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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1
domiciliato (anche telematicamente) da/presso avv. ALESSANDRINI PAOLO, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
CONCLUSIONI
Per il solo ricorrente, come da ricorso introduttivo: “annullare, revocare e/o disapplicare, per tutte le ragioni esposte nella superiore premessa, il decreto di liquidazione del PSS emesso in favore del sig. dal Tribunale di Ancona, notificato a mezzo PEC allo scrivente Parte_1 difensor roc. Civ. R.G. n. 5520/2021, limitatamente alla parte in cui è stata esclusa la liquidazione dei compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria e/ di trattazione;
e per l'effetto, riconoscere come spettanti per l'attività svolta i compensi relativi alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttoria e/ di trattazione e, conseguentemente, procedere alla liquidazione degli stessi come indicati nell'istanza di liquidazione e nota spese depositata nel giudizio RG n. 5520/2021 in favore del ricorrente e/o in base al protocollo vigente;
in ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di lite anche del presente giudizio”. pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in atti, proposto per conto del signor veniva Parte_1 impugnato il decreto di data 16/04/2024, notificato a mezzo PEC in data 19/04/2024, di liquidazione del compenso professionale per l'attività prestata dal predetto avvocato dall'avvocato Paolo Alessandrini in favore del ricorrente in seno al procedimento Pt_1 rubricato al n. 5520/2021 R.G., iscritto a seguito di ricorso, ex art. 3, co. 3-bis, e ss. d.l.vo n. 25/2008, avverso il provvedimento che disponeva il trasferimento del in CP_2
Germania, quale Stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale a' sensi dell'art. 18.1.b del Regolamento UE n. 604/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il Giudice, in sede di liquidazione del compenso dovuto per la superiore attività difensiva, stante l'ammissione di
[...] al gratuito patrocinio, non aveva riconosciuto come dovuto il compenso in Pt_1 parola per la fase di studio, per quella introduttiva e per la fase istruttoria/trattazione, limitandosi a liquidare solo la fase decisoria per Euro 50,00, sul presupposto che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato fosse stata depositata soltanto in data 06/12/2021 e, quindi, dopo il deposito del ricorso introduttivo. Ad onta della successiva nota del difensore, di data 19/04/2024, con cui veniva chiesta una rettifica del decreto di liquidazione, rilevando che, per mero errore materiale, il C.O.A. aveva considerato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio che qui ci occupa come presentata in data 06/12/2021 mentre la stessa era stata, in realtà, depositata in data 03/12/2021 (avendo all'uopo il difensore avanzato anche istanza di correzione della delibera del C.O.A.), con decreto comunicato in data 24/04/2024, il Tribunale rigettava l'istanza, ritenendo non ricorrere un'ipotesi di errore materiale, quanto, piuttosto, una censura di merito del decreto di liquidazione.
Viene, dunque, prodotta nel presente giudizio la delibera C.O.A., che, preso atto dell'errore presente nel primo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, confermava detta amissione, specificando come la relativa istanza fosse stata effettivamente depositata in data 03/12/2021.
Vieppiù, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva errato in quanto, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, lo steso avrebbe dovuto, in ogni caso, riconoscere, ai fini del computo del compenso, la fase di studio.
Insta, pertanto, per il riconoscimento e la liquidazione dei compensi spettanti per tutte le fasi, di studio, introduttiva, istruttoria/trazione (oltre alla decisoria, invero, già liquidata).
2. All'udienza cartolare, differita al 5/02/2025, solamente il ricorrente ha depositato note scritte.
3. Il resistente non è costituito, per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_1
4. Ebbene, il ricorso è inammissibile in quanto non sussiste la legittimazione attiva in capo all'odierno ricorrente.
E', difatti, insegnamento costante della Suprema Corte quello secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento pagina 2 di 3 di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese sia soltanto il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo.
Secondo l'indirizzo seguito dai Giudici di Legittimità, il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del d.P.R. 115/2002, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra l'assistito e il difensore, instaura, piuttosto, un rapporto tra questi e lo Stato, in forza del quale l'avvocato è l'unico soggetto titolare del diritto al compenso nei confronti dell'Erario, con esclusione del patrocinato, e, quindi, l'unico legittimato ad agire avverso il provvedimento che liquida le spese, a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale (in tal senso, cfr. Cass. 27 gennaio 2015, n. 1539, id., Rep. 2015, voce cit., n. 22; Cass. 15 maggio 2014, n. 10750, id., Rep. 2014, voce cit., n. 30; Cass. 12 agosto 2011, n. 17247, id., Rep. 2011, voce cit., n. 35; da ultimo, cfr. Cass., nn. 1376/2023 e 8291/2023).
In particolare, il soggetto patrocinato non può considerarsi soccombente nel procedimento per il quale è stato ammesso al gratuito patrocinio né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.
Dal momento che, nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto con ricorso proposto dalla parte rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Alessandrini, e non Parte_1 già da questi in proprio, il ricorso non può essere accolto.
Quanto sopra esonera la scrivente dall'esaminare le censure di merito mosse dal ricorrente nei confronti del decreto opposto.
5. Attesa la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nulla si statuisce sulle spese.
P.Q.M.
DICHIARA il ricorso inammissibile;
NULLA sulle spese.
