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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
LA ER, RE
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 196/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 727/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190009001735000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190009001735000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.727/2022, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120190009001735 notificata il 03/09/2019 per l'importo complessivo di
€ 16.136,71, afferente a due separate iscrizioni a ruolo effettuate dal Comune di Aragona a titolo di IMU, rispettivamente per l'anno 2012 e per l'anno 2013.
La ricorrente formulava quattro motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento;
2) Elusione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento;
3) Omessa/Invalida notifica degli atti presupposti;
4) Omessa sottoscrizione dei ruoli sottostanti alla cartella.
L'Agente della riscossione chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo in relazione ad ognuno dei quattro motivi.
La C.T.P. di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Con l'appello la società Ricorrente_1 S.r.l. ha insistito per l'annullamento della cartella di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati il primo ed il terzo motivo dell'originario ricorso.
Con nota depositata l'11/12/2024 l'appellante ha:
- dichiarato, e documentato, di avere aderito alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) e di avere pagato le rate già scadute;
- chiesto l'estinzione del processo.
Con controdeduzioni del 02/01/2025 Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto “di dichiarare e ritenere la chiesta rinuncia al giudizio da parte dell'appellante e l'accettazione da parte dell'appellata per l'avvenuta adesione alla definizione agevolata, con condanna alle spese e compensi di causa, con la conseguente estinzione del giudizio”.
Con ordinanza n.197/2025 dei 27-28/01/2025 questa Corte ha dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
Con memoria del 16/12/2025 l'appellante ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito dalla Legge n.108/2025, con la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere dato atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 05/04/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento n.29120190009001735;
- depositato: a) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione del pagamento della prima rata nei termini di legge;
c) l'attestazione del tempestivo pagamento di cinque ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatole dall'agente della riscossione;
- rappresentato che l'ultima di tali rate scadrà il 30/11/2027.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
La società contribuente ha, dunque, effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR LL NI RA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
LA ER, RE
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 196/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 727/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190009001735000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190009001735000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.727/2022, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120190009001735 notificata il 03/09/2019 per l'importo complessivo di
€ 16.136,71, afferente a due separate iscrizioni a ruolo effettuate dal Comune di Aragona a titolo di IMU, rispettivamente per l'anno 2012 e per l'anno 2013.
La ricorrente formulava quattro motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento;
2) Elusione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento;
3) Omessa/Invalida notifica degli atti presupposti;
4) Omessa sottoscrizione dei ruoli sottostanti alla cartella.
L'Agente della riscossione chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo in relazione ad ognuno dei quattro motivi.
La C.T.P. di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Con l'appello la società Ricorrente_1 S.r.l. ha insistito per l'annullamento della cartella di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati il primo ed il terzo motivo dell'originario ricorso.
Con nota depositata l'11/12/2024 l'appellante ha:
- dichiarato, e documentato, di avere aderito alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) e di avere pagato le rate già scadute;
- chiesto l'estinzione del processo.
Con controdeduzioni del 02/01/2025 Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto “di dichiarare e ritenere la chiesta rinuncia al giudizio da parte dell'appellante e l'accettazione da parte dell'appellata per l'avvenuta adesione alla definizione agevolata, con condanna alle spese e compensi di causa, con la conseguente estinzione del giudizio”.
Con ordinanza n.197/2025 dei 27-28/01/2025 questa Corte ha dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
Con memoria del 16/12/2025 l'appellante ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito dalla Legge n.108/2025, con la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere dato atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 05/04/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento n.29120190009001735;
- depositato: a) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
b) l'attestazione del pagamento della prima rata nei termini di legge;
c) l'attestazione del tempestivo pagamento di cinque ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatole dall'agente della riscossione;
- rappresentato che l'ultima di tali rate scadrà il 30/11/2027.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
La società contribuente ha, dunque, effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR LL NI RA