Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3466/2025 Reg.Gen. Aff.Cont.
T R I B U N A L E D I N A P O L I ______________________ IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, composto dai sigg.:
dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
dott.ssa Barbara Tango Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta Giudice rel/est. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 2/04/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa n. 3466/2025 r.g.a.c. avente ad oggetto il reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. pronunciata dal Giudice Unico di questo Tribunale in data 27 gennaio 2025 nel procedimento n.
7794/2024 r.g.a.c.
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
, (P.I. ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., , (P.I. ), in Pt_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., , CP_1 Parte_4
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_4 [...]
, (P.I. ), in persona del Parte_5 P.IVA_5
legale rappresentante p.t., (P.I. ), in CP_2 P.IVA_6
persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberta Valmassoni e Francesco Soprano ed
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1
Valmassoni, sito in Napoli alla Via Melisurgo n. 4, giusta procura in calce;
- RECLAMANTI –
E
(C.F. ), Parte_6 C.F._1
(C.F. , Parte_7 C.F._2
(C.F. ), Parte_8 C.F._3
(C.F. ), Parte_9 P.IVA_7
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Rinaldo Sommantico presso il cui studio, sito in Portici alla Via Libertà n. 218 A, sono elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- RECLAMATI –
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_8
p.t., domiciliato per la carica in Napoli, alla Piazza CP_4
Municipio, Palazzo San Giacomo, in uno all'Avvocatura
Municipale dalla quale è rapp.to e difeso a mezzo dell'avv. Giulia
Di Fiore, giusta procura in atti;
-RECLAMATO-
NONCHé
(C.F. ), CP_5 C.F._4 CP_6
(C.F. ),
[...] C.F._5 [...]
(C.F. , CP_7 C.F._6 CP_8
(C.F. ,
[...] C.F._7 Parte_10
(C.F. ), (C.F. C.F._8 CP_9
), (C.F. C.F._9 CP_10
), (C.F. C.F._10 Controparte_11
), (C.F. C.F._11 CP_12
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 ), (C.F. C.F._12 Controparte_13
, (C.F. C.F._13 CP_14
), (C.F. C.F._14 Parte_11
), (C.F. C.F._15 Parte_12
), (C.F. C.F._16 Parte_13
), (C.F. C.F._17 Parte_14
), (C.F. C.F._18 Parte_15
), (C.F. C.F._19 Parte_16
), C.F._20 Parte_17
( ), (C.F. C.F._21 Parte_18
), (C.F. C.F._22 Parte_19
, (C.F. C.F._23 Parte_20
), (C.F. C.F._24 Parte_21
), (C.F. C.F._25 Parte_22
), (C.F. C.F._26 Parte_23
), (C.F. C.F._27 Parte_24
), (C.F. C.F._28 Parte_25
), (C.F. C.F._29 Parte_26
), (C.F. C.F._30 Parte_27
, (C.F. C.F._31 Parte_28
), (C.F. C.F._32 Parte_29
, (C.F. C.F._33 Parte_30
, (C.F. C.F._34 Parte_31
, (C.F. C.F._35 Parte_32
), (C.F. C.F._36 Parte_33 Pt_34
), (C.F. C.F._37 Parte_35
), (C.F. C.F._38 Parte_36
), (C.F. C.F._39 Parte_37
), (C.F. C.F._40 Parte_38
), (C.F. C.F._41 Parte_39
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 ), (C.F. C.F._42 Parte_40
), (C.F. C.F._43 Parte_41
, (C.F. C.F._44 Parte_42
), (C.F. C.F._45 Parte_43
), (C.F. C.F._46 Parte_44
, (C.F. C.F._47 Parte_45
), (C.F. C.F._48 Parte_46
), (C.F. C.F._49 Parte_47
), (C.F. C.F._50 Parte_48
), (C.F. C.F._51 Parte_49
), (C.F. C.F._52 Parte_50
), (C.F. C.F._53 Parte_51
, (C.F. C.F._54 Parte_52
), (C.F. C.F._55 Parte_53
), (C.F. C.F._56 Parte_54
), (C.F. C.F._57 Parte_55
), (C.F. C.F._58 Parte_56
), C.F._59 Parte_57
(C.F. ), C.F._60 Parte_58
(C.F. ),
[...] C.F._61 Parte_59
(C.F. ),
[...] C.F._62 Parte_60
(C.F. ), (C.F. C.F._63 Parte_61
, (C.F. C.F._64 Parte_62
), (C.F. C.F._65 Parte_63
), (C.F. C.F._66 Parte_64
), (C.F. C.F._67 Parte_65
), (C.F. C.F._68 Parte_66
), (P.IVA ), C.F._69 Parte_67 P.IVA_9
in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 dall'avv. Gennaro Esposito presso il cui studio sito in Napoli, al
Corso Umberto I n. 381, giusta procura in calce;
-INTERVENTORI-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato in data 18/2/2025,
la Ditta Parte_1 Parte_2 [...]
