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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6770/2022, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, vertente
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Giovanni Parte_1 C.F._1
Stranieri (C.F. ) C.F._2
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore (C.F. e P.IVA ), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti (C.F. ) C.F._3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.15097 pubblicata il 17.10.2022 dal
Tribunale Ordinario di Roma.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.01.2020, ha evocato in Parte_1 giudizio la , al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, per le causali tutte spiegate in narrativa, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la “
[...]
”, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Land Rover, modello Range Rover, targato EL320AV, di sua proprietà, occorso in data 27.09.2018, dell'importo di € 27.900,00, ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ed interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario” A sostegno della spiegata domanda, l'odierno appellante deduceva:
Pagina 1 a) che in data 27 settembre 2018, alle ore 00,50 circa, aveva presentato, presso la Questura di Roma – Commissariato P.S. Esposizione, Viale Asia n. 32, denuncia di furto del proprio veicolo di marca Land Rover, targato
EL320AV, esponendo che tra le ore 21,00 e le ore 23,00 del giorno
26.09.2018, il suddetto veicolo veniva sottratto da ignoti mentre era regolarmente parcheggiato in Roma, Via Tommaso Arcidiacono;
b) che in data 26.09.2018, veniva inoltrata, alla Compagnia
[...]
” quale assicuratrice dell'autovettura Controparte_1 di sua proprietà – giusto contratto di assicurazione sottoscritto in data
29.05.2018 – Polizza n. 00052633409341, richiesta di indennizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209; c) che nonostante i reiterati solleciti verbali e telefonici, la Compagnia non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo, fino a che, con lettera raccomandata del 3.12.2018, a firma del liquidatore, Sig. , Controparte_2 respingeva formalmente la richiesta, rappresentando che la circostanza che il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo al momento del furto, risultava ostativo alla liquidazione del sinistro;
d) che, all'oscuro di detta ultima circostanza, effettuava gli accertamenti del caso, e veniva così a scoprire che il fermo era stato iscritto per la somma di Euro 195,32, a fronte di una differenza di imposta di bollo non assolta integralmente;
f) che, pur a fronte dell'illegittima iscrizione del fermo – preclusa dalla legge per i debiti inferiori ad Euro 800,00 – al fine di risolvere comunque, in tempi rapidi, la questione, effettuava - comunque - il pagamento, così definendo la propria posizione con l' Controparte_3
, ed ottenendo così l'immediata cancellazione per revoca del fermo
[...] amministrativo;
g) che con varie successive richieste alla società assicuratrice richiedeva ulteriormente e con esito infruttuoso la liquidazione dell'indennizzo, h) che il valore assicurato dell'autovettura oggetto di furto, come risultante dall'ultimo certificato di assicurazione, è pari ad € 27.900,00.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
[...]
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro attesa la clausola di esclusione prevista in polizza e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
1. sempre in via principale: accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro per la violazione, da parte dell'assicurato, degli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto respingere la domanda attorea;
2. ancora in via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata;
3. in via subordinata: nel caso denegato di accoglimento della domanda attorea: a) rigettare le richieste risarcitorie dell'attrice perché infondate e non provate;
b) liquidare l'indennizzo che verrà eventualmente accertato nei limiti delle condizioni di polizza, tenendo conto dello scoperto
Pagina 2 di polizza e del minimo ivi previsto, che restano a carico dell'assicurato; c) negare sull'importo eventualmente liquidato il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla
Giurisprudenza della Suprema Corte;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Istruita documentalmente la causa, respinte le prove orali, il giudice di prime cure respingeva la domanda, con sentenza n. 15097 depositata il 17.10.2022, condannando l'attore al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori di legge. IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge”.
