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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5365/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenico Liso;
contro
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Mariacristina Ascenzo e dall'avv. Marco Zappelli.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 28.07.1984 in
Ancona, tra la Sig.ra ed il Sig. , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- A conferma delle condizioni di separazione di cui alla sentenza Tribunale di Ancona n.
1291/2022 del 10/11/2022, disporre che la Sig.ra sia tenuta a versare a Parte_1 favore del Sig. , entro il giorno 30 del mese, la somma mensile di € Controparte_1
- 1 - 500,00 – da attualizzarsi in ragione della già maturata rivalutazione ISTAT a decorrere dalla data della sentenza suddetta – rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento.
Con compensazione integrale di compensi e spese di procedura”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il Parte_1
28/07/1984 con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. L'udienza di comparizione del 22.1.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex rt.
127 ter c.p.c. che i difensori hanno regolarmente depositato, dando atto di aver raggiunto un accordo tanto che hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva n. 1541/2020 pubblicata il 10/12/2020 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 28.9.2020. Il giudizio di separazione, poi, si è concluso con un accordo tra le parti, recepito dal Tribunale con sentenza n. 1291/2022 pubblicata il 10/11/2022.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 2 - Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 28/07/1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 70, parte 1 dell'anno
1984.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento alle figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 28/07/1984 e trascritto nel Registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Ancona al n. 70, parte 1 dell'anno 1984; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5365/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenico Liso;
contro
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Mariacristina Ascenzo e dall'avv. Marco Zappelli.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 28.07.1984 in
Ancona, tra la Sig.ra ed il Sig. , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- A conferma delle condizioni di separazione di cui alla sentenza Tribunale di Ancona n.
1291/2022 del 10/11/2022, disporre che la Sig.ra sia tenuta a versare a Parte_1 favore del Sig. , entro il giorno 30 del mese, la somma mensile di € Controparte_1
- 1 - 500,00 – da attualizzarsi in ragione della già maturata rivalutazione ISTAT a decorrere dalla data della sentenza suddetta – rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento.
Con compensazione integrale di compensi e spese di procedura”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il Parte_1
28/07/1984 con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. L'udienza di comparizione del 22.1.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex rt.
127 ter c.p.c. che i difensori hanno regolarmente depositato, dando atto di aver raggiunto un accordo tanto che hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
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5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva n. 1541/2020 pubblicata il 10/12/2020 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 28.9.2020. Il giudizio di separazione, poi, si è concluso con un accordo tra le parti, recepito dal Tribunale con sentenza n. 1291/2022 pubblicata il 10/11/2022.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 2 - Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 28/07/1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 70, parte 1 dell'anno
1984.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento alle figlie della coppia, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 28/07/1984 e trascritto nel Registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Ancona al n. 70, parte 1 dell'anno 1984; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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