la la la Parte_2 Parte_3 Controparte_15 [...]
e la hanno proposto reclamo avverso Parte_5 Controparte_2
l'ordinanza resa in data 27/01/2025 nel procedimento n. 7794/2024
r.g.a.c. con la quale l'intestato Tribunale aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da , , Parte_6 Parte_7
e dal per immissioni Parte_8 Parte_9
moleste emesso nell'ambito del giudizio recante Pt_68
n.r.g.a.c.7794/2024.
Nello specifico l'ordinanza gravata aveva ordinato agli odierni reclamanti di predisporre, in maniera congiunta o disgiunta, un servizio di vigilanza privata che abbia il compito di limitare al massimo i comportamenti più rumorosi degli avventori;
posizionare supporti antirumore ai piedi dei tavoli e delle sedie al fine di ridurre il rumore da impatto provocato dallo spostamento degli stessi;
non eseguire operazioni di vendita e scarico o movimentazione di bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro oltre le ore 23.00 così come indicato dal nominato ctu, ing. nella consulenza Per_1
tecnica depositata in data 7/11/2024; inoltre aveva previsto la condanna, per ciascuna società, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini sopra richiamati a decorrere dal 30° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza.
Nel provvedimento impugnato il Giudice di Prime Cure aveva, altresì, ordinato al di adottare tutte le Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 misure necessarie a riportare le immissioni oggetto di causa al di sotto della soglia della normale tollerabilità ed aveva condannato tutti i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ctu e di quelle di lite in favore dei ricorrenti.
A sostegno del proposto gravame le ditte reclamanti deducevano: - il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita;
-
l'assenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c.; - l'infondatezza nel merito della domanda proposta;
- la nullità ed inutilizzabilità della ctu redatta in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- l'ambiguità e sproporzione delle misure inibitorie adottate nei confronti dei reclamanti.
Tutto ciò premesso i reclamanti chiedevano al Tribunale di annullare l'ordinanza resa all'esito della fase cautelare e, solo in via subordinata, ne chiedevano la modifica: - limitando l'ordinanza ai soli punti da 1 a 3 contenuti nel
P.Q.M.
, annullando la possibilità di aggravamento delle misure disposto in parte motiva e relative ai punti 6 e 7 della CTU, - rimodulando i punti 1 e 3 in senso meno gravoso per i ricorrenti, limitando le predette prescrizioni su fasce orarie e comunque ai soli giorni del venerdì e sabato, atteso che il weekend è il momento di maggior affluenza di persone nella zona, - rimodulando il punto 3 specificando con più precisione le condotte vietate e le modalità di controllo con conseguente rimodulazione anche della quantificazione delle spese di lite della prima fase, oltre vittoria di spese di lite della presente fase di giudizio, con attribuzione.
Emesso il decreto di fissazione dell'udienza, ritualmente notificato, in data 20/03/2025 si sono costituiti in giudizio Parte_6
, , e il
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
insistendo per il rigetto del reclamo in quanto infondato
[...]
in fatto e in diritto con conseguente conferma dell'ordinanza n.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 1072/2025 e con la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96
c.p.c., il tutto con la vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
In data 21/03/2025 si è costituito in giudizio anche il
[...]
chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata con CP_3
vittoria di spese di lite.
Infine, sempre in data 21/03/2025 hanno spiegato intervento volontario, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel presente giudizio 67 soggetti, tutti residenti in VI ER/Via Cisterna dell'Olio e strade immediatamente adiacenti, aderendo integralmente a tutto quanto affermato, dedotto ed eccepito dagli originari ricorrenti di cui sostenevano le ragioni, ritenendosi anche loro disturbati dalle attività commerciali dei reclamanti che compromettevano gravemente la loro vita familiare.
All'udienza del 2/04/2025, sentiti i procuratori delle parti che si sono, tutti riportati alle rispettive difese, il Collegio ha riservato la decisione.
In primo luogo il Tribunale rileva la tempestività del proposto reclamo.
Ed, infatti, l'impugnazione da parte delle società reclamanti è stata proposta nel rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. atteso che l'ordinanza reclamata è stata comunicata in data 4/02/2025 e il reclamo è stato proposto in data 18/02/2025.
Sempre in via preliminare ritiene il Tribunale che l'intervento volontario spiegato dai 67 residenti in data 21/03/2025 sia inammissibile.
Ed invero, in assenza di norme che disciplinino l'intervento di terzo nel procedimento speciale di cui agli art. 669 bis e segg,
c.p.c., devono ritenersi applicabili anche nel procedimento cautelare gli istituti generali del procedimento ordinario di cognizione.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 Viene, pertanto, in rilievo l'art. 344 c.p.c. secondo cui “Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c.”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
“L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando
l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404
c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”
(cfr. Cass. Sez I, ord. n. 328887 dell'8/01/2022, Cass. Sez. III, sent.
n. 12114 del 23/05/2006 nonché Cass. Sez. L., sent. n.3258 del
5/03/2003).
Ed ancora, per quanto qui di specifico interesse, la Suprema
Corte ha anche chiarito che “Quando l'interventore (come nel caso di specie) pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma, e cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì quale "interesse" che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l'intervento va qualificato adesivo dipendente, e in quanto tale, è inammissibile in appello (Sez. 1, n. 3502, 24/03/1993, Rv. 481527; conf., ex multis,
Cass., nn. 12134/1997; 7914/2002) (cfr. Cass., Sez. II, sent. n.22972 del 22/07/2022).
Ebbene, nell'atto di intervento depositato in data 21/03/2025, espressamente qualificato come adesivo dipendente, i 67
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 interventori hanno dichiarato di aderire integralmente a tutto quanto affermato, dedotto ed eccepito dagli originari ricorrenti essendo anch'essi disturbati dalle attività commerciali reclamanti.
Quindi gli interventori, pur essendo astrattamente titolari di un diritto soggettivo leso dall'attività dei reclamanti non hanno agito in via autonoma per il riconoscimento dello stesso, essendosi limitati a sostenere le ragioni di , Parte_8 Parte_6 Parte_7
e del .
[...] Parte_9
Appare, quindi, evidente, alla luce dei principi sopra riportati della Suprema Corte, l'inammissibilità del suddetto intervento.
Ancora, osserva il Collegio, sempre in via preliminare, che non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità adita ex art. 37 c.p.c. sollevata dalla difesa dei reclamanti per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Ed invero, innanzi al giudice di prime cure il difetto di giurisdizione è stato eccepito solo dalla difesa del Controparte_3
la quale, poi, in questa sede, non ha reiterato l'eccezione, prestando sul punto acquiescenza all'ordinanza oggetto di gravame.
Nello specifico l'Ente territoriale, unico legittimato a riproporre anche nel giudizio di reclamo, il difetto di giurisdizione ha, al contrario, ritenuto che “l'ordinanza non è censurabile sotto il profilo della giurisdizione” in quanto “Nel caso di specie, il rischio di incorrere nel vizio del difetto di giurisdizione, pur paventato dalla scrivente difesa nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. produzione I grado - sub all.1), è stato scongiurato da codesto Tribunale…Il giudice di prime cure non ha, inammissibilmente, sindacato l'esercizio dell'attività amministrativa di governo del territorio, bensì ha accertato, con
l'ausilio del CTU, il superamento oggettivo dei limiti di normale tollerabilità delle immissioni acustiche nella zona indicata nel
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 ricorso proposto ai sensi dell'art.700 c.p.c., fenomeno che ha, ragionevolmente, inteso contrastare con le misure indicate nell'ordinanza in tal sede gravata. Nei limiti della giurisdizione riservata al giudice ordinario nella materia de qua, il Tribunale ha condannato l'amministrazione ad un facere generico”.
Ciò posto, alla luce dell'odierna difesa dal Controparte_3
la questione del difetto di giurisdizione dell'Autorità adita è da considerarsi come rinunciata in base a quanto previsto dall'art. 346
c.p.c. per i giudizi d'appello applicabile, per quanto sopra detto, anche al giudizio ex art. 669 terdecies c.p.c. La norma richiamata prevede “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
In conclusione, alla mancata proposizione di reclamo incidentale da parte del consegue che sulla Controparte_3
questione della giurisdizione debba ritenersi formato il giudicato interno e, di conseguenza, al Collegio è precluso l'esame della questione in oggetto.
Nel merito il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Tra i motivi di impugnazione proposti dalla difesa delle ditte reclamanti vi è la prospettata assenza dei presupposti ex art. 700
c.p.c.- fumus boni iuris e periculum in mora - assenza del requisito dell'imminenza - attualità – urgenza.
Il motivo appare meritevole di accoglimento sotto diversi profili.
E' noto che la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 Occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall'art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè
l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo. Il pregiudizio qualificato dalla norma come “imminente” comporta che lo stesso non sia potenziale, ma attuale e incombente. Ciò significa che, nel momento in cui viene azionata la tutela d'urgenza, deve sussistere una delle seguenti circostanze: 1) i fatti costitutivi della fattispecie pregiudizievole devono aver già iniziato a prodursi, oppure 2) deve sembrare, con sufficiente certezza, che tali effetti si produrranno prima dell'intervento della sentenza di merito, oppure ancora 3) il tempo intercorrente tra il momento in cui sorge il pericolo del realizzarsi dell'evento dannoso e quello della sua effettiva realizzazione deve essere oggettivamente molto breve.
La norma, inoltre, richiede che il ritardo nella tutela possa arrecare un danno “irreparabile”. L'irreparabilità deve essere intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito. Trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto, ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito (c.f.r. ex multis Tribunale Lecce, 8 gennaio
2013).
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 Tanto premesso in punto di diritto, osserva il Collegio che nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione i ricorrenti ( da intendersi esclusivamente le tre persone fisiche non potendosi ipotizzare il pericolo di un danno alla salute per un ente di gestione qual è il Condominio ricorrente) non hanno adeguatamente allegato, prima ancora che provato, la ricorrenza, per ciascuno degli stessi, del pericolo di danno alla salute derivante dalle lamentate immissioni acustiche addebitate all'attività posta in essere dai locali citati in giudizio.
Sul punto va evidenziato che nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare, depositato in data 15/04/2024, i ricorrenti, premesso che il aveva concesso, a far data dalla Controparte_3
delibera n. 281/2020 con la quale l'area in questione era stata Contr trasformata da in area pedonale urbana, ben 35 autorizzazioni e/o concessioni per apertura di locali di somministrazione e altrettante concessioni di suolo pubblico (cfr. pag. 5 ricorso ex art. 700 c.p.c.) sull'area tra VI ER / Via Cisterna dell'Olio, lamentavano che, per effetto delle folle urlanti richiamate dai predetti locali, non era più loro concessa una normale e dignitosa vita familiare e non potevano più continuare a vivere serenamente nella loro abitazione (cfr. pag. 6 ricorso ex art. 700 c.p.c.).
Precisavano, altresì, che il superamento del limite di 55 db di rumore nell' area di VI ER - Via Cisterna dell'Olio, previsto dal
Piano di Zonizzazione Acustica del di Napoli, per CP_3
letteratura medica, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e per l'agenzia Europea per l'Ambiente è assolutamente invalicabile
e la protratta esposizione a livelli di inquinamento superiore, determina malattie quali ipertensione arteriosa, disturbi cardiovascolari, disturbi del sonno e dell'apprendimento, depressione e stress post reattivo oltre a tutta una serie di vere e
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 proprie malattie psichiatriche e psicologiche facilmente comprensibili (cfr. pag. 10 ricorso introduttivo). Infine, deducevano che anche la Corte di Giustizia Europea aveva riconosciuto, in numerose sue pronunce, in applicazione dell'art. 8 CEDU, tutela a soggetti che lamentavano di essere afflitti da immissioni sonore e da altre forme d'inquinamento acustico che rendevano loro impossibile il pacifico godimento della propria abitazione mettendo così a rischio lo loro benessere e la loro salute.
Ebbene, rileva il Collegio che la difesa dei ricorrenti, pur avendo posto argomenti convincenti a sostegno della propria tesi difensiva, non ha, poi, calato i principi, astrattamente dalla stessa richiamati, nella fattispecie concreta. In altri termini i ricorrenti, cioè, non hanno allegato né, tantomeno, provato il concreto e attuale pericolo di danno per la salute di ciascuno degli stessi.
Se è indubbio che da immissioni intollerabili possa derivare un pericolo di danno alla salute, è altrettanto pacifico che tale pericolo di danno non può mai essere presunto richiedendo il nostro ordinamento che il danno (in caso di giudizio di merito) o il solo pericolo di danno (in caso di giudizi cautelari) non sia in re ipsa, ma che vada sempre provato. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno alla salute causato da immissioni intollerabili, ritenendo insufficiente a provarne
l'esistenza la sola produzione di un certificato del medico curante,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 risalente nel tempo, in cui si affermava del tutto genericamente
l'esistenza di uno "stato di ansia” (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 25820 del 10/12/2009 (Rv. 610924 - 01)).
Tale principio, seppur enunciato nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, offre importanti spunti di riflessione anche nell'ipotesi di giudizio cautelare.
Ed invero anche qualora gli istanti agiscano in via d'urgenza
è necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il paventato pericolo sia dalle parti adeguatamente individuato e provato.
Nel caso in esame, al contrario, i ricorrenti nulla hanno dedotto in merito al pericolo - si ribadisce, concreto e attuale - alla salute che ciascuno di essi avrebbe potuto subire in caso di protrazione delle immissioni intollerabili oggetto di causa. Ed invero, non vi sono atti certificati medici che attestino che i ricorrenti, da quando sono iniziate le denunciate immissioni, abbiano subìto un peggioramento delle loro condizioni di salute. Né la prova espletata nel corso del giudizio di primo grado ha fatto emergere il benché minimo elemento da cui poter anche solo ipotizzare il pericolo di un danno imminente e prossimo alla salute dei ricorrenti né un'alterazione significativa dello stile di vita di ciascuno di essi.
Ed invero, i due informatori delle parti istanti escussi, entrambi, nel corso dell'udienza del 3/05/2024, e Parte_69 [...]
hanno reso dichiarazioni di scarso valore ai fini probatori CP_17
che qui interessano non avendo riferito nulla in merito alle specifiche condizioni di salute, di stress o all'alterazione della vita familiare di ciascuno dei ricorrenti a causa delle immissioni provenienti dai locali citati in giudizio.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 In particolare, quanto a osserva il Collegio che, Parte_69
in primo luogo, la stessa, il cui nominativo, tra l'altro, non figura tra i quattro informatori indicati nel ricorso cautelare, si è limitata a dichiarare “Mia madre abita in Napoli al VI della ER 9, al quarto ed ultimo piano” senza, tuttavia, riferire di chi fosse figlia;
di conseguenza non è possibile desumere se le dichiarazioni rese dalla stessa si riferiscano ai soggetti ricorrenti. Ad ogni modo l'informatrice ha anche dichiarato che la madre è disabile e che in più occasioni l'accesso al palazzo le era stato impedito a causa “non solo dalla folla, in certi orari, ma anche sempre da tavolini e sedie collocati dai gestori dei locali”; ha, anche, riferito che dall'appartamento della madre si sentivano “schiamazzi e musica tanto che nella stanza da letto non si può dormire”. Ebbene, a giudizio del Collegio, le dichiarazioni rese risultano, in parte, inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio e, in parte, generiche e valutative e, dunque, non sufficienti a provare il pericolo di un danno alla salute per i ricorrenti.
Parimenti non colgono nel segno neanche le dichiarazioni rilasciate dall'altro informatore, (anch'egli non CP_17
risultante tra gli informatori indicati nel ricorso cautelare), cugino del ricorrente Parte_8
Anche quest'ultimo, dopo aver dichiarato di andare spesso a trovare il cugino, di solito il venerdì ed il sabato sera, ha riferito che laddove abita “l'assembramento di folla è tale che è Parte_8
addirittura difficile uscire dal palazzo. Nell'appartamento di mio cugino, si sente un rumore di sottofondo continuo, fondamentalmente voci umane;
d'estate, con le finestre aperte, si deve elevare molto il volume della televisione per sentire qualcosa”.
Anche tali dichiarazioni, difatti, non offrono elementi di prova decisivi in merito al paventato pericolo di danno per la salute
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15 non solo del ricorrente ma anche e soprattutto di e Pt_8 Pt_6
di . Quanto al primo la rilevata necessità, in Parte_7
occasione delle visite del cugino, di dover elevare, solo di estate, di molto il volume della televisione per consentire agli occupanti della casa di sentire qualcosa, in assenza di ulteriori elementi di prova, non denota de plano un pericolo concreto all'udito e, dunque, alla salute del ricorrente Quanto ai restanti ricorrenti, essendo Pt_8
gli stessi residenti in [...]
considerazioni già esposte, la testimonianza non prova la sussistenza di una situazione analoga a quella del nel Pt_8
periodo estivo.
In definitiva, come tra l'altro correttamente affermato dalla difesa degli odierni reclamanti fin dal primo atto difensivo, il
Collegio ritiene che i ricorrenti non abbiano offerto prove concrete a sostegno della propria domanda cautelare (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta laddove si legge “Controparte non ha prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie asserzioni, finanche da un punto di vista probabilistico, tale da giustificare l'adozione immediata, sebbene alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta lesivo delle ragioni di chi lo subisce.
Ebbene, sul punto, i ricorrenti hanno rappresentato unicamente la generica possibile lesione del diritto alla salute dei residenti come conseguenza notoria della presenza di locali notturni in un centro abitato, nulla specificando in merito alla propria condizione particolare asseritamente messa in pericolo dall'attività dei resistenti e dall'indifferenza del ). CP_3
In definitiva dall'esame della documentazione versata in atti nonché dall'istruttoria espletata non è emerso alcuna prova concreta circa lo stato di salute dei ricorrenti messo in pericolo dalle
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 16 lamentate immissioni acustiche né in merito all'alterazione delle precedenti abitudini di vita dei ricorrenti stessi.
Ma vi è di più.
Per quanto qui di specifico interesse, preme al Collegio anche evidenziare che, per giurisprudenza di merito consolidata, il periculum in mora di cui all'art. 700 c.p.c. va escluso allorquando tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile lasso di tempo.
In argomento il Tribunale Napoli con pronuncia del 5 luglio
2002 ha affermato che “premesso che, ai fini dell'accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica
l'adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso ancorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziale sia decorso un apprezzabile periodo di tempo”.
Ed invero il requisito dell'imminenza-attualità del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. è reputato insussistente in caso di tardiva proposizione della domanda cautelare, ossia quando il ricorrente invochi la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dopo che sia trascorso
(dall'evento lesivo) un periodo di tempo pari a quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito (cfr. Trib. Roma 8/3/2002, LG, 2002,
979; Pret. Milano 25/11/1996, OGL, 1996, 1061; Trib. Livorno
3/8/1994; Pret. Roma 7/4/1990).
Nello specifico è stato affermato che “non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 17 proposizione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando per l'inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell'azione esperita in via ordinaria, senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente e irreparabile, nel senso di pregiudizio che minaccia di determinare una lesione irreversibile alla realizzazione del diritto azionato” (cfr. Pret.
Milano 25.11.1996, OGL, 1996, 1061) e ancora “chi si ritiene titolare di un diritto e ne vuole chiedere la tutela, ove faccia passare per sua inerzia un periodo di tempo superiore a quello presumibilmente necessario per ottenere la decisione nel giudizio ordinario, non può invocare l'applicazione dell'art. 700 c.p.c., assumendo l'esistenza di una urgenza che lui stesso ha ritenuto inesistente non rivolgendosi al giudice tempestivamente” (cfr. Pret.
Taranto 15.7.1986, GM, 1987, I, 1209).
Tanto chiarito in diritto, nel caso in esame è emerso dagli atti di causa che il rilascio di ben 35 autorizzazioni per l'apertura di locali commerciali e altrettante occupazioni di suolo pubblico risale al 2020, epoca in cui, come affermato dalla difesa degli odierni reclamanti già in primo grado e non oggetto di specifica contestazione, gli originari ricorrenti già risiedevano tra VI
ER e Via Cisterna dell'Olio.
Dunque, le immissioni di cui si lamentano i ricorrenti nel ricorso ex 700 c.p.c. hanno avuto inizio, con ogni probabilità, all'incirca 4 anni fa.
Del resto sono proprio gli originari ricorrenti a dichiarare nel ricorso introduttivo che dal 2020, e precisamente dalla delibera n
281 del 6/08/2020, le vie dove gli stessi risiedono si erano trasformate in una zona di movida non sostenibile, con notevole compromissione della salute dei residenti (cfr. pag. 4 ricorso
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 18 cautelare). A conferma di ciò in atti è stato depositato un articolo del giornale La Repubblica – Napoli del 12/08/2020 in cui proprio già lamentava la situazione di degrado del centro Parte_6
storico della città a causa della presenza di “pizzetterie, spritz e musica ad alto volume” (cfr. all. n.1 comparsa di costituzione e risposta ditte resistenti).
Dunque dall'agosto del 2020 all'aprile 2024 (momento di presentazione del ricorso) i ricorrenti nessuna azione giudiziaria hanno mai intrapreso a tutela dei propri diritti, a loro dire, lesi dalle immissioni acustiche dei locali presenti tra VI ER e Via
Cisterna dell'Olio, essendosi limitati solo a firmare la petizione del
26/10/2023 nonché a presentare l'esposto del 16/05/2023 (cfr. all. n
.1 e 13 ricorso introduttivo).
Inoltre, anche nella petizione del 16/05/2023 si legge che la situazione lamentata dai residenti si protraeva dal 2020, ovvero dalla delibera di giunta n. 281/2020. Né le parti ricorrenti hanno dedotto, nel ricorso introduttivo, la sopravvenienza, dal 2020 all'aprile 2024 di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente e irreparabile o quanto meno che abbiano aggravato la situazione di fatto sottesa alla proposizione della domanda.
Ciò posto, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene il
Tribunale che difetti, nel caso di specie, il requisito dell'imminenza
– attualità del pericolo.
