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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1647/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO IL Presidente relatore
LE PI GI
Emanuele Venzo GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1647/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.09.2025, congiuntamente da:
(cod. fisc. ), nato in [...] C.F._1
Montale (PT), il 13.01.1970, residente in [...], Via Arturo
Toscanini, n. 1 Int. 1
e
(cod. fisc. ), nata in [...] C.F._2
Pistoia (PT), il 02.12.1974, residente in [...], Via Antonio
Gramsci, n. 181 Int. 1, rappresentati e difesi dall' Avv. Valentina
Meoni (cod. fisc. C.F._3
con studio in Montale (PT), Email_1
Via Arrigo Boito, n. 26, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Montale (PT) in data 24.01.2007, precisavano che dall'unione erano nati i figli (in data 14.02.2007) e (in Per_1 Per_2 data 17.11.2009).
Le parti evidenziavano che, stante le incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, veniva meno la comunione d'intenti e la prosecuzione della convivenza diveniva intollerabile, cosicché le parti decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La sig. Sig.ra continuerà ad abitare e a mantenere Parte_2 la propria residenza, unitamente al figlio minore e alla figlia Per_2 maggiorenne nella casa coniugale, di cui è esclusiva Per_1 proprietaria, in Montale, Via Antonio Gramsci, 181 Int. 1, che viene dunque alla stessa assegnata. Il sig. dà atto di aver Parte_3 già trasferito la propria residenza in Montale, Via Arturo Toscanini,
n. 1 in immobile dal medesimo condotto in locazione.
3. I coniugi rinunciano alla corresponsione dell'assegno di mantenimento reciproco, dichiarando di essere entrambi, ad oggi, economicamente autosufficienti.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di non avere beni immobili, beni mobili, rapporti finanziari, economici e patrimoniali in comune, e dunque che niente deve essere diviso.
5. Il figlio minore sarà affidato, con l'applicazione dell'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori stabilendo la residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in
Montale, Via Antonio Gramsci, n. 181 Int. 1 e con facoltà del padre
2 di vederlo e contattarlo quando vorrà. I coniugi comparenti si obbligano reciprocamente a somministrare cura, educazione ed istruzione al figlio minore ed a far sì che lo stesso possa Per_2 mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno di loro e anche rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la figlio, relative all'educazione, ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Per contro, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente da ciascun genitore.
Le visite e la frequentazione tra il figlio e il padre, tenuto Per_2 conto dell'età del minore di anni sedici, saranno rimesse prevalentemente alla libera autodeterminazione delle parti, tenendo prioritariamente conto della volontà e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative del minore, e con l'impegno comunque a garantire la permanenza presso il padre una sera infrasettimanale, trattenendosi a cena e a weekend alternati, con possibile pernotto presso lo stesso. La frequentazione tra la figlia maggiorenne e il padre sarà rimessa alla libera Per_1 autodeterminazione delle parti.
6. A titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e Per_2 della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
, il sig. verserà alla sig.ra a Per_1 Parte_3 Parte_2 mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN del conto corrente alle stessa intestato al medesimo note entro e non oltre il giorno 15
(quindici) di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00=
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio -e dunque la complessiva somma di euro 500,00= (cinquecento/00) mensili -che sarà rivalutato ogni dodici mesi secondo le variazioni ISTAT del costo della vita, fino a quando i figli e non saranno Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti. Le parti concordano fin da ora che qualora uno dei due figli dovesse stabilire la propria residenza e/o domicilio altrove, per ragioni di studio e/o di altra natura, l'assegno di mantenimento verrà versato in via diretta dal sig. Parte_3
3 in favore del figlio/a sul conto corrente alla stesso/a intestato. La quota di assegno unico per figli a carico sarà corrisposta direttamente dall' a per quanto di sua competenza. Allo CP_1 Per_1 stesso modo, le parti si accordano fin da ora che la quota di assegno unico per il figlio minorenne , ad oggi devoluta alla Per_2 madre, sarà corrisposta direttamente dall' allo stesso, per CP_1 quanto di sua competenza, al momento del raggiungimento della maggiore età.
Le parti si impegnano fin da ora a completare le pratiche amministrative all'uopo necessarie. La sig.ra Parte_2 provvederà al mantenimento dei figli in via diretta.
7. Per quanto riguarda le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e per il tempo libero e, comunque tutte quelle spese extra indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, le stesse verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno ed il loro rimborso dovrà avvenire secondo l'anzidetta ripartizione proporzionale con le modalità indicate in detto Protocollo, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare nella sua interezza.
8. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto nei loro confronti e nei confronti del figlio minorenne;
Per_2
9. Per accordo tra le parti le spese del giudizio saranno sostenute per l'intero dal sig. Parte_3
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data
27.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
4 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Montale Parte_2
(PT) in data 24.01.2007, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 3, Parte
1, anno 2007);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Presidente relatore
NO IL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO IL Presidente relatore
LE PI GI
Emanuele Venzo GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1647/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.09.2025, congiuntamente da:
(cod. fisc. ), nato in [...] C.F._1
Montale (PT), il 13.01.1970, residente in [...], Via Arturo
Toscanini, n. 1 Int. 1
e
(cod. fisc. ), nata in [...] C.F._2
Pistoia (PT), il 02.12.1974, residente in [...], Via Antonio
Gramsci, n. 181 Int. 1, rappresentati e difesi dall' Avv. Valentina
Meoni (cod. fisc. C.F._3
con studio in Montale (PT), Email_1
Via Arrigo Boito, n. 26, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Montale (PT) in data 24.01.2007, precisavano che dall'unione erano nati i figli (in data 14.02.2007) e (in Per_1 Per_2 data 17.11.2009).
Le parti evidenziavano che, stante le incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, veniva meno la comunione d'intenti e la prosecuzione della convivenza diveniva intollerabile, cosicché le parti decidevano di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La sig. Sig.ra continuerà ad abitare e a mantenere Parte_2 la propria residenza, unitamente al figlio minore e alla figlia Per_2 maggiorenne nella casa coniugale, di cui è esclusiva Per_1 proprietaria, in Montale, Via Antonio Gramsci, 181 Int. 1, che viene dunque alla stessa assegnata. Il sig. dà atto di aver Parte_3 già trasferito la propria residenza in Montale, Via Arturo Toscanini,
n. 1 in immobile dal medesimo condotto in locazione.
3. I coniugi rinunciano alla corresponsione dell'assegno di mantenimento reciproco, dichiarando di essere entrambi, ad oggi, economicamente autosufficienti.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di non avere beni immobili, beni mobili, rapporti finanziari, economici e patrimoniali in comune, e dunque che niente deve essere diviso.
5. Il figlio minore sarà affidato, con l'applicazione dell'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori stabilendo la residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in
Montale, Via Antonio Gramsci, n. 181 Int. 1 e con facoltà del padre
2 di vederlo e contattarlo quando vorrà. I coniugi comparenti si obbligano reciprocamente a somministrare cura, educazione ed istruzione al figlio minore ed a far sì che lo stesso possa Per_2 mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno di loro e anche rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per la figlio, relative all'educazione, ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Per contro, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente da ciascun genitore.
Le visite e la frequentazione tra il figlio e il padre, tenuto Per_2 conto dell'età del minore di anni sedici, saranno rimesse prevalentemente alla libera autodeterminazione delle parti, tenendo prioritariamente conto della volontà e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative del minore, e con l'impegno comunque a garantire la permanenza presso il padre una sera infrasettimanale, trattenendosi a cena e a weekend alternati, con possibile pernotto presso lo stesso. La frequentazione tra la figlia maggiorenne e il padre sarà rimessa alla libera Per_1 autodeterminazione delle parti.
6. A titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e Per_2 della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
, il sig. verserà alla sig.ra a Per_1 Parte_3 Parte_2 mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN del conto corrente alle stessa intestato al medesimo note entro e non oltre il giorno 15
(quindici) di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00=
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio -e dunque la complessiva somma di euro 500,00= (cinquecento/00) mensili -che sarà rivalutato ogni dodici mesi secondo le variazioni ISTAT del costo della vita, fino a quando i figli e non saranno Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti. Le parti concordano fin da ora che qualora uno dei due figli dovesse stabilire la propria residenza e/o domicilio altrove, per ragioni di studio e/o di altra natura, l'assegno di mantenimento verrà versato in via diretta dal sig. Parte_3
3 in favore del figlio/a sul conto corrente alla stesso/a intestato. La quota di assegno unico per figli a carico sarà corrisposta direttamente dall' a per quanto di sua competenza. Allo CP_1 Per_1 stesso modo, le parti si accordano fin da ora che la quota di assegno unico per il figlio minorenne , ad oggi devoluta alla Per_2 madre, sarà corrisposta direttamente dall' allo stesso, per CP_1 quanto di sua competenza, al momento del raggiungimento della maggiore età.
Le parti si impegnano fin da ora a completare le pratiche amministrative all'uopo necessarie. La sig.ra Parte_2 provvederà al mantenimento dei figli in via diretta.
7. Per quanto riguarda le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e per il tempo libero e, comunque tutte quelle spese extra indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, le stesse verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno ed il loro rimborso dovrà avvenire secondo l'anzidetta ripartizione proporzionale con le modalità indicate in detto Protocollo, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare nella sua interezza.
8. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto nei loro confronti e nei confronti del figlio minorenne;
Per_2
9. Per accordo tra le parti le spese del giudizio saranno sostenute per l'intero dal sig. Parte_3
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data
27.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
4 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Montale Parte_2
(PT) in data 24.01.2007, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 3, Parte
1, anno 2007);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Presidente relatore
NO IL
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