Ancona, lì 17/IV/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1
domiciliato (anche telematicamente) da/presso avv. ALESSANDRINI PAOLO, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
CONCLUSIONI
Per il solo ricorrente, come da ricorso introduttivo: “annullare, revocare e/o disapplicare, per tutte le ragioni esposte nella superiore premessa, il decreto di liquidazione del PSS emesso in favore del sig. dal Tribunale di Ancona, notificato a mezzo PEC allo scrivente Parte_1 difensor roc. Civ. R.G. n. 5520/2021, limitatamente alla parte in cui è stata esclusa la liquidazione dei compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria e/ di trattazione;
e per l'effetto, riconoscere come spettanti per l'attività svolta i compensi relativi alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttoria e/ di trattazione e, conseguentemente, procedere alla liquidazione degli stessi come indicati nell'istanza di liquidazione e nota spese depositata nel giudizio RG n. 5520/2021 in favore del ricorrente e/o in base al protocollo vigente;
in ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di lite anche del presente giudizio”. pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in atti, proposto per conto del signor veniva Parte_1 impugnato il decreto di data 16/04/2024, notificato a mezzo PEC in data 19/04/2024, di liquidazione del compenso professionale per l'attività prestata dal predetto avvocato dall'avvocato Paolo Alessandrini in favore del ricorrente in seno al procedimento Pt_1 rubricato al n. 5520/2021 R.G., iscritto a seguito di ricorso, ex art. 3, co. 3-bis, e ss. d.l.vo n. 25/2008, avverso il provvedimento che disponeva il trasferimento del in CP_2
Germania, quale Stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale a' sensi dell'art. 18.1.b del Regolamento UE n. 604/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il Giudice, in sede di liquidazione del compenso dovuto per la superiore attività difensiva, stante l'ammissione di
[...] al gratuito patrocinio, non aveva riconosciuto come dovuto il compenso in Pt_1 parola per la fase di studio, per quella introduttiva e per la fase istruttoria/trattazione, limitandosi a liquidare solo la fase decisoria per Euro 50,00, sul presupposto che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato fosse stata depositata soltanto in data 06/12/2021 e, quindi, dopo il deposito del ricorso introduttivo. Ad onta della successiva nota del difensore, di data 19/04/2024, con cui veniva chiesta una rettifica del decreto di liquidazione, rilevando che, per mero errore materiale, il C.O.A. aveva considerato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio che qui ci occupa come presentata in data 06/12/2021 mentre la stessa era stata, in realtà, depositata in data 03/12/2021 (avendo all'uopo il difensore avanzato anche istanza di correzione della delibera del C.O.A.), con decreto comunicato in data 24/04/2024, il Tribunale rigettava l'istanza, ritenendo non ricorrere un'ipotesi di errore materiale, quanto, piuttosto, una censura di merito del decreto di liquidazione.
Viene, dunque, prodotta nel presente giudizio la delibera C.O.A., che, preso atto dell'errore presente nel primo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, confermava detta amissione, specificando come la relativa istanza fosse stata effettivamente depositata in data 03/12/2021.
Vieppiù, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva errato in quanto, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, lo steso avrebbe dovuto, in ogni caso, riconoscere, ai fini del computo del compenso, la fase di studio.
Insta, pertanto, per il riconoscimento e la liquidazione dei compensi spettanti per tutte le fasi, di studio, introduttiva, istruttoria/trazione (oltre alla decisoria, invero, già liquidata).
2. All'udienza cartolare, differita al 5/02/2025, solamente il ricorrente ha depositato note scritte.
3. Il resistente non è costituito, per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_1
4. Ebbene, il ricorso è inammissibile in quanto non sussiste la legittimazione attiva in capo all'odierno ricorrente.
E', difatti, insegnamento costante della Suprema Corte quello secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento pagina 2 di 3 di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese sia soltanto il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo.
Secondo l'indirizzo seguito dai Giudici di Legittimità, il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del d.P.R. 115/2002, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra l'assistito e il difensore, instaura, piuttosto, un rapporto tra questi e lo Stato, in forza del quale l'avvocato è l'unico soggetto titolare del diritto al compenso nei confronti dell'Erario, con esclusione del patrocinato, e, quindi, l'unico legittimato ad agire avverso il provvedimento che liquida le spese, a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale (in tal senso, cfr. Cass. 27 gennaio 2015, n. 1539, id., Rep. 2015, voce cit., n. 22; Cass. 15 maggio 2014, n. 10750, id., Rep. 2014, voce cit., n. 30; Cass. 12 agosto 2011, n. 17247, id., Rep. 2011, voce cit., n. 35; da ultimo, cfr. Cass., nn. 1376/2023 e 8291/2023).
In particolare, il soggetto patrocinato non può considerarsi soccombente nel procedimento per il quale è stato ammesso al gratuito patrocinio né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.
Dal momento che, nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto con ricorso proposto dalla parte rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Alessandrini, e non Parte_1 già da questi in proprio, il ricorso non può essere accolto.
Quanto sopra esonera la scrivente dall'esaminare le censure di merito mosse dal ricorrente nei confronti del decreto opposto.
5. Attesa la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nulla si statuisce sulle spese.
P.Q.M.
DICHIARA il ricorso inammissibile;
NULLA sulle spese.
Ancona, lì 17/IV/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 3 di 3