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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3099/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3099/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Lazzate, Via Sole delle Alpi n.3, rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Viganò ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Seregno, C.so del Popolo n. 56, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Barlassina (MB), Via Toti n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Seregno, Via Francesco Rismondo n. 12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) affidare, in via condivisa, i figli minori, e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) disporre a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il Parte_2 versamento di un assegno mensile pari ad € 842,68 (€ 421,34 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza, ai fini della rivalutazione, dal 13/07/2025), oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come previste e regolamentate dalle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”, adottate da questo Tribunale, di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Monza, le quali devono intendersi qui integralmente trascritte. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito da ciascun coniuge nella quota del 50% ciascuno. Ciascun genitore continuerà ad operare le detrazioni e deduzioni fiscali in ragione del 50% ciascuno;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
4) disporre che il sig. ossa vedere e tenere con sé i figli, secondo le seguenti modalità: Pt_2 1^ settimana:
- in continuità con il weekend che precede: lunedì, martedì compresi i relativi pernottamenti, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
2^ Settimana:
- il lunedì dalle ore 18,00 compreso il relativo pernottamento, con accompagnamento a scuola il martedì mattina.
- Il fine settimana dal venerdì ore 18,00. La competenza paterna proseguirà nella settimana successiva sino al mercoledì con l'accompagnamento a scuola. Per entrambi i genitori:
- Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche dei figli. In caso di vacanze di entrambi i genitori nel mese di agosto, alternanza annuale della prima e della seconda metà del mese di agosto. In ogni caso, il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno a comunicare il luogo di vacanza, prima della partenza.
- Vacanze scolastiche di Natale: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30.12 ore 21,00 e dal 30.12 ore 21,00 sino al rientro a scuola.
- Vacanze scolastiche di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore.
- Festività annuali e ponti scolastici: in continuità con la competenza dei weekend secondo i seguenti criteri:
• quando la festività cadrà nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la festività e l'eventuale ponte sarà di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente precedente.
• quando la festività cadrà nei giorni di giovedì e venerdì, la festività e l'eventuale ponte saranno di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente successivo;
- il sig. e la sig.ra Pt_2 si impegnano congiuntamente a rispettare il calendario di visita concordato, salvo impegni Pt_1
e imprevisti di lavoro e salute che gli stessi dovranno comunicare all'altra parte almeno 48 ore prima non appena possibile;
5) dare atto che il sig. in sede di separazione e conclusioni concordi, Pt_2 si è obbligato a trasferire a favore della sig.ra la sua quota del 50% di proprietà della Parte_1 casa coniugale sita in Lazzate alla via Sole delle Alpi n. 3, oltre pertinenze. La sig.ra a Pt_1 seguito di detta cessione, si è obbligata a versare la somma di € 50.000,00 in favore del sig. Pt_2 all'atto notarile. Detto trasferimento è avvenuto in data 16.04.2025 successivamente all'emissione della sent. n. 639/25 di pronuncia della separazione coniugale e la sig.ra ha adempiuto Pt_1 alla propria obbligazione di versare la somma di € 50.000,00; 6) dare atto che, ad adempimento della condizione sopra richiamata, le parti hanno regolamentato tutte le loro pendenze patrimoniali;
7) dare atto che il sig. e la sig.ra hanno preso atto che i fondi Fideuram nn. Pt_2 Pt_1
350535PF508 e 360490PF505, attualmente cointestati, sono destinati ai figli e Persona_2 Per_1
che gli stessi si renderanno disponibili ai figli al compimento della loro maggiore età, salvo
[...] la necessità di accedervi prima, previo accordo tra le parti. In particolare, divenuti maggiorenni, Per_
e diventeranno gli unici titolari dei predetti fondi: il sig. e la sig.ra si Per_1 Pt_2 Pt_1 obbligano sin da ora a compiere tutte le formalità necessarie al passaggio di proprietà dei predetti fondi, entro e non oltre 30 giorni dal compimento della maggiore età di ciascun figlio;
8) il sig. la sig.ra rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Pt_2 Pt_1
9) spese di lite integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 639/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.03.2025 e pubblicata in data 28.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 06.05.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto da e in data Parte_1 Parte_2
17 luglio 2004 (atto n. 596 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3099/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Lazzate, Via Sole delle Alpi n.3, rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Viganò ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Seregno, C.so del Popolo n. 56, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Barlassina (MB), Via Toti n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Pozzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Seregno, Via Francesco Rismondo n. 12, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) affidare, in via condivisa, i figli minori, e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) disporre a carico del sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il Parte_2 versamento di un assegno mensile pari ad € 842,68 (€ 421,34 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza, ai fini della rivalutazione, dal 13/07/2025), oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come previste e regolamentate dalle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli”, adottate da questo Tribunale, di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Monza, le quali devono intendersi qui integralmente trascritte. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito da ciascun coniuge nella quota del 50% ciascuno. Ciascun genitore continuerà ad operare le detrazioni e deduzioni fiscali in ragione del 50% ciascuno;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
4) disporre che il sig. ossa vedere e tenere con sé i figli, secondo le seguenti modalità: Pt_2 1^ settimana:
- in continuità con il weekend che precede: lunedì, martedì compresi i relativi pernottamenti, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
2^ Settimana:
- il lunedì dalle ore 18,00 compreso il relativo pernottamento, con accompagnamento a scuola il martedì mattina.
- Il fine settimana dal venerdì ore 18,00. La competenza paterna proseguirà nella settimana successiva sino al mercoledì con l'accompagnamento a scuola. Per entrambi i genitori:
- Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche dei figli. In caso di vacanze di entrambi i genitori nel mese di agosto, alternanza annuale della prima e della seconda metà del mese di agosto. In ogni caso, il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno a comunicare il luogo di vacanza, prima della partenza.
- Vacanze scolastiche di Natale: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30.12 ore 21,00 e dal 30.12 ore 21,00 sino al rientro a scuola.
- Vacanze scolastiche di Pasqua: ad anni alterni l'intero periodo con un genitore.
- Festività annuali e ponti scolastici: in continuità con la competenza dei weekend secondo i seguenti criteri:
• quando la festività cadrà nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la festività e l'eventuale ponte sarà di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente precedente.
• quando la festività cadrà nei giorni di giovedì e venerdì, la festività e l'eventuale ponte saranno di competenza del genitore che ha il weekend immediatamente successivo;
- il sig. e la sig.ra Pt_2 si impegnano congiuntamente a rispettare il calendario di visita concordato, salvo impegni Pt_1
e imprevisti di lavoro e salute che gli stessi dovranno comunicare all'altra parte almeno 48 ore prima non appena possibile;
5) dare atto che il sig. in sede di separazione e conclusioni concordi, Pt_2 si è obbligato a trasferire a favore della sig.ra la sua quota del 50% di proprietà della Parte_1 casa coniugale sita in Lazzate alla via Sole delle Alpi n. 3, oltre pertinenze. La sig.ra a Pt_1 seguito di detta cessione, si è obbligata a versare la somma di € 50.000,00 in favore del sig. Pt_2 all'atto notarile. Detto trasferimento è avvenuto in data 16.04.2025 successivamente all'emissione della sent. n. 639/25 di pronuncia della separazione coniugale e la sig.ra ha adempiuto Pt_1 alla propria obbligazione di versare la somma di € 50.000,00; 6) dare atto che, ad adempimento della condizione sopra richiamata, le parti hanno regolamentato tutte le loro pendenze patrimoniali;
7) dare atto che il sig. e la sig.ra hanno preso atto che i fondi Fideuram nn. Pt_2 Pt_1
350535PF508 e 360490PF505, attualmente cointestati, sono destinati ai figli e Persona_2 Per_1
che gli stessi si renderanno disponibili ai figli al compimento della loro maggiore età, salvo
[...] la necessità di accedervi prima, previo accordo tra le parti. In particolare, divenuti maggiorenni, Per_
e diventeranno gli unici titolari dei predetti fondi: il sig. e la sig.ra si Per_1 Pt_2 Pt_1 obbligano sin da ora a compiere tutte le formalità necessarie al passaggio di proprietà dei predetti fondi, entro e non oltre 30 giorni dal compimento della maggiore età di ciascun figlio;
8) il sig. la sig.ra rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Pt_2 Pt_1
9) spese di lite integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 639/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.03.2025 e pubblicata in data 28.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 06.05.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto da e in data Parte_1 Parte_2
17 luglio 2004 (atto n. 596 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi