Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2025, proposto da
JA AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Milianti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Livorno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione del 03.02.2025 n. 14659 con la quale veniva negata l’attestazione di idoneità alloggiativa ai fini della normativa flussi e notificata in data 03.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso in fatto che:
- il sig. AI JA richiedeva al Comune di Livorno rituale dichiarazione di idoneità alloggiativa al fine di mantenere il proprio titolo di soggiorno sul territorio nazionale;
- il Comune con atto del 03.02.2025 (prot. nr. 14659) negava l’attestazione di idoneità alloggiativa motivando con l’assenza dei requisiti di cui al DM 5.07.1975 e alla I.M. 20.06.1896 nonché l’assenza di certificato o attestazione asseverata di agibilità.
Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente con ricorso notificato il 4.04.2025 in cui lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere, instando altresì per il rilascio di misure cautelari.
Il Comune di Livorno non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è trattenuta in decisione, con avviso di possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 73 e 74 c.p.a.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Dalla piana lettura degli atti depositati il ricorso risulta notificato all’indirizzo PEC della Avvocatura dello Stato e, in particolare, alla Avvocatura Distrettuale di Firenze (ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it) e non alla sede legale dell’amministrazione del Comune di Livorno che ha emanato l’atto.
L’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 104/2010 dispone che “ qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […] ”.
L’art. 44 dispone che “ 4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla […] 4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio ”.
Nel caso di specie risulta del tutto assente la notificazione al domicilio digitale del Comune essendo il ricorso stato notificato solo alla Avvocatura dello Stato.
Per giurisprudenza costante in casi del genere siamo in presenza di nullità radicale o inesistenza giuridica della notificazione, non sanabile.
La giurisprudenza ha precisato che nel processo amministrativo la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.
Secondo l’ordinamento processuale la notificazione è invece affetta da nullità sanabile (con effetto attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15/05/2019, n. 3151)
Più nel dettaglio si è affermato che l’inesistenza della notificazione sussiste non solo quando manchi del tutto la notifica ma anche laddove sia effettuata in modo tale da non consentirne la sussunzione nell'atto tipico di notificazione delineato dalla legge, come nel caso in cui sia esperita in un luogo, diverso da quello previsto dalla legge, che non presenti alcun riferimento o attinenza al destinatario della notificazione stessa. Pertanto, il vizio non è sanabile attraverso la rinnovazione della notificazione o la costituzione in giudizio della parte ex art. 44, co. 4, D.Lgs. n. 104/2010, poiché la sanatoria è riservata agli atti nulli e non anche a quelli inesistenti (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 09/10/2024, n. 2604).
Nel caso di specie non sussistono neanche i presupposti per ravvisare errore non dipendente dalla volontà della parte notificante, giacché la norma è chiara nello stabilire che “ la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse” (cfr. art. 41, comma 3 c.p.a.).
Più nel dettaglio nel processo amministrativo, in base al combinato disposto degli artt. 39, comma 2, e 41, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010 e dell'art. 11, commi 1 e 3, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 25 marzo 1958, n. 260, gli atti che devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato, a pena di nullità, sono notificati presso l'ufficio ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l'Autorità giudiziaria adita (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 29/09/2020, n. 1725).
In conclusione la notifica al Comune fatta presso l'Avvocatura dello Stato non è solamente nulla, ma insistente in quanto manca un collegamento fra il destinatario dell'atto e il luogo in cui la notifica è effettuata.
4. Per quanto precede il ricorso è inammissibile per difetto di notificazione.
5. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO