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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10786/2021 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Federico Lucci
E
Controparte 1
Avv. Antonella Fusco
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
"1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto nonché reciproco consenso per il
rilascio dei passaporti e all'espatrio, e vivranno separati, liberi di fissare ove credono la loro residenza e/o domicilio. 2) Affidare congiuntamente i figli Per 1 e Per_2, con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Per 2 e Per 1 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì sino alla domenica sera,la settimana successiva il martedì e il giovedì sino alle ore 21,00, e così via secondo gli impegni scolastici dei minori ed i turni di lavoro del padre;
nonché per le festività natalizie ad anni alterni, la
Vigilia di Natale e il giorno di Natale;
il 31 dicembre e il Capodanno e la Befana;
per le festività Pasquali il giorno di Pasqua e il Dì dell'Angelo ad anni alterni;
mentre per il periodo estivo i minori rimarranno in compagnia del padre venti giorni (anche non consecutivi) da concordare entro e non oltre il 30/05 di ogni anno nel periodo compreso tra luglio e agosto. I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno del loro compleanno ed entrambi i genitori trascorreranno con i minori il giorno del loro compleanno;
inoltre i minori trascorreranno con padre il giorno della "festa del papà" e con la madre il giorno della "festa della mamma". 4) Il sig. CP_1 rovvederà al mantenimento dei figli versando un contributo mensile pari ad €
400,00 entro il 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Intesa del
Tribunale di Roma da concordarsi preventivamente, salvo urgenze non differibili. Per quanto attiene le spese straordinarie relative ad attività sportive e ludiche e cure ortodontiche esse dovranno essere richieste per il consenso almeno 15 giorni prima per iscritto a mezzo sms. Le visite ed esami specialistici e di controllo, se non urgenti, dovranno svolgersi presso strutture pubbliche e/o convenzionate con il SSN. In caso contrario il genitore verserà la metà del corrispettivo del SSN. 5)La sig.ra Pt 1 con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a rimettere tutte le denunce-querele sporte nei confronti del sig. CP 1 il quale accetterà la rimessione. 6) Allo stesso modo la sig.ra Pt 1 i impegna a non richiedere il pregresso contributo al mantenimento eventualmente non versato dal sig. CP 1 al mese di ottobre 2021 al mese
di ottobre 2024 a patto che il pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie sia sempre puntuale.
7)I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.";
valutato l'interesse dei figli minori, sentiti nel corso del procedimento;
rilevato che in questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuti di compensare le spese di lite, visto l'accordo raggiunto e la natura della causa,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 7.1.2025
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino
parte motiva con riferimento al contenuto ritenere le ulteriori clausole come meri atti
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi