dovuto correttamente denunciare la circostanza alla controparte contrattuale alla quale aveva affidato la selezione ed il caricamento del materiale fotografico, così da consentirle di interloquire compiutamente con il GSE e, quindi, di valorizzare,
tra l'altro, il tempestivo caricamento della fotografia panoramica dell'impianto, idonea quantomeno a comprovare l'avvenuta installazione dei moduli fotovoltaici e dei relativi supporti in tutte le sottosezioni.
Riscontra la correttezza del giudizio di inutilità
dell'attività così svolta e, quindi, di infondatezza della relativa domanda di ristoro il rilievo desumibile dalla documentazione
43 prodotta dalla committente che, durante le verifiche condotte dal GSE sull'impianto, i professionisti da lei incaricati non hanno mai fondato le difese della loro assistita su tale evidenza documentale bensì su generiche asseverazioni tecniche e prove indiziarie scarsamente concludenti, dimostrando in tale modo di non aver compiutamente verificato com'era stata effettivamente condotta la procedura di presentazione della domanda di ammissione agli inventivi.
28. Passando all'esame dell'attività difensiva svolta davanti al Giudice Amministrativo occorre rilevare quanto segue.
La committente non ha fornito prova dell'esito del giudizio instaurato avverso il provvedimento di decadenza dagli incentivi relativamente alla sottosezione T2 dell'impianto fotovoltaico. Ne
consegue che il danno allegato e rappresentato dagli oneri processuali connessi a tale giudizio non si è ancora concretizzato nella sfera patrimoniale della medesima, atteso che, in caso di accoglimento del ricorso, il Giudice ben potrebbe disporre la rifusione delle spese di lite in suo favore, il che esclude la sussistenza di un pregiudizio economico attuale.
Quanto agli incentivi afferenti alla sottosezione T4
dell'impianto, risulta che il giudizio di primo grado si sia concluso con il rigetto del ricorso proposto dalla committente e con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, la committente non ha dimostrato che
44 tale pronuncia sia definitiva.
In ogni caso, l'utilità – e dunque la risarcibilità – degli oneri processuali sostenuti in relazione a detto giudizio deve essere esclusa, in considerazione del fatto che la committente si sarebbe verosimilmente astenuta dall'intraprendere l'azione giudiziaria qualora avesse previamente coinvolto la controparte contrattuale nell'interlocuzione stragiudiziale con il GSE. Tale
coinvolgimento le avrebbe infatti consentito di accertare in via definitiva l'impossibilità di fornire, neppure in sede giudiziale, la prova fotografica attestante il completamento, entro il termine del 31 dicembre 2010, del cablaggio delle componenti della sottosezione T4.
29. Infine, con riferimento agli esborsi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale, consistenti nel compenso corrisposto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa,
occorre rammentare che tali spese assumono natura di danno emergente, come chiarito da C. n. 15265/2023.
Ne consegue che esse possono essere riconosciute a titolo risarcitorio solo ove risulti fondata la domanda risarcitoria del danneggiato, in funzione della quale è stata espletata l'attività
legale stragiudiziale.
Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, la committente non ha dimostrato di aver subito conseguenze pregiudizievoli attuali nel proprio patrimonio, tali da giustificare un ristoro.
45 Pertanto, non essendo fondata la domanda risarcitoria,
devono ritenersi prive di utilità – e, in quanto tali, non risarcibili
– le spese sostenute per farla valere nella fase precontenziosa.
30. Con riferimento alla prova dell'entità degli esborsi di cui la committente chiede il ristoro, si osserva ulteriormente che la stessa ha prodotto le fatture emesse dai professionisti incaricati della propria difesa (doc. 23 della committente).
Tuttavia, si rileva che la fattura, di per sé, non costituisce piena prova del danno subito. Sul punto, si richiama C. n.
15037/2015, secondo cui: “La fattura proveniente da un terzo
estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle
parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è
idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal
giudice per la formazione del suo convincimento”.
Nel caso di specie, la documentazione fiscale prodotta dalla committente non risulta accompagnata da alcuna quietanza di pagamento e nemmeno da una sua dichiarazione di accettazione rivolta a chi l'ha emessa, circostanza che ne compromette la concludenza probatoria ai fini della dimostrazione del danno, in particolare sotto il profilo della sua corretta quantificazione.
31. All'esito delle considerazioni sin qui svolte, deve concludersi che la committente, neppure mediante
46 l'impugnazione incidentale proposta nella presente sede avverso la sentenza di primo grado, è riuscita a dimostrare l'esistenza di attuali conseguenze pregiudizievoli per il proprio patrimonio, tali da giustificare l'accoglimento della richiesta di ristoro.
D'altra parte, è la stessa parte attrice che, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha espressamente affermato: “Innanzitutto deve essere chiarito che
la presente causa è prodromica ad un eventuale ulteriore giudizio
che dovrà essere instaurato nella non sperata ipotesi in cui il
provvedimento n. GSE/P20190004128 del 18.01.2019 emesso
dal GSE all'esito del procedimento di verifica sull'impianto
fotovoltaico n. 191512,02 ed il provvedimento n.
GSE/P20190004135 del 18.01.2019 emesso dal GSE all'esito
del procedimento di verifica sull'impianto fotovoltaico n.
191512,04, provvedimenti dei quali è stato chiesto
l'annullamento innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa,
dovessero essere confermati” (cfr. p. 8).
È dunque la stessa attrice ad indicare come meramente eventuale la proposizione di future azioni risarcitorie in relazione a danni che, in quanto inattuali, non ha dedotto nel presente giudizio.
Alla luce di ciò, non può condividersi l'assunto,
implicitamente affermato nella sentenza impugnata, secondo cui il giudizio risarcitorio non avrebbe struttura unitaria e
47 sarebbero pertanto scindibili le statuizioni sui singoli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta, il danno evento, la causalità materiale tra condotta e danno evento, e la causalità
giuridica tra danno evento e danno conseguenza.
Al contrario, deve osservarsi che, quando – come nel caso di specie – la domanda risarcitoria è formulata in modo da investire sia l'an che il quantum debeatur, senza che sia stata richiesta una condanna generica con riserva di separata liquidazione del danno ai sensi dell'art. 278 c.p.c., il giudizio assume struttura unitaria. Ne consegue che non è possibile pronunciare separatamente sull'an rispetto al quantum.
In difetto di prova del pregiudizio allegato, la domanda deve essere rigettata integralmente, non potendosi, da un lato,
accogliere la richiesta di accertamento della responsabilità e,
dall'altro, respingere la pretesa risarcitoria.
Sul punto, la S.C. ha chiarito che “non sono proponibili
azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente
rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della
fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto
di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (C. n.
6749/2012).
Ciò in quanto “l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte
prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice,
48 poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di
possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia
precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo
conseguire” (C. n. 6746/2012 cit.).
Pertanto, non avendo la committente fornito prova di danni attuali derivanti dall'inadempimento contrattuale dedotto, deve escludersi la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
all'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito contrattuale lamentato.
32. L'accertato difetto di interesse attuale in capo alla committente/attrice a chiedere il mero accertamento della responsabilità contrattuale della sua controparte processuale comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione proposti, sia principalmente sia incidentalmente,
rispettivamente dall'appaltatrice e dalla subappaltatrice. Tali
motivi, infatti, sono volti a censurare la statuizione di mero accertamento adottata dal Tribunale in ordine all'obbligo risarcitorio gravante sull'appaltatrice e al conseguente obbligo di manleva ascritto alla subappaltatrice.
In assenza di un interesse giuridicamente rilevante della committente alla pronuncia sull'an debeatur, viene meno la necessità di esaminare le censure formulate avverso le statuizioni assunte dal Tribunale che attingono le altre parti processuali, poiché dette statuizioni, per effetto del rigetto
49 dell'attorea domanda risarcitoria, sono da ritenersi automaticamente caducate.
33. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della committente, risultata soccombente. Le
vanno addebitate anche le spese sostenute dalla subappaltatrice, terza chiamata in causa, atteso che l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti risulta giustificata dalla necessità di accertare l'effettiva imputabilità
materiale dell'attività asseritamente dannosa.
La liquidazione delle spese avviene secondo i parametri medi previsti per le cause di valore sino ad € 260.000,00.
La fase istruttoria del primo grado è ridotta al minimo, in considerazione dell'esiguità dell'attività effettivamente svolta. È
esclusa la fase di trattazione e istruttoria dell'appello, poiché
all'udienza di trattazione la causa è stata rinviata al solo fine di essere rimessa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_5
appellante incidentale, e
[...] Controparte_11
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 796/2023 del
12.10.2023 del Tribunale di Bolzano così provvede:
Accolti gli appelli di e di Parte_1 [...]
e respinto l'appello di e, Controparte_11 Controparte_5
50 dunque, in riforma della sentenza impugnata
1. disattende la domanda di e dichiara per Controparte_5
l'effetto assorbita la domanda di manleva di Parte_1
nei confronti di Controparte_11
2. condanna a rifondere ad le Controparte_5 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo di € 12.958,20,
oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge e, quanto al grado di appello, nel loro intero ammontare nell'importo di €
11.489,65, oltre C.U., CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
3. condanna a rifondere a Controparte_5 Controparte_11
le spese del doppio grado di giudizio che liquida,
[...]
quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo di € 12.958,20, oltre, CPA e IVA sulle poste soggette come per legge e, quanto al grado di appello, nel loro intero ammontare nell'importo di € 11.489,65, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale ai sensi del co. Controparte_5
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone
51 l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 15.10.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
52
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 19/2024 R.G.
promossa
da
(già , con sede in Milano, Parte_1 Parte_2
Via Monte Rosa 93, (C.F e P.IV ) in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa Parte_3
dall'Avv. Nicola Romano del foro di Roma, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio ( Controparte_1
) in Roma, Via degli Scipioni n. 281, giusta procura in
[...]
calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo grado
- appellante -
1 contro
Controparte_2
con sede a Bolzano (BZ), P.IV , in persona dei P.IVA_2
soci dott. ing. e dott. ing. Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, c.f.
, con domicilio eletto presso il suo studio C.F._2
in 39100 Bolzano, Viale A. Duca d'Aosta 51, giusta procura speciale in originale cartaceo trattenuto a fascicolo di studio la cui copia per immagine conforme all'originale è stata unita telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- appellata -
e
codice fiscale: , con sede in Controparte_5 P.IVA_3
73100 Lecce (LE), Via Turati 26, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministratore e legale rappresentante, sig.
codice fiscale: , nato Controparte_6 CodiceFiscale_3
a Hannover (Germania) il 02.03.1970, domiciliato per la carica in 73020 Scorrano (LE), rappresentata e difesa dall'Avv.
GA RC, codice fiscale: , e CodiceFiscale_4
dall'Avv. Patrick Raffl, codice fiscale: CodiceFiscale_5
anche in via disgiunta tra loro, con domicilio eletto in 39100
Bolzano (BZ) alla Via della Rena 3, presso lo studio degli stessi,
fax 0471 300535, giusta procura di data 10.12.2020, rilasciata
2 su foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di citazione di primo grado;
- appellata -
Oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi in atti, rigettare in tutto o in parte la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, escludere la sussistenza in tutto o in parte in capo alla di qualsivoglia responsabilità in Parte_1
ordine ai fatti di cui è causa, anche eventualmente in relazione a quanto dedotto nel paragrafo sub 2 di cui all'atto di appello con riferimento al concorso di colpa della fermo Controparte_5
restando l'obbligo di manleva da parte di CP_2
Si chiede, altresì, il rigetto delle impugnazioni incidentali proposte dalle società appellate in relazione ai capi della sentenza di primo grado avverso ai quali non Parte_1
ha proposto appello e di cui pertanto si chiede la conferma.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, relativi ad entrambi i gradi;
del procuratore di parte appellata Controparte_7
3
[...] Ingegneri:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i suesposti motivi, in riforma della sentenza impugnata, e anche in via di appello incidentale dichiarare inammissibile in parte qua l'appello di Parte_1
per i motivi di cui in narrativa;
[...]
rigettare le domande tutte proposte nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e diritto, in Controparte_2
subordine, accertata e quantificata la responsabilità
concorrente dell'attrice e/o della convenuta nella causazione del danno, ridurre proporzionalmente la condanna all'accertando minor grado di responsabilità;
con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata
di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria,
1) nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2) nel merito, ancora in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza impugnata,
condannare al risarcimento dei danni Parte_1
sofferti da quale conseguenza immediata e Controparte_5
4 diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi € 84.054,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in via subordinata, condannare Parte_1
al pagamento in favore di di quella diversa
[...] Controparte_5
somma ritenuta comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa, fatto salvo in ogni caso l'eventuale maggiore danno in caso di conferma dei provvedimenti di riduzione della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici n. 191512,02 e n. 191512,04;
3) rigettarsi ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. società titolare di un impianto Controparte_5
fotovoltaico della potenza complessiva pari a 7,565 MW, ubicato nel Comune di Torre Santa Susanna (BR) e suddiviso in otto sottosezioni da circa 989,82 kW ciascuna, ha stipulato nel dicembre 2009, in qualità di committente, un contratto di appalto con conferendole l'incarico di Parte_1
In tale veste, l'appaltatrice era tenuta a Parte_4
prestare assistenza tecnica, curare la gestione del progetto e provvedere alla presentazione della domanda di incentivazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
L'attività di gestione del progetto e delle pratiche GSE è
5 stata materialmente svolta dall'ing. . CP_8
In data 23 dicembre 2010, relativamente ai sottocampi contraddistinti come T2 e T4, la committente ha trasmesso al
GSE, mediante il caricamento sul suo portale ufficiale, la documentazione necessaria, comprensiva dell'asseverazione di fine lavori e del dossier fotografico volto a comprovare l'effettiva ultimazione degli stessi entro il termine del 31 dicembre 2010.
Successivamente, in data 7 giugno 2011, ha presentato istanza di riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 19
febbraio 2007, ai sensi dell'art.
1-septies del D.L. 8 luglio 2010,
n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n.
129.
Con comunicazione del 21 febbraio 2012, il GSE ha riconosciuto per entrambe le menzionate sottosezioni dell'impianto la tariffa incentivante pari a 0,346 €/kWh,
riservandosi tuttavia la facoltà di effettuare controlli successivi.
Nel corso dell'anno 2017, il GSE ha avviato un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
28/2011. A seguito di sopralluoghi e dell'analisi delle fotografie precedentemente prodotte, con due distinte note datate 2
ottobre 2018, ha rilevato che le immagini trasmesse nel dicembre 2010 non comprovavano in modo univoco la conclusione dei lavori entro il termine prescritto. In particolare:
per il sottocampo T2 risultavano assenti moduli fotovoltaici su almeno tre strutture di supporto;
per il sottocampo T4
6 mancavano inseguitori solari con relativi moduli fotovoltaici,
nonché due collegamenti dei cavi in uscita/ingresso dal/al quadro di stringa.
A fronte di tali rilievi, la committente ha presentato osservazioni scritte e documentazione integrativa. Nondimeno,
con comunicazione del 19 gennaio 2019, il GSE ha ritenuto che tali elementi non fossero idonei a superare le irregolarità
riscontrate, evidenziando che il caricamento sul portale, all'atto di presentazione dell'istanza, di fotografie errate e comunque non attestanti il completamento dei lavori, non aveva consentito una valutazione inequivocabile della sussistenza dei requisiti previsti dalla L. n. 129/2010.
Pertanto, il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi originariamente riconosciuti, ammettendo i due sottocampi agli incentivi previsti dal D.M. 6 agosto 2010, con tariffa ridotta a
0,297 €/kWh.
A seguito di tali provvedimenti, la committente ha proposto due ricorsi innanzi al TAR Lazio, volti all'annullamento degli atti con cui il GSE ha dichiarato la decadenza dagli incentivi nella misura di 0,346 €/kWh.
2. Con atto di citazione del 28 aprile 2021, la società
committente ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Bolzano, la società appaltatrice, deducendone la responsabilità
contrattuale per inadempimento ai sensi degli artt. 1176,
comma 2, 1218, 2230 e ss. c.c., in relazione alla violazione dei
7 doveri di diligenza professionale.
L'attività oggetto del contratto di “ Parte_4
includeva, tra le prestazioni dovute dall'appaltatrice, la presentazione della domanda di incentivazione al GSE. Secondo
la prospettazione attorea, la prestazione rimasta inadempiuta consisteva nel mancato caricamento, sul portale del GSE, di un dossier fotografico idoneo a dimostrare l'effettiva conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, come richiesto dalla procedura applicabile (cfr. p. 11 dell'atto di citazione).
Tale attività, nei termini descritti, non presentava particolari difficoltà tecniche, sicché la trasmissione di fotografie errate e non rappresentative dello stato finale dei lavori costituiva, secondo l'attrice, grave negligenza e, dunque,
inadempimento contrattuale.
Ai sensi degli artt. 2232 c.c. e 2049 c.c. - ha proseguito l'attrice - l'appaltatrice è altresì chiamata a rispondere per il fatto del proprio ausiliario, nella specie dunque dell'operatore,
che, peraltro, durante la verifica condotta dal GSE aveva ammesso di aver caricato erroneamente fotografie rappresentative dello stato dei sottocampi T2 e T4 prima dell'ultimazione dei lavori, nonché dell'attività di tutti gli altri collaboratori di cui si era avvalsa nell'esecuzione dell'incarico.
Secondo le allegazioni attoree, l'inadempimento della convenuta aveva determinato le seguenti conseguenze pregiudizievoli: € 64.510,00 per spese di supporto
8 tecnico/legale nei procedimenti di verifica GSE;
€ 13.873,60
(IVA esclusa) per spese relative all'attività giudiziaria avanti al
TAR; € 5.670,58 per spese di assistenza stragiudiziale nella fase precontenziosa;
per un ammontare complessivo di € 84.054,18,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attrice ha concluso precisando che la presente azione doveva intendersi prodromica rispetto agli esiti dei giudizi amministrativi pendenti dinanzi al TAR Lazio, aventi ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti del GSE che avevano disposto la decadenza dagli incentivi. Ha pertanto sostenuto di avere già
ora interesse attuale ad agire per l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'appaltatrice, fatte salve appunto eventuali ulteriori richieste risarcitorie in caso di conferma definitiva dei provvedimenti riduttivi della tariffa incentivante.
