Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1570/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G. n.
1570/2017 vertente
TRA
(C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) ed ivi residente a[...], n.q. di genitore esercente la potestà
genitoriale sulla figlia minore (C.F. nata il Persona_1 C.F._2
24.1.2011 a Reggio Calabria, rappresentata e difesa, dall'avv. Emanuela Pizzo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabra, via Montello Is.,
17 n. 6;
-appellante-
CONTRO
(C.F. e P.Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in via Ignazio Gardella, 2,
(20149) Milano, elettivamente domiciliata in via Placido Geraci, 3 (89018) Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Demetrio Fusaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- appellata-
NONCHE'
CP_2
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 1677/2016.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 6.2.2015, n.q. di esercente la Pt_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , adiva il Giudice di Pace di Persona_1
Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna della al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore, , a seguito del sinistro Persona_1
stradale occorsole il 23.7.2013 a Melito Porto Salvo.
Esponeva:
- che in data 23.7.2013 la minore , alle ore 16:30, si trovava in Persona_1
località Melito di Porto Salvo in compagnia del padre , quando veniva CP_2
coinvolta in un incidente;
- che, più precisamente, il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del genitore
, il quale nel richiudere la portiera della propria autovettura (Volkswagen CP_2
Passat tg B573XH), assicurata con la non si accorgeva della Controparte_1 figlia incastrandole il braccio dx tra la stessa portiera ed il montante dell'autovettura;
- che a seguito delle lesioni fisiche riportate a causa dell'occorso la minore subiva un danno biologico quantificato in € 8.619,96;
- che con missiva del 5.8.2013, l'attrice inviava alla una Controparte_1
richiesta di risarcimento danni per lesioni fisiche subite dalla figlia minore a seguire del sinistro;
- che, tuttavia, la compagnia assicurativa non dava seguito ad alcuna offerta risarcitoria.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:“1) accertare
e dichiarare che il sinistro occorso in Melito di Porto Salvo in data 27.3.2013 si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. , secondo le modalità meglio descritte in CP_2
narrativa; 2) accertare e dichiarare che, a seguito del sinistro de quo, sono state procurate lesioni personali alla minore , nella qualità di passeggera;
3) per l'effetto Persona_1
condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a risarcire la minore la somma di € 8.493,43 […] per le lesioni Persona_1
personali a lei cagionate (specificamente: 4% di invalidità permanente, 30 giorni di inabilità assoluta al 100%, 20 giorni di inabilità parziale al 50%, 27 giorni di inabilità parziale al
25%), di cui € 126, 53 per sese mediche, per un totale di € 8.619,96. 4) con vittoria di spese ed onorari ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 15.4.2015, si costituiva la eccependo, Controparte_1
in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita e per omessa evocazione in giudizio del responsabile civile,
. Nel merito, rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea in CP_2
quanto del tutto sfornita di prova e ne chiedeva l'integrale rigetto.
L'atto di citazione veniva notificato, altresì, a – sebbene egli non fosse CP_2
indicato nel “cita” e alcuna domanda sia stata svolta nei suoi confronti – il quale non si costituiva.
Con ordinanza del 23.5.2016, il Giudice di Pace - pur rilevando che l'atto di citazione, sebbene notificato al doveva ritenersi nullo per omessa indicazione nel “cita” del Per_1
suo nominativo nonché della residenza - disattendeva l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa evocazione in giudizio del responsabile civile, escludendo che trattasi di litisconsorte necessario. Con il medesimo provvedimento, rilevava d'ufficio che la lettera di messa in mora inoltrata all'Assicurazione non sembrava presentare i requisiti prescritti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni e, ravvisando probabili profili di improcedibilità della domanda, rinviava per le precisazioni delle conclusioni senza istruire il procedimento.
Il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza n. 1677/2016 emessa il
19.10.2016 con cui il Giudice di Pace così statuiva:”1) Dichiara improponibile la domanda così come proposta da , nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1
figlia minore nei confronti della in persona del Persona_1 Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni indicate in parte motiva;
2) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio”.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la lamentando l'erroneità Pt_1 della statuizione con cui il Giudice di prime cure ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni sostenendo che, contrariamente da quanto statuito dal Giudice di Pace, la missiva inoltrata alla
[...] in data 5.8.2013 presentava tutti i requisiti richiesti dalla predetta Controparte_1
disposizione normativa.
Tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in riforma della sentenza appellata, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio
Calabria condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, nonché in solido il sig. , a corrispondere CP_2 all'istante n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale la somma Parte_1
di euro 8.619,96 a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del verificarsi dell'evento dannoso del 23.07.2013, con interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
2)con vittoria di spese e competenze da distrarsi al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa del 14.7.2017, si costituiva la la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ribadiva, poi, la bontà delle statuizioni del Giudice di prime cure e insisteva nelle eccezioni di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita nonché per omessa evocazione in giudizio del padre della minore, litisconsorte necessario in quanto responsabile civile, disattendendo sul punto quando argomentato dal giudice di Pace nell'ordinanza del 23.5.2016. Nel merito, reiterava le medesime difese svolte in primo grado. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Il rimaneva contumace. Per_1
Instaurato il presente procedimento, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, il precedente Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di svolgere l'attività istruttoria richiesta da parte appellante - rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio - dovuti, anche, alla sostituzione del giudice titolare del ruolo - e all'udienza del 4.3.2025 precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, questo Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. (norma ratio temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3 del D. Lgs164/2024 c.d. correttivo Cartabia bis).
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellante in ordine all'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 c.p.c. Come noto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. civ. Sez. Unite n. 271999 del 16.11.2017).
Se tali sono le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, nessuna censura può essere fondatamente mossa avverso il gravame proposto dalla Pt_1
Ed invero, dall'esame dell'atto di appello emerge in maniera puntuale e precisa la parte della sentenza di prime cure sottesa all'impugnazione e gli interventi di riforma che si richiedono con l'impugnazione risultano esattamente individuati senza che alcuna violazione delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c. possa essere fondatamente lamentata.
3. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa citazione del responsabile civile
La domanda formulata in primo grado da n.q. di genitore esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , ha ad oggetto il Persona_1
risarcimento dei danni patititi dalla minore in occasione del sinistro occorsole il 23.7.2013.
L' attrice – appellante deduce che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del genitore , il quale nel richiudere la portiera della propria autovettura CP_2
(Volkswagen Passat tg B573XH) assicurata con la non si Controparte_1
accorgeva della figlia incastrandole il braccio dx tra la stessa portiera ed il montante dell'autovettura.
La vicenda in esame va, dunque, correttamente inquadrata nell'ambito di operatività della previsione normativa di cui all'art. 144 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni
Private) che consente al soggetto danneggiato per via di un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. In particolare, tale fattispecie normativa che opera qualora, come nel caso di specie, nel sinistro risulti coinvolto un solo veicolo - contrariamente all'ipotesi di cui all'art. 141
D.L.gs 209/2005 che trova applicazione nel caso di scontro tra più veicoli - consente al trasportato/danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo vettore chiamando in causa anche il responsabile civile (Cfr., Cass. civ. SS. UU. n. 35318 del
30.11.2022; “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato
è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traporta
o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”, in senso conforme si v. Cass. civ, sez. III, Sent. n. 17963 del 23.06.2021 Cass. civ. n.
1044/2024).
Il proprietario del veicolo vettore va, pertanto, evocato in giudizio per come espressamente disposto dall'art. 144, III comma, del Codice delle Assicurazioni in forza del quale “nel giudizio promosso contro l'impresa di Assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.
Al riguardo, costituisce, ormai, ius receptum il principio in forza del quale “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina
l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell' art. 383, comma 3, c.p.c.” (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14.9.2022, n. 27078; nello stesso senso si v. Cass. civ., sez. VI, n. 10763/2022 e Cass. civ., n. 9188/2018).
Applicati i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame va dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio per omessa evocazione nel precedente grado di giudizio di , responsabile civile in quanto proprietario del veicolo a bordo del CP_2
quale viaggiava la minore danneggiata.
Sul punto non convince la difesa attorea in base alla quale al è stato notificato Per_1
l'atto di citazione.
Difatti, con la mera notifica dell'atto di citazione il non può considerarsi Per_1
evocato in giudizio tenuto conto che dall'esame dell'atto di citazione emerge che nei suoi confronti non è stata spiegata alcuna domanda, invero, avanzata solamente contro la compagnia assicurativa (la domanda contro il è stata inammissibilmente formulata Per_1
per la prima volta in questo grado di giudizio in palese violazione dell'art. 345 c.p.c.) e il suo nominativo non appare nel “cita”.
Conseguentemente, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado con rimessione della causa al Giudice di Pace di Reggio Calabria davanti al quale andrà riassunta entro il termine di tre mesi decorrente dalla data di notificazione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c. con assorbimento di ogni altra questione.
4. Tenuto conto che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione sottesa al presente giudizio si è formato in epoca successiva all'introduzione del giudizio di primo grado si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, nella causa d'appello iscritta al n.
1570/2017, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1677/2016 depositata in data 19.10.2026 dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria per difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimette le parti dinnanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
3. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado giudizio. Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)