Il primo giudice, premesso che “quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha l'onere di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto”, ha rilevato che “ Nel caso in esame a sostegno del fatto dedotto, parte attrice ha prodotto la sola denuncia di furto presentata oralmente dinanzi ai Carabinieri di Roma –
Esposizione in data 27.09.2018 alle ore 00,50; tuttavia la denuncia ai carabinieri è fide facente soltanto in relazione alle circostanze personalmente constatate dal pubblico ufficiale e non a quelle apprese de relato: è stato, infatti, condivisibilmente affermato che “i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese “de relato”, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del Giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento” (Cass. 13449/2004; Cass. 10128/2003). Pertanto, la denuncia prodotta rappresenta soltanto un elemento che avrebbe avuto bisogno di un ulteriore sostegno probatorio al fine di dimostrare l'avvenuto furto”.
Ha inoltre ritenuto che fosse rimasto privo di adeguato riscontro il valore del vicolo, e pertanto ha concluso che “parte attrice non abbia compiutamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante con conseguente rigetto della domanda”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la parte attrice soccombente, deducendone la erroneità per:
1) Vizio di motivazione;
2) Motivazione carente, insufficiente e, soprattutto, erronea;
3) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove da parte del Giudice,
4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di soccombenza.
Pagina 3 In particolare, l'appellante ha dedotto che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la documentazione prodotta sarebbe sufficiente a provare il diritto azionato, con le conseguenze sulla statuizione sulle spese, e ha chiesto quindi la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello, e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, già fissata ex art. 281 sexies c.p.c, la causa è stata assegnata in decisione. L'appello è infondato. I motivi di appello, invero, non appaiono idonei ad inficiare la motivazione del primo giudice, atteso che la domanda è stata respinta per mancanza di prova adeguata del fatto storico del furto, avendo la parte attrice a tal fine prodotto solo la denuncia di furto, mentre l'appellante richiama l'ulteriore documentazione prodotta, afferente la polizza stipulata e altre circostanze che in alcun modo incidono sulla prova del furto. Ed infatti, l'appellante ha richiamato, ai fini della prova del furto: a) la denuncia di furto del 26 settembre 2018, b) l'estratto cronologico generale ed il certificato di spossessamento da richiedere al PRA;
c) la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, etc.);
e) il certificato contratto di assicurazione n. 00052633409341;
f) il certificato di cancellazione del fermo amministrativo;
e, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.: g) la scrittura privata del 9.12.2014, con la quale ha acquistato, Parte_1 dalla Autostar Flaminia S.p.A., al prezzo di euro 43.800,00, l'autovettura Land Rover tg. EL320AV, oggetto di furto;
h) la procura a vendere rilasciata in favore della Compagnia;
concludendo che pertanto “Nel caso di specie, risulta per tabulas, come detto, onere sia stato ampiamente assolto, avendo, il Sig. dapprima inviato Pt_1 all'Assicurazione e poi depositato, in uno con l'atto di citazione introduttivo.
Come appare evidente dalla natura dei documenti prodotti dall'appellante, essi non sono in alcun modo idonei a provare il fatto storico del furto dedotto, su cui la domanda è fondata, atteso che essi si riferiscono alla proprietà della autovettura e non al suo furto, a cui è riferibile unicamente la denuncia di furto che in quanto (unico) elemento indiziario, non può assurgere a prova del fatto dedotto a fondamento della domanda. I restanti documenti invocati a sostegno dell'appello non assumono alcun rilievo ai fini della prova del furto.
Né può ritenersi che tale fatto sia incontestato, atteso che la società assicuratrice ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione di primo grado che fosse onere dell'attore provare tra l'altro “l'effettiva verificazione del sinistro”. Poiché tale prova è mancata, alla luce della citata documentazione richiamata anche in questa sede di appello, che è a tal fine irrilevante (salvo la denuncia di furto, che tuttavia costituisce solo un indizio), l'appello risulta infondato e deve essere respinto. Resta assorbita ogni altro motivo di appello e ogni altra eccezione di parte appellata.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore al valore medio
(in relazione allo scaglione di riferimento del valore indeterminabile della causa di
Pagina 4 complessità bassa) stante la non complessità delle questioni trattate, e senza la fase istruttoria /trattazione, che è mancata in questa sede di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 aprile 2025
La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6770/2022, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, vertente
Tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Giovanni Parte_1 C.F._1
Stranieri (C.F. ) C.F._2
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore (C.F. e P.IVA ), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti (C.F. ) C.F._3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.15097 pubblicata il 17.10.2022 dal
Tribunale Ordinario di Roma.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.01.2020, ha evocato in Parte_1 giudizio la , al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, per le causali tutte spiegate in narrativa, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la “
[...]
”, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Land Rover, modello Range Rover, targato EL320AV, di sua proprietà, occorso in data 27.09.2018, dell'importo di € 27.900,00, ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ed interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario” A sostegno della spiegata domanda, l'odierno appellante deduceva:
Pagina 1 a) che in data 27 settembre 2018, alle ore 00,50 circa, aveva presentato, presso la Questura di Roma – Commissariato P.S. Esposizione, Viale Asia n. 32, denuncia di furto del proprio veicolo di marca Land Rover, targato
EL320AV, esponendo che tra le ore 21,00 e le ore 23,00 del giorno
26.09.2018, il suddetto veicolo veniva sottratto da ignoti mentre era regolarmente parcheggiato in Roma, Via Tommaso Arcidiacono;
b) che in data 26.09.2018, veniva inoltrata, alla Compagnia
[...]
” quale assicuratrice dell'autovettura Controparte_1 di sua proprietà – giusto contratto di assicurazione sottoscritto in data
29.05.2018 – Polizza n. 00052633409341, richiesta di indennizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209; c) che nonostante i reiterati solleciti verbali e telefonici, la Compagnia non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo, fino a che, con lettera raccomandata del 3.12.2018, a firma del liquidatore, Sig. , Controparte_2 respingeva formalmente la richiesta, rappresentando che la circostanza che il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo al momento del furto, risultava ostativo alla liquidazione del sinistro;
d) che, all'oscuro di detta ultima circostanza, effettuava gli accertamenti del caso, e veniva così a scoprire che il fermo era stato iscritto per la somma di Euro 195,32, a fronte di una differenza di imposta di bollo non assolta integralmente;
f) che, pur a fronte dell'illegittima iscrizione del fermo – preclusa dalla legge per i debiti inferiori ad Euro 800,00 – al fine di risolvere comunque, in tempi rapidi, la questione, effettuava - comunque - il pagamento, così definendo la propria posizione con l' Controparte_3
, ed ottenendo così l'immediata cancellazione per revoca del fermo
[...] amministrativo;
g) che con varie successive richieste alla società assicuratrice richiedeva ulteriormente e con esito infruttuoso la liquidazione dell'indennizzo, h) che il valore assicurato dell'autovettura oggetto di furto, come risultante dall'ultimo certificato di assicurazione, è pari ad € 27.900,00.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
[...]
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro attesa la clausola di esclusione prevista in polizza e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
1. sempre in via principale: accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro per la violazione, da parte dell'assicurato, degli obblighi contrattuali e di legge e per l'effetto respingere la domanda attorea;
2. ancora in via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata;
3. in via subordinata: nel caso denegato di accoglimento della domanda attorea: a) rigettare le richieste risarcitorie dell'attrice perché infondate e non provate;
b) liquidare l'indennizzo che verrà eventualmente accertato nei limiti delle condizioni di polizza, tenendo conto dello scoperto
Pagina 2 di polizza e del minimo ivi previsto, che restano a carico dell'assicurato; c) negare sull'importo eventualmente liquidato il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla
Giurisprudenza della Suprema Corte;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Istruita documentalmente la causa, respinte le prove orali, il giudice di prime cure respingeva la domanda, con sentenza n. 15097 depositata il 17.10.2022, condannando l'attore al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori di legge. IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge”.
Il primo giudice, premesso che “quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha l'onere di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto”, ha rilevato che “ Nel caso in esame a sostegno del fatto dedotto, parte attrice ha prodotto la sola denuncia di furto presentata oralmente dinanzi ai Carabinieri di Roma –
Esposizione in data 27.09.2018 alle ore 00,50; tuttavia la denuncia ai carabinieri è fide facente soltanto in relazione alle circostanze personalmente constatate dal pubblico ufficiale e non a quelle apprese de relato: è stato, infatti, condivisibilmente affermato che “i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese “de relato”, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del Giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento” (Cass. 13449/2004; Cass. 10128/2003). Pertanto, la denuncia prodotta rappresenta soltanto un elemento che avrebbe avuto bisogno di un ulteriore sostegno probatorio al fine di dimostrare l'avvenuto furto”.
Ha inoltre ritenuto che fosse rimasto privo di adeguato riscontro il valore del vicolo, e pertanto ha concluso che “parte attrice non abbia compiutamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante con conseguente rigetto della domanda”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la parte attrice soccombente, deducendone la erroneità per:
1) Vizio di motivazione;
2) Motivazione carente, insufficiente e, soprattutto, erronea;
3) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove da parte del Giudice,
4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di soccombenza.
Pagina 3 In particolare, l'appellante ha dedotto che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la documentazione prodotta sarebbe sufficiente a provare il diritto azionato, con le conseguenze sulla statuizione sulle spese, e ha chiesto quindi la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello, e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, già fissata ex art. 281 sexies c.p.c, la causa è stata assegnata in decisione. L'appello è infondato. I motivi di appello, invero, non appaiono idonei ad inficiare la motivazione del primo giudice, atteso che la domanda è stata respinta per mancanza di prova adeguata del fatto storico del furto, avendo la parte attrice a tal fine prodotto solo la denuncia di furto, mentre l'appellante richiama l'ulteriore documentazione prodotta, afferente la polizza stipulata e altre circostanze che in alcun modo incidono sulla prova del furto. Ed infatti, l'appellante ha richiamato, ai fini della prova del furto: a) la denuncia di furto del 26 settembre 2018, b) l'estratto cronologico generale ed il certificato di spossessamento da richiedere al PRA;
c) la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, etc.);
e) il certificato contratto di assicurazione n. 00052633409341;
f) il certificato di cancellazione del fermo amministrativo;
e, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.: g) la scrittura privata del 9.12.2014, con la quale ha acquistato, Parte_1 dalla Autostar Flaminia S.p.A., al prezzo di euro 43.800,00, l'autovettura Land Rover tg. EL320AV, oggetto di furto;
h) la procura a vendere rilasciata in favore della Compagnia;
concludendo che pertanto “Nel caso di specie, risulta per tabulas, come detto, onere sia stato ampiamente assolto, avendo, il Sig. dapprima inviato Pt_1 all'Assicurazione e poi depositato, in uno con l'atto di citazione introduttivo.
Come appare evidente dalla natura dei documenti prodotti dall'appellante, essi non sono in alcun modo idonei a provare il fatto storico del furto dedotto, su cui la domanda è fondata, atteso che essi si riferiscono alla proprietà della autovettura e non al suo furto, a cui è riferibile unicamente la denuncia di furto che in quanto (unico) elemento indiziario, non può assurgere a prova del fatto dedotto a fondamento della domanda. I restanti documenti invocati a sostegno dell'appello non assumono alcun rilievo ai fini della prova del furto.
Né può ritenersi che tale fatto sia incontestato, atteso che la società assicuratrice ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione di primo grado che fosse onere dell'attore provare tra l'altro “l'effettiva verificazione del sinistro”. Poiché tale prova è mancata, alla luce della citata documentazione richiamata anche in questa sede di appello, che è a tal fine irrilevante (salvo la denuncia di furto, che tuttavia costituisce solo un indizio), l'appello risulta infondato e deve essere respinto. Resta assorbita ogni altro motivo di appello e ogni altra eccezione di parte appellata.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore al valore medio
(in relazione allo scaglione di riferimento del valore indeterminabile della causa di
Pagina 4 complessità bassa) stante la non complessità delle questioni trattate, e senza la fase istruttoria /trattazione, che è mancata in questa sede di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 aprile 2025
La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
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