Stante, per tutte le ragioni sin qui argomentate, la carenza del necessario requisito del periculum in mora il reclamo deve trovare accoglimento con conseguente parziale riforma dell'ordinanza n.
1072/2025 oggetto di gravame.
Nello specifico l'originario ricorso ex art. 700 c.p.c. non può trovare accoglimento nei confronti dei locali citati in giudizio e,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 19 pertanto, vanno revocate le misure prescritte nei loro confronti dal
Tribunale nei punti n. 1 e 2 del
P.Q.M.
dell'ordinanza reclamata.
Per effetto dell'accoglimento del proposto reclamo l'ordinanza oggetto di gravame va modificata anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali;
sul punto il stante la sua soccombenza nei confronti dei Controparte_3
ricorrenti, va condannato a corrispondere a questi ultimi 1/3 delle spese legali così come liquidate dal giudice di primo grado, mentre i restanti 2/3 vanno posti, sempre il base al principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti ed in favore delle ditte resistenti.
Parimenti anche le spese di ctu, in riforma dell'originaria statuizione, vanno poste per 1/3 a carico del e per Controparte_3
i restanti 2/3 a carico dei ricorrenti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra il
[...]
e i reclamati sono compensate in ragione dell'assenza di CP_3
contrapposizione tra le parti in quanto l ha prestato Controparte_18
acquiescenza all'ordinanza reclamata relativamente alle misure disposte nei suoi confronti;
quanto ai rapporti tra i reclamanti e
, , e il Parte_6 Parte_7 Parte_8
le spese di lite seguono la Parte_9
soccombenza e sono liquidate, d'ufficio, in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e s.m., tenuto conto della natura e del valore della controversia (valore indeterminabile) nonché dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i parametri minimi stante l'assenza di questioni di diritto particolarmente complesse.
Ogni altra questione resta assorbita.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 20
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione collegiale, sciogliendo la riserva, così provvede:
1. Dichiara inammissibili gli interventi volontari di CP_5
e altri;
[...]
2. Accoglie il reclamo proposto da Parte_1
la , la
[...] Parte_2
la la Parte_3 Controparte_15 Parte_5
e la e per l'effetto, previa parziale riforma Controparte_2 dell'ordinanza reclamata, rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, nei loro confronti, da , Parte_6 Parte_7
, e dal
[...] Parte_8 Parte_9
[...
annullando le misure previste nei punti n.1 e 2 del
P.Q.M.
dell'ordinanza n. 1072/2025;
3. Pone le spese di lite di primo grado, così come liquidate dal giudice di prime cure in € 286 per esborsi ed € 6.637 per compensi, per 1/3 in capo al ed a favore CP_3 CP_3
dei ricorrenti;
per i restanti 2/3, in solido, a carico di Parte_6
, , e dal
[...] Parte_7 Parte_8
che dovranno corrisponderli Parte_9
alle ditte resistenti la Parte_1
Individuale , la la Pt_2 Parte_2 Parte_3
la e la Controparte_15 Parte_5 [...]
e per loro in favore degli avv.ti Roberta Valmassoni e CP_2
Francesco Soprano dichiaratisi antistatari;
4. Pone definitivamente le spese di ctu, così come da decreto di liquidazione del 9/11/2024, per 1/3 in capo al CP_3
e per i restanti 2/3, in solido, in capo a
[...] Parte_6
, , e al
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
; Parte_9
5. Compensa le spese di lite della presente fase di giudizio tra il e i reclamati;
Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 21 6. Conferma nel resto l'ordinanza reclamata;
7. Condanna, in solido tra loro, , Parte_6 Parte_7
, e il
[...] Parte_8 Parte_9
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dei reclamanti che si liquidano in complessivi €
3.983,00 di cui € 174,00 per spese documentate ed € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Roberta Valmassoni e Francesco Soprano dichiaratisi antistatari.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio tenutasi in data 2 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta
Il
Presidente
dott.ssa Roberta Di Clemente
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