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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate da:
- Avv. Maria Grazia Di Muzio, difensore di parte intimante/opposta ;
- Avv. Gianna Giannini, difensore di parte intimata/opponente, pronuncia ex art. 429 c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1923 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1 presso lo in Corso Marrucino n°153, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Di Muzio, la quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione
attrice/intimante/opposta
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Controparte_1 C.F._2 della Bonifica n. 48/1 presso lo studio legale dell'Avv. Gianna Giannini, che la rappresenta e difende giusto mandato allegato in atti
convenuta/intimata/opponente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 4/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione regolarmente notificato (proc. iscritto al n°1337/2024 R.G.) , in qualità di locatore, conveniva in giudizio Parte_1
in qualità di conduttrice, per sentire dichiarare convalidato lo sfratto per Controparte_1 finita locazione relativo all'appartamento ammobiliato sito in Pescara, alla Via Zara n°39 per uso abitativo, con richiesta di fissazione della data per l'esecuzione.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva proponendo Controparte_1 opposizione all'invocato sfratto, chiedendone il rigetto.
3) Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata per la convalida il precedente G.I., sul rilievo che le eccezioni proposte da parte intimata non erano fondate su prova scritta, in accoglimento della richiesta di rilascio, pronunciava ordinanza di rilascio dell'immobile, con fissazione della data di esecuzione, disponendo nel contempo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale, con termine per il deposito delle memorie integrative e per la proposizione della mediazione obbligatoria.
4) Con memoria integrativa di parte intimante, veniva richiesto il rigetto dell'opposizione proposta. Nessuna memoria integrativa veniva depositata da parte intimata/opponente.
5) Nel corso del giudizio di merito, espletata la mediazione con verbale negativo, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
6) All'esito della disamina degli atti di causa la domanda attorea deve essere accolta e, di conseguenza, confermata l'ordinanza di rilascio.
7) E' presente in atti il contratto di locazione ripassato tra le parti a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n°431/98 avente durata minima di tre anni, rinnovabili automaticamente di due anni alla prima scadenza (c.d. “3+2”).
8) Risulta accertato che la missiva di disdetta è stata notificata alla destinataria per compiuta giacenza sei mesi prima della seconda scadenza.
9) Ragion per cui, contrariamente all'assunto difensivo di parte intimata/opponente, non era richiesto ex lege l'esplicitazione, da parte del locatore, delle motivazioni sottese alla disdetta medesima. Adempimento quest'ultimo richiesto ex lege, ai fini della validità della disdetta, solo in occasione della prima scadenza (cfr. art. 3 legge richiamata).
10) Ne consegue dunque la legittimità della disdetta ai fini dell'intimazione di sfratto per finita locazione.
11) Per converso, ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione proposta.
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- previa conferma dell'ordinanza di rilascio, accoglie la domanda attorea;
- dichiara legittima la disdetta del contratto;
- per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta;
- condanna parte convenuta/opponente al pagamento, in favore di parte attrice/opposta, delle spese del giudizio, liquidate per le fase della convalida in euro 145,50 per spese ed euro
1.293,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) e per la fase di merito in euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 4 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate da:
- Avv. Maria Grazia Di Muzio, difensore di parte intimante/opposta ;
- Avv. Gianna Giannini, difensore di parte intimata/opponente, pronuncia ex art. 429 c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1923 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1 presso lo in Corso Marrucino n°153, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Di Muzio, la quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione
attrice/intimante/opposta
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Controparte_1 C.F._2 della Bonifica n. 48/1 presso lo studio legale dell'Avv. Gianna Giannini, che la rappresenta e difende giusto mandato allegato in atti
convenuta/intimata/opponente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 4/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione regolarmente notificato (proc. iscritto al n°1337/2024 R.G.) , in qualità di locatore, conveniva in giudizio Parte_1
in qualità di conduttrice, per sentire dichiarare convalidato lo sfratto per Controparte_1 finita locazione relativo all'appartamento ammobiliato sito in Pescara, alla Via Zara n°39 per uso abitativo, con richiesta di fissazione della data per l'esecuzione.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva proponendo Controparte_1 opposizione all'invocato sfratto, chiedendone il rigetto.
3) Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata per la convalida il precedente G.I., sul rilievo che le eccezioni proposte da parte intimata non erano fondate su prova scritta, in accoglimento della richiesta di rilascio, pronunciava ordinanza di rilascio dell'immobile, con fissazione della data di esecuzione, disponendo nel contempo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale, con termine per il deposito delle memorie integrative e per la proposizione della mediazione obbligatoria.
4) Con memoria integrativa di parte intimante, veniva richiesto il rigetto dell'opposizione proposta. Nessuna memoria integrativa veniva depositata da parte intimata/opponente.
5) Nel corso del giudizio di merito, espletata la mediazione con verbale negativo, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
6) All'esito della disamina degli atti di causa la domanda attorea deve essere accolta e, di conseguenza, confermata l'ordinanza di rilascio.
7) E' presente in atti il contratto di locazione ripassato tra le parti a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n°431/98 avente durata minima di tre anni, rinnovabili automaticamente di due anni alla prima scadenza (c.d. “3+2”).
8) Risulta accertato che la missiva di disdetta è stata notificata alla destinataria per compiuta giacenza sei mesi prima della seconda scadenza.
9) Ragion per cui, contrariamente all'assunto difensivo di parte intimata/opponente, non era richiesto ex lege l'esplicitazione, da parte del locatore, delle motivazioni sottese alla disdetta medesima. Adempimento quest'ultimo richiesto ex lege, ai fini della validità della disdetta, solo in occasione della prima scadenza (cfr. art. 3 legge richiamata).
10) Ne consegue dunque la legittimità della disdetta ai fini dell'intimazione di sfratto per finita locazione.
11) Per converso, ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione proposta.
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 ad euro 26.000, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- previa conferma dell'ordinanza di rilascio, accoglie la domanda attorea;
- dichiara legittima la disdetta del contratto;
- per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta;
- condanna parte convenuta/opponente al pagamento, in favore di parte attrice/opposta, delle spese del giudizio, liquidate per le fase della convalida in euro 145,50 per spese ed euro
1.293,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) e per la fase di merito in euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 4 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi