Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2493/2019 posta in deliberazione il giorno 28.5.2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. SERRA FABRIZIO;
E
( Controparte_1 P.IVA_1
Avv. FIORENTINI CRISTIANA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1002/2018 emessa dal Tribunale di Civitavecchia
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_2
aveva così statuito: “ -in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda
1
-rigetta, nel resto, la domanda giudiziale;
-dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del giudizio”
Si è costituita in giudizio l instando per il rigetto Controparte_2
dell'appello.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. La vicenda processuale è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“ Con l'odierno giudizio, l'Ater di ha chiesto, da un lato, il rilascio CP_1 dell'immobile sito in , via L. Betti, n. 5, int. 5 in quanto occupato CP_1 senza titolo –a dire della medesima istante– dalla resistente e, dall'altro, la condanna della detta convenuta al risarcimento del danno da determinarsi equitativamente. Costituita nel presente processo, la resistente ha contestato le difese attoree e concluso per l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto della domanda giudiziale. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e rinviata ad oggi per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda avanzata dalla menzionata attrice è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati. La domanda volta al rilascio della consistenza per cui è lite è procedibile e fondata
[parte attrice ha peraltro concluso, nelle more del processo, il procedimento di mediazione, con conseguente assorbimento dell'eccezione sollevata sul punto dalla parte resistente]. Nel caso di specie, l agisce a tutela della proprietà di un immobile –ossia il CP_1 compendio per cui è lite–, che rientra tra i beni pubblici dalla stessa “gestiti”, in applicazione della L.R. 27/2006 e della L.R. 11/2007. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, il presente processo non costituisce, quindi, la fase di merito relativa alla pregressa tutela possessoria già
[infruttuosamente] domandata dalla parte istante [cfr. la produzione documentale di entrambe le parti], con conseguente irrilevanza, per la presente decisione, sia dei relativi esiti sia delle eccezioni sollevate in proposito dalla parte resistente [sia della giurisprudenza dell'intestato Ufficio menzionata dalla medesima convenuta]. La legittimazione ad agire, in capo all'attrice, nella qualità di “Ente gestore” del patrimonio pubblico alla stessa affidato, per il rilascio della consistenza oggetto di causa, con conseguente applicazione della regola di riparto dell'onere della prova previsto per le azioni di restituzione, trova ragione nelle richiamate
2 disposizioni di legge [v. anche l'art. 3 l.r. 30/2002], avendo peraltro la giurisprudenza di legittimità chiarito che “…ove intenda rientrare nella disponibilità di un alloggio occupato "sine titulo" da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo…”, l'Ente gestore [nel caso di specie, l'Ater di ] può alternativamente “…ricorrere agli CP_1 ordinari rimedi di diritto privato…” o avvalersi “…anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1035 del 1972…”, la cui attribuzione all'Ente medesimo, in aggiunta rimedi ordinari [tra i quali rientra l'odierna azione], si fonda “…sulla particolare natura del bene, caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico…” [per le parti riportate in corsivo, cfr. Cass. 1432/2017]. A nulla rilevano, quindi, rispetto alla presente decisione, le eccezioni sollevate dalla difesa di parte resistente quanto alla titolarità del bene oggetto di causa, atteso peraltro che l'inclusione, nel caso di specie, della consistenza oggetto di lite tra gli alloggi di proprietà pubblica sottoposti al vincolo di destinazione funzionale di cui alla citata giurisprudenza di legittimità, dalla quale deriva come detto la legittimazione ad agire dell'Ente istante nel presente processo nella richiamata qualità di “Ente gestore”, non è peraltro contestata tra le parti. Né sussiste, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo invocata dalla convenuta, atteso che il ricorso dell'Ente gestore ai rimedi [come detto ordinari e speciali] previsti dall'ordinamento onde ottenere il rilascio degli immobili dal medesimo gestiti non determina il mutamento della natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio, non implica ambiti di discrezionalità da parte dello stesso Ente, né crea, in capo al destinatario delle sue determinazioni, situazioni di interesse legittimo. Considerato quindi, in primo luogo, che l'azione in parola non rientra tra quelle a tutela del possesso, in secondo luogo, che non è contestato tra le parti né l'inclusione del bene per cui è lite tra i beni pubblici gestiti dall'Ente istante né il fatto che la convenuta occupi la consistenza oggetto di causa senza titolo [la stessa difesa della resistente espressamente riferisce di essersi “introdotta” nel bene per cui è lite nell'aprile del 2009 (cfr. l'atto di costituzione di parte resistente, pag. 4)], in terzo luogo, che sussiste la legittimazione della parte attrice ad agire onde ottenere il rilascio del compendio oggetto di causa e, in quarto ed ultimo luogo, che le difese avanzate nel merito dalla convenuta non sono idonee ad inibire l'azione della istante, non essendo le stesse volte a dimostrare la sussistenza, CP_1 nel caso di specie, in favore della di un titolo idoneo a giustificare la Parte_1 disponibilità del compendio oggetto di causa, in accoglimento della domanda giudiziale di restituzione, quest'ultima [ossia la resistente deve essere Parte_1 condannata all'immediato rilascio del bene per cui è lite, libero da persone e cose. Deve essere invece respinta, nel caso di specie, la domanda risarcitoria, considerato che il danno domandato da parte attrice non può ritenersi “in re ipsa” e la medesima istante non ha né allegato né provato [art. 2697, c. I, c.c.] il medesimo. La quantificazione del danno in discussione, come proposta dall'Ater
3 è peraltro –già in punto di allegazione [cfr. l'atto di citazione dove si legge
“…voglia altresì condannare la resistente al risarcimento del danno per la illegittima occupazione, nella misura di Euro 3.000,00…o comunque nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia…”]– generica e, in quanto slegata dalla puntuale allegazione di circostanze in fatto idonee a dimostrare le “conseguenze” della condotta di parte resistente nel tempo, altresì inidonea a giustificare l'espletamento di una c.t.u., come tale non ammissibile onde perseguire finalità cd. “esplorative” [cfr., sul punto, Cass. 3130/2011, secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”]… L'appello va respinto per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Da un lato è inammissibile ex art 342 c.p.c..
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.”
Ciò emerge in tutta evidenza dal confronto fra l'atto di appello che si richiama per brevità per relationem nel quale l'appellante reitera pedissequamente gli originari assunti e la motivazione della sentenza impugnata sopra riportata esaustiva in diritto ed in fatto.
Sotto altro autonomo profilo l'appello è manifestamente infondato, anche nel merito.
4 Questa Corte non ignora che la Suprema Corte di Cassazione ha, in alcuni casi, ravvisato l'astratta incompatibilità della valutazione dell'inammissibilità dell'appello con un' autonoma ratio decidendi di rigetto nel merito.
Tale orientamento, basato sull'assunto venir meno della potestas decidendi in ordine a questioni di carattere non processuale, non appare condivisibile.
Non può esservi alcun impedimento a che il giudice dell'appello, una volta affermato che ricorre una qualunque ragione d'inammissibilità, esamini ugualmente l'impugnazione (per generica o tardiva che l'abbia ritenuta) e valuti la stessa come infondata, per l'ipotesi che in sede di legittimità non sia confermata la prima valutazione in rito. Salvo che, beninteso, dall'esame del merito della stessa non si evinca la contraddizione rispetto alla precedente valutazione di genericità.
D'altro canto, se l'appello non merita accoglimento per plurime ragioni
(processuali e di merito), la parte soccombente mantiene integra la sua facoltà di difendersi rispetto a ciascuna pronuncia.
Ed anzi, nell'ottica della ragionevole durata del processo, si evita in tal modo che una pronuncia di merito, in sede di rinvio dalla cassazione di quella di inammissibilità, costringa ad un nuovo giudizio di cassazione
3. Con il primo motivo parte appellante si duole della inammissibilità della domanda dell avendo fatto acquiescenza ad un provvedimento possessorio CP_1
ad essa sfavorevole.
La doglianza è manifestamente infondata, in quanto l'azione proposta dall CP_1
ha indubbiamente carattere petitorio in quanto diretta in un giudizio a cognizione piena a conseguire il rilascio dell'immobile illegittimamente occupato, sul presupposto di una inesistenza di un titolo a detenerlo in capo alla Parte_1
4. Con il secondo motivo l'appellante lamenta il difetto di legittimazione attiva dell in quanto ente gestore e non proprietario dell'immobile. CP_1
Anche in tal caso la doglianza è manifestamente infondata.
Al riguardo non può che ribadirsi quanto affermato esattamente dal Tribunale.
5 La legittimazione ad agire, in capo all'attrice, nella qualità di “Ente gestore” del patrimonio pubblico alla stessa affidato, per il rilascio della consistenza oggetto di causa, con conseguente applicazione della regola di riparto dell'onere della prova previsto per le azioni di restituzione, trova ragione nelle richiamate disposizioni di legge [v. anche l'art. 3 l.r. 30/2002], avendo peraltro la giurisprudenza di legittimità chiarito che “…ove intenda rientrare nella disponibilità di un alloggio occupato "sine titulo" da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo…”, l'Ente gestore [nel caso di specie, l'Ater di ] può alternativamente “…ricorrere agli CP_1
ordinari rimedi di diritto privato…” o avvalersi “…anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1035 del 1972…”, la cui attribuzione all'Ente medesimo, in aggiunta rimedi ordinari [tra i quali rientra l'odierna azione], si fonda “…sulla particolare natura del bene, caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell'interesse pubblico…” [per le parti riportate in corsivo, cfr. Cass. 1432/2017]. A nulla rilevano, quindi, rispetto alla presente decisione, le eccezioni sollevate dalla difesa di parte resistente quanto alla titolarità del bene oggetto di causa, atteso peraltro che l'inclusione, nel caso di specie, della consistenza oggetto di lite tra gli alloggi di proprietà pubblica sottoposti al vincolo di destinazione funzionale di cui alla citata giurisprudenza di legittimità, dalla quale deriva come detto la legittimazione ad agire dell'Ente istante nel presente processo nella richiamata qualità di “Ente gestore”, non è peraltro contestata tra le parti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
grado in favore dell'appellata che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater
T.U.115/2002
6 IL PRESIDENTE EST.
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