3. L'appaltatrice convenuta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice sotto diversi profili.
Ha preliminarmente evidenziato che il contratto stipulato con la committente aveva natura essenzialmente consulenziale,
prevedendo attività di supervisione tecnica e amministrativa,
senza alcun coinvolgimento operativo in cantiere, affidato invece a imprese appaltatrici e subappaltatrici. Tra le prestazioni contrattuali rientrava il deposito presso il GSE della domanda di ammissione agli incentivi ex L. 129/2010, attività
di carattere meramente burocratico, come confermato dal
9 tenore letterale della clausola contrattuale (“filing of application
for GSE Conto Energia tariff under involvement of commercial law
firm”).
La convenuta ha sostenuto di aver puntualmente adempiuto a tale incarico, predisponendo e depositando le richieste corredate dalle asseverazioni di fine lavori rilasciate dall'ing. , soggetto terzo nominato dalla committente. La Per_1
documentazione fotografica, parimenti, non era stata né
prodotta, né reperita dall'appaltatrice, che si era limitata a depositarla presso il GSE.
Nessuna responsabilità poteva, pertanto, ascriversi all'appaltatrice/convenuta per l'asserita inidoneità delle fotografie.
Ha, inoltre, escluso la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione o di immedesimazione organica con l'operatore che materialmente aveva caricato il dossier fotografico sul portale del GSE, negando che potesse qualificarsi come proprio sostituto o ausiliario. Non le erano conseguentemente riferibili le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'operato di tale soggetto.
La convenuta ha ulteriormente dedotto di aver affidato,
mediante contratto sottoscritto in data 17 dicembre 2009, allo
Studio Baubüro – Associazione Ingegneri, l'incarico relativo al deposito della domanda presso il GSE.
A sostegno della propria posizione, ha quindi richiamato
10 l'art. 14.3 del contratto di appalto, il quale stabiliva che, in ipotesi di responsabilità derivante da insufficiente vigilanza sull'operato del terzo da parte dell'appaltatrice,
l'attrice/committente era tenuta a dimostrare di aver previamente esperito ogni azione utile nei confronti del subappaltatore, prima di rivolgersi alla sua controparte contrattuale.
Nel caso in esame, nonostante fosse a conoscenza sia del coinvolgimento dello sia dell'identità CP_2
dell'operatore incaricato del caricamento della documentazione,
la committente/attrice non aveva intrapreso alcuna iniziativa nei loro confronti, in violazione della clausola contrattuale sopra richiamata.
L'appaltatrice/convenuta ha altresì contestato la quantificazione della pretesa risarcitoria, rilevando che gli asseriti esborsi risultavano documentati esclusivamente mediante fatture, ossia atti di formazione unilaterale non opponibili all'appaltatrice.
Ha inoltre evidenziato come le singole voci di danno fossero frutto di una ricostruzione travisata e priva di nesso causale: le spese relative ai procedimenti di verifica del GSE
costituivano costi fisiologici della fase istruttoria, estranei al mancato riconoscimento degli incentivi;
le relazioni asseverate dell'ing. erano connesse alla presentazione della Per_1
domanda, non al diniego;
le spese legali per i ricorsi TAR
11 rappresentavano un danno meramente ipotetico, atteso che i giudizi erano tuttora pendenti e, in caso di accoglimento,
sarebbero state rifuse dall'Amministrazione; le spese per assistenza legale precontenziosa apparivano sproporzionate rispetto all'attività svolta, limitata all'invio di alcune diffide.
Ad avviso della convenuta, la domanda risarcitoria era,
pertanto, infondata sia nell'an che nel quantum.
Infine, la convenuta ha richiamato il contratto di subappalto relativo all'attività contestata dalla committente/attrice, chiedendo che, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ogni obbligo risarcitorio venisse imputato in via esclusiva alla subappaltatrice, ovvero,
in subordine, che quest'ultima venisse condannata a manlevare e tenere indenne l'appaltatrice.
4. Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si è
costituita la subappaltatrice chiamata in causa.
5. Costituitasi in giudizio, la subappaltatrice/chiamata ha contestato, sotto diversi profili, la propria legittimazione passiva sostanziale.
Ha innanzitutto evidenziato di non aver intrattenuto con la committente/attrice alcun rapporto negoziale diretto avendo operato esclusivamente quale controparte contrattuale dell'appaltatrice/convenuta. Non poteva, perciò, esserle riconosciuta la legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria da avanzata dall'attrice/committente.
12 Ha proseguito osservando che le domande proposte nei suoi confronti – tanto quelle di responsabilità diretta verso l'attrice/committente quanto quelle di manleva verso la convenuta/appaltatrice – si fondavano sull'asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo del 17
dicembre 2009 stipulato tra l'appaltatrice e l'ing.
[...]
socio dell'associazione professionale CP_9 CP_2
Sul punto, la subappaltatrice/chiamata ha affermato che la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni professionali è
rigorosamente personale. Ne derivava che, anche qualora il professionista fosse stato associato ad uno studio, non sussisteva alcun vincolo di solidarietà con gli altri associati né
per l'adempimento né per la responsabilità. Pertanto, l'unico soggetto passivamente legittimato a resistere alle domande versate in causa era il professionista che aveva sottoscritto il contratto, e non lo studio associato.
La terza chiamata ha inoltre contestato la ricostruzione in fatto allegata dall'appaltatrice/convenuta, in particolare nella parte in cui si assumeva che l'associazione professionale avrebbe contratto l'obbligo di curare il deposito della richiesta al
GSE per l'ammissione agli incentivi ex L. 129/2010. Ha
obiettato che l'elenco delle prestazioni prodotto dall'appaltatrice/convenuta, contenente il riferimento al “filing
of application for GSE tariff”, non formava parte integrante del contratto di subappalto del 17 dicembre 2009, essendo stato
13 predisposto unilateralmente dall'appaltatrice e mai accettato dalla subappaltatrice, né allegato al testo contrattuale.
L'accordo sottoscritto prevedeva esclusivamente attività di mediazione tecnica, direzione lavori, gestione contabile,
assistenza al collaudo e messa in funzione dell'impianto, oltre alla pratica per il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione), e non già la cura delle pratiche GSE.
Tale circostanza era confermata dall'atto di citazione dell'attrice,
che attribuiva la gestione dei rapporti con il GSE in via esclusiva all'ing. soggetto estraneo CP_8
all'associazione professionale subappaltatrice. Ne derivava che quest'ultima non aveva alcun obbligo di caricare sul portale
GSE la documentazione fotografica richiesta dal Gestore,
risultando del tutto estranea ai fatti oggetto di causa.
La subappaltatrice/chiamata in causa ha poi evidenziato che i danni lamentati dalla committente derivavano esclusivamente da una errata gestione difensiva da parte della stessa attrice e dell'appaltatrice. Il GSE aveva motivato la parziale decadenza dagli incentivi sul rilievo che le fotografie caricate (file “90.jpg” e “109.jpg”) non attestavano il completamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010.
Tuttavia, sul portale era stata caricata, in data 29 dicembre
2010, anche una foto panoramica dell'intero impianto, idonea a dimostrare la conclusione dei lavori in tempo utile. Tale
documento, se correttamente valorizzato, avrebbe consentito di
14 evitare la decadenza dalle tariffe incentivanti. L'omesso richiamo di tale prova in sede amministrativa costituiva una grave negligenza difensiva dell'attrice, che interrompeva il nesso eziologico tra la condotta asseritamente inadempiente e l'evento dannoso. Ne derivava che la responsabilità non poteva essere imputata né all'appaltatrice, né alla subappaltatrice.
Ha dedotto, inoltre, che all'epoca dei fatti era imprevisto e imprevedibile che la documentazione fotografica caricata sul portale GSE costituisse l'unico mezzo di prova per dimostrare l'ultimazione dei lavori. Nel 2011, infatti, il GSE aveva ammesso l'impianto alla tariffa incentivante sulla base di relazioni asseverate, conformemente al regime giuridico vigente. Solo dal
2016 si era consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prova fotografica è condizione imprescindibile per l'accesso agli incentivi. Tale mutamento,
qualificabile come factum principis, interrompeva il nesso causale tra l'asserito inadempimento e il danno, rendendo quest'ultimo assolutamente imprevedibile ed escludendo qualsiasi responsabilità in capo ai soggetti convenuti.
Infine, la terza chiamata ha aderito alle difese della convenuta in ordine all'infondatezza e arbitrarietà della quantificazione del danno, evidenziando altresì il concorso di colpa dell'attrice per non avere: adeguatamente indirizzato l'operato di chi ha eseguito il caricamento delle fotografie;
verificato il contenuto dei documenti che erano stati caricati sul
15 portale GSE tramite l'account a lei intestato;
nominato la
“commercial law firm” prevista dal contratto di Engineering per assistere l'appaltatrice nel disbrigo delle questioni giuridiche/amministrative.
Sulla scorta di tali elementi, ha chiesto, in via subordinata, la riduzione proporzionale della responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c..
6. All'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata definita con sentenza n. 796 del 12 ottobre 2023.
Il Tribunale, rigettata la domanda di condanna risarcitoria proposta dalla committente, ha tuttavia accertato la responsabilità dell'appaltatrice per i danni eventualmente derivanti dall'erroneo caricamento dei dati sul portale GSE.
Contestualmente, ha dichiarato che la subappaltatrice chiamata in causa era tenuta a manlevare l'appaltatrice per quanto quest'ultima dovesse corrispondere alla committente a titolo di risarcimento.
Quanto agli oneri processuali, il Tribunale ha disposto che la convenuta fosse gravata delle spese in favore dell'attrice e che la chiamata rifondesse le spese sostenute dalla convenuta.
7. Il Tribunale ha ritenuto accertato che il contratto stipulato tra la committente e l'impresa appaltatrice prevedesse espressamente, tra le obbligazioni assunte da quest'ultima, la gestione della domanda di ammissione agli incentivi GSE
16 nonché la predisposizione del dossier fotografico attestante l'ultimazione dei lavori di allestimento dell'impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre 2010. Da tale previsione contrattuale discendeva l'obbligo dell'appaltatrice di curare con diligenza professionale l'attività in questione, segnalando tempestivamente eventuali carenze documentali.
Il Tribunale ha proseguito osservando che la parziale decadenza dal contributo, disposta dal GSE, costituiva elemento indiziario dell'inadempimento contrattuale, non potendo valere quale prova contraria la circostanza che, tra la documentazione caricata sul portale, fosse presente una fotografia idonea a rappresentare la tempestiva ultimazione dei lavori.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha rigettato le pretese attoree relative ai danni attuali.
In particolare, ha ritenuto le spese tecniche e legali,
quantificate in € 64.510,00, generiche e non adeguatamente documentate;
ha escluso il riconoscimento delle spese giudiziali, pari a € 13.873,00, per difetto di nesso causale,
trattandosi di scelta autonoma dell'attrice quella di impugnare i provvedimenti del GSE;
ha altresì escluso le spese precontenziose, pari a € 5.670,00, in quanto non specificamente indicate e, comunque, da ricomprendersi nelle spese di lite.
In merito alla domanda di manleva, il Tribunale ha
17 rilevato che il contratto di subappalto era stato redatto su carta intestata dell'associazione professionale e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa. Ha quindi concluso che il rapporto negoziale fosse intercorso non personalmente con il professionista firmatario, bensì con l'associazione da lui rappresentata. Ha, inoltre, evidenziato che la normativa vigente consente alle società tra professionisti di assumere incarichi riservati agli iscritti agli albi.
Accertata la responsabilità della subappaltatrice per l'attività svolta dall'operatore incaricato del caricamento della documentazione sul portale GSE, ritenuto collaboratore dell'associazione professionale, il Tribunale, conclusivamente,
ha accolto la domanda di manleva proposta dall'appaltatrice.
8. Avverso la sentenza n. 796/2023, con citazione d.d. 16
febbraio 2024, ha proposto appello (già Parte_1
. Parte_2
Si sono costituite, promuovendo a loro volta appello incidentale, le appellate Controparte_10
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24
settembre 2025.
9. Il primo motivo di impugnazione dell'appellante principale, rubricato “Sull'insussistenza dell'inadempimento di
– Vizio di violazione e falsa applicazione di legge in Pt_1
relazione agli artt. 1218, 1223 e 1363 c.c. ed erronea valutazione
18 dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie”, è volto a censurare la decisione del Tribunale nella parte in cui ha affermato la responsabilità contrattuale in capo all'appaltatrice per l'asserito errato caricamento della documentazione fotografica sul portale del GSE, ai fini della domanda di ammissione agli incentivi pubblici.
Secondo l'appaltatrice/appellante, il Tribunale ha interpretato in modo distorto e non conforme ai criteri ermeneutici codificati il contratto di engineering stipulato con la committente, attribuendole obblighi che non trovano riscontro né nel tenore letterale del contratto, né nella natura tecnica dell'incarico conferito.
Il contratto prevedeva che l'appaltatrice svolgesse il ruolo di con compiti di pianificazione, supervisione Parte_4
e consulenza tecnica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Le attività principali, come dettagliato nell'offerta allegata al contratto, includevano la “photo documentation”,
intesa quale strumento di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, e non quale documentazione finale da allegare alla domanda per l'ottenimento degli incentivi.
La presentazione della domanda al GSE era menzionata solo in una sezione successiva dell'offerta, e comunque subordinata al coinvolgimento di uno studio legale commerciale. Tale circostanza è ritenuta dirimente dall'appellante: l'appaltatrice, in quanto società di ingegneria,
19 non era tenuta a svolgere attività di verifica documentale, né di consulenza legale o amministrativa, ma esclusivamente a curare il caricamento della documentazione ricevuta dalla committente.
In effetti, il contratto stabiliva espressamente che fosse la committente a dover fornire tutti i documenti necessari per l'espletamento delle attività, inclusi gli “approval documents”,
tra cui rientrava anche il dossier fotografico relativo allo stato finale dell'impianto. Ne consegue che la responsabilità per l'idoneità di tale materiale non poteva essere imputata all'appaltatrice, la quale si era limitata a trasmettere quanto ricevuto.
A rafforzare tale ricostruzione, l'appellante evidenzia che la procedura operativa del GSE per il caricamento telematico è
stata introdotta solo nel novembre 2010, mentre il contratto era stato sottoscritto quasi un anno prima. Era dunque evidente che l'appaltatrice non poteva essere tenuta a rispettare obblighi non ancora esistenti al momento della stipula.
Inoltre, risultava documentalmente provato che il caricamento delle fotografie era stato materialmente eseguito da un collaboratore dell'associazione professionale subappaltatrice,
e che le immagini contestate erano state fornite direttamente dalla committente. Non vi era, pertanto, alcun elemento che potesse fondare un obbligo di verifica da parte dell'appaltatrice,
né tantomeno una responsabilità per l'eventuale inadeguatezza
20 del materiale.
10. Con il secondo motivo d'impugnazione, rubricato “Sul
contributo causale prestato da in ordine alla revoca CP_5
degli incentivi – Vizio di violazione e falsa applicazione di legge in
relazione all'art. 1227 c.c. ed erronea valutazione dei fatti di
causa e delle risultanze istruttorie”, l'appellante principale censura la sentenza del Tribunale per non aver considerato il ruolo determinante svolto dalla committente nella produzione dell'evento dannoso costituito dalla decadenza degli incentivi da parte del GSE. Secondo l'appaltatrice/appellante, la condotta della committente, sia nella fase di reperimento e trasmissione della documentazione fotografica da allegare alla domanda di ammissione agli incentivi, sia nella successiva interlocuzione con il GSE nel corso del procedimento di verifica avviato nel
2017, è stata gravemente negligente ed ha inciso in modo decisivo sull'esito negativo del procedimento. In particolare,
l'appaltatrice/appellante evidenzia che le fotografie contestate dal GSE erano state fornite direttamente dalla committente, la quale, ai sensi del contratto di engineering, era tenuta a mettere a disposizione tutti i documenti necessari per l'espletamento delle attività, inclusi gli “approval documents”, tra cui rientrava il dossier fotografico attestante lo stato finale dell'impianto.
Nonostante ciò, la committente aveva omesso di segnalare al
GSE l'esistenza di una fotografia panoramica, che lei stessa aveva già caricato sul portale in data 29 dicembre 2010 e che
21 mostrava chiaramente il completamento dei sottocampi T2 e T4,
oggetto di contestazione limitandosi a produrre osservazioni e documentazione integrativa del tutto inconferente.
Tale omissione, secondo l'appaltatrice/appellante, era dirimente ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché idonea ad interrompere il nesso di derivazione causale tra la presunta condotta inadempiente dell'appaltatrice ed il danno lamentato,
rendendo la committente unica responsabile dell'evento.
In via subordinata, l'appaltatrice/appellante ha chiesto che, qualora venga riconosciuto un concorso di responsabilità,
la propria quota venga proporzionalmente ridotta, tenuto conto della minore incidenza causale della propria condotta rispetto a quella della committente.
11. Con il terzo motivo d'impugnazione, rubricato “Sulla
responsabilità dell'associazione e dell'Ing. Parte_5 CP_2
– Vizio di falsa applicazione di legge in relazione CP_8
agli artt. 2232, 2049 e 1667 c.c. ed erronea valutazione dei fatti
di causa e delle risultanze istruttorie”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente una propria responsabilità risarcitoria diretta nei confronti della committente per gli eventuali danni derivanti dalla decadenza dagli incentivi, nonostante fosse stato accertato che il caricamento della documentazione fotografica sul portale del
GSE — documentazione che non rappresentava lo stato finale dei lavori — era stato materialmente eseguito da un
22 collaboratore dell'associazione professionale subappaltatrice, il quale peraltro aveva espressamente ammesso l'errore.
Risultava, inoltre, documentalmente provato che la committente era pienamente consapevole del coinvolgimento dell'associazione professionale e dei suoi collaboratori nell'esecuzione delle attività subappaltate.
Pertanto, pur avendo correttamente riconosciuto che l'attività di presentazione della domanda al GSE era stata affidata in subappalto all'associazione professionale e da questa eseguita tramite il proprio collaboratore, il Tribunale aveva errato quando ha affermato che la responsabilità per l'errore commesso dal professionista incaricato ricadesse comunque direttamente sull'appaltatrice, salvo poi accordarle la manleva nei confronti della subappaltatrice.
Tale impostazione, secondo l'appaltatrice/appellante, si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 14.3 del contratto di engineering, il quale stabiliva che l'appaltatrice rispondeva per l'operato di terzi soltanto qualora la committente avesse dimostrato di non aver potuto ottenere il risarcimento direttamente da tali soggetti, nonostante l'adozione di tutte le misure ragionevoli a sua disposizione.
In conclusione, l'appellante chiede che venga esclusa ogni propria responsabilità per i danni derivanti dal caricamento errato della documentazione fotografica e che venga riconosciuto l'inadempimento della committente per non aver
23 previamente escusso i soggetti terzi direttamente responsabili,
come contrattualmente previsto.
12. Anche l'associazione professionale subappaltatrice ha impugnato incidentalmente la pronuncia del Tribunale ed in via preliminare ha eccepito quanto segue.
a) Sostiene la subappaltatrice/appellante incidentale che l'appaltatrice, con l'atto di appello principale, abbia introdotto una diversa domanda di manleva fondata su un titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 c.c.,
diverso da quello contrattuale (subappalto) su cui si era basata nel giudizio di primo grado.
L'eccezione è affermata sul rilievo che l'appaltatrice, nel primo grado, non aveva mai attribuito alla subappaltatrice gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta dell'operatore incaricato del caricamento della documentazione fotografica.
L'appaltatrice, infatti, nel corso del precedente grado aveva sempre sostenuto che tale soggetto fosse un collaboratore della committente e mai che fosse un dipendente o un socio della associazione subappaltatrice.
Tale ricostruzione fattuale diverge da quella ora prospettata in appello, ove per la prima volta l'appellante prospetta che l'operatore fosse un dipendente o collaboratore della subappaltatrice.
b) Deduce, inoltre, la subappaltatrice/appellante incidentale che il Tribunale “ha fondato la condanna di manleva
24 di esclusivamente sull'art. 2232 risp. art. 2049 cod. civ. CP_2
dichiarando irrilevante e quindi assorbita la questione, se fosse o
meno imputabile a un colpevole inadempimento per CP_2
fatto proprio agli obblighi contrattuali assunti nei confronti di
” (così testualmente a p. 4 della comparsa di Pt_1
costituzione e risposta con appello incidentale d.d. 18.03.2024).
Prosegue affermando: “Con ciò la domanda di manleva
fondata sulla responsabilità di per fatto proprio è da CP_2
ritenersi assorbita e respinta con pronuncia passata in giudicato.
Sul punto non ha formulato motivi d'impugnazione, o Pt_1
comunque, ha omesso di riproporre la domanda in questa sede
d'appello, e dichiara sin d'ora di non accettare il CP_2
contraddittorio su eventuali motivi d'appello nuovi, volti a
denunciare una responsabilità diretta di a titolo di CP_2
responsabilità contrattuale del prestatore d'opera professionale”
(così testualmente a p. 5 della comparsa cit.).
13. Il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla subappaltatrice è rubricato: “La ritenuta responsabilità della
chiamata per i fatti dell'ing. Controparte_2
. Omessa od erronea valutazione delle allegazioni delle CP_8
parti e del materiale probatorio;
erronea applicazione dell'art.
112 c.p.c. e pronuncia extra petita;
erronea applicazione dell'art.
115 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ.; violazione dei principi
processuali di allegazione e prova”.
La censura è rivolta alla sentenza del Tribunale nella
25 parte in cui ha imputato alla subappaltatrice gli effetti pregiudizievoli della condotta dell'operatore incaricato del caricamento sul portale del GSE della documentazione fotografica rivelatasi errata, condannandola a manlevare l'appaltatrice ai sensi degli artt. 2232 e 2049 c.c.
L'appellante incidentale evidenzia che, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna delle parti aveva mai allegato l'esistenza di un rapporto di dipendenza, collaborazione o incarico tra il suddetto operatore e l'associazione professionale subappaltatrice. Al contrario, sia la committente sia l'appaltatrice avevano sempre sostenuto che il professionista fosse un collaboratore dell'altra, escludendo ogni coinvolgimento dell'associazione professionale subappaltatrice.
Inoltre, secondo l'appellante incidentale, gli acquisiti elementi istruttori confermavano che egli aveva agito per conto della committente, sotto la sua direzione e controllo, e che non era né socio, né dipendente della subappaltatrice.
Il Tribunale, tuttavia, ha fondato la propria decisione su un presunto rapporto tra il professionista e l'associazione subappaltatrice ritenuto “pacifico”, affermazione questa che,
secondo l'appellante incidentale, era in contrasto con le allegazioni delle parti ed era priva di riscontro nelle risultanze istruttorie.
14. Il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dalla subappaltatrice, rubricato “La ritenuta mancata
26 responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice Controparte_5
– Omessa od erronea valutazione delle allegazioni delle parti e
del materiale probatorio. Erronea applicazione dell'art. 1227 c.c.
e degli artt. 1362 e seguenti c.c.”, è incentrato sulla mancata attribuzione, da parte del Tribunale, di una responsabilità
esclusiva o quantomeno concorrente alla committente per la decadenza dagli incentivi disposta dal GSE.
L'appellante incidentale ribadisce che la condotta negligente della committente ha avuto un ruolo direttamente determinante nella decadenza dagli incentivi.
In primo luogo, sottolinea che la trasmissione della documentazione e, in particolare, del dossier fotografico a supporto della domanda, era stata curata esclusivamente dalla committente, come dimostrava il fatto che questa era l'unico soggetto legittimamente accreditato sul portale del GSE. Tale
rilievo confermava quindi che la gestione della domanda era integralmente in capo alla committente e non all'appaltatrice,
né alla subappaltatrice.
In secondo luogo, ribadisce che il GSE aveva fondato la revoca su due fotografie che ritraevano lo stato dei lavori al 23
dicembre 2010, mentre l'ultimazione dei sottocampi T2 e T4 era avvenuta successivamente, ma comunque entro il termine del
31 dicembre. Tuttavia, il GSE era già in possesso di una fotografia panoramica dell'intero impianto, caricata il 29
dicembre 2010 proprio dalla stessa committente, che attestava
27 chiaramente il completamento dei lavori.
Il Tribunale ha omesso di considerare la rilevanza causale della condotta della committente, che, pur dovendo essere a conoscenza dell'esistenza di tale documento, ha colpevolmente omesso di valorizzarne il contenuto nel corso del procedimento di verifica.
L'appellante incidentale conclude, pertanto, sostenendo che né all'appaltatrice, né alla subappaltatrice era stato affidato per contratto il compito di caricare materialmente sul portale del GSE la documentazione a supporto della domanda, né le risultanze istruttorie avevano dimostrato che esse si fossero ingerite in tale attività, che era risultato essere stata svolta direttamente dalla committente. Pertanto, eventuali errori nella selezione o valutazione dei documenti, errori peraltro contestati,
erano imputabili esclusivamente alla committente.
Infine, richiamato il principio di buona fede contrattuale e di collaborazione, ha evidenziato che la committente non aveva dimostrato di aver coinvolto la controparte contrattuale nel caricamento della documentazione, né le aveva fornito elementi utili per consentirle di adempiere ad eventuali obblighi di verifica.
15. Il terzo motivo d'impugnazione dell'appellante incidentale, rubricato “Omessa od erronea valutazione delle
allegazioni delle parti e del materiale istruttorio;
mala gestio
dell'attività difensiva svolta da e conseguente Controparte_5
28 mancanza di nesso di causalità; errata applicazione dell'art.
1227 c.c.”, è incentrato sulla mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'interruzione del nesso causale tra la trasmissione delle due fotografie che ritraevano lo stato dei lavori al 23 dicembre 2010 — data in cui i sottocampi T2 e T4
non erano ancora ultimati — e la successiva perdita degli incentivi.
L'appellante incidentale ribadisce che la fotografia panoramica dell'intero impianto, caricata il 29 dicembre 2010,
era idonea a dimostrare la tempestiva conclusione dei lavori.
Sostiene, pertanto, che la pretesa risarcitoria avanzata dalla committente fosse infondata, poiché questa avrebbe potuto evitare la perdita degli incentivi semplicemente segnalando al
GSE, nel corso del procedimento di verifica postuma, l'avvenuto caricamento della fotografia panoramica comprovante la tempestiva ultimazione dei lavori nei sottocampi oggetto di contestazione.
Secondo l'appellante incidentale, il Tribunale aveva errato nel non considerare la rilevanza causale della condotta omissiva tenuta dalla committente, che, pur essendo a conoscenza dell'esistenza del documento, aveva omesso di valorizzarlo nel procedimento amministrativo.
Infine, evidenzia che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul rilievo che l'orientamento giurisprudenziale amministrativo, che aveva attribuito valore probatorio
29 privilegiato ai documenti fotografici caricati sul portale GSE, si era formato solo a partire dal 2016. Tale orientamento, tuttavia,
non era prevedibile al momento della condotta contestata. Di
conseguenza né l'appaltatrice, né la subappaltatrice potevano essere ritenute responsabili per non aver previsto un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto.
16. Con il quarto motivo d'impugnazione incidentale,
rubricato “All'epoca dei fatti era imprevisto ed imprevedibile che
la documentazione fotografica caricata sul portale del GSE fosse
l'unico mezzo di prova ammissibile per dimostrare l'ultimazione
dei lavori in tempo utile ai fini dell'ammissione alle tariffe
incentivanti – Erronea applicazione dell'art. 1225 c.c. in punto
imprevedibilità del danno”, la subappaltatrice contesta la sentenza del Tribunale per non aver considerato l'imprevedibilità del danno lamentato dalla committente.
In particolare, evidenzia che la procedura operativa del
GSE, che imponeva il caricamento telematico della documentazione fotografica, è stata pubblicata solo il 12
novembre 2010, con applicazione limitata al periodo dal 1° al
31 dicembre 2010. Tale innovazione normativa è intervenuta successivamente alla stipula del contratto tra committente e appaltatrice, risalente al 2009, e dunque non poteva essere prevista né inclusa nei relativi obblighi contrattuali.
Alla luce di ciò, l'appellante incidentale sostiene che né
l'appaltatrice, né la subappaltatrice potevano essere ritenute
30 responsabili per non aver previsto un cambiamento normativo sopravvenuto. Il danno lamentato dalla committente rientrava pertanto nella fattispecie di cui all'art. 1225 c.c., che esclude la responsabilità per danni imprevedibili al momento dell'assunzione dell'obbligazione.
17. Ha proposto appello incidentale anche la committente, contestando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, ha negato il risarcimento ritenendo che fossero indimostrati i danni attuali asseritamente derivati.
Le voci di danno per le quali essa aveva chiesto riparazione riguardavano: le spese sostenute per il supporto tecnico e legale nei procedimenti di verifica postuma condotti dal GSE, i costi relativi all'attività giudiziaria promossa dinanzi al TAR, le spese per l'assistenza stragiudiziale nella fase precontenziosa.
La committente/appellante incidentale osserva di aver documentato l'attività svolta dai professionisti incaricati di tutelare le sue ragioni nei confronti del GSE in sede amministrativa, precontenziosa e giudiziaria e di avere, inoltre,
comprovato gli oneri che ne erano derivati mediante la produzione in giudizio delle relative fatture.
18. Nell'esame delle doglianze formulate, rispettivamente,
dall'appaltatrice e dalla subappaltatrice nelle impugnazioni
31 proposte avverso la sentenza di primo grado, la priorità deve essere accordata a quelle censure che pongono in rilievo la questione del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento contrattuale lamentato dalla committente e il danno-evento,
concretizzatosi, nella specie, nella parziale decadenza dalla tariffa incentivante irrogata dal GSE in conseguenza della riscontrata inidoneità del dossier fotografico caricato sul relativo portale a comprovare l'ultimazione delle sottosezioni T2
e T4 dell'impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre
2010.
Tale questione è specificamente affrontata nel secondo motivo dell'appello principale proposto dall'appaltatrice, nonché
nel secondo e terzo motivo dell'appello incidentale della subappaltatrice.
Non attiene, invece, al tema del nesso di causalità
materiale il rilievo contenuto nel primo motivo dell'appello principale dell'appaltatrice e compiutamente formulato nel quarto motivo dell'appello incidentale della subappaltatrice,
relativamente al fatto che l'obbligo di caricamento del materiale fotografico sul portale del GSE è stato introdotto da disposizioni normative emanate successivamente alla stipula del contratto di appalto. Secondo la prospettazione delle appellanti,
l'adozione di tale procedura non era prevista e non poteva,
perciò, rientrare tra le prestazioni contrattualmente concordate,
né poteva configurarsi come evento prevedibile al momento
32 della conclusione del contratto. Di conseguenza, a loro avviso, il danno derivante dalla mancata osservanza di tale obbligo sarebbe da ritenersi imprevedibile ai sensi dell'art. 1225 c.c. e,
pertanto, non risarcibile.
Va precisato che l'imprevedibilità cui fa riferimento l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno,
bensì alla sua quantificazione (cfr. Cass. n. 29566/2019), e attiene, pertanto, al profilo della causalità giuridica dell'illecito contrattuale, non a quello della causalità materiale.
Semmai, nella fattispecie l'obbligo normativamente previsto di documentare fotograficamente la tempestiva ultimazione dell'impianto fotovoltaico rileva nell'ambito dell'indagine sul contenuto e sulle modalità di esecuzione della prestazione contrattuale attinente alla presentazione della domanda di ammissione agli incentivi che la committente assume non essere stata esattamente adempiuta.
19. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui la causalità materiale costituisce elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità
contrattuale, la cui allegazione e prova incombono sul creditore.
A titolo esemplificativo, si richiama il seguente passaggio tratto da C. n. 12760/2024:
“L''assorbimento' [del danno-evento nella lesione
dell'interesse creditorio] deve intendersi – non diversamente da
quanto accade in altri ordinamenti a noi vicini, come quello
33 tedesco, in seno al quale la giurisprudenza discorre di
ossia di prova auto-evidente – come prova Persona_2
evidenziale dell'esistenza del nesso di causa, giustificata dal
fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile
dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella
lesione dell'interesse del creditore, che a sua volta identifica
l'evento di danno. Questo, tuttavia, non implica né che il nesso di
causa si dissolva in una impredicabile dimensione di inesistenza,
prima ancora che di irrilevanza (come non condivisibilmente
sostenuto da quella parte di dottrina che, palesemente dimentica
dell'esistenza, prima ancora che del significato, dell'art. 1227
cod. civ., ne liquida la portata precettiva con qualche arguto
illusionismo semantico), né che il creditore sia esonerato
dall'onere di provarlo, ma solo che il fatto (socialmente tipico) di
un evento dannoso verificatosi vale a giustificare l'assunzione in
chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava
sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente
adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto
adempimento (o della relativa impossibilità per causa alla stessa
non imputabile).”
Ne deriva che, in particolare nei casi in cui la prestazione dedotta in contratto abbia natura professionale e consista,
pertanto, in un obbligo di facere, il creditore che lamenti un danno è tenuto ad allegare l'inadempimento del debitore e a provare, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità
34 materiale tra tale inadempimento e l'evento dannoso. Spetta,
altresì, al creditore allegare e provare i pregiudizi materiali o immateriali che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso, ossia la causalità giuridica.
Una volta assolti tali oneri, incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
20. Nella specie la committente ha circostanziato nei termini di seguito precisati il denunciato inadempimento contrattuale.
“Il caricamento di fotografie, all'atto di presentazione
dell'istanza di accesso agli incentivi, errate e comunque non
attestanti il completamento dei lavori, non poneva il GSE nella
condizione di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di
tutte le condizioni per l'accesso ai benefici di cui alla legge
129/2010, motivo per cui l'attività di controllo svolta ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 non poteva essere conclusa
positivamente” (p. 7 dell'atto di citazione in primo grado d.d. 28
aprile 2021).
“… sussiste la responsabilità professionale e contrattuale
dello studio tecnico professionale convenuto ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 2230 e ss. c.c., atteso
che lo stesso, secondo i canoni di ordinaria diligenza
professionale riferibili ad un soggetto avente le medesime
35 capacità ed attitudini professionali, non ha – come è stato rilevato
dal GSE in sede di verifica – correttamente adempiuto l'attività
professionale precisata dal contratto di “ che Parte_4
comprendeva espressamente anche la presentazione della
richiesta di ammissione alla tariffa incentivante” (cfr. p. 9
dell'atto di citazione cit.).
“Al riguardo, deve essere specificato che – per quanto
riguarda la presente causa – l'attività consisteva in concreto nel
caricamento su un portale, all'atto di presentazione dell'istanza
di accesso agli incentivi, di alcune fotografie: come tale, quindi,
essa non può ritenersi meritevole di alcuna restrizione dei limiti
della responsabilità sotto il profilo della particolare difficoltà
dell'incarico, ai sensi dell'art. 2236 c.c.. E tra l'altro, a ben
vedere, emerge per tabulas una macroscopica mancanza di
diligenza in capo al singolo professionista incaricato, come del
resto ammesso dallo stesso e confermato nelle relazioni
asseverate” (cfr. p. 10 atto di citazione cit.).
“… l'odierna convenuta risponderà dei danni subiti
dall'attrice per la negligente condotta del suo ausiliario, Ing.
[...]
, il quale, secondo i canoni di ordinaria diligenza CP_8
professionale riferibili ad un soggetto avente le medesime
capacità ed attitudini professionali, avrebbe dovuto attentamente
verificare di caricare sul portale un dossier fotografico atto a
dimostrare l'effettiva conclusione dei lavori entro il 31.12.2010,
come previsto dalla procedura” (cfr. p. 11 dell'atto di citazione
36 cit.).
In sintesi, la committente ha lamentato che non sarebbe stata correttamente eseguita la prestazione contrattuale consistente nella presentazione della richiesta di ammissione alla tariffa incentivante. In particolare, si duole del fatto che il materiale fotografico, destinato a comprovare il completamento dell'impianto fotovoltaico entro il termine utile per accedere alla più favorevole tariffa incentivante, non sarebbe stato verificato prima del caricamento sul portale del GSE. Di conseguenza,
sarebbero state trasmesse immagini non idonee a consentire al
GSE una valutazione inequivoca circa la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'accesso ai benefici incentivanti.
In particolare, il GSE ha rilevato che le fotografie caricate
– contraddistinte come file “90.jpg” e “109.jpg” - non risultavano idonee a comprovare: per il sottocampo T2, l'installazione dei moduli fotovoltaici su almeno tre strutture di supporto;
per il sottocampo T4, l'installazione degli inseguitori solari con i relativi moduli fotovoltaici ed, inoltre, i collegamenti dei cavi in uscita/ingresso dal/al quadro di stringa.
21. Sul tema entrambe le parti appellanti, principale ed incidentale, hanno dedotto quanto segue.
Pur essendo suddiviso in otto sottosezioni, l'impianto fotovoltaico oggetto di valutazione da parte del GSE doveva essere considerato come un impianto unitario, circostanza univocamente desumibile dal fatto che la relativa realizzazione
37 era stata autorizzata con un unico provvedimento amministrativo.
In data 29 dicembre 2010, nell'ambito della presentazione della domanda di ammissione agli incentivi con riguardo all'intero impianto, era stata caricata sul portale del GSE una fotografia panoramica raffigurante tutte le sezioni autorizzate,
ivi incluse pertanto le sottosezioni T2 e T4, attestante il completamento dell'opera alla predetta data.
Come peraltro confermato dalla documentazione prodotta in atti, tale prova fotografica non è stata in alcun modo considerata dal GSE ai fini dell'accertamento dell'ultimazione dell'impianto, in tutte le sue componenti, dunque, anche delle sezioni T2 e T4, entro il termine del 31 dicembre 2010.
Tale circostanza, oltre a smentire l'allegazione avversaria secondo cui la richiesta di ammissione alla tariffa incentivante sarebbe stata presentata in modo inesatto, dimostrava l'inesistenza del nesso di causalità materiale tra l'asserito inadempimento – consistito nel caricamento delle inidonee fotografie contraddistinte dai file “90.jpg” e “109.jpg” – e l'evento dannoso, individuato nell'impedimento alla verifica, da parte del
GSE, delle condizioni di ammissione ai benefici e nella conseguente pronuncia di decadenza dagli incentivi nella misura in precedenza accordata.
Sulla base di tali rilievi, le appellanti concludono soggiungendo che costituisce antecedente causale assorbente, o
38 quantomeno concorrente, dell'evento dannoso la condotta della committente, la quale, nelle varie interlocuzioni avute con il
GSE, ha sempre colpevolmente omesso di valorizzare la rilevanza probatoria della menzionata fotografia panoramica. I
documenti n. 18 e n. 19 prodotti dalla stessa committente dimostravano altresì che questa, neppure nei ricorsi proposti dinanzi al TAR Lazio in data 15 marzo 2019, volti ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti del GSE che avevano disposto la decadenza dagli incentivi relativamente alle sottosezioni T2 e
T4 dell'impianto fotovoltaico, ha ritenuto di sollecitare una verifica di legittimità dell'impugnata attività provvedimentale alla luce della menzionata fotografia panoramica.
22. Alla luce dei sopra esposti rilievi delle appellanti, deve escludersi che, nella fattispecie, “il fatto (socialmente tipico) di un
evento dannoso verificatosi valga a giustificare l'assunzione in
chiave presuntiva di tale nesso” causale tra l'inadempimento nei termini prospettati dalla committente e l'evento avverso rappresentato dalla parziale decadenza dagli incentivi già
accordati alla committente.
In altri termini, il fatto che il GSE, sulla base della sola documentazione fotografica esaminata (file “90.jpg” e “109.jpg”),
abbia dichiarato di non essere in grado di accertare se, alla data del 31 dicembre 2010, le sottosezioni T2 e T4 dell'impianto fotovoltaico fossero complete di tutte le loro componenti ed abbia conseguentemente pronunciato la parziale decadenza
39 dagli incentivi, non costituisce di per sé elemento univocamente indiziante dell'imputabilità materiale di tale evento alla condotta delle appellanti.
Ciò in ragione del fatto che il GSE, né autonomamente né
su impulso della committente, ha mai proceduto a valutare la concludenza probatoria della fotografia panoramica raffigurante l'impianto nella sua interezza, della quale peraltro aveva la piena disponibilità dalla data del 29 dicembre 2010.
23. Orbene, la fotografia panoramica è stata prodotta nel presente giudizio dalla subappaltatrice sub doc. n. 19 e n. 20.
In particolare, l'ingrandimento contraddistinto dal n. 20
evidenzia le sottosezioni T2 e T4, già rappresentate nei file
“90.jpg” e “109.jpg” esaminati dal GSE.
Unitamente alla memoria di replica del 9 settembre 2025,
depositata nel presente grado di appello, la committente ha altresì prodotto la sentenza del TAR Lazio n. 15242 del 5 agosto
2025, pronunciata all'esito del giudizio sul ricorso avverso la decadenza degli incentivi precedentemente accordati in relazione alla sezione T4 dell'impianto fotovoltaico. In tale decisione si dà atto che la ricorrente ha depositato la medesima fotografia con ricorso per motivi aggiunti, notificato al GSE il 24
maggio e depositato il 3 giugno 2024.
Il fatto che la stessa committente abbia ritenuto di produrre tale documento nel giudizio amministrativo (sia pure soltanto nel 2024) per dimostrare che la sezione T4
40 dell'impianto era completa di tutte le sue componenti alla data del 31 dicembre 2010 consente di argomentare l'efficacia rappresentativa del mezzo fotografico.
In effetti, il documento mostra che l'intero impianto – e dunque tutte le sezioni che lo compongono, comprese T2 e T4 –
risultava, alla predetta data, completo dei moduli fotovoltaici e delle relative strutture di sostegno.
Non è invece possibile evincere se, con riguardo alla sezione T4, alla data in cui la fotografia è stata caricata sul portale del GSE, fossero presenti i cavi di collegamento tra le componenti della ridetta parte dell'impianto, la cui assenza il
Gestore ha riscontrato in base all'esame dei file “90.jpg” e
“109.jpg”.
24. Conclusivamente sulla base delle acquisizioni istruttorie, deve ritenersi che la committente abbia unicamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la selezione e il caricamento del dossier fotografico sul portale del
GSE e la decadenza disposta con riferimento agli incentivi richiesti in relazione alla sezione T4 dell'impianto fotovoltaico.
25. Come già evidenziato, spetta al creditore allegare e provare, oltre al nesso di causalità materiale quale elemento costitutivo dell'illecito contrattuale, anche i pregiudizi che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso, ossia la c.d. causalità giuridica (art. 1223 c.c.), che opera sul piano della tecnica liquidatoria del danno quale
41 strumento di selezione delle conseguenze risarcibili dell'illecito.
Il tema della causalità giuridica è sotteso all'appello della committente che ha impugnato incidentalmente la statuizione con la quale il Tribunale ha disatteso la richiesta di riconoscimento a titolo risarcitorio degli esborsi sostenuti per il supporto tecnico e legale nei procedimenti di verifica postuma condotti dal GSE, per l'attività giudiziaria dinanzi al TAR e per l'assistenza stragiudiziale nella fase precontenziosa.
26. Con deduzione formulata all'udienza del 11 settembre
2024 la subappaltatrice appellata ha eccepito l'inammissibilità
di tale appello incidentale, qualificandolo come tardivo in ragione del fatto che l'interesse ad impugnare i capi della sentenza gravati dalla committente era sorto indipendentemente dall'appello principale interposto dall'appaltatrice.
L'eccezione va disattesa perché chiaramente incoerente con il seguente fermo principio affermato dalla S.C. “La
prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che
ogni altra impugnazione debba essere proposta nelle forme e nei
termini della impugnazione incidentale (artt. 334, 343, 371 cod.
proc. civ.) senza distinzione tra gravami diretti contro lo stesso
capo della sentenza investito dall'impugnazione principale o
contro capi diversi della medesima sentenza, senza l'osservanza
del termine stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. che vale soltanto
per l'impugnazione principale.” (a titolo esemplificativo C. n.
42 5832/1998).
27. Quanto alle spese sostenute per l'attività difensiva nelle interlocuzioni con il GSE prima che questo emettesse il provvedimento di decadenza dall'incentivo, deve escludersi che esse costituiscano conseguenza dannosa risarcibile dell'illecito.
Ed infatti, si è trattato di una libera scelta della committente quella di rivolgersi, in tale fase, a professionisti diversi da quelli ai quali aveva affidato, secondo le sue stesse allegazioni, il disbrigo della domanda di ammissione agli incentivi.
Una volta che il GSE aveva contestato l'inidoneità del materiale fotografico caricato sul proprio portale a dimostrare l'ultimazione dell'impianto entro il termine utile al conseguimento degli incentivi, la committente avrebbe dovuto correttamente denunciare la circostanza alla controparte contrattuale alla quale aveva affidato la selezione ed il caricamento del materiale fotografico, così da consentirle di interloquire compiutamente con il GSE e, quindi, di valorizzare,
tra l'altro, il tempestivo caricamento della fotografia panoramica dell'impianto, idonea quantomeno a comprovare l'avvenuta installazione dei moduli fotovoltaici e dei relativi supporti in tutte le sottosezioni.
Riscontra la correttezza del giudizio di inutilità
dell'attività così svolta e, quindi, di infondatezza della relativa domanda di ristoro il rilievo desumibile dalla documentazione
43 prodotta dalla committente che, durante le verifiche condotte dal GSE sull'impianto, i professionisti da lei incaricati non hanno mai fondato le difese della loro assistita su tale evidenza documentale bensì su generiche asseverazioni tecniche e prove indiziarie scarsamente concludenti, dimostrando in tale modo di non aver compiutamente verificato com'era stata effettivamente condotta la procedura di presentazione della domanda di ammissione agli inventivi.
28. Passando all'esame dell'attività difensiva svolta davanti al Giudice Amministrativo occorre rilevare quanto segue.
La committente non ha fornito prova dell'esito del giudizio instaurato avverso il provvedimento di decadenza dagli incentivi relativamente alla sottosezione T2 dell'impianto fotovoltaico. Ne
consegue che il danno allegato e rappresentato dagli oneri processuali connessi a tale giudizio non si è ancora concretizzato nella sfera patrimoniale della medesima, atteso che, in caso di accoglimento del ricorso, il Giudice ben potrebbe disporre la rifusione delle spese di lite in suo favore, il che esclude la sussistenza di un pregiudizio economico attuale.
Quanto agli incentivi afferenti alla sottosezione T4
dell'impianto, risulta che il giudizio di primo grado si sia concluso con il rigetto del ricorso proposto dalla committente e con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, la committente non ha dimostrato che
44 tale pronuncia sia definitiva.
In ogni caso, l'utilità – e dunque la risarcibilità – degli oneri processuali sostenuti in relazione a detto giudizio deve essere esclusa, in considerazione del fatto che la committente si sarebbe verosimilmente astenuta dall'intraprendere l'azione giudiziaria qualora avesse previamente coinvolto la controparte contrattuale nell'interlocuzione stragiudiziale con il GSE. Tale
coinvolgimento le avrebbe infatti consentito di accertare in via definitiva l'impossibilità di fornire, neppure in sede giudiziale, la prova fotografica attestante il completamento, entro il termine del 31 dicembre 2010, del cablaggio delle componenti della sottosezione T4.
29. Infine, con riferimento agli esborsi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale, consistenti nel compenso corrisposto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa,
occorre rammentare che tali spese assumono natura di danno emergente, come chiarito da C. n. 15265/2023.
Ne consegue che esse possono essere riconosciute a titolo risarcitorio solo ove risulti fondata la domanda risarcitoria del danneggiato, in funzione della quale è stata espletata l'attività
legale stragiudiziale.
Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, la committente non ha dimostrato di aver subito conseguenze pregiudizievoli attuali nel proprio patrimonio, tali da giustificare un ristoro.
45 Pertanto, non essendo fondata la domanda risarcitoria,
devono ritenersi prive di utilità – e, in quanto tali, non risarcibili
– le spese sostenute per farla valere nella fase precontenziosa.
30. Con riferimento alla prova dell'entità degli esborsi di cui la committente chiede il ristoro, si osserva ulteriormente che la stessa ha prodotto le fatture emesse dai professionisti incaricati della propria difesa (doc. 23 della committente).
Tuttavia, si rileva che la fattura, di per sé, non costituisce piena prova del danno subito. Sul punto, si richiama C. n.
15037/2015, secondo cui: “La fattura proveniente da un terzo
estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle
parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte,
di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è
idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal
giudice per la formazione del suo convincimento”.
Nel caso di specie, la documentazione fiscale prodotta dalla committente non risulta accompagnata da alcuna quietanza di pagamento e nemmeno da una sua dichiarazione di accettazione rivolta a chi l'ha emessa, circostanza che ne compromette la concludenza probatoria ai fini della dimostrazione del danno, in particolare sotto il profilo della sua corretta quantificazione.
31. All'esito delle considerazioni sin qui svolte, deve concludersi che la committente, neppure mediante
46 l'impugnazione incidentale proposta nella presente sede avverso la sentenza di primo grado, è riuscita a dimostrare l'esistenza di attuali conseguenze pregiudizievoli per il proprio patrimonio, tali da giustificare l'accoglimento della richiesta di ristoro.
D'altra parte, è la stessa parte attrice che, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ha espressamente affermato: “Innanzitutto deve essere chiarito che
la presente causa è prodromica ad un eventuale ulteriore giudizio
che dovrà essere instaurato nella non sperata ipotesi in cui il
provvedimento n. GSE/P20190004128 del 18.01.2019 emesso
dal GSE all'esito del procedimento di verifica sull'impianto
fotovoltaico n. 191512,02 ed il provvedimento n.
GSE/P20190004135 del 18.01.2019 emesso dal GSE all'esito
del procedimento di verifica sull'impianto fotovoltaico n.
191512,04, provvedimenti dei quali è stato chiesto
l'annullamento innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa,
dovessero essere confermati” (cfr. p. 8).
È dunque la stessa attrice ad indicare come meramente eventuale la proposizione di future azioni risarcitorie in relazione a danni che, in quanto inattuali, non ha dedotto nel presente giudizio.
Alla luce di ciò, non può condividersi l'assunto,
implicitamente affermato nella sentenza impugnata, secondo cui il giudizio risarcitorio non avrebbe struttura unitaria e
47 sarebbero pertanto scindibili le statuizioni sui singoli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta, il danno evento, la causalità materiale tra condotta e danno evento, e la causalità
giuridica tra danno evento e danno conseguenza.
Al contrario, deve osservarsi che, quando – come nel caso di specie – la domanda risarcitoria è formulata in modo da investire sia l'an che il quantum debeatur, senza che sia stata richiesta una condanna generica con riserva di separata liquidazione del danno ai sensi dell'art. 278 c.p.c., il giudizio assume struttura unitaria. Ne consegue che non è possibile pronunciare separatamente sull'an rispetto al quantum.
In difetto di prova del pregiudizio allegato, la domanda deve essere rigettata integralmente, non potendosi, da un lato,
accogliere la richiesta di accertamento della responsabilità e,
dall'altro, respingere la pretesa risarcitoria.
Sul punto, la S.C. ha chiarito che “non sono proponibili
azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente
rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della
fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto
di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (C. n.
6749/2012).
Ciò in quanto “l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte
prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice,
48 poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di
possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia
precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo
conseguire” (C. n. 6746/2012 cit.).
Pertanto, non avendo la committente fornito prova di danni attuali derivanti dall'inadempimento contrattuale dedotto, deve escludersi la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
all'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito contrattuale lamentato.
32. L'accertato difetto di interesse attuale in capo alla committente/attrice a chiedere il mero accertamento della responsabilità contrattuale della sua controparte processuale comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione proposti, sia principalmente sia incidentalmente,
rispettivamente dall'appaltatrice e dalla subappaltatrice. Tali
motivi, infatti, sono volti a censurare la statuizione di mero accertamento adottata dal Tribunale in ordine all'obbligo risarcitorio gravante sull'appaltatrice e al conseguente obbligo di manleva ascritto alla subappaltatrice.
In assenza di un interesse giuridicamente rilevante della committente alla pronuncia sull'an debeatur, viene meno la necessità di esaminare le censure formulate avverso le statuizioni assunte dal Tribunale che attingono le altre parti processuali, poiché dette statuizioni, per effetto del rigetto
49 dell'attorea domanda risarcitoria, sono da ritenersi automaticamente caducate.
33. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della committente, risultata soccombente. Le
vanno addebitate anche le spese sostenute dalla subappaltatrice, terza chiamata in causa, atteso che l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti risulta giustificata dalla necessità di accertare l'effettiva imputabilità
materiale dell'attività asseritamente dannosa.
La liquidazione delle spese avviene secondo i parametri medi previsti per le cause di valore sino ad € 260.000,00.
La fase istruttoria del primo grado è ridotta al minimo, in considerazione dell'esiguità dell'attività effettivamente svolta. È
esclusa la fase di trattazione e istruttoria dell'appello, poiché
all'udienza di trattazione la causa è stata rinviata al solo fine di essere rimessa in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_5
appellante incidentale, e
[...] Controparte_11
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 796/2023 del
12.10.2023 del Tribunale di Bolzano così provvede:
Accolti gli appelli di e di Parte_1 [...]
e respinto l'appello di e, Controparte_11 Controparte_5
50 dunque, in riforma della sentenza impugnata
1. disattende la domanda di e dichiara per Controparte_5
l'effetto assorbita la domanda di manleva di Parte_1
nei confronti di Controparte_11
2. condanna a rifondere ad le Controparte_5 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo di € 12.958,20,
oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge e, quanto al grado di appello, nel loro intero ammontare nell'importo di €
11.489,65, oltre C.U., CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
3. condanna a rifondere a Controparte_5 Controparte_11
le spese del doppio grado di giudizio che liquida,
[...]
quanto al primo grado, nel loro intero ammontare nell'importo di € 12.958,20, oltre, CPA e IVA sulle poste soggette come per legge e, quanto al grado di appello, nel loro intero ammontare nell'importo di € 11.489,65, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale ai sensi del co. Controparte_5
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone
51 l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 15.10.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
52