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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2628/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14601/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Telefono_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 28 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 28 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088439548000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2802/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 07120250088439548000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2020 per l'importo complessivo di € 507,16 notificata in data sconosciuta, ha proposto ricorso in data 28.06.2025, depositandolo in data 31.07.2025 avente n. di R.G. 14601/2025, eccependo:
– la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi – prescrizione e decadenza della tassa automobilistica;
– la nullità della cartella di pagamento per carenza di legittimazione passiva in quanto la sig.ra Ricorrente_1
, in data 26.03.2014 non era più nel possesso materiale del veicolo Targa_1 come da denuncia di perdita di possesso presso il pubblico registro automobilistico di Napoli;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec in formato .eml. Non risulta depositato alcun atto da cui si possa evincere la data di notifica dell'atto impugnato, e neanche viene indicata da parte ricorrente la data di notifica dell'atto impugnato. Neppure è indicata la data di emissione dell'atto da cui far decorrere i termini per l'impugnazione.
Se il ricorrente non indica e non dimostra la data di ricevimento dell'atto impugnato, il giudice non può verificare il rispetto del termine perentorio per l'impugnazione e di conseguenza il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile senza poter essere esaminato nel merito (Civile Ord. Sez. 5 Num. 28804 Anno
2025). Pertanto il ricorso viene dichiarato inammissibile, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente procedimento, liquidate in € 100,00 (euro cento / 00), oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
AL IL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14601/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Telefono_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 28 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 28 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088439548000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2802/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 07120250088439548000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2020 per l'importo complessivo di € 507,16 notificata in data sconosciuta, ha proposto ricorso in data 28.06.2025, depositandolo in data 31.07.2025 avente n. di R.G. 14601/2025, eccependo:
– la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi – prescrizione e decadenza della tassa automobilistica;
– la nullità della cartella di pagamento per carenza di legittimazione passiva in quanto la sig.ra Ricorrente_1
, in data 26.03.2014 non era più nel possesso materiale del veicolo Targa_1 come da denuncia di perdita di possesso presso il pubblico registro automobilistico di Napoli;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec in formato .eml. Non risulta depositato alcun atto da cui si possa evincere la data di notifica dell'atto impugnato, e neanche viene indicata da parte ricorrente la data di notifica dell'atto impugnato. Neppure è indicata la data di emissione dell'atto da cui far decorrere i termini per l'impugnazione.
Se il ricorrente non indica e non dimostra la data di ricevimento dell'atto impugnato, il giudice non può verificare il rispetto del termine perentorio per l'impugnazione e di conseguenza il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile senza poter essere esaminato nel merito (Civile Ord. Sez. 5 Num. 28804 Anno
2025). Pertanto il ricorso viene dichiarato inammissibile, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente procedimento, liquidate in € 100,00 (euro cento / 00), oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